Allegato A
Seduta n. 226 del 20/11/2002


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(A.C. 3312 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

ad assicurare, ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che la valutazione dei titoli di laurea nonché del punteggio di abilitazione sia omogenea per tutti i candidati, che al servizio prestato nelle scuole statali venga riconosciuto un valore aggiuntivo, che nel caso di titolo di abilitazione conseguito presso le scuole di specializzazione universitarie l'interessato possa optare per la valutazione del punteggio relativo al servizio prestato nel periodo di frequenza dei corsi di specializzazione presso le università o del punteggio relativo al titolo di specializzazione conseguito e che i due punteggi non possano in alcun modo essere cumulati.
9/3312/1. (Nuova formulazione) Titti De Simone, Sasso.

La Camera,
premesso che:
il disegno di legge n. 3312, recante la conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, contiene, tra l'altro, anche alcune norme già trattate dal disegno di legge n. 2238, approvato dal Senato e dalle Commissioni riunite VII e X della Camera dei deputati; di tale circostanza il Governo tiene conto nella relazione


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del decreto-legge n. 212 del 2002, in particolare nell'illustrazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 dello stesso decreto-legge;
il disegno di legge n. 2238, recante disposizioni concernenti la scuola, l'università e la ricerca scientifica, è la versione trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 30 gennaio 2002, del corrispondente Atto Senato n. 761, approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 2002;
l'articolo 2 del disegno di legge iniziale, comunicato alla Presidenza il 22 ottobre 2001, recava «disposizioni finanziarie per l'università». Al comma 1, lettere b), c) e d), era tra l'altro autorizzata la spesa:
«b) di lire 0,5 miliardi per l'anno 2001, di 258.228,45 euro per l'anno 2002 e di 258.228,45 euro per l'anno 2003, finalizzata al potenziamento delle strutture dell'Istituto di studi filosofici di Napoli;
c) di lire 2 miliardi per l'anno 2001 finalizzata al Politecnico di Milano;
d) di lire 2 miliardi per l'anno 2001, 1.032.913,80 euro per l'anno 2002 e di 1.549.370,70 euro per l'anno 2003 finalizzata al Centro interuniversitario di biologia marina di Livorno»;
nel corso del dibattito in Commissione istruzione, più precisamente nella seduta n. 39 del 28 novembre 2001, tale autorizzazione di spesa fu riproposta in altra forma, tramite l'approvazione di un emendamento del senatore Tessitore, perché era emerso l'orientamento prevalente a non entrare nel dettaglio delle autorizzazioni di spesa, benché esse corrispondessero a finalizzazioni della legge finanziaria per il 2001, e a inglobare la maggior parte dei fondi disponibili per il triennio 2001-2003 in un'unica autorizzazione di spesa per interventi a sostegno della ricerca universitaria;
l'Assemblea iniziò l'esame del disegno di legge n. 761, nella seduta n. 105 del 24 gennaio 2002. Le «disposizioni finanziarie per l'università» riguardarono il contenuto dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione;
nella successiva seduta n. 107, del 29 gennaio 2002, con un emendamento del Governo fu soppresso l'articolo 1, come formulato nel testo approvato dalla Commissione, in quanto le disposizioni in esso contenute erano state successivamente introdotte nella legge 31 dicembre 2001, n. 463, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2001, n. 411;
la legge n. 463 del 2001, di conversione del decreto-legge n. 411 del 2001, fu approvata al fine di evitare l'azzeramento delle risorse accantonate nella Tabella B della finanziaria del 2001, in tal senso impegnando risorse in conto capitale per coprire costi derivanti da interventi inerenti all'anno in corso e per gli anni 2002 e 2003;
nel nostro paese vi sono università che svolgono le proprie attività in territori depressi o in ritardo di sviluppo. In tali aree geografiche si riscontrano problemi assai complessi che riguardano sia le carenze strutturali, sia la mancanza di adeguate risorse economiche necessarie per sostenere gli investimenti e stimolare l'economia. Fino a due anni fa la Comunità europea aveva rivolto la sua azione prioritaria verso questi territori inserendoli nell'Obiettivo n. 1 della Comunità e facendo intervenire gli specifici Fondi strutturali per garantire l'erogazione dei contributi e il sostegno agli investimenti allo scopo necessari;
oggi è terminata la prima fase dell'intervento della Comunità in favore delle aree svantaggiate e, almeno per quanto riguarda gli ambiti territoriali eleggibili al nuovo Obiettivo n. 1, molto è cambiato rispetto al passato. Ciò ha determinato un grave disorientamento e forti difficoltà in quegli ambiti territoriali che non possono beneficiare più dell'intervento massimo dei fondi strutturali, né possono ritenere sufficienti i nuovi limiti di sostegno ad essi assegnati. Facciamo


