Allegato A
Seduta n. 219 del 7/11/2002


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(A.C. 3200-bis - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Capo I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10» sono aggiunte le seguenti: «, nonché della deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis»;
b) dopo l'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. (Deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione) - 1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d'imposta di cui all'articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, si deduce l'importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo di pensione nell'anno.


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4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 3.
5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi diversi da quelli indicati nei commi 2, 3 e 4, la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello previsto dai citati commi 2, 3 e 4.
6. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 27.000 euro, aumentato delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del credito d'imposta di cui all'articolo 14, e l'importo di 27.000 euro. Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione di cui all'articolo 10-bis, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente, i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro, non è dovuta la parte d'imposta netta eventualmente eccedente la differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro»;
d) l'articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non a 27.000 euro;


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b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non a 52.000 euro.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500 euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra loro».
2. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le seguenti: «, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis del medesimo testo unico,».
3. La deduzione di cui all'articolo 10-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando, comunque, quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute fino al 30 giugno 2003, per un ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati fino al 30 giugno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

CAPO I
PRIMO MODULO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE

Art. 2.
(Riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-ter) le somme percepite a titolo di borsa di studio, premio e sussidio per fini


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di studio e addestramento professionale, compresi i contributi sotto forma di posti gratuiti in convitti, nonché di soggiorni all'estero, erogati da Stato, regioni, province, comuni, università, enti pubblici e privati, aziende, associazioni, cooperative, banche, ordini professionali e privati».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 1.
(ex 2. 33.) Castagnetti, Boccia, Morgando, Gerardo Bianco, De Franciscis, Milana.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, relativo agli oneri deducibili, comma 1, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8 e 9.
2. 2.
(ex 2. 22.) Francesca Martini, Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) le somme corrisposte ai volontari in relazione alla loro attività svolta a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS) nell'ambito di programmi di lotta alla povertà e che a tal fine stipulano un contratto di collaborazione con una organizzazione non governativa riconosciuta».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 3.
(ex 2. 8.) Crucianelli, Calzolaio, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Spini.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e)
all'articolo 13-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera i-bis) in materia di erogazioni liberali, le parole «4 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».
2) alla lettera i-quater) in materia di erogazioni liberali, le parole «4 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: -100.000;
2004: - 65.000;
2005: - 50.000.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
2. 4.
(ex 5. 0. 56.) Zanella, Lucà, Battaglia, Ruzzante, Lucidi, Preda, Sereni, Giacco, Tolotti, Fioroni, Meduri, Bimbi, Bindi, Realacci, Giovanni Bianchi, Delbono, Bolognesi.


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Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
○2. 5.
(ex 2. 017. e 5. 0. 52) Giovanni Bianchi, Realacci, Bimbi, Meduri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, lettera g), le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
○2. 6.
(ex 2. 018.) Battaglia, Fioroni, Delbono, Lucà, Giovanni Bianchi, Bimbi, Bindi, Sereni, Zanella, Lucidi, Preda, Tolotti, Meduri, Ruzzante, Giacco, Realacci.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l), è inserita la seguente:
l-bis. 1) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 7. (ex 5. 0. 55.) Lucà, Zanella, Fioroni, Delbono, Giovanni Bianchi, Realacci, Ruzzante, Battaglia, Meduri, Bolognesi, Bimbi, Bindi, Sereni, Lucidi, Preda, Tolotti, Giacco.

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
a-bis) all'articolo 10, lettera l-bis), le parole: «il cinquanta per cento» sono soppresse.
Segue compensazione del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo n. 3.
2. 8. (ex 2. 39.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), sono aggiunte le seguenti:
«l-quater) gli interessi passivi per mutui e le spese per contratti di acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione, le spese di istruzione universitaria nonché quelle per l'alloggio sostenute dai lavoratori dipendenti trasferiti in una sede disagiata, per i redditi fino ad euro 62.000;
l-quinquies) le spese per l'assistenza agli anziani, ai soggetti portatori di handicap fisici o psichici o di gravi patologie, facenti parte del nucleo familiare comunque costituito, per i redditi fino ad euro 130.000».
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
2. 9.
(ex 2. 9. Nuova formulazione) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter), è aggiunta la seguente:
«l-quater) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 1.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di


