Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 229 del 26/11/2002
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(Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari - n. 2-00444)

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Presti ha facoltà di illustrare l'interpellanza Nespoli n. 2-00444 (vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 3), di cui è cofirmatario.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, l'onorevole Vietti, ha facoltà di rispondere.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento all'interpellanza all'ordine del giorno si comunica che l'importo dell'indennità da corrispondersi ai magistrati onorari delegati alla celebrazione delle udienze, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari era stata elevata dall'articolo 52, comma 44, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da lire 150 mila a 190 mila.
Gli interpellanti temono che, a seguito dell'entrata in vigore del testo unico sulle spese di giustizia che ha abrogato il predetto articolo 52, l'importo dell'indennità riconosciuta ai predetti giudici onorari abbia avuto a ridursi alle originarie lire 150 mila. Per la verità, i timori rappresentanti dagli interpellanti appaiono ingiustificati.
L'articolo 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (testo unico sulle spese di giustizia), ha previsto che ai GOT e ai viceprocuratori onorari spettano le indennità previste per lo svolgimento della loro attività di servizio dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273, considerate le successive modificazioni.
Occorre allora osservare che l'ultima di queste modificazioni è stata introdotta proprio dall'articolo 52 che ha elevato a lire 190 mila l'indennità in questione, che per tali fini deve ritenersi tuttora vigente. In definitiva, il testo unico sulle spese di giustizia, per ragioni di tecnica legislativa, ha sì abrogato la norma che aveva previsto l'incremento dell'indennità, ma solo dopo averne recepire il contenuto in una propria disposizione. L'importo dell'indennità spettante ai giudici onorari perciò non è mutata e resta fissata in lire 190 mila lorde.

PRESIDENTE. L'onorevole Lo Presti, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

ANTONINO LO PRESTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il sottosegretario Vietti per la risposta precisa e puntuale che ha inteso rendere alla nostra interpellanza e che fuga qualsiasi dubbio interpretativo con riguardo ad una normativa che aveva suscitato non pochi allarmi e clamori.
Mi dichiaro pertanto soddisfatto: resta ovviamente senza risposta una parte dell'interpellanza. Mi rendo conto che potremo approfondire l'argomento in una fase successiva, con riferimento alla parte relativa all'eventuale perequazione dell'indennità del trattamento economico dei


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giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari a quella dei giudici di pace. La risposta tuttavia è esauriente e pertanto in questa fase possiamo ritenerci soddisfatti.

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