Allegato A
Seduta n. 230 del 27/11/2002


Pag. 12


...

(A.C. 2031-bis-B - Sezione 5)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Contributo straordinario all'ENEA).

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'ENEA un contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di 20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro delle attività produttive e l'ENEA».
2. L'erogazione della quota prevista per l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del citato articolo 111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle combustibili rispetto al semestre precedente.
3. Il Ministro delle attività produttive valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno finanziario.