Allegato A
Seduta n. 229 del 26/11/2002


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(A.C. 2031-bis-B - Sezione 9)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003 e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.
2. I criteri per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonché le regioni interessate.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della citata legge n.388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive; per l'anno 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
4. All'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: «Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,»; le parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri»; le parole: «lire10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro»; al quarto periodo, le parole da: «le imprese del credito» fino a: «della carta di credito formativa e che» sono soppresse.
5. All'articolo 103, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, all'ultimo periodo, le parole: «per le medesime finalità» sono sostituite dalle seguenti: «per la continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti" nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività produttive».
6. Il comma 54 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
«54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno


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2000. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese).

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo aver acquisito i pareri delle competenti commissioni parlamentari.
8. 1. (ex 8. 2.) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
8. 2. (ex 8. 2.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4 sopprimere le parole: le parole «lire 10.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 2500 euro».
8. 3. (ex 8. 4.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Al comma 4, sopprimere le parole da: al quarto periodo sino alla fine del comma.
8. 4. (ex 8. 5) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.

Sopprimere il comma 6.
8. 5. (ex 8. 7). Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.

Al comma 6, dopo il capoverso 54, aggiungere il seguente:
54-bis. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni.
8. 6. (ex 8. 9.) Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.