Allegato A
Seduta n. 226 del 20/11/2002


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(A.C. 3312 - Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4.
(Autorizzazioni di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica all'articolo 4 della legge n. 370 del 1999).

Al comma 2, sopprimere le parole: e agli istituiti universitari non statali legalmente riconosciuti.
4. 4. Titti De Simone.

Sopprimere il comma 4-bis.
*4. 6. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Sopprimere il comma 4-bis.
*4. 7. Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.


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ART. 5.
(Compensi per soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca).

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*5. 1. Tocci, Martella, Grignaffini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
*5. 2. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.
**5. 3. Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività dei suddetti comitati e commissioni.
**5. 4. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

ART. 5-bis.
(Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , con priorità alle aggregazioni di piccole e medie imprese.
5-bis. 2. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999. n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro.
1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
5-bis. 3. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati da consorzi costituiti tra cinque o più imprese è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
a) 100 per cento nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b)
50 per cento nel caso di attività di ricerca industriale;

c)
5 per cento nel caso di attività di sviluppo precompetitiva.
5-bis. 4. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Per le attività di ricerca che interessano al contempo la ricerca industriale e le attività di sviluppo precompetitivo, secondo le definizioni della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato


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alla ricerca, la misura dell'aiuto non può superare la media ponderata delle misure previste per ciascuna tipologia di attività.
5-bis. 5. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

ART. 6.
(Valenza dei titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori).

Sopprimerlo.
6. 1. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia.»
2. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposi-zione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 rilasciano specifici titoli di laurea di primo livello, di laurea specialistica, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione. A tali titoli si applicano l'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 262, l'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e gli articoli 6 e 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341";

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con la normativa vigente per le università. Gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali equivalenti a quelle in vigore per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ricollocato in ruoli di grado universitario, nelle fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti relativi alla pianta organica dell'istituzione di cui all'articolo 1. Il personale non docente, in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 è inquadrato nei corrispondenti ruoli relativi al personale non docente delle università, ed è sottoposto alle medesime norme che ne regolano il rapporto di lavoro";

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2,


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della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CNAM e le competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneità delle sedi;
c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;
d) le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici;
i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'articolo 1";
e) al comma 8, le lettere h) e i) sono sostituite dalle seguenti:
"h) facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie per lo svolgimento di attività formative finalizzate al rilascio dei rispettivi titoli specifici;
i) facoltà di costituire, sulla base della contiguità territoriale, nonché della complementarietà e integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui all'articolo 1 nonché strutture analoghe su base europea. Ai Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del presente articolo".

3. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"».
6. 2. Titti De Simone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. L'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Validità dei diplomi). - 1. I titoli conseguiti presso le istituzioni di cui all'articolo 1 anteriormente alla data di


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entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione.
2. I titoli conseguiti al termine di corsi secondo il vecchio ordinamento scolastico, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tali titoli, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio o di accademia.
3. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, in possesso dei titoli di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2002-2003 sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea specialistica prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.».
6. 3. Titti De Simone.

Al comma 1, premettere i seguenti:
01. L'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - (Finalità della legge). - 1. La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, dell'Opificio delle pietre dure, dell'Istituto centrale di restauro, dell'Istituto per la patologia del libro, della Scuola superiore di cinematografia».

02. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale di restauro, l'Istituto per la patologia del libro, la Scuola superiore di cinematografia nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema della ricerca e dell'alta formazione artistica e musicale coreutica. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i corsi dell'alta formazione, specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento».
6. 4. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, sostituire le parole da: di specifiche fino alla fine della lettera con le seguenti: dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 2, comma 7, i diplomi conseguiti al termine dei corsi ordinamentali della Scuola di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono equivalenti ai titoli rilasciati dalle Scuole di specializzazione (SSIS) previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341. A tal fine, eccezion fatta per gli allievi che conseguano il diploma entro l'anno solare 2002, la Scuola stessa attiva con la SSIS una apposita convenzione atta a potenziare la formazione generale, rendendola omogenea con quella prevista per gli insegnanti di tutte le discipline. Il diploma di Scuola della didattica della musica ha valore abilitante per l'insegnamento


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se conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle SSIS di cui alla citata legge n. 341 del 1990».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6. 11. Sasso.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le predette scuole di didattica della musica, opportunamente potenziate con insegnamenti e docenti specifici di didattica strumentale, rilasciano diplomi con valore abilitante anche per l'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole secondarie. Nella formulazione delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per l'insegnamento dell'educazione musicale e dello strumento musicale nelle scuole secondarie viene assegnato ai diplomi di didattica della musica un punteggio comunque non inferiore a quello assegnato ai diplomi rilasciati per le medesime classi di concorso delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
6. 12. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il diploma di scuola didattica della musica ha valore abilitante per l'insegnamento se conseguito congiuntamente al diploma di conservatorio di musica e al diploma di scuola secondaria di secondo grado e allo stesso viene riconosciuta attribuzione di specifico punteggio in analogia ai diplomi rilasciati dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341.
6. 13. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera a-bis), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e abbia svolto documentata attività di tirocinio nella scuola secondaria, secondo le forme previste dal decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142.
6. 14. Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
3. I diplomi rilasciati con l'ordinamento previgente sono equiparati ai sensi della presente legge al quarto anno dei corsi previsti dal decreto 3 novembre 1999, n. 509, con il riconoscimento dei 240 crediti didattici riferiti ai quattro anni di corso delle Accademie di belle arti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. In via transitoria, per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si applicano alle istituzioni di cui alla legge n. 508 del 1999 il sistema dell'ETCS, ovvero il sistema di crediti europeo.
6. 5. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: previo riconoscimento aggiungere le seguenti: da parte dell'università.
6. 15. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.


