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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare della Margherita, DL-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Informo che la I Commissione (Affari costituzionali) e la II Commissione (Giustizia) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
La relatrice per la II Commissione, onorevole Bertolini, ha facoltà di svolgere la relazione.
ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Il provvedimento in esame, la cosiddetta legge Cirami, ci viene rimandato dal Senato a seguito di una modifica introdotta al testo già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, che riguarda l'articolo 47 del codice di procedura penale in relazione alla sospensione dei termini della custodia cautelare.
L'altro ramo del Parlamento ha infatti ritenuto opportuno puntualizzare che, nel caso in cui il giudizio di merito sia sospeso a seguito della presentazione di una richiesta di rimessione del processo formulata dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale. Il Senato è pertanto intervenuto su un profilo della disciplina dell'istituto della rimessione già modificato dalla Camera, la quale, a sua volta, aveva ritenuto inadeguata la formulazione contenuta nel testo approvato in prima lettura dal Senato, che prevedeva espressamente la sospensione dei termini di cui all'articolo 303 del codice di procedura penale nel caso di richiesta di rimessione proposta dall'imputato.
Tale formulazione, ed in particolare il generico riferimento all'articolo 303 e, quindi, implicitamente, a tutti i suoi commi, aveva suscitato talune perplessità, in quanto si sarebbe potuto ritenere che fossero sospesi anche i termini massimi della custodia cautelare, previsti dal comma 4 dello stesso articolo 303, e ciò in contrasto con il principio costituzionale secondo cui la legge deve stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva.
La Camera, in prima lettura, riteneva pertanto opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione della norma alla sola sospensione dei termini di custodia cautelare di cui al comma 1 che, per ogni fase del procedimento e del processo penale, prevede determinati termini massimi proporzionati alla gravità dell'imputazione o della condanna.
La Camera non ha fatto altro che limitare, quindi, la sospensione ai termini di fase, anche se, ad avviso del Senato, la riformulazione della norma ha finito per incidere sulla sua precisione, in quanto, non prevedendo espressamente la sospensione dei termini di custodia cautelare, si
prestava ad essere interpretata nel senso dell'esclusione della sospensione di tali termini.
Al riguardo appare comunque opportuno sottolineare che, ad avviso della relatrice, ferma restando l'opportunità - per ragioni di chiarezza interpretativa - della modifica apportata dal Senato in seconda lettura, le perplessità sul testo approvato dalla Camera potevano essere comunque superate attraverso un'interpretazione complessiva della norma. È sufficiente osservare, infatti, che l'articolo 47, comma 4, al secondo periodo, stabiliva testualmente che «la prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso», presupponendo, quindi, la previa sospensione di tali termini.
Pertanto, già dal testo approvato in prima lettura dalla Camera risultava la sospensione dei termini della custodia cautelare, previsti dal comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale. È comunque evidente che la marginale modifica introdotta dal Senato rende più chiara la norma, eliminando, fin dall'origine, qualsiasi dubbio interpretativo.
Per quanto riguarda le questioni emerse nel corso dell'esame in Commissione, in primo luogo è stata sottolineata da alcuni deputati la non marginalità della modifica introdotta dal Senato in considerazione del fatto che, mentre il testo approvato dalla Camera faceva riferimento all'applicazione dei termini di custodia cautelare, quello modificato dal Senato prevede espressamente la sospensione di tali termini.
È bene rilevare, come già osservato in precedenza, che in nessun modo, in sede di applicazione della norma, ci si sarebbe potuti limitare ad una interpretazione letterale della disposizione in esame che avrebbe portato ad escludere la sospensione dei termini di fase della custodia cautelare, e ciò perché da un'interpretazione sistematica del provvedimento, come approvato dalla Camera, si evince, infatti, la sospensione dei termini in questione.
Per quanto riguarda poi l'ulteriore questione attinente alla mancata definizione dello strumento attraverso il quale procedere alla sospensione dei termini della custodia cautelare da parte del giudice, si sottolinea che non esiste al riguardo alcuna lacuna normativa, poiché tale questione è disciplinata dal successivo articolo 304 del codice di procedura penale, espressamente richiamato dall'ultimo periodo del comma 4, capoverso «Articolo 47» del provvedimento in esame.
