Allegato A
Seduta n. 230 del 27/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 4)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

1. Il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, è integrato, per l'anno 2002, fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 7 aprile 1999, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguenti periodo: Le disponibilità del fondo di cui al presente comma, sono altresì utilizzate per incrementare la rete di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione.
29. 1. (ex 29. 2.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.