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5.000 euro per le persone giuridiche, a favore delle fondazioni che si occupano di scuola e di sport».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6 e 7.
2. 10. (ex 2. 25.) Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 1, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 3.300 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:
al comma 2, sostituire le parole:
4.500 euro con le seguenti: 4.200 euro;
al comma 3, sostituire le parole: 4.000 euro con le seguenti: 3.700 euro;
al comma 4, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 1.200 euro;
sopprimere il comma 5;
al comma 6, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
27.000 euro con le seguenti: 26.000 euro.
2. 76. Leo, Santagata.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: h-bis) e l), aggiungere le seguenti: , compresi i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 11. (ex 2. 15.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 2, sostituire le parole: 4.500 euro con le seguenti: 6.000 euro.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 4.000 euro con le seguenti: 6.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 12. (ex 2. 17.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 3, sostituire le parole: 4.000 euro con le seguenti: 4.500 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 13. (ex 2. 20.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sopprimere le parole: di cui all'articolo 79.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 16.000;
2004: - 16.000;
2005: - 16.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 14. (ex 2. 32.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sopprimere le parole: di cui all'articolo 79.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.
2. 15. (ex 2. 27.) Martinelli, Sergio Rossi, Pagliarini.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sostituire le parole: di cui all'articolo 79 con le seguenti: di cui all'articolo 51, nei limiti dei ricavi per l'ammissione a contabilità separata,
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 16. (ex 2. 2.) Nannicini.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, comma 4, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 4.500 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 77.
Paola Mariani.

Subemendamenti all'emendamento 2.101 del Governo

All'emendamento 2. 101. del Governo, comma 1, sopprimere le parole: lettera b), capoverso Art. 10-bis, sopprimere il comma 5.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
0. 2. 101. 1.
Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, nella prima parte consequenziale, sopprimere il numero 1).
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
0. 2. 101. 15.
Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, nella prima parte consequenziale, numero2), comma 2-bis, sopprimere le parole: per l'anno 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
0. 2. 101. 3. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, sopprimere il capoverso articolo 3.
0. 2. 101. 41. Pistone.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 3, lettera a), sopprimere le parole: , nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446.
0. 2. 101. 5. Benvenuto, Michele Ventura, Agostini, Nicola Rossi, Innocenti, Lumia.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 3, lettera a), sostituire le parole: , sospesi fino a quando fino alla fine della lettera con le seguenti: soppressi, con conseguente trasferimento allo Stato delle somme equivalenti.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
0. 2. 101. 7.
Russo Spena, Giordano.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'accordo precedentemente previsto il bilancio dello Stato integra in modo corrispondente le minori entrate derivanti dal blocco delle addizionali.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo
0. 2. 101. 89.
Grandi, Lumia.


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All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Art. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3. - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile- cap. 7447), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 40.000;
2004: + 40.000;
2005: + 40.000.
0. 2. 101. 20. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 100;
2004: - 100;
2005: - 100.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (4.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2068, 2069/p), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100;
2004: + 100;
2005: + 100.
0. 2. 101. 22. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2251), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.
0. 2. 101. 24. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.


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All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Decreto legislativo 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - Art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (2.1.2.1. - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 1550; 2.2.3.3. - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 7240), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 5.000;
2004: + 5.000;
2005: + 5.000.
0. 2. 101. 26. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 700;
2004: - 700;
2005: - 700.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero della salute, voce: Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (3.1.2.12. - Prevenzione del randagismo - cap. 3420), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 700;
2004: + 700;
2005: + 700.
0. 2. 101. 28. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, voce: Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: - Art. 1, comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (Settore n. 19) (1.2.3.6. - Fondo unico da ripartire - Investimenti in difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 100.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
0. 2. 101. 30. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion,Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.


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All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, dopo la voce: Legge n. 86 del 1989 aggiungere la seguente: Legge n. 183 del 1989: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (Settore n. 19) (4.2.3.4. -Difesa del suolo - cap. 7469):
2003: + 100.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
0. 2. 101. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere, in fine, la seguente voce: Decreto-legge n. 180 del 1998: - Art. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (Ambiente e territorio - cap. 7850):
2003: + 100.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
0. 2. 101. 34. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion, Vigni, Bandoli, Vianello, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Realacci, Iannuzzi.

All'emendamento 2. 101. del Governo, capoverso articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, voce: Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica (Settore n. 11) (Infrastrutture e trasporti: 5.2.3.11. mobilità ciclistica - cap. 8188):
2003: + 100.000;
2004: + 100.000;
2005: + 100.000.
0. 2. 101. 36. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.


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Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:
1) al medesimo capoverso, comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
27.000 euro con le seguenti: 26.000 euro;
2) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) gli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonché la maggiorazione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 50, la tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: - ART. 9-ter : Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altrifondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:
2003: + 382.000;
2004: + 393.000;
2005: + 420.000.
2. 101. (già 2. 100.) Governo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non si applica il beneficio previsto dal comma 4-bis dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
2. 18. (ex 2. 34.) Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 10-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989 n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile, derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 50 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
2. 19. (ex 2. 35.) Russo Spena, Giordano, Vendola.