In relazione, poi, ai rilievi riguardanti il rischio dell'eccessivo prolungamento del periodo di carcerazione, dovuti all'asserita sospensione ex lege dei termini di fase della custodia cautelare, occorre ribadire che la limitazione della sospensione riguarda esclusivamente i termini di fase e non i termini massimi previsti dal comma 4, con la conseguenza che, a fronte di un giudizio di rimessione eccessivamente lungo, in nessun modo possono essere compromessi i termini massimi di custodia cautelare previsti dal codice di procedura penale nel rispetto dell'articolo 13 della Costituzione.
Nel corso dell'esame degli emendamenti presentati nelle Commissioni alcuni deputati hanno, inoltre, osservato che sarebbe stato più corretto prevedere la sospensione di tutti i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale e, quindi, sia dei termini parziali sia dei termini complessivi delle misure coercitive, ritenendo che ciò non avrebbe contrastato con il principio di cui all'articolo 13 della Costituzione. In tale ipotesi, si sarebbe, infatti, applicata la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale che disciplina i termini di sospensione della custodia cautelare.
In merito a tale obiezione, è necessario precisare che la disposizione da ultimo richiamata non rappresenta una ripetizione del comma 4 dell'articolo 303 e non può, pertanto, invocarsi quale norma generale a tutela della salvaguardia del principio costituzionale secondo cui la legge stabilisce i termini massimi della custodia cautelare, principio questo garantito proprio dalla disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.
Diversamente, si dovrebbe ritenere, paradossalmente, che il legislatore abbia voluto esprimere un medesimo concetto con due formule distinte, circostanza questa non solo irragionevole da un punto di vista legislativo, ma soprattutto non conforme ad una corretta interpretazione delle disposizioni in questione.
A tale proposito, si osserva che l'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale che disciplina la sospensione dei termini di custodia cautelare, consentendo di protrarre lo stato della custodia cautelare prima di un definitivo accertamento della responsabilità penale, appare insuscettibile di interpretazione analogica relativamente alle ipotesi di sospensione ivi indicate e ai relativi termini di durata massima della sospensione dei termini della custodia cautelare, così come sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 298 del 1994.
Appare, quindi, chiaro che, con riferimento alla disciplina della rimessione del processo, in assenza della disposizione generale prevista dal quarto comma dell'articolo 303, non sarebbe possibile invocare la disposizione speciale di cui al quarto comma dell'articolo 304, che in relazione ad ipotesi tassativamente indicate, tra le quali non rientra quella della rimessione del processo, prevede termini massimi della custodia cautelare.
PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore per la I Commissione, onorevole Anedda, e il rappresentante del Governo si riservano di intervenire in sede di replica.
È iscritto a parlare l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, la discussione che si è svolta alla Camera e al Senato nelle ultime settimane su questo provvedimento un merito lo ha avuto. È risultato chiaro a tutti, all'interno del Parlamento e anche nel paese, che questo provvedimento nasce per rispondere ad esigenze processuali di specifici imputati che siedono anche in quest'aula. Ciò è risultato chiaro, grazie alle stesse dichiarazioni rese in Parlamento e al di fuori di quest'aula dai proponenti di questa proposta di legge o da coloro che l'hanno sostenuta.
Tuttavia, questo che è il peccato originale del provvedimento in discussione e che fonda uno dei motivi della nostra ferma opposizione ad esso (oltre a quelli di merito che abbiamo ben sviluppato in questo periodo) ha portato a due conseguenze: la lotta contro il tempo ingaggiata dai presentatori e dai sostenitori di questa proposta di legge per farla approvare prima della fine del processo che si svolge a Milano nei confronti, tra gli altri, dell'onorevole Previti e un dibattito parlamentare falsato. Anche quello che si è svolto in questa sede, alla Camera, è un dibattito parlamentare falsato, perché frutto di mediazioni. Il risultato che ne é derivato è stato un testo frutto di mediazioni avvenute al di fuori del Parlamento e al di fuori di un confronto sul merito del provvedimento, che abbiamo cercato di avere alla Camera, soprattutto nella discussione in Commissione.
Il testo licenziato dalla Camera è frutto di mediazioni esterne, avvenute fuori da questa sede. È frutto di emendamenti presentati dai relatori ma che, per loro stessa ammissione, hanno ricevuto da mani ignote e presumibilmente esterne al Parlamento.