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riferimento ai territori fuoriusciti dall'Obiettivo n. 1 e rientrati nel nuovo Obiettivo n. 2, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1260 del 1999, in particolare di quelli posti ai confini di questi due obiettivi. Si tratta di aree cuscinetto in cui si sommano nuove a vecchie e non risolte problematiche, che la società non è pronta a risolvere. Qui l'onere di indirizzare con efficacia e giudizio le scelte economiche che necessariamente bisogna effettuare è spesso sostenuto da enti come le università, che fanno da «laboratori» di analisi della situazione e propongono soluzioni per risolvere compitamente i problemi rilevati;
la ricerca scientifica e la promozione della cultura sono le nuove armi con cui condurre la lotta contro l'arretratezza e la depressione economica delle aree cuscinetto: in tale ambito opera il Polo degli studi e della ricerca di cui all'ordine del giorno n. 9/2032/14;
il Polo universitario di cui trattasi ha problemi e difficoltà analoghi a quelli degli enti di cui alle lettere b), c) e d), di cui all'articolo 2 dell'Atto Senato n. 761, per i quali sono state autorizzate le spese sopra riportate e definitivamente approvate ai sensi della legge n. 463 del 2001;
sarebbe necessario che in favore di tale Polo degli studi e della ricerca il Governo esercitasse una efficace azione di stimolo e di supporto, soprattutto al fine di permettergli di poter realizzazione tutte quelle strutture di cui necessita per ospitare le proprie sedi universitarie ed i suoi centri di ricerca e sperimentazione: Bisogna far presente che il Polo universitario è fortemente richiesto da tutto il sistema sociale, economico e culturale del territorio relativamente interessato;
interventi in favore del Polo universitario potrebbero realizzarsi ricorrendo ai pertinenti strumenti finanziari di cui dispone il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In tal senso la legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001), ha dotato di risorse finanziarie diverse ed appropriate le leggi di spesa che potrebbero perseguire gli obiettivi di cui trattasi: in Tabella C sono stati autorizzati stanziamenti per disposizioni di legge che hanno relazioni con gli interventi di cui si discute; in Tabella F sono stati iscritti in bilancio importi relativi ad autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali con cui potrebbero finanziarsi sugli investimenti per lo scopo occorrenti; ma anche i finanziamenti di cui alla legge n. 463 del 2001 potrebbero concretamente supportare gli interventi in questione,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premessa quali condizioni prioritarie per la definizione della prossima programmazione universitaria e valutare nell'ambito delle disponibilità finanziarie attuali, eventuali ulteriori interventi.
9/3312/2. (Nuovaformulazione) Burani Procaccini, Santulli.

La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 25 settembre 2002, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica, artistica e musicale,
premesso che:
è necessario procedere ad un'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, relativa alle graduatorie permanenti per l'insegnamento di strumento musicale, constatato che il direttore generale, nell'emanare il decreto 12 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14, IV serie speciale, del 19 febbraio 2002, ha dato alla questione in esame un'interpretazione restrittiva richiedendo ai fini dell'inclusione delle graduatorie di strumento musicale i seguenti requisiti:
a) l'inclusione negli elenchi di cui al decreto ministeriale 13 febbraio 1996 alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124;


