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La Camera,
premesso che:
la perdita derivante da un evento calamitoso interessa l'impresa in quanto tale e certamente non può essere limitata alla persona del conduttore;
la legislazione vigente esclude molte imprese agricole dalla misura di esonero parziale dei contributi previdenziali, rischiando di creare quindi una grave penalizzazione solo per una categoria di produttori,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di concedere lo sgravio previsto dal comma 1, primo periodo, dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, anche a tutti, indistintamente, gli esercenti l'attività agricola.
9/3289/1. (Testo così modificato nel corso della seduta). Ricciuti, Marinello, Grillo.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto contempla, tra l'altro, norme volte a ridisegnare il sistema degli interventi statali a sostegno dell'agricoltura, modifica in punti sostanziali il quadro normativo vigente, chiamando le compagnie di assicurazione a svolgere un ruolo affatto diverso rispetto al passato, e ciò in un campo che, dal punto di vista della gestione dei rischi assicurativi, presenta caratteristiche assolutamente peculiari;
vi è l'esigenza di trovare strumenti più adeguati della tradizionale polizza monorischio;
nei paesi in cui esistono forme di copertura diverse da quelle praticate in Italia, a partire dalla polizza plurigaranzia o combinata, sono stati introdotti da tempo meccanismi di collaborazione pubblica o privata che hanno condotto negli anni ad apprezzabili risultati,
impegna il Governo
ad approfondire nell'applicazione della legge il riferimento alle polizze sui ricavi e sul reddito e ad inserire, in una futura previsione normativa, il riferimento alle polizze che contemplano l'assicurazione combinata contro una pluralità di rischi.
9/3289/2. Misuraca, Marinello, Grillo.
La Camera,
premesso che:
la campagna assicurativa inizia solitamente con il 1o gennaio e che quella con agevolazione statale trova definizione con l'emanazione dei decreti ministeriali relativi agli eventi e alle colture assicurabili (31 ottobre dell'anno precedente, in realtà non avviene mai prima del mese di gennaio) e dei parametri contributivi (31 dicembre);
sarebbe stato opportuno contemplare un prolungamento del periodo transitorio per non lasciare le aziende agricole prive di soccorso all'inizio della campagna assicurativa in agricoltura,
impegna il Governo
a prevedere che l'applicazione della legge avvenga con la dovuta gradualità.
9/3289/3. Jacini, Marinello, Grillo.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, prevede all'articolo 1 che per un'impresa agricola il calcolo del danno alle produzioni sia basato sulla produzione lorda vendibile ordinaria del triennio precedente;
tale calcolo potrebbe risultare non equo nel caso di un'azienda agricola che nel triennio di riferimento abbia subìto gravi perdite per eventi calamitosi, ovvero abbia modificato la superficie aziendale (contratti di affitto, ampliamenti, etc.) e che appare, quindi, più equilibrato non stabilire in via preventiva riferimenti a specifici periodi per il calcolo dei danni, lasciando agli enti regionali preposti all'accertamento dei danni la determinazione della produzione lorda vendibile ordinaria dell'azienda,
impegna il Governo
ad applicare criteri che siano effettivamente rispondenti all'ordinaria produzione di un'impresa agricola.
9/3289/4. De Ghislanzoni Cardoli, Marinello, Grillo.
La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici,
considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole singole e associate
come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 dell'2000, compresi gli operatori proprietari di macchine agricole specifiche per l'attività agricola per la raccolta la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli delle regioni interessate da grave siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002 e che a seguito di tali straordinari eventi abbiano avuto un mancata redditività aziendale con conseguenti rilevanti danni,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti relativamente all'annata agraria 2002/2003.
9/3289/5. (Testo così modificato nel corso della seduta). Grimaldi, Marinello, Misuraca.
La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici,
considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole e zootecniche singole e associate come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 del 2000, colpite dalla siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002,
impegna il Governo
ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 18 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in tutti i territori per i quali è assunto un provvedimento di dichiarazione dello stato di emergenza idrica ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n. 225, ovvero un provvedimento di declaratoria della siccità da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 14 febbraio 1982, n. 185;
a concedere l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione nella Gazzetta Ufficiale.
9/3289/6. (Testo così modificato nel corso della seduta). Amato, Marinello.
La Camera,
in sede di esame del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, recante interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;
considerato il gravissimo stato di crisi delle aziende agricole singole e associate come definite dall'articolo 128, comma 3, della legge n. 338 del 2000 colpite dalla siccità per almeno due annate agrarie nel periodo 1999/2002 la cui superficie aziendale risulti prevalentemente destinata a coltura di agrumi e che, a seguito della straordinaria siccità, non abbiano potuto aver assicurata una sufficiente dotazione idrica e conseguentemente abbiano subìto una mancata redditività aziendale e rilevanti danni agli impianti,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di concedere l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti relativamente all'annata agraria 2002/2003.
