Allegato A
Seduta n. 229 del 26/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 13)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).

1. Il comma 64 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
«64. I comuni possono cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie, valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni successivi all'acquisto».

2. Ai fini dello sviluppo del piano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n.449, è differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2 del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di20.000.000 di euro e sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57 della legge n.449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti produttivi).

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.
11. 1. (ex 11. 1.) Alfonso Gianni.