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Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Di conseguenza, per i nuovi compiti didattici e istituzionali, in deroga alle disposizioni espresse al comma 6 dell'articolo 2, il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati, a regime, sotto il profilo economico e giuridico, in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'emanazione della legge di conversione del presente decreto legge è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate da tenersi entro e non oltre il 31 dicembre 2004. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.
6. 9. Pistone, Bellillo, Cusumano.

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per i nuovi compiti didattici e istituzionali il rapporto di lavoro e le procedure di reclutamento del personale delle istituzioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono regolati a regime sotto il profilo economico e giuridico in analogia con le normative vigenti per le università. In regime transitorio, il personale docente in servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è ricollocato in ruoli di grado universitario nelle fasce previste, cui si accede mediante tornate concorsuali riservate. Il personale docente che non superasse le forme concorsuali previste, viene collocato in ruoli ad esaurimento, mantenendo le proprie funzioni e il trattamento complessivo.
6. 6. Titti De Simone.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.
*6. 10. (Testo corretto nel corso della seduta)Pistone, Bellillo, Cusumano.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.
*6. 16. Lolli, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Martella, Chiaromonte.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
3-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge i corsi dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente dalle istituzioni di cui all'articolo 1.
6. 7. Titti De Simone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Il comma 6 dell'articolo 207 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.
6. 8. Titti De Simone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
6. 17. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
A. 6-ter. - (Direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale). - 1. Quale espressione ed attuazione del principio di autonomia statutaria e regolamentare di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai direttori artistici e direttori amministrativi delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, attualmente in servizio e responsabili della gestione artistica e della gestione amministrativa e contabile, sono conferite attribuzioni dirigenziali.
6. 01. Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Al fine di dare concreto avvio e sostegno all'attuazione delle legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508, finalizzata alla riqualificazione del «ruolo ad esaurimento» del personale previsto all'articolo 2, comma 6, della predetta legge, alla valorizzazione delle professionalità operanti nel settore dell'alta formazione artistica e musicale e al pieno accesso alla ricerca, è autorizzata la spesa complessiva di 30.748.000 di euro, da erogare a decorrere dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 2, comma 7, lettera f), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono aggiunte, in fine, le parole: «avendo a riferimento gli organi istituzionali previsti per l'università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche e integrazioni.
6. 02. Lolli, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. Al fine di razionalizzare la struttura didattica di accademie e con-servatori e di riqualificare la professionalità di alcune categorie di docenti, vengono istituite le cattedre di «pratica del repertorio vocale» e «pratica del repertorio coreutico», in sostituzione dei posti di «accompagnatore al pianoforte» e «pianisti accompagnatori» presso i conservatori e l'Accademia nazionale di danza. Il personale già impiegato come accompagnatore di pianoforte e come pianista accompagnatore presso conservatori e presso l'Accademia nazionale di danza, confluisce presso le nuove cattedre.
6. 03. Lolli, Grignaffini, Martella, Chiaromonte, Sasso, Capitelli, Tocci.

ART. 7.
(Attività di servizio per gli studenti universitari).

Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. In relazione alle previsioni contenute nell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, al fine di favorire il diritto allo studio nella regione Sicilia e riequilibrare il sistema universitario dell'isola, avviando il progressivo decongestionamento degli atenei esistenti, il polo universitario di Enna viene costituito in quarto ateneo della Sicilia. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a determinare, sentito il governo regionale, la natura giuridica e la struttura accademica della nuova istituzione, integrando di conseguenza il piano di sviluppo del sistema universitario per il triennio 2001-2003. Fino alla vigenza del predetto piano triennale, gli oneri per il funzionamento della nuova istituzione continuano ad essere totalmente sostenuti dalla Regione siciliana e dal consorzio di enti locali che in atto gestisce il polo universitario.
7. 1. Grimaldi.


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ART. 7-bis.
(Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle università).

Sopprimerlo.
7-bis. 2. Martella, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. I diplomi universitari di durata triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono equiparati ai titoli universitari rilasciati dei corsi istituiti con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti dall'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
7-bis. 1. Titti De Simone.

Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:
Art. 7-ter. - 1. L'articolo 16, comma 4, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168, va interpretato nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.
2. Sono valide tutte le norme degli statuti delle università approvate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti appartenenti al ruolo di provenienza.
7-bis. 01. Titti De Simone.