Allegato A
Seduta n. 229 del 26/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 18)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.
2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al


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comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.