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Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con le seguenti:
a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
b) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;
d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;
e) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista.
2. 21
(ex 2. 10.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: 23 per cento con le seguenti: 18 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 22.
(ex 2. 14.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1, lettera a), sostituire le parole: 23 per cento con le seguenti: 20 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 23 (ex 2. 16.) Grandi, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 7.500 euro con le seguenti: 10.000 euro.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:
sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
7.500 euro con le seguenti: 10.000 euro;
sostituire le parole: 7.800 euro con le seguenti: 10.500 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista
2. 24 (ex 2. 11.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 12, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
1-bis. Qualora la detrazione di cui alla lettera b) del comma 1 sia superiore al debito d'imposta del contribuente, l'eventuale incapienza costituisce credito d'imposta.
1-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non concorre alla formazione del reddito imponibile non è considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del 9 luglio 1997, n. 241.
1-quater. Qualora il credito d'imposta di cui al comma 1-bis non sia fruibile ai sensi del comma 1-ter, i soggetti interessati possono chiedere l'erogazione di un contributo in misura equivalente ai benefici non fruiti, a valore sul Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, previa presentazione di apposita domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto, con il


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Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attribuzione di cui al comma 1-quater.
1-sexies. Per le finalità previste dal comma 1-quater, il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 - Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia dell'entrate) (6.1.2.8 Agenzia dell'entrate, capitoli 3890, 3891 - 6.2.3.4 - Agenzia dell'entrate - capitolo 7775), apportare le seguenti variazioni:
2003: - 100;
2004: - 100;
2005: - 100.
Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).
2. 25.
(ex 2. 12.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mereu, Tanzilli, Dorina Bianchi, Mongiello, Grillo, Ciro Alfano, Mazzoni.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Qualora il percettore del reddito sia l'unico componente del nucleo familiare, ha diritto ad una detrazione dall'imposta lorda secondo i seguenti importi:
a) 500 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 20.000 euro;
b) 300 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 30.000 euro;
c) 100 euro se l'ammontare complessivo del reddito non supera i 50.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo.
2. 26.
(ex 2. 45.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti temporanei ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e ferroviario».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 27.
(ex 2. 37.) Realacci, Iannuzzi, Gentiloni, Vernetti, Lusetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo.
○2. 28.
(ex 2. 58.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti


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annuali e mensili ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 29. (ex 2. 19.) Raffaldini, Duca, Mazzarello, Albonetti, Panattoni, De Luca, Tidei, Susini, Rognoni, Pasetto, Di Gioia, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini, Oliverio.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, nonché ferroviario;»
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo.
2. 30.
(ex 2. 59.) Zanella, Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vernetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale
2. 31. (ex 2. 3. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Bornacin.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo.
○2. 32.
(ex 2. 42.) Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;«.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
*○2. 33.
(ex 2. 38.) Pasetto, Lusetti, Duca, Tuccillo, Giacchetti, Meduri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale;»
Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a ciascuna voce nella misura del 5 per cento.
*○2. 34. (ex 2. 61.) Cusumano, Pisicchio, Ostillio, Luigi Pepe, Potenza, Mastella, Mazzuca Poggiolini.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«e-bis) le spese sostenute per i corsi di formazione ed aggiornamento professionale, erogati da enti accreditati ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2001 e delle successive disposizioni attuative regionali, per un importo complessivo non superiore a 1.549, 37 euro;».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
2. 35
(ex 5. 0. 58. e 5. 0. 53.) Fioroni, Delbono, Realacci, Lucà, Giovanni Bianchi, Bimbi, Bindi, Sereni, Battaglia, Zanella, Bolognesi, Lucidi, Preda, Giacco, Tolotti, Meduri, Ruzzante.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera g), è inserita la seguente:
«g-bis) le spese sostenute da famiglie composte da persone di età non superiore a 36 anni, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo delle unità immobiliari da adibire o adibite ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2500 euro, purché relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è stato effettuato l'acquisto stesso non superi 41.316 euro. Il limite di 2500 euro è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dalla famiglia ed è aumentato della metà in presenza di un indicatore di situazione economica equivalente che non superi 20.658 euro. La detrazione si applica altresì ai giovani di età non superiore ai 36 anni e con situazione economica equivalente non superiore a 20.658 euro, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'abitazione principale, come sopra definita, nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi ai mutamenti dello stato di famiglia. Il limite di spesa è aumentato, in questo caso, della metà qualora l'indicatore di situazione economica equivalente non superi lire 10.329 euro.»