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b) l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nelle scuole medie conseguita entro la data di entrata in vigore della predetta legge 124 del 1999;
di fatto, si escludono dalla graduatoria permanente coloro i quali sono in possesso dei requisiti per l'inclusione ai sensi del decreto ministeriale 13 febbraio 1996, ma in possesso di abilitazione in educazione musicale nella scuola media conseguita successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge 124 del 1999;
nell'ultima tornata concorsuale non sono stati indetti concorsi né per educazione musicale nella scuola media, né per strumento musicale nella scuola media,

impegna il Governo

ad affrontare la suddetta problematica, al fine di consentire l'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale, previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, ai soggetti in possesso di abilitazione in educazione musicale nella scuola media conseguita nelle sessioni riservate di esami indette ai sensi della legge 124 del 1999, articolo 2, comma 4, e del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla 27 ottobre 2000, n. 306, articolo 1, comma 6-bis, fermo restando il possesso del requisito dell'inserimento negli elenchi compilati ai sensi del decreto del ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996.
9/3312/3. Marinello, Jacini.

La Camera,
premesso che:
è necessario adottare iniziative che favoriscano il recupero dei ritardi che le aree meridionali del Paese registrano in più campi della vita sociale ed economica della Nazione, compresa l'alta formazione universitaria e la ricerca scientifica;
la Sicilia, in particolare, presenta un deficit di istituzioni universitarie, rispetto al resto del Paese, essendo ferma al 1838 la dotazione originaria di 3 atenei preesistenti all'unità d'Italia;
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, applicativo dell'articolo 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - la programmazione del sistema universitario deve contribuire «alla riduzione degli squilibri territoriali in particolare tra Centro-Nord e Sud»;
a seguito delle indicazioni legislative, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha determinato con proprio decreto del 29 dicembre 2000, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003, individuando, con l'articolo 1, comma 1, lettera d), l'obiettivo della «riduzione degli squilibri del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud» ed alla lettera e) l'obiettivo di «nuovi interventi per il decongestionamento degli atenei sovraffollati e la graduale separazione organica degli stessi»;
la Sicilia registra, sia con riferimento al Sud che in relazione alla situazione nazionale, i peggiori indici statistici per quanto attiene al rapporto tra numero di atenei, da una parte, e superficie territoriale, popolazione residente e popolazione studentesca potenziale, dall'altra;
lo squilibrio territoriale del sistema universitario tra Centro-Nord e Sud si riferisce pertanto essenzialmente alla Sicilia, unica regione nella quale tra l'altro le università di Palermo e di Catania risultano sovraffollate, registrando da sole circa 120 mila iscritti;
a fronte del deficit di atenei che connota il sistema universitario siciliano, non sono stati previsti interventi nel piano triennale 2001-2003, varato con decreto ministeriale 8 maggio 2001;


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la Regione siciliana ha posto a disposizione dell'istituzione di un quarto ateneo dell'isola ingenti risorse con le leggi 3 maggio 2001, n. 6, e 26 marzo 2002, n. 2, ed ha anche individuato nella città di Enna la sede del quarto polo universitario della Sicilia;
in effetti, la sede universitaria di Enna, con oltre 3 mila studenti, distribuiti in 20 corsi di laurea, e proprie idonee strutture che accolgono già oltre trenta docenti e ricercatori di ruolo, con oneri a carico degli enti locali, ha conseguito i titoli necessari per operare come sede autonoma;
alla luce della situazione deficitaria del sistema universitario della Sicilia e delle prospettive di sviluppo socio-economico che una nuova istituzione di alta formazione e di ricerca scientifica può arrecare all'isola, appare non più rinviabile l'istituzione del quarto ateneo siciliano;
si rende necessario, pertanto, integrare per la regione Sicilia il Piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003, emanato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 maggio 2001, dando così concreta applicazione ai criteri d) ed e) del citato decreto ministeriale del 29 dicembre 2000,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premesse quali condizioni prioritarie per la definizione della prossima programmazione universitaria.
9/3312/4. (Nuova formulazione) Grimaldi, Cicchitto.

