...
1. Al fine di consentire la realizzazione dei compiti attribuiti al Ministero delle
attività produttive, l'ISVAP è tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il comma 5-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
«5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1o gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP».
5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro delle attività produttive».
6. Il comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da considerare privi di efficacia.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU).
21. 1. (ex 21. 1.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte dall'ISVAP.
21. 2. (ex 21. 2.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine del comma, con le seguenti: la cui nomina avviene su rose di nominativi proposte al 50 per cento dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e al 50 per cento dall'ISVAP.
21. 3. (ex 21. 3.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.