Il ruolo delle Commissioni riunite e l'insostituibile vaglio nel merito, anche dal punto di vista tecnico, della Commissione ne sono risultati del tutto impoveriti. Mi riferisco al fatto che, dopo quaranta giorni di discussione approfondita in Commissione, abbiamo ricevuto il quarantunesimo giorno un cosiddetto maxiemendamento che riscriveva tutto il provvedimento ed abbiamo avuto poche ore di tempo per interloquire su di esso anche presentando emendamenti. Il peccato originale di questa legge, la fretta che la maggioranza ha imposto nel suo esame ed il dibattito falsato che ne è conseguito hanno determinato un'umiliazione - non esito a dirlo
- del dibattito parlamentare e della nostra funzione di legislatori strumentalizzata a fini processuali di singoli imputati.
Oltre a tali conseguenze gravissime sul piano politico ed istituzionale sono evidenti i riflessi sulla qualità del prodotto finale. Si tratta di un risultato scadente, anche dal punto di vista tecnico. I pasticci sono sotto gli occhi di tutti. Qualcuno all'interno della maggioranza ha anche lamentato che, a forza di riscritture, questa legge rischia addirittura di non ottenere il risultato per cui era stata scritta dalla maggioranza. Tuttavia, non è di questo che noi francamente ci preoccupiamo e lasciamo volentieri queste preoccupazioni alla maggioranza stessa ed ai promotori di questa legge.
Il relatore oggi ci ha parlato, anche in Commissione, di una marginale modifica che il Senato ha ritenuto opportuno effettuare sul testo...
PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Kessler. Colleghi vi pregherei di un po' di attenzione e di silenzio. C'è un collega che sta parlando.
Prego, onorevole Kessler.
GIOVANNI KESSLER. La ringrazio, signor Presidente.
Come dicevo, il risultato finale non poteva che essere imperfetto e viziato. Il Senato, onorevole relatore, non ha ritenuto opportuno apportare una marginale modifica: ciò mi sembra una sottovalutazione di quanto avvenuto. Il Senato ha ritenuto necessario rimandarci indietro il provvedimento per una modifica a 180 gradi di una specifica disciplina, cioè quella degli effetti della sospensione del processo sui termini di custodia cautelare dell'imputato. L'espressione del testo licenziato dalla Camera «si applica l'articolo 303, comma 1» è stata capovolta dal Senato in «sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1». La disciplina della Camera prevedeva il mero rispetto dei termini; il Senato ha detto che i termini si sospendono, dunque si allungano.
Siamo favorevoli al principio sottostante tale modifica, anzi lo avevamo addirittura proposto noi alla Camera, inascoltati. Ciò evita l'uso strumentale, da parte di imputati sottoposti a misure di custodia cautelare, di istanze di rimessione e della conseguente sospensione del processo. Ma, rammendando su rattoppi già fatti in precedenza, nasce un nuovo problema: la mera sospensione dei termini di cui all'articolo 303 crea un nuovo caso di sospensione ex lege dei termini di custodia cautelare, che deriva direttamente dall'istanza di rimessione del processo da parte di un imputato. Si tratta dunque di un caso di sospensione automatica e quindi di un allungamento automatico dei termini di custodia cautelare dell'imputato, in virtù di una sua scelta processuale.
Il testo della norma è al riguardo chiarissimo: in caso di sospensione del processo (richiesta dall'imputato) sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. Non è previsto il passaggio dell'ordinanza del giudice, impugnabile dall'imputato stesso. Ciò determina, signori, il primo grave problema costituzionale e tecnico di questa modifica, effettuata anch'essa frettolosamente dal Senato, anch'essa - non a caso - senza un approfondito dibattito tecnico in sede di Commissione. È stata una modifica introdotta dall'Assemblea del Senato anche avventurosamente, attraverso la modifica di emendamenti presentati, e sempre con la fretta e direi anche con l'approssimazione che ha contraddistinto fin dall'inizio il processo di formazione di questa norma. Ci si è dimenticati che è necessaria un'autonoma determinazione del giudice, impugnabile da parte dell'imputato. Da qui, la violazione dell'articolo 111, comma 7, della Costituzione, di cui abbiamo già detto nell'illustrare le questioni pregiudiziali.
La risposta debole che abbiamo avuto dal relatore ed oggi anche dall'onorevole Palma è la seguente. Essi ci dicono che nell'articolo 47, comma 4, è scritto: si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. Poiché sono stato invitato a leggere l'ultima parte dell'articolo 47, comma 4, invito allora il relatore a leggere l'articolo 304. Cosa vuol dire: si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304? Quali disposizioni dell'articolo 304 (che statuisce diverse previsioni specifiche, che però si riferiscono a fattispecie altrettanto specifiche e tutte diverse da quella del caso in questione)?
