Allegato A
Seduta n. 229 del 26/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 25)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella forma-zione delle tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli


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risultanti dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Ogni impresa assicurativa autorizzata ad esercitare nel ramo RCA deve garantire la copertura sull'intero territorio nazionale tramite agenti presenti almeno in ogni capoluogo di provincia oppure tramite accordi con broker.
25. 1. (ex 25. 1). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.