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 90.380;
2004: - 90.380;
2005: - 90.380.
2. 36 (ex 2. 13.) Arnoldi, Marras, Vitali, Lupi, Osvaldo Napoli, Mauro, Meroi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, senza limiti di importo, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore degli enti locali territoriali finalizzate all'acquisizione, al recupero e al restauro conservativo, di opere d'arte ovvero di immobili di proprietà pubblica aventi grande valore storico o paesaggistico».
2) alla lettera i-bis), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Hanno diritto ad una detrazione calcolata sull'intero ammontare della liberalità, con il limite di 50.000 euro per periodo d'imposta, le erogazioni liberali in danaro fatte a favore delle ONLUS o delle associazioni di formazione sociale o di volontariato iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 38.
(ex 2. 43.) Fanfani, Stradiotto, De Franciscis, Iannuzzi, Meduri.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quinquies) le spese sostenute e certificate per l'acquisto di libri pubblicati da case editrici nazionali ed europee.»
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
2. 39.
(ex 2. 52.) Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Al personale docente della scuola materna, elementare, media inferiore e media superiore è riconosciuta una detrazione forfetaria, dall'imposta lorda, di quattrocento euro per le spese sostenute ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione professionale. Sono da considerare spese per l'aggiornamento e la qualificazione professionale quelle relative:
a) all'acquisto di libri per finalità didattiche;
b) all'acquisto di materiale informatico e di personal computer;
c) a corsi di aggiornamento e qualificazione professionale, tenuti presso istituti riconosciuti».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
2. 40.
(ex 2. 54.) Pistone, Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«l-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute.
2003: - 3.600;
2004: - 3.600;
2005: - 3.600.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
2. 41.
(ex 2. 53.) Pistone, Bellillo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 13-bis, concernente le detrazioni per oneri, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. A tutti i soggetti, sia privati che pubblici, che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni mobili ed immobili, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, come individuati dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1992, n. 257, sia privatamente che nell'esercizio di fine impresa, arte o professione è attribuito un credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione ed il riconoscimento del credito. Il credito d'imposta può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta comunale sugli immobili e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre


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alla formazione del reddito imponibile. Il credito d'imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
2. 42.
(ex 2. 51.) Pistone.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
e) all'articolo 40, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che siano strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
2. 43.
(ex 2. 56.) Pistone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 75.
Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sul reddito complessivo per l'anno 2003, i contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più favorevoli.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 59.
Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
4. Alle autonomie territoriali ed agli enti locali viene riconosciuta, a decorrere dall'anno 2003, una maggiorazione dei trasferimenti erariali o delle compartecipazioni ad imposte erariali, a compensazione del minore gettito delle addizionali locali all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dalla riduzione della base imponibile dell'imposta stessa dovuta alle disposizioni di cui al presente articolo.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa
2. 45.
(ex 2. 64.) Morgando, Grandi, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1, 2 e 3, non hanno reddito suf- ficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi 1, 2 e 3, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il


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livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto a determinare le modalità di erogazione dal 1o gennaio 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 44. (ex 2. 18. e 2. 30.) Grandi, Benvenuto, Pistone, Buffo, Bellini, Calzolaio, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Tolotti, Zanotti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «2002» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2003»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003», e le parole: «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2004»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 63.
Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «2002» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2003» e le parole: «36 per cento» sono sostituite dalle seguenti «41 per cento»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003», e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2004»;
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 66.
Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «2002» sono aggiunte le seguenti: «e nel 2003»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003», e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite dalle seguenti «30 giugno 2004»;
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 67.
Vigni, Oliveri, Benvenuto, Nicola Rossi, Agostini, Ventura.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: compete sino alla fine del comma, con le seguenti: è prorogata fino al 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni Gruppo Rifondazione Comunista.
2. 62.
Russo Spena, Giordano, Vendola.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del


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limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
4-bis. L'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dell'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
4-ter All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 60.
Iannuzzi, Morgando, De Franciscis, Zanella.