Pertanto a nostro avviso non vi è dubbio che non si può applicare la disciplina (e poi quale?) dell'articolo 304 al caso che ci compete. Dunque, quanto introdotto dal Senato rappresenta un caso di allungamento automatico dei termini di custodia cautelare, senza alcuna garanzia giurisdizionale per l'imputato in custodia cautelare.
Questo allungamento automatico dei termini di custodia cautelare è poi tanto più grave quando, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del codice di procedura penale, così come modificato dalla cosiddetta legge Cirami, questo allungamento dei termini di custodia cautelare dovesse derivare addirittura da un provvedimento meramente amministrativo, organizzatorio, del primo presidente della Corte di cassazione, che indirizza all'una o all'altra sezione l'istanza di rimessione. In quel caso vi sarebbe un allungamento dei termini di custodia cautelare determinato da un provvedimento amministrativo, cosa davvero aberrante dal punto di vista costituzionale, ma anche dal punto di vista sostanziale, per i diritti dell'imputato. Questo è il mostro giuridico creato dalla correzione, dal rattoppo del rattoppo da parte del Senato, che noi qui portiamo alla vostra attenzione, denunciandolo in questa sede di discussione sulle linee generali.
Vi è un'altra dimenticanza nella correzione apportata dal Senato. Quando si dice: se la richiesta è stata proposta dall'imputato sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1, a chi esattamente ci si riferisce nel caso in cui vi siano più coimputati sottoposti a misura cautelare? Ci si riferisce ai termini di custodia cautelare solamente dell'imputato che ha proposto l'istanza di rimessione o ci si riferisce anche ai termini di custodia cautelare dei coimputati in custodia.
Questa domanda l'abbiamo già posta, in Commissione, ai relatori e non abbiamo ricevuto alcuna risposta; anche oggi non abbiamo avuto nessuna risposta.
Provo, dunque, a fornire due risposte. Se questa norma, così mal scritta, si riferisce esclusivamente alla custodia cautelare di chi ha fatto la richiesta, provate ad immaginare cosa succederebbe nei casi di maxiprocessi contro la criminalità organizzata, quando vi è una pluralità di imputati in stato di custodia cautelare e uno di questi - il «picciotto» più sfortunato o quello che rischia meno - viene invitato dai suoi compagni a fare la richiesta di rimessione.
Dunque, si sospende il processo, si sospendono i termini di custodia cautelare solo di colui che ha fatto la richiesta e tutti gli altri ne approfittano per uscire dalla custodia cautelare per darsi, magari, alla macchia. In questo caso, tale modifica non sarebbe servita a nulla, sarebbe stata una presa in giro.
Se, poi, si dovesse interpretare questa norma come un allungamento dei termini per tutti i coimputati in stato di custodia cautelare, ne deriverebbe una conseguenza altrettanto grave dal punto di vista sostanziale, in quanto la scelta processuale di un imputato finirebbe col danneggiare anche gli altri coimputati che, per avventura, potrebbero non condividerla, scegliendo la celebrazione immediata del processo.
Questo problema nasce dalla modifica apportata dal Senato alla quale dobbiamo fornire una risposta in quanto, da un lato, ne va dell'efficienza del processo e, dall'altro, ne va dei diritti di libertà degli imputati.
Su tale problematica abbiamo presentato degli emendamenti - che, naturalmente, illustreremo in sede di esame degli stessi - per trovare una soluzione a tale situazione. Il nostro è stato definito, un po' ironicamente, una sorta di «soccorso rosso» a questo provvedimento.
Comunque, colleghi, al di là dell'ironia, vedrete che le nostre proposte emendative non cercano di ribaltare un risultato politico o di cambiare questa proposta di legge affinché non ottenga i risultati che si
propone. Si tratta di emendamenti che intendono esclusivamente evitare il compimento di mostruosità giuridiche, quali quelle realizzate attraverso questi rattoppi di rattoppi, nonché le palesi incostituzionalità della norma e la violazione dei diritti di libertà delle persone che, sicuramente, stanno a cuore a noi come a voi.
Se tutti siamo d'accordo nel merito, ritengo non sia troppo chiedere meno fretta e meno arroganza da parte della maggioranza. Questo è ciò che vi chiediamo, a meno che per voi non sia più importante far finire, costi quel che costi, un processo a Milano, anche a scapito della libertà degli imputati (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bressa, al quale ricordo che ha a disposizione 12 minuti.
GIANCLAUDIO BRESSA. Grazie, signor Presidente, sono più che sufficienti.
