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1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n.188, è autorizzata la spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n.188 del 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002,allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Al comma 2 sostituire le parole: di natura non regolamentare, sentito con le seguenti: di natura non regolamentare, sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e.
13. 1. (ex 13. 1) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.