Allegato A
Seduta n. 230 del 27/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 6)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone).

1. Al fine di garantire le disponibilità finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano di attività di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n. 140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo spa ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n.140 del 1999, possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende perfezionato


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con piena accettazione da parte del socio recedente delle condizioni sopra precisate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo pulito del carbone).

Sopprimerlo.
33. 1. (ex 33. 1.) Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Rugghia.

Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni a favore delle attività minerarie, per lo sviluppo di tecnologie innovative sull'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis.
33. 2. (ex 33. 2.) Quartiani, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.