Signor Presidente, colleghe e colleghi, c'è una poesia molto bella, del poeta Giorgio Caproni, intitolata Ritorno, che contiene un verso che, senza offesa per Caproni, sembra scritto per voi, vale a dire per la maggioranza.
Questa poesia comincia così: «Sono tornato là dove non ero mai stato...». Perché dico che sembra scritta per voi e per questo folle balletto parlamentare, che ha per protagonista la proposta di legge Cirami? Perché, alla fine di tutto questo penosissimo percorso parlamentare, vi troverete con una legge che vi farà tornare proprio là dove l'uomo per cui tutto questo si è fatto non è mai - o quasi mai - stato, cioè davanti al tribunale di Milano.
E sapete perché finirà così? Perché non volete ammettere che la Blitzkrieg lanciata ad agosto si è trasformata in una tormentatissima campagna di Russia parlamentare e mediatica. Avete voluto predisporre una «legge fotografia» sul caso dell'onorevole Previti ma, forse per la complessa, proteiforme immagine dell'onorevole Previti, questa fotografia non riuscite a scattarla.
Continuate a produrre testi raffazzonati che si perdono nel labirinto delle vostre contraddizioni e che, alla fine, sono così mal scritti che non riusciranno nemmeno a garantire il fine ultimo che ostinatamente vi prefiggete di perseguire: impedire un processo.
Devo dire che questa volta avete superato voi stessi. Dovevate cambiare soltanto qualche parola. Ne avete cambiate otto e siete riusciti, con otto parole, ad andare in contrasto con tre articoli della Costituzione: il 13, il 24 e il 111. La norma riscritta stabilisce una sospensione automatica ex lege dei termini di durata massima della custodia cautelare, derivante dalla sospensione del processo per la rimessione. La norma non prevede che la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare venga disposta con provvedimento giurisdizionale appellabile o ricorribile ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione. Nel caso in cui sussistano le condizioni di cui all'articolo 47, comma 2, del codice di procedura penale, la decisione che allunga i termini di custodia cautelare, incidendo sulla libertà personale dell'imputato, è adottata sulla base di un provvedimento di natura amministrativa del presidente della Corte di Cassazione. È veramente - credo - un record essere riusciti con sole otto parole ad infrangere così tanti principi costituzionali.
Vi invito a riflettere: accettate in qualche modo il soccorso rosso dei nostri emendamenti. Per noi, l'approvazione di questi emendamenti rappresenterebbe un ulteriore passo nella direzione della riduzione del danno, che ha già consentito di eliminare alcune clamorose storture della proposta di legge Cirami, versione Blitzkrieg di agosto. Si tratta di riduzione del danno rispetto ad un testo di legge che noi continuiamo a considerare, per i suoi contenuti, assolutamente inaccettabile e improponibile. Ma se l'obiettivo della riduzione del danno sarebbe per noi ben poca cosa, votare ed approvare i nostri emendamenti significherebbe per voi evitare l'ennesima incredibile figuraccia.
C'è un autore di fantascienza, Philip Dick, molto amato dal collega Nitto Palma
- è quello di Blade runner, per i non addetti ai lavori -, che, in un suo bellissimo libro, parla di oscure mescolanze, di misure senza uno strumento adatto per sceverarne le componenti. Ecco, liberatevi da queste oscure mescolanze. Approvate una legge che si possa definire tale. Prendetevi il tempo necessario. Fate questo per la dignità del Parlamento ma anche - consentitemi - per la vostra credibilità (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Onorevole Bressa, lei è stato di parola quanto ai tempi. Mi compiaccio.
È iscritto a parlare l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.
ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, durante il precedente dibattito su questa proposta di legge, abbiamo già avuto modo di illustrare i motivi per i quali i Socialisti democratici italiani si sarebbero dichiarati fermamente contrari alla sua approvazione. Oggi, questo provvedimento torna modificato dal Senato e non abbiamo francamente alcun motivo per modificare la nostra posizione, anzi. In occasione del precedente dibattito alla Camera, infatti, abbiamo avuto modo di affermare che questo provvedimento sul legittimo sospetto sollevava, circa la sua natura di proposta di legge mirata, più di un legittimo sospetto. Oggi, possiamo ben dire che tali sospetti non sussistono più, essendo ormai trasparente ed acclarata la destinazione sostanzialmente ad personam di questo provvedimento. Ogni giorno che passa, questo reale significato risulta con tale evidenza che soltanto l'arrogante pervicacia dei suoi proponenti mostra di non accorgersi della portata deviante, se non devastante, per il nostro intero impianto giuridico e per il nostro Stato di diritto che tale impostazione reca con sé.