Al comma 4, sostituire le parole da: 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: 31 dicembre 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato fino al 31 dicembre 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
4-bis. I termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003, di cui all'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.
4-ter. Il termine del 31 dicembre 2002 di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla Tabella A:
voce
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 30.000;
2004: - 110.000;
2005: - 80.000;

voce Ministero degli affari esteri:
2003: -;
2004: - 15.000;
2005: - 15.000;

voce Ministero della Salute:
2003: - 10.000;
2004: - 10.000;
2005: - 10.000;

voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
2003: -;
2004: - 25.000;
2005: - 15.000.
2. 61. Lupi, Stradella, Antonio Barbieri, Dell'Anna, Maione, Osvaldo Napoli, Pinto, Verro, Vanni, Paroli, Paolo Russo, Germanà, Mondello, Meroi.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi


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iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).
○2. 64.
(ex 11.037) Volonté, Dorina Bianchi, Ciro Alfano, Peretti, Giuseppe Drago, Tanzilli, D'Agrò, Mongiello, Liotta, Mereu, Grillo, Mazzoni.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
4-bis. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
○2. 65.
Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 4, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno 2003, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzato nel 2003 consistano nella mera prosecuzioni di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire la detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa
2. 68. Nieddu, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Quartiani, Rugghia.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
* 2. 108. (vedi *11. 015.) Zanetta, Rosso, Galvagno.


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Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: fino al 30 giugno 2003 fino alla fine del comma con le seguenti: nell'anno 2003 per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nell'anno 2003 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1o gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e finanze, voce: Legge n. 468 del 1978,articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
* 2. 109. (vedi *11. 083.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
8. Qualora gli interventi di cui al comma 4 siano effettuati in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la detrazione fiscale di cui al medesimo comma 1 è elevata al 50 per cento.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 101-bis.
(vedi 11. 048.) Realacci, Iannuzzi, Annunziata, Meduri, Marcora, Zanella, Buffo, Mantini, Molinari.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2003 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2004. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di


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compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997.
6. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
7. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.
2. 102.
(vedi 11. 054.) Iannuzzi, Realacci, Meduri, Lettieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:
alla tabella A, voce
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;

alla tabella C, rubrica 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 460.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
* 2. 103. (vedi *11. 02.) Patria.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50:
alla tabella A, voce
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2003: - 40.000;
alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 460.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
* 2. 104. (vedi *11. 082.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 460.000;
2004: - 350.000;
2005: - 250.000.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
○2. 105.
(vedi ○11. 020.) Benvenuto, Tolotti, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad


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aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
○2. 106.
(vedi ○11. 064.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad aliquota del 10 per cento, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. da 1 a 9.
○2. 107.
(vedi ○11. 075.) Sergio Rossi, Martinelli, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Limitatamente agli interventi di cui al comma precedente, alle persone fisiche titolari della proprietà delle unità immobiliari, interessate dall'intervento interno o alle parti comuni condominiali, che abbiano un reddito annuo familiare determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore a euro 30.987,41 è concesso, per l'anno 2003, in alternativa alla detrazione, un contributo, nella misura massima di 5.000 euro, per la realizzazione dell'intervento.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 750.000;
2004: - 450.000;
2005: - 450.000.
2. 111. (vedi 11. 0146.) Pistone, Benvenuto, Lucidi, Tocci, Leoni, Cento, Rocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si applicano agli immobili, da chiunque posseduti, oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo
2. 113.
(ex 10. 38.) Colasio, Bimbi, Carra, Fistarol.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 31 dicembre 2003, con aliquota del 10 per cento, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978,articolo 7-ter, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 460.000;
2004: - 50.000.
2. 114. (ex 11. 084.) Alberto Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, fino al 31 dicembre 2010, le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, finalizzati all'impiego delle fonti di energia rinnovabili, al risparmio energetico ed all'uso razionale dell'energia.
Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-l'Ulivo.
2. 115.
(ex 11. 0140.) Vernetti, Iannuzzi, Realacci, Zanella, Lusetti.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 le parole «del 1o gennaio degli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle parole «del 1o gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003»
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. A partire dal 1o gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento».
Conseguentemente, alla tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2003: - 400.000;
2004: - 250.000;
2005: - 100.000.
Seguono compensazioni del gruppo Margherita.
○2. 116.
(ex 11. 049). Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «del 1○ gennaio degli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del 1o gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003»
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. A partire dal 1○ gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
2. 50. (ex 2. 60.) Vianello, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Pappaterra, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «del 1○ gennaio degli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del 1○ gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003»;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. A partire dal 1○ gennaio 2003 la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo.
○ 2. 51.
(ex 2. 46.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dall'articolo 6, comma 15 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole «del 1○ gennaio degli anni 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «del 1○ gennaio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003»;
b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. La detrazione di cui al presente articolo è elevata al 41 per cento nei seguenti casi: per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia; per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora questi siano effettuati nei centri storici protetti dall'UNESCO; per interventi di edificazione, ristrutturazione e risanamento di immobili che utilizzano materiali ecologici secondo principi dell'edilizia modulare eco-sostenibile. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e il Ministero della salute, provvede all'emanazione di un decreto che definisca le tipologie, le caratteristiche dei materiali e i requisiti degli interventi che caratterizzano l'edilizia modulare eco-sostenibile».
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo nn. 3, 5, 7, 10 e 6.
2. 52.
(ex 2. 49.) Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire «2002» con «2003»;
b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2003» e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite con le seguenti «30 giugno 2004»;
c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
○2. 117. (ex 11. 047.) Vigni, Olivieri, Quartiani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire «2002» con «2003»;
b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2003» e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite con le seguenti «30 giugno 2004»;
c) al comma 3, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
○2. 118.
(ex 11. 079.) Alberto Giorgetti, Butti, Foti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali, sono apportate le seguenti modificazioni:


