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La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 3185-B, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002;
rilevato che nel corso dell'esame parlamentare sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al testo originario del provvedimento e che, in particolare, assai opportunamente sono state riformulate le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 1, per quanto concerne l'obbligo, posto a carico delle imprese di assicurazione, di versare un'imposta a valere sulle riserve matematiche iscritte a bilancio;
tenuto conto che il nuovo testo si caratterizza per il fatto di conciliare l'obiettivo, perseguito dal Governo, di recuperare maggior gettito con l'esigenza di evitare una penalizzazione per l'attività assicurativa, in particolare per quanto concerne i contratti aventi ad oggetto i rischi di morte o di invalidità ovvero quelli relativi alla previdenza integrativa;
considerato che la prossima scadenza del termine previsto per il versamento in acconto delle imposte sui redditi impone che si evitino eventuali equivoci, in ordine
agli obblighi posti a carico dei soggetti interessati, in modo da assicurare la certezza della normativa da applicare;
rilevato che la vigente disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione recepisce il dettato di specifiche direttive comunitarie e che, in particolare, per quanto riguarda il ramo vita, il decreto legislativo n. 174 del 1995 riproduce sostanzialmente le previsioni della direttiva 92/96/CEE;
tenuto conto che, in base alle disposizioni richiamate, le riserve matematiche sono indicate alla sezione 10 - voce C.II, n. 1, dello stato patrimoniale delle imprese di assicurazione;
rilevato che la sezione richiamata concerne le riserve tecniche in senso proprio, intese come rappresentazione di impegni che comportano, per le imprese di assicurazione, l'assunzione di rischi demografici e finanziari, a fronte di contratti in base ai quali l'impresa garantisce il pagamento di un capitale o di una rendita;
a valutare l'opportunità, in sede di attuazione del decreto-legge n. 209, di intendere, relativamente alle imprese esercenti il ramo vita, per riserve matematiche, come indicate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 dello stesso decreto, quelle indicate alla sezione 10 - voce C.II. n. 1, dello stato patrimoniale passivo delle imprese di assicurazione.
9/3185-B/1.(Nuova formulazione) Antonio Pepe.
La Camera,
premesso che:
l'approvazione dell'articolo 4, comma 2-undecies, si sovrappone alla disciplina già esistente in materia prevista dagli articoli 60 e 61 del decreto n. 112 del 1999 e dall'articolo 79 della legge n. 342 del 2000, concernenti le richieste di definizione automatica;
la norma in oggetto, costringerebbe anche alla cancellazione dei relativi residui rispetto al 2002 con la necessità di inserire poste in compensazione, con problemi soprattutto per i piccoli comuni;
la brevità del termine di scadenza per provvedere alla cancellazione automatica (31 dicembre 2002) non consentirebbe agli enti creditori la verifica della situazione delle quote iscritte nei ruoli al fine di eventuali contestazioni;
ad adottare iniziative volte a valutare una proroga del termine finalizzata a tutelare i comuni.
9/3185-B/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Benvenuto.
La Camera,
in sede di discussione del disegno di legge n. 3185-B, di conversione del decreto-legge n. 209 del 2002,
a chiarire, in via amministrativa, che le modifiche alla disciplina delle svalutazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché a quella delle cessioni di partecipazioni, di cui all'articolo 1, comma 4, si applicano esclusivamente alle operazioni relative ad immobilizzazioni finanziarie e non anche a quelle costituenti attività finanziarie.
9/3185-B/3. Leo, Antonio Pepe.
La Camera,
a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3185-B, di conversione in legge,
con modificazioni del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209,
a riferire in Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli effetti antielusivi delle misure adottate in conformità alle finalità del provvedimento volto a rimediare all'erosione della base imponibile del reddito derivante da specifici trattamenti fiscali privilegiati.
9/3185-B/4. Santino Adamo Loddo.