I colleghi che mi hanno preceduto, Bressa, Soda, Boato e Kessler, hanno posto in evidenza che, anche dopo le modifiche intervenute al Senato, restano dubbi di costituzionalità molto seri e - oserei dire - anche di applicabilità della proposta di legge Cirami.
La maggioranza che la sostiene ha cercato, nello sforzo, in gran parte vano, di accreditare questa proposta, di scomodare tematiche che a noi socialisti, peraltro, stanno seriamente a cuore: il giusto processo, il garantismo, i diritti dell'imputato, i diritti della difesa e così via.
Tutto ciò avrebbe ben potuto costituire la base di un confronto aperto, democratico, consapevole e, soprattutto, non costretto entro testi ed entro tempi così chiaramente collegati ad interessi particolari e personali da vanificare le presunte nobili motivazioni di partenza.
Da oltre due mesi il Parlamento della Repubblica è costretto a questa sorta di tour de force per costringere non solo l'opposizione, ma prima di tutto la maggioranza, a scrivere una pagina oscura della nostra cronaca e della nostra storia. Nessuno spirito libero tra di noi, cari colleghi, può con onestà intellettuale affermare che si tratta, invece, come in termini del tutto differenti avrebbe anche teoricamente potuto essere, di una nuova luminosa tappa per i diritti di cittadinanza dei quali la giustizia giusta è un perno essenziale.
Ora, è scontato quale sarà il nostro comportamento nella valutazione e votazione degli emendamenti e nel giudizio finale su questo provvedimento. Siamo fortemente preoccupati che per il tramite della sua approvazione non si faccia soltanto, qui e oggi, un'operazione chiaramente e, dunque, colpevolmente, mirata, bensì e soprattutto che, attraverso tale approvazione, possa aprirsi una breccia e si determinino le condizioni perché attraverso questa breccia possano poi in seguito passare invocazioni al legittimo sospetto, assai più vaste, pericolose e, al limite, disarmanti per la giustizia: è già successo, è già scritto nella storia giudiziaria di questo paese. Ed è successo, ad esempio, per processi di mafia, di 'ndrangheta, di camorra e così via.
Attenzione, colleghi della maggioranza, attenzione a non pensare che tutto serva e si concluda per un solo processo e per
un solo imputato. Noi siamo convinti che si possa e si debba fare appello al senso di responsabilità di ciascuno, a partire da noi stessi per primi, perché sappiamo che è ancora possibile evitare di sfigurare i connotati delle nostre leggi, delle leggi destinate a governare la nostra serena e civile convivenza, ad essere presidio del nostro ordinato progresso democratico e della nostra sicurezza. Mai come nella presente circostanza questa responsabilità grava su tutti e su ciascuno di noi. Noi socialisti siamo qui per fare la nostra parte (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Mi scusi, signor Presidente, quanto tempo ho a disposizione?
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, 18 minuti.
FRANCESCO BONITO. Ebbene, Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo della cosiddetta proposta di legge Cirami torna dal Senato e ci costringe ancora ad una riflessione su di essa e ad un fitto lavoro parlamentare. Ci torna giacché presso la Camera alta sono state inserite 7 parole ed è stato corretto quello che era stato definito un errore del testo normativo: torna quindi per la sua definitiva approvazione. Nulla, evidentemente, può cambiare sul giudizio nettamente negativo che la mia parte politica e il mio gruppo parlamentare, l'intero centrosinistra, hanno da tempo formulato in ogni sede e in ogni momento istituzionale e parlamentare.
Il testo non può essere condiviso ma, per quel che qui interessa, neppure la correzione può essere condivisa. Quindi, rimane fermo il nostro rifiuto per il metodo che è stato adottato ed assunto per pervenire all'adozione di questo testo, rimane il nostro rifiuto per la ferma opposizione nel merito del testo normativo e per la evidente forzatura istituzionale e costituzionale operata dalla maggioranza per ottenere l'approvazione della proposta di legge Cirami.
Il metodo viene reiterato anche in queste ore e troverà la sua enfatizzata conclusione il 5 novembre. Tutto sommato non sono un parlamentare di vecchia tradizione, ma negli otto o nove anni di acquisita esperienza non ricordo sia mai accaduto che l'iter di approvazione della legge finanziaria sia stato sospeso per l'approvazione di una proposta di legge. È accaduto - come, peraltro, previsto dalle supreme carte - per l'approvazione di decreti-legge, ma non ricordo, posso anche sbagliarmi, signor Presidente, che una legge finanziaria sia stata sospesa per approvare una proposta di legge di derivazione parlamentare.