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a) al comma 1 sostituire «2002» con «2003»;
b) al comma 2, le parole «31 dicembre 2002» sono sostituite con le seguenti «31 dicembre 2003» e le parole «30 giugno 2003» sono sostituite con le seguenti «30 giugno 2004».
Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Socialisti Democratici Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.
2. 119. (*ex 11. 045., ex *11. 046., ex *11.047, *ex 11. 051., ex *11. 052.ex *11. 058., ex *11. 059. ex *11. 060., ex *11. 061. e *ex 11. 062.) Vigni, Abbondanzieri, Agostini, Bandoli, Roberto Barbieri, Benvenuto, Gerardo Bianco, Boccia, Buemi, Burlando, Chianale, Cusumano, Dameri, De Franciscis, Grandi, Intini, Lion, Lumia, Manzini, Mastella, Maurandi, Milana, Raffaella Mariani, Mazzuca Poggiolini, Morgando, Nesi, Olivieri, Ostillio, Luigi Pepe, Pennacchi, Piglionica, Pisicchio, Pistone, Pinza, Potenza, Quartiani, Realacci, Rocchi, Nicola Rossi, Sandri, Michele Ventura, Vianello, Visco, Villetti, Zunino, Zappaterra, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 112.
(ex 11. 0116.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Rugghia.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai soggetti che hanno sostenuto spese a titolo di tasse e contributi universitari per la frequenza di corsi di istruzione post-universitaria all'estero è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 4 per cento delle spese sostenute, purché effettivamente risultanti a carico dei soggetti stessi.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 spetta anche per le altre spese sostenute all'estero per la frequenza dei predetti corsi nel limite complessivo di 15.000 euro per anno di frequenza.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 deve essere utilizato entro i tre anni successivi alla conclusione con profitto del corso post-universitario all'estero. Tale utilizzo deve avvenire in quote annuali costanti e di pari importo.
8. Il credito d'imposta di cui al commi 5 e 6 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1977, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese.
9. Le disposizioni ai commi 5, 6, 7 e 8si applicano agli oneri sostenuti a partire dal periodo d'imposta 2003.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
2. 46.
(ex 2. 55.) Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, gli oneri relativi al pagamento di tasse e contributi per la frequenza di corsi di istruzione secondaria ed universitaria sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF in misura non superiore a quanto previsto dal regolamento recante disciplina in materia


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di contributi universitari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306.
6. A decorrere dal periodo d'imposta 2003, sono parimenti deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole 4 per cento con le seguenti: 8 per cento.
2. 47. (ex 2. 21.) Pistone, Bellillo, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. A decorrere dal periodo di imposta 2003, sono deducibili dal reddito ai fini IRPEF le spese per l'acquisto dei libri e degli altri strumenti didattici, collegati ai programmi nazionali di insegnamento, richiesti nei corsi di istruzione secondaria ed universitaria.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Comunisti Italiani.
2. 48.
(ex 2. 57.) Pistone, Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Ai contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e socio-assistenziali previsti con leggi regionali e provinciali, si applica il regime fiscale previsto per le contribuzioni e per i fondi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e di cui all'articolo 26 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2003: - 19.108;
2004: - 19.108;
2005: - 19.108.
2. 49. (ex 2. 63.) Zeller, Brugger, Detomas, Widmann, Collè.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. È istituito un credito d'imposta rimborsabile o compensabile di importo pari alla differenza tra il complesso delle detrazioni d'imposta riconosciute e la parte di esse non utilizzata per abbattere l'imposta lorda.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo.
2. 53.
(ex 2. 50.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Bulgarelli, Lion.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in conseguenza alla soppressione di quanto disposto per l'anno 2002 dall'articolo 2 , comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 5, 7, 8 e 11.
2. 54.
(ex 2. 48.) Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. La detrazione per coniuge a carico, ai sensi dell'articolo 12, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spetta anche nei casi in cui il coniuge risulti titolare di una pensione di inabilità.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo nn. 3, 7 e 9.
2. 55.
(ex 2. 47.) Zanella, Cima, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Nei casi in cui, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un componente della famiglia è titolare di una pensione di inabilità, questa non concorre alla formazione del reddito complessivo.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo nn. 3, 7, 9.
2. 56.
(ex 2. 40.) Zanella, Cima, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Sono aboliti gli adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore relativi ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, mediante esclusione dalla base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 57.
(ex 2. 29.) Benvenuto, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 2, lettera a) dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, le parole da «per un importo» a «e successive modificazioni» sono soppresse.
4-ter. Di conseguenza è soppressa la lettera e)-ter dell'articolo 10, comma 1, del predetto d.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
2003: - 60.000;
2004: - 60.000;
2005: - 60.000.
2. 58. (ex 2. 6. nuova formulazione ) Crosetto, Blasi, Verro, Patria, Lenna, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Osvaldo Napoli, Pinto, Meroi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis (Agevolazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio) - 1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2003.
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. A tal fine, per gli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 448 del 2001, i termini del 31 dicembre 2002 e del 30 giugno 2003 sono prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2003 e al 30 giugno 2004.
3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «1○ dicembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «1○ dicembre 2003».