9/3289/7. (Testo così modificato nel corso della seduta). Marinello.
La Camera,
premesso che il decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, ha previsto e regolamentato interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito e danneggiato
dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di luglio e agosto 2002 e nel corso del medesimo anno;
che gli interventi sono volti a favorire la ripresa economica e produttiva delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, la trasformazione, la commercializzazione e la vendita dei prodotti agricoli nonché il ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate;
che il tracollo dell'agricoltura e delle produzioni ha inevitabilmente coinvolto e travolto i soggetti e le categorie impegnati in attività complementari, ma essenziali, quali gli operatori con macchine agricole specifiche,
impegna il Governo
a valutare la possibilità di estendere ai soggetti e alle categorie impegnati in attività agricole e complementari, quali gli operatori a qualunque titolo con macchine agricole specifiche, le provvidenze e gli interventi urgenti previsti dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, così come convertito dal Parlamento.
9/3289/8. (Testo così modificato nel corso della seduta). Onnis, Losurdo.
La Camera,
premesso che:
1. L'attuale normativa del fondo di solidarietà nazionale di cui alle leggi 25 maggio 1970 n. 364, 15 ottobre 1981 n. 590 e 14 febbraio 1992 n. 185 assicura:
a. interventi compensativi dei danni con l'erogazione di agevolazioni fiscali, tributarie, previdenziali, contributive, dilazioni nei pagamenti;
b. contributo sui premi pagati alle compagnie di assicurazione dai singoli produttori o tramite consorzi di difesa;
c. contributi per i fondi di mutualità costituiti dai produttori soci dei consorzi di difesa o di cooperative agricole.
2. Le eccezionali grandinate degli ultimi anni nonché gli eventi alluvionali, la siccità ed altri eventi calamitosi comportano che il fondo nazionale per le calamità naturali non è sufficiente per fronteggiare i contributi e/o i risarcimenti, mentre l'alternativa dei contratti di assicurazione rischia di comportare un onere sempre più elevato a carico dei produttori agricoli;
3. Con decreto in data 31 luglio 2002 il ministro delle politiche agricole ha provveduto, finalmente, a disciplinare l'operatività dei fondi rischi di mutualità e solidarietà istituiti dai consorzi di difesa, dalle cooperative agricole e dai consorzi di cooperative;
4. È necessario al fine di assicurare un reddito stabile ai produttori agricoli davanti agli eventi calamitosi:
a. allargare la base assicurativa;
b. prevedere polizze multirischio che coprano tutti i rischi dell'impresa agricola;
c. dare attuazione all'istituto della riassicurazione tramite il fondo riassicurativo presso l'ISMEA, di cui all'articolo 127 della legge n. 388 del 2000;
d. sollecitare il decollo dei fondi di mutualità gestiti dai consorzi di difesa e dalle cooperative, autorizzando la riassicurazione dei bilanci;
e. lasciare alla libera contrattazione tra le parti la fissazione dei valori da assicurare nonché delle relative franchigie;
f. incrementare la copertura assicurativa delle polizze multirischio;
g. incrementare gli interventi agevolativi, anche mediante l'utilizzo del credito di imposta, per interventi ex-ante che possano evitare o alleggerire i danni calamitosi;
h. rispettare i tempi previsti dalla legge per l'emanazione dei decreti applicativi delle campagne (prezzi, parametri, etc.);
i. determinare i parametri almeno a livello provinciale;
j. prevedere che il decreto sulla riassicurazione intervenga anche sulle polizze multirischio che coprono una serie di eventi calamitosi;
k. definire una reale e concreta assicurabilità delle varie produzioni;
l. aggiornare la modulistica del sito Internet del Ministero per la regolamentazione della campagna 2003, che non prevede le multirischio.
Tutto ciò premesso,
impegna il Governo a:
1. Prevedere una dotazione sufficiente di risorse per il fondo nazionale per le calamità naturali;
2. Assicurare un sostegno al sistema di garanzie per le imprese agricole sostenendo la diffusione delle polizze multirischio e dei fondi di mutualità;
3. Adempiere a quanto indicato nel punto 4 delle premesse con decreto e/o circolare, rispettando le scadenze di legge.
9/3289/9. Preda, Rava, Sedioli, Rossiello, Borrelli, Franci.