Mentre il nostro paese sta vivendo un momento politico ed economico-finanziario di grande delicatezza, il 5 novembre accadrà che noi sospenderemo i nostri dibattiti sulla legge finanziaria e ci occuperemo di un sostantivo e di un aggettivo: il sostantivo è «sospetto», l'aggettivo è «legittimo». Fermeremo il dibattito politico del nostro paese per introdurre nel nostro ordinamento queste due magiche parole: «sospetto legittimo». Si fa ciò, quindi, reiterando quel metodo che ci vede impegnati come parlamentari dal mese di luglio e in forza del quale mi pare che l'approvazione di questa legge sia tra le cose più importanti per la storia del nostro paese. Naturalmente, questo provvedimento non è tra le cose più importanti per la storia del nostro paese, ma è tra le cose più importanti per la storia personale del signor onorevole Cesare Previti.
Dicevo che rimane il nostro fermo rifiuto anche in ordine al merito del provvedimento, perché pensiamo che l'istituto della rimessione sia un ferrovecchio ancora presente nel nostro codice di procedura penale e che un moderno ordinamento processuale penale non debba più prevedere istituti come quello della rimessione, attesa la prova che questo istituto ha reso nella storia giudiziaria del nostro paese.
Rimane ancora il nostro rifiuto di merito perché pensiamo che in una moderna, salda e forte democrazia i poteri dello Stato debbano essere in grado di svolgere il loro ruolo e la loro funzione in qualsivoglia situazione storica ed ambientale. Infine - lo ripeto - rimane questa straordinaria forzatura istituzionale e costituzionale giacchè noi, come rappresentanti del Parlamento della Repubblica, abbiamo dato vita ad una assurda quanto forsennata corsa contro il tempo, in competizione con altri, alti importanti ruoli istituzionali; questo è avvenuto senza che ci si curasse per nulla delle conseguenze che tutto ciò potrà avere nella storia del nostro paese, nei rapporti fra le istituzioni che sono parte importante ed integrante della storia di una democrazia moderna.
Oggi, quindi, discutiamo, discettiamo, dibattiamo di questa modesta correzione che, come è stato da più parti dimostrato, è scorretta. Ne abbiamo censurato i profili di incostituzionalità, che richiamo. Mi riferisco alle questioni pregiudiziali, illustrate dagli onorevoli Bressa e Soda e da poco votate.
Vorrei soffermarmi su un'ultima questione di natura politica. È noto che da tempo ormai nel nostro paese si vive un contrasto acutissimo che riguarda direttamente l'esercizio della potestà giudiziaria. È accaduto, or non molto, che, in relazione a pronunciamenti dell'autorità giudiziaria, forze politiche, alte individualità politiche, maggioranze rappresentative di istituzioni abbiano rivolto e articolato attacchi furibondi, tentando di sostituire il dovere di interpretazione, che fa capo al giudice, con il potere di interpretazione che farebbe capo all'istituzione politica. Tutto questo è ovviamente inaccettabile.
Noi pensiamo e temiamo che, tra poco, si possa ripetere questo copione triste della nostra attualità politica giacché, nella foga forsennata di arrivare presto e comunque all'obiettivo, sta accadendo, con la proposta di legge Cirami, ciò che è accaduto con la riforma del Consiglio superiore della magistratura e ancor di più con la famigerata legge sulle rogatorie.
Mi dispiace molto che l'onorevole Previti sia uscito da quest'aula. È accaduto solo da qualche minuto. So che il regolamento impone di rivolgermi a questa Presidenza, ma attraverso la suddetta, avrei voluto parlare, colloquiare direttamente con il collega Previti giacché, come è successo con le rogatorie, anche con la proposta Cirami l'ufficio legislativo dislocato presso il suo studio legale non ha funzionato bene. Pertanto, vogliamo denunciare immediatamente questa distorsione (tra virgolette) della presente proposta di legge, rispetto agli obiettivi che la maggioranza sta perseguendo con tanta tenacia e che stanno tanto a cuore all'onorevole Previti.
Abbiamo sempre denunciato (e reiteriamo questa denuncia politica) che si tratta di una legge ad personam, che tende ad ampliare il concetto di rimessione per legittimo sospetto per ottenere il trasferimento di un preciso processo. È una normativa che è stata articolata, pensata e proposta per ottenere una sospensione del processo in atto che è arrivato alla sua conclusione di primo grado. Questo tentativo non potrà trovare un felice esito, onorevole Previti. Non lo potrà trovare perché avete lavorato male e non mi rivolgo ai valorosi colleghi, ma all'ufficio legislativo da sempre all'opera presso lo studio Previti. Avete voluto scrivere, per strafare, in questa proposta di legge che andrete ad approvare, che le richieste di rimessione già presentate conservano efficacia.
Pertanto, con il provvedimento in esame sono state distinte due ipotesi, signor Presidente, a seconda che, con riferimento ai processi pendenti all'entrata in vigore della legge, non sia stata o sia stata già presentata la richiesta di rimessione.
Nella seconda ipotesi, vale a dire nel caso in cui sia stata presentata la richiesta di rimessione, ad esempio quella presentata dai difensori dell'onorevole Previti, essa conserva efficacia, cioè mantiene, nonostante l'avvento della nuova disciplina, la sua idoneità a produrre gli effetti secondo il quadro normativo di riferimento, vigente al momento in cui è stata presentata.
Sempre in questo provvedimento è stato scritto che vi deve essere comunque un effetto di sospensione automatica. Quando cioè vi è una richiesta di rimessione, a certe condizioni, deve essere prevista la sospensione automatica del processo cui quella richiesta fa riferimento.
Tuttavia, questa sospensione è legata ad una delibazione da parte del primo presidente della Corte di cassazione. Si avanza dunque la richiesta al primo presidente della Corte di cassazione che assegna l'affare alla sezione per la cognizione. Soltanto allora, soltanto cioè quando vi è questo provvedimento di assegnazione alla sezione, scatta la sospensione automatica.
Orbene, se quella richiesta presentata dall'onorevole Previti è efficace - lo abbiamo scritto nella legge che è efficace -, ciò significa che quella richiesta di rimessione non potrà più passare il filtro, così viene definito, del primo presidente, proprio perché abbiamo detto che è efficace e non necessita di questo passaggio, tant'è che già è stata assegnata ad una sezione perché sia delibata, studiata ed approfondita e perché possa avere una risposta giurisdizionale. Se dunque l'effetto della sospensione è legato al provvedimento del primo presidente e se l'istanza dell'onorevole Previti non potrà avere l'onore ed il piacere di affrontare questo filtro della presidenza della Cassazione, ciò significa che non potrà nemmeno ottenere quell'automatismo della sospensione del processo che pure tanto faticosamente taluno ha voluto inserire in questa legge.
Questo è quanto noi diciamo: infatti, come è noto, i lavori preparatori rappresentano un elemento importante per l'attività giurisprudenziale, perché, ancorché in posizione residuale, essi costituiscono un elemento utilizzabile dal giudice per articolare l'interpretazione della norma. Rappresentano cioè uno degli strumenti di cui il giudice può avvalersi per svolgere il suo lavoro, che è quello per l'appunto di interpretare la norma. Ciò accade soprattutto quando l'interpretazione può essere in qualche modo di difficile realizzazione e di contrastata articolazione.
Noi quindi lo ribadiamo oggi e lo denunciamo in questa sede, giacché fortissima è la nostra preoccupazione in ordine a quanto accadrà nel nostro paese quando giudici sereni ed imparziali applicheranno la legge per quello che essa dice, giacché la prima regola interpretativa è quella secondo cui il giudice deve attribuire alla norma l'interpretazione deducibile da ciò che si ricava dalla norma stessa, per quello che esprimono le parole, gli aggettivi, le virgole, i punti di quella norma.
Quella norma esprime ciò che io ho detto e questo non perché io lo ho affermato, perché sono persona modestissima sia come operatore del diritto sia come parlamentare, ma perché questo è già il frutto dello studio dei primi teorici del diritto che stanno affrontando questa materia.
Non vorrei e non vorremmo noi, onorevoli colleghi, che, quando la vicenda Previti approderà alle nuove istanze giurisdizionali, con la copertura attribuitale da questa nuova normativa, e quando i giudici serenamente ed imparzialmente magari sposeranno l'unica tesi che, a mio avviso, è quella proponibile in relazione all'interpretazione di questa norma e quando la Corte di cassazione, che oggi è sugli altari per aver proposto un'eccezione di costituzionalità, dovesse interpretare il nuovo articolo 45 del codice di procedura penale, frutto degli sforzi immani dell'ufficio legislativo dell'onorevole Previti, e la