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Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9 bis. (Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori) - 1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o autorizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:
a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;
b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14 bis devono essere state ultimate tra il 1○ gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una della seguenti categorie:
a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici - ove esecutivi - vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e comunque che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;
b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;
c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;
e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457;
f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall' articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14 bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti urbanistici - ove esecutivi - vigenti alla data del 31 dicembre 2002, gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.
14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.
14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14 quinquiesdecies, e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14 sexiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:
a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;


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b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma , lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-octies. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14 decies e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14 sexiesdecies, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14 septies e - ove prevista - della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.
14-nonies. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni.
14-decies. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:
a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettera a);
b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14 ter, lettere b), c) e d);
c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14 ter, lettere e) ed f);
d) un importo forfettario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-undecies. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14 decies, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000.
14-duodecies. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14 undecies, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14 decies, è elevata di un importo pari ad un terzo.
14-terdecies. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.
14-quattuordecies. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.
14-quinquiesdecies. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.
14-sexiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo


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dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14 quinquiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.
14-septiesdecies. Per quanto non disposto dai commi da 14 bis a 14 sexiesdecies valgono, ove applicabili, le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
14-octiesdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14 bis a 14 sexiesdecies, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14 septies, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa.

TABELLA

Numero abitanti
Ampliamenti Comma 14-ter, lettera a) (Euro/mq)
Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14-ter, lettere b)-f) (Euro/mg)
Fino a 300030 15
Da 3001
a 20.000

60

30
Da 20.001
a 100.000

90

45
Da 100.001
a 300.000

100

60
Oltre
i 300.000

150

75

2. 01. (ex 2. 01.) Alberto Giorgetti, La Russa, Armani, Foti, Canelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Deduzioni per le piccole imprese di montagna). - 1. Le imprese individuali con volume di affari annuo fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1.000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio, possono dedurre dal reddito d'impresa, fino a concorrenza dello stesso, l'importo di 3.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6, 7, 9.
2. 03. (ex 2. 08.) Caparini, Molgora, Pagliarini, Sergio Rossi, Polledri, Bricolo, Ercole.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Agevolazioni per le lavoratrici madri). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2002, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrino al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a


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250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.
5. A valere sulle risorse di cui al comma 4, una somma pari a 10 milioni di euro è ripartita, annualmente, tra le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali per la realizzazione di progetti di formazione per l'inserimento al lavoro e l'aggiornamento professionale delle madri cittadine italiane residenti che entro un anno dal parto rientrino al lavoro o che intraprendano una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 04. (ex 2. 013.) Pennacchi.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Agevolazioni per le lavoratrici madri). - 1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 31 dicembre 2001, alle madri cittadine italiane residenti che, entro un anno dal parto, rientrano al lavoro o che intraprendono una nuova attività lavorativa, anche in forma autonoma, è attribuito il credito d'imposta di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alle madri di cui al comma 1 è attribuita una detrazione dall'imposta lorda rimborsabile nel caso d'incapienza, pari al valore annuale del reddito minimo d'inserimento di cui al decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite lemodalità per la corretta attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. L'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non può essere superiore, per l'anno 2003, a 250 milioni di euro. Per gli anni successivi tale importo è determinato dalla legge finanziaria.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 05. (ex 2. 014.) Pennacchi, Cordoni, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Delbono, Duilio, Nigra, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis, Pisicchio, Russo Spena, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Detrazioni fiscali per le spese di compartecipazione alla gestione dei nidi) - 1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro nidi e degli asili nido nei luoghi di lavoro nonché degli asili nido territoriali, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ai 2000 euro per ogni figlio ospitato nei medesimi.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 07. (ex 2. 06.) Zanotti, Labate, Turco, Giacco, Pisa, Amici, Buffo, Chiaromonte, Sasso, Magnolfi, Pollastrini, Valpiana, Bimbi, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, che dimostrino di effettuare con costanza di impegno il trasporto di persone anziane o con disabilità è riconosciuto un credito di imposta pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto e l'allestimento di veicoli destinati alla attività di cui sopra e rispondente ai requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti


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con proprio decreto approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma.
2. Sui medesimi veicoli è riconosciuta l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica con le modalità fissate dal Ministero delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma.
Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.
2. 06.
(ex 2. 015.) Giacco, Battaglia, Labate, D'Antona, Bolognesi, Zanotti, Duca, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Capitelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Interventi a favore dei soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1○ gennaio 2003 i trattamenti pensionistici di importo mensile inferiore a 516,46 euro sono maggiorati almeno fino a quell'importo, secondo le modalità di cui al comma 2.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 per le detrazioni previste dagli articoli 13, 42 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, eccedenti l'imposta lorda, si applicano le disposizioni dell'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del medesimo testo unico.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2003 le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 1, spettano anche ai titolari delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché degli assegni sociali di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano solo ai soggetti per i quali sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 2-ter, 1-quater e 3 del citato testo unico.
5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua:
a) le categorie delle pensioni per le quali si applica l'integrazione indicata al comma 1 e le modalità di applicazione di detta applicazione;
b) i soggetti aventi diritto all'integrazione, tenendo anche conto della presenza di altri redditi, della composizione del nucleo familiare e ferma restando la distinzione fra la natura contributiva e quella assistenziale dei trattamenti pensionistici.

6. Il decreto di cui al comma 5 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni.
7. L'onere annuale derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può essere superiore a 4.751,40 milioni di euro.
2. 08. (ex 2. 016.) Nicola Rossi, Morgando, Benvenuto, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Cusumano, Lion, Pinza, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Disposizioni in materia di trattamento tributario dei collaboratori coordinati e continuativi). - 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 47, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione, diversi da quelli di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo


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di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, ovvero il contribuente non eserciti attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1»;
b) all'articolo 49, comma 2, è premessa la seguente lettera:
«a) i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni. Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo di cui al comma 1»;
c) all'articolo 50, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il comma:
«3-ter. Non concorrono a formare il reddito le somme di cui all'articolo 48, lettere g) e g-bis)»;
d) all'articolo 50, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Sono comunque escluse dalla determinazione del reddito le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni di cui all'articolo 47, lettera c-bis), e 49 comma 2, lettera a), effettuate fuori dal territorio comunale, costituenti redditi derivanti dall'esercizio di arti professioni di cui al articolo 49, comma 1»;
e) all'articolo 50, al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Il reddito derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 è costituito dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, con esclusione delle somme di cui all'articolo 48, lettere g e g-bis), e delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio, e vino relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».
2. All'articolo 25, primo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sulle somme di cui all'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del testo unico sulle imposte dei redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal l○ gennaio 2003.
Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.
2. 09.
(ex 2. 010). Alberto Giorgetti, La Russa, Leo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Ai collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori temporanei, avviati al lavoro in base alla legge 24 giugno 1997 n. 196, che per lo svolgimento della loro attività subiscono il trasferimento presso sedi diverse dalla residenza abituale, è riconosciuta la detrazione fiscale per il contratto di affitto stipulato presso il domicilio lavorativo, come previsto all'articolo 13-ter, comma 1-bis, della legge n. 917 del 1986.
Segue compensazione del Gruppo Misto- Verdi - L'Ulivo n. 3.
2. 010.
(ex 2. 020.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Ai collaboratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 di cembre


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1997, n. 449, che risultano privi di partita IVA e assimilati ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 34 della legge n. 342 del 2000, vengono estese le norme fiscali previste per la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi.
2. Ai titolari di rapporti instaurati in forma di collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale, associazione in partecipazione, cessione di diritti d'autore, si applica una deduzione fiscale delle spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici legati allo svolgimento della propria attività, previa documentazione e con un limite di quota spese di 3.000 euro.
Seguono compensazioni del Gruppo Misto- Verdi-L'Ulivo nn. 1, 3, 8 e 7.
2. 020.
(ex 2. 019.) Bulgarelli, Cento, Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Lion, Cima, Grandi.