La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame rende obbligatoria la partecipazione ai corsi di riconversione professionale, previsti dall'articolo 473 del testo unico delle disposizioni in materia di istruzione, per i docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali;
la perdurante soprannumerarietà comporterebbe l'applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
la norma in esame tende a realizzare un risparmio di spesa perché consente di coprire le mancanze di organico con personale in servizio;
gli insegnanti tecnico-pratici in possesso del solo diploma di scuola media superiore non hanno la possibilità di partecipare ai corsi di riconversione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire agli insegnanti tecnico-pratici di transitare, a domanda, previ appositi corsi di formazione, nei ruoli del personale amministrativo tecnico ausiliario, nel limite massimo del 25 per cento dei soprannumerari e con il limite massimo di copertura del 25 per cento dei posti A.T.A. disponibili.
9/3312/5. Santulli.

La Camera,
esaminato il disegno di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
premesso che:
l'articolo 5 riguarda i compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca;
il Comitato permanente per i pareri della Commissione bilancio ha espresso il parere in data 6 novembre 2002;
è opportuno che le spese per i compensi agli esperti incidano sui fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca nella misura minore possibile,


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impegna il Governo

a provvedere alla corresponsione di compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 212 del 2002, utilizzando anche risorse di parte corrente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fermo restando che la relativa spesa è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca.
9/3312/6. Licastro Scardino, Santulli.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale;
premesso che:
a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, non vengono riconosciuti, ai fini delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i punteggi relativi all'insegnamento effettuato durante il predetto corso,

impegna il Governo

a mantenere il punteggio fino ad ora assegnato a questi, rispetto a coloro che conseguono specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti ove, invece, è previsto il cumulo con i punteggi ottenuti per il lavoro di insegnamento svolto.
9/3312/7. Amato, Mauro, Germanà, Lavagnini, Milanato, Giudice, Misuraca, Marras, Fallica.

La Camera,
premesso che:
i lettori di lingue di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e i collaboratori ed esperti linguistici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, hanno un contenzioso giudiziario promosso in sede nazionale e comunitaria per i riconoscimento dell'indennità integrativa speciale nelle forme e nella misura riconosciuta ed erogata a tutti gli altri lavoratori del comparti;
i medesimi lettori di lingue e collaboratori ed esperti linguistici attendono che si faccia fronte al rinnovo del suo contratto nazionale di lavoro scaduto dal 1998,

impegna il Governo

a intervenire nelle sedi opportune, e fornendo gli opportuni mezzi, per giungere alla risoluzione di questo annoso problema.
9/3312/8. Martella, Sasso, Grignaffini.

La Camera,
premesso che:
malgrado la presentazione di una proposta di legge nella XIII legislatura ed una proposta di legge nell'attuale legislatura, non è stata ancora risolta la questione dell'ibrida condizione dei cosiddetti «accompagnatori di pianoforte» impiegati presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza, sotto il profilo sia dell'inquadramento giuridico che dell'utilizzazione didattica;
il recentissimo parere della XI Commissione, lavoro pubblico e privato, relativo al decreto-legge in esame, ha sottolineato l'opportunità di istituire le cattedre di «Pratica del repertorio vocale» e «Pratica del repertorio coreutico» in sostituzione


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dei posti di «accompagnatori al pianoforte» e di «pianisti accompagnatori» presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza,

impegna il Governo

a provvedere sollecitamente a dare una risposta a questi lavoratori, attraverso iniziative normative volte a definirne il nuovo inquadramento giuridico e l'opportuna utilizzazione didattica.
9/3312/9. (Nuova formulazione) Lolli, Sas- so, Grignaffini, Pistone, Giordano.

La Camera,
premesso che:
in provincia di Ragusa dal 1995 è attivo il Consorzio universitario che ha istituito i corsi di laurea in agraria, lettere, lingue tropicali, lingue con indirizzo orientale, scienze della pubblica amministrazione, scienze sociali, medicina e chirurgia ed inoltre numerosi master post-laurea fra cui medicina della catastrofi, disaster manager di secondo livello, politiche comunitarie di protezione civile;
tutta la Sicilia orientale è ad alto rischio sismico e per questo sembra opportuno istituire un polo universitario con specifiche attività di protezione civile e politiche euromediterranee,

impegna il Governo

a considerare le motivazioni poste in premesse quali condizioni prioritarie nell'ambito della futura programmazione universitaria.
9/3312/10. Mauro, Giuseppe Drago.

La Camera,
premesso che:
le risorse destinate dall'articolo 5-bis al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, devono essere destinate successivamente, con provvedimento ministeriale, alle diverse finalità previste dal Fondo medesimo;
è assolutamente prioritario incentivare l'assunzione di giovani ricercatori sia negli enti pubblici e nelle università che nelle imprese private secondo i diversi strumenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 297 del 1999;
è necessario favorire la collaborazione tra la ricerca degli enti pubblici e delle università e quella delle imprese industriali secondo i progetti comuni previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 4 del citato decreto legislativo n. 297 del 1999,

impegna il Governo

a destinare i fondi di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge in esame alle attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e lettera a), numero 4 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.
9/3312/11. Tocci, Bimbi, Colasio, Martella, Sasso, Grignaffini, Pistone.

La Camera,
in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative atte a favorire nelle università italiane le attività promosse dalle cooperative studentesche e universitarie al fine di promuovere le attività culturali e di sussidio alla didattica quali la distribuzione e la promozione di materiali didattici e di testi finalizzati allo studio e alla ricerca, in particolare prodotti dalle università medesime.
9/3312/12. Quartiani, Martella, Lupi.


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La Camera,
in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale,

impegna il Governo

a dare sollecita soluzione, anche normativa, affinché il corpo docente, di cui all'articolo 6 del decreto-legge in esame, abbia il conseguente riconoscimento giuridico, oltreché contrattuale, stante il riconoscimento agli allievi dell'equiparazione alle lauree dei diplomi in loro possesso rilasciati dalle stesse istituzioni e dallo stesso corpo docente.
9/3312/13. Pistone, Bellillo, Lolli, Cusumano, Titti De Simone.

La Camera,
premesso che:
attualmente hanno valore abilitante solo i titoli rilasciati al termine della frequenza delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS);
l'intera materia è contenuta nel disegno di legge recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale approvato dal Senato e che sarà in discussione alla Camera nelle prossime settimane,

impegna il Governo

a rivedere l'intera questione della prima formazione degli insegnanti e ad impartire le opportune istruzioni affinché siano attivate apposite convenzioni tra le scuole di didattica della musica e le scuole di specializzazione al fine di potenziare la formazione generale rendendola omogenea con quella prevista per gli insegnanti di tutte le discipline.
9/3312/14. Sasso, Colasio, Bimbi, Titti De Simone.

La Camera,
in sede di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione musicale,
tenuto conto che le vigenti modalità di accesso all'insegnamento possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti,

 

impegna il Governo

a rivedere i criteri di inclusione nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modificazioni nel senso indicato:
riconoscimento del valore aggiuntivo dei servizi prestati;
valutazione di tutti i titoli di studio e di cultura;
valorizzazione dei percorsi di formazione e specializzazione universitaria.
9/3312/15.Capitelli, Sasso, Amato, Colasio, Titti De Simone, Gambale, Palmieri, Garagnani, Santulli, Delmastro Delle Vedove, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Ranieri, Baiamonte.

La Camera,
considerato che negli ultimi due anni scolastici le immissioni in ruolo del personale della scuola sono state di gran lunga inferiori ai posti vacanti;

 

impegna il Governo

a definire urgentemente il contingente adeguato per l'anno scolastico 2003/2004;
a presentare un disegno di legge o a sostenere una proposta di legge che individui criteri di automatismo per la definizione annuale del contingente di personale della scuola da immettere in ruolo.
9/3312/16.Grignaffini, Sasso, Capitelli, Titti De Simone, Colasio.