Allegato A
Seduta n. 230 del 27/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 2)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA

Art. 27.
(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale).

1. Per garantire a mezzo del potenziamento delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale, la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico, sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.
2. I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un periodo pari a venti anni.
3. Il finanziamento degli interventi è approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004.


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EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA

ART. 27.
(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di approvvigionamento di gas naturale).

Al comma 1, sopprimere le parole: trasporto e stoccaggio.
*27. 1. (ex 27. 5.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere le parole: trasporto e stoccaggio
*27. 3. (ex 27. 1). Quartiani.

Sopprimere il comma 2.
**27. 2. (ex 27. 6.) Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 2.
**27. 4. (ex 27. 2) Quartiani, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Rugghia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004, con le seguenti: la spesa di 36.000.000 di euro per l'anno 2002, di 159.038.000 euro per l'anno 2003 e di 272.102.000 euro per l'anno 2004.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma, con le seguenti: quanto a 18.000.000 di euro per l'anno 2002, a 69.038.000 euro per l'anno 2003 e a 118.102.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 18.000.000 di euro per l'anno 2002, a 90.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 154.000.000 di euro per l'anno 2004.
27. 5. (ex 27. 4). Quartiani, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.