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1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non corrisposti dall'assicurato».
2. Al fine di garantire il recupero delle somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee forme di garanzia senza costi aggiuntivi.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO
Al comma 2 dopo le parole: introdotta dal comma 1 del presente articolo, aggiungere le seguenti: nella forma di un apposito strumento contrattuale,.
19. 4. (ex 19. 1.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 2 dopo le parole: le compagnie possono pattuire aggiungere la seguente: contrattualmente.
19. 5. (ex 19. 4.) Vernetti, Lettieri, Fistarol, Ruggeri, Ruta.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le compagnie di assicurazione nel pattuire idonee forme di garanzia, per il recupero delle franchigie devono sottoporre preventivamente le clausole all'esame e all'approvazione dell'ISVAP e comunque le franchigie a carico dell'assicurato, non possono superare l'importo di 1. 500 euro per anno assicurativo.
19. 1. (ex 19. 5.) Alfonso Gianni.
Sopprimere il comma 3.
*19. 6. (ex 19. 2.) Nieddu, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Sopprimere il comma 3.
*19. 2. (ex 19. 6.) Alfonso Gianni.
Sopprimere il comma 3.
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
*19. 3. (ex 19. 2 e 19. 6.) Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.
3-bis. Tutte le compagnie assicurative sono tenute a predisporre polizze Bonus Malus con franchigia.
19. 7. (ex 19. 3.) Grotto, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.