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1. Il modello di denuncia di sinistro, previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n.857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n.39, si applica anche nel caso di danni a persona.
2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
«Il danneggiato che ha ottenuto il risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla riparazione dei danni risarciti entro
tre mesi dal risarcimento. Nel caso in cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione».
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
«4. L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello Stato:
a) delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità com-prensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
Sopprimere i commi 1 e 2.
23. 5. (ex 23. 9). Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.Sopprimere il comma 1.
23. 6. (ex 23. 3). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Sopprimere il comma 2.
*23. 1. (ex 23. 1) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.
Sopprimere il comma 2.
*23. 3. (ex 23. 11.) Alfonso Gianni.
Sopprimere il comma 2.
*23. 7. (ex 23. 4.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente: «Il danneggiato, fatta salva la valutazione in ordine alla responsabilità, può effettuare la riparazione del veicolo presso un'impresa di autoriparazione da lui scelta nell'ambito dei soggetti abilitati all'esercizio di tale attività, ai sensi della legge 22 febbraio 1992, n. 122, ed iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero nel registro delle imprese previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 per la medesima attività. Il rimborso dell'importo indicato nella fattura rilasciata dall'impresa di autoriparazione, avviene da parte dell'impresa di assicurazione, previa verifica dei lavori effettuati, entro quindici giorni dall'emissione, anche nel caso di liquidazione diretta all'impresa di autoriparazione. Nel caso
in cui la riparazione del veicolo risulti antieconomica, in quanto avente un costo del tutto sproporzionato rispetto al valore di mercato del veicolo medesimo, l'impresa di assicurazione corrisponde al danneggiato un risarcimento pecuniario pari al valore di mercato del veicolo medesimo, entro quindici giorni dalla data di presentazione della fattura attestante l'avvenuta riparazione. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione attestante l'avvenuta rottamazione
23. 8. (ex 23. 5).Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Sopprimere il comma 3.
*23. 2. (ex 23. 2.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.
Sopprimere il comma 3.
*23. 4. (ex 23. 12.) Alfonso Gianni.
Al comma 3, capoverso, sopprimere le parole: in misura non superiore ad un quinto.
23. 9 (ex 23. 6). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: ad un quinto con le seguenti: al 70 per cento.
23. 10. (ex 23. 13).Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Pecoraro Scanio.
Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: ad un quinto, con le seguenti: al 50 per cento.
23. 11. (ex 23. 7). Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. L'eventuale attività prestata da professionisti a favore del danneggiato, nei 30 giorni successivi all'avvenuto sinistro, non da luogo al diritto di corrispettivi e/o onorari professionali, qualora, in detto termine, si pervenga alla definizione del risarcimento.
6. Il terzo trasportato è risarcito dall'assicuratore del vettore entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'assicuratore che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile.
*23. 12. (ex 23. 8). Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicuratore del responsabile.
5. L'eventuale attività prestata da professionisti a favore del danneggiato, nei 30 giorni successivi all'accadimento
6. Il terzo trasportato è risarcito dall' assicuratore del vettore entro il massimale minimo di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. L'assicuratore che ha effettuato il pagamento
* 23. 13. (ex 23. 10). Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.