Allegato A
Seduta n. 229 del 26/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 27)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere altresì che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente competenza territoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.
3. Nell'emanare le necessarie disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nei commi 1 e 2.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: e comunitari, fino alla fine dell'alinea,


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con le seguenti: ed internazionali, brevetti per invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli, diritto d'autore e diritti connessi nonché di fattispecie di concorrenza sleale o comunque attinenti a diritti di proprietà industriale od intellettuale, nonché in relazione alle violazioni degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei relativi regolamenti di attuazione ed alle azioni di nullità e di risarcimento dei danni ed ai ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge n. 287 del 1990, recante norme in materia di concorrenza e di mercato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
16. 8. (ex 16. 16.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale e intellettuale.
16. 1. (ex 16. 3.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a tre, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 2. (ex 16. 6.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a quattro, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 3. (ex 16. 7.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a cinque, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 4. (ex 16. 8.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a sei, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 5. (ex 16. 9.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a sette, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 6. (ex 16. 10.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque


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non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 7. (ex 16. 11.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: e Venezia con le seguenti: Venezia e Cagliari.
16. 9. (ex 16. 12). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: Trieste e Venezia aggiungere le seguenti: Tribunali dei marchi comunitari di cui all'articolo 91 del Regolamento n. 40 del 1994 della Comunità europea e.
16. 10 (ex 16. 13). Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4 dopo le parole: nei commi 1 e 2 aggiungere le seguenti: , dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari.
16. 11 (ex 16. 15). Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.