1. All'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura innovativa, unitariamente considerati»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Ministro delle attività produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento delle riserve annuali disponibili».
2. Al fine di consentire l'approvazione dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n.46 del 1982, come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della revoca delle agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n.317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
4. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di nuove collezioni di prodotti, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro per il 2002.
5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n.C/68 del 6 marzo 1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
Sopprimerlo.
2. 1. (ex 2. 5.) Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: oppure rilevante innovazione di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.
2. 2. (ex 2. 6.) Alfonso Gianni.
Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo le parole: e qualitativo del prodotto aggiungere le seguenti: alla riorganizzazione della capacità produttiva e alla concentrazione delle imprese facenti parte dei distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. 7. (ex 2. 1). Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli interventi del fondo hanno inoltre per oggetto programmi di imprese destinati alla realizzazione e allo sviluppo di processi connessi al trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata in ambito industriale.
2. 3. (ex 2. 8) Letta, Vernetti, Morgando, Fistarol, Ruggeri, Ruta.
Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli interventi del fondo possono riguardare anche lo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali così come individuati dalle Amministrazioni regionali ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e successive modificazioni, nelle modalità stabilite dal Ministero delle Attività produttive con proprio decreto sentita la Conferenza Stato-regioni, per il finanziamento di iniziative mirate a favorire la diffusione della ricerca, dell'innovazione tecnologica e dell'internazionalizzazione dei sistemi produttivi locali. Per l'anno 2003 i finanziamenti sono destinati, in via prioritaria, a iniziative da realizzarsi nei sistemi produttivi locali e nei distretti industriali del settore automobilistico.
2. 4. (ex 2. 9.) Morgando, Vernetti, Fistarol, Ruggeri, Ruta.
Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: e di 5 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.
Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2002, aggiungere le seguenti: e a 5 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004.
2. 9. (ex 2. 3). Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e 4 milioni di euro per il 2003.
Conseguentemente, al comma 6, dopo le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2002, aggiungere le seguenti: e 4 milioni di euro per l'anno 2003.
2. 5. (ex 2. 10) Castagnetti, Vernetti, Lulli, Fistarol, Guerzoni, Ruggeri, Nicola Rossi, Sinisi, Bimbi, Ruta.
Al comma 5, sostituire le parole da: alla comunicazione fino a: 6 marzo 1996 con le seguenti: al Regolamento della Commissione europea n. 69/2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 010 del 13 gennaio 2001.
2. 6. (ex 2. 11) Vernetti, Fistarol, Ruggeri, Ruta.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di rafforzare le misure di cui al comma 4, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente lo scopo di equiparare, da un punto di vista contabile e fiscale, il trattamento riservato alle spese sostenute per l'ideazione di nuove collezioni di prodotti, a quello attualmente vigente per le spese per la ricerca.
2. 8. (ex 2. 4.) Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.