Allegato A
Seduta n. 229 del 26/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità).

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n.188, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n.188 del 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente


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«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità)

Al comma 2 sostituire le parole: di natura non regolamentare, sentito con le seguenti: di natura non regolamentare, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e.
13. 1. (ex 13. 1) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.