Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di rafforzare le misure di cui al comma 4, il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente lo scopo di equiparare, da un punto di vista contabile e fiscale, il trattamento riservato alle spese sostenute per l'ideazione di nuove collezioni di prodotti, a quello attualmente vigente per le spese per la ricerca.
2. 8. (ex 2. 4.) Lulli, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 1, sostituire le parole: può essere prevista con le seguenti: è prevista.
6. 1. (ex 6. 1.) Cazzaro, Vernetti, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistasrol, Ruggeri.
Al comma 4 sopprimere le parole: le parole «lire 10.000.000 sono sostituite dalle seguenti: 2500 euro».
8. 3. (ex 8. 4.) Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 6, dopo il capoverso 54, aggiungere il seguente:
54-bis. Per gli esercizi aventi sede nei comuni o frazioni indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l'agevolazione si applica nella misura del 75 per cento del costo ammissibile dei beni e nel limite massimo di euro 1.700 per ciascun apparecchio acquistato. A tale scopo è riservata una quota non inferiore al 20 per cento delle disponibilità finanziarie totali. All'agevolazione di cui al presente comma non si applica il divieto di cumulo delle agevolazioni.
8. 6. (ex 8. 9.) Fistarol, Vernetti, Ruggeri, Ruta.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a tre, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 2. (ex 16. 6.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le
seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a quattro, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 3. (ex 16. 7.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a cinque, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 4. (ex 16. 8.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a sei, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 5. (ex 16. 9.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a sette, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 6. (ex 16. 10.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: i tribunali fino a: Venezia con le seguenti: un numero ristretto, comunque non superiore a otto, di tribunali e di altrettante corti d'appello.
16. 7. (ex 16. 11.) Benedetti Valentini, Vitali, Messa, Brusco, Carrara, Costa, Marinello, Misuraca, Aracu.
Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole: Trieste e Venezia aggiungere le seguenti: Tribunali dei marchi comunitari di cui all'articolo 91 del Regolamento n. 40 del 1994 della Comunità europea e.
16. 10 (ex 16. 13). Cialente, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000 euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004, con le seguenti: la spesa di 36.000.000 di euro per l'anno 2002, di 159.038.000 euro per l'anno 2003 e di 272.102.000 euro per l'anno 2004.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000 euro per l'anno 2003 fino alla fine del comma, con le seguenti: quanto a 18.000.000 di euro per l'anno 2002, a 69.038.000 euro per l'anno 2003 e a 118.102.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 18.000.000 di euro per l'anno 2002, a 90.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 154.000.000 di euro per l'anno 2004.
27. 5. (ex 27. 4). Quartiani, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 1, sostituire le parole da: 5 milioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti: 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, da destinare alla concessione di un contributo statale di 2.500 euro alle persone fisiche che acquistano
in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 10 settembre 2002 e il 31 dicembre 2004 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;
b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro.
2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico.
3. I veicoli usati, di cui al comma 2, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 1, lettera b).
6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Incentivi all'acquisto di veicoli alimentati a metano, a GPL e a trazione elettrica.
28. 2. (ex 28. 1.) Gambini, Vernetti, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 1, sostituire le parole da: 5 milioni fino alla fine dell'articolo con le seguenti: 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
5. Per la diffusione sulla rete stradale ed autostradale di un numero di impianti di metano adeguato alle finalità previste dal comma 1, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
28. 3. (ex 28. 2) Quartiani, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
3. Per la diffusione sulla rete stradale ed autostradale di un numero di impianti di metano adeguato alle finalità previste dal comma 1, il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
28. 4. (ex 28. 3) Quartiani, Vernetti, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Rugghia, Fistarol, Ruggeri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguenti periodo: Le disponibilità del fondo di cui al presente comma, sono altresì utilizzate per incrementare la rete di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione.
29. 1. (ex 29. 2.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.