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1. I programmi intergovernativi nelle aree tecnologiche di cui alla legge 24dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli stanziamenti disposti dalle norme citate.
2. I programmi di cui al comma 1 sono individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.
3. Il Ministro delle attività produttive è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.
Sostituire la rubrica con la seguente: Art. 10 (Programmi intergovernativi nei settori ad alta tecnologia).
10. 1. (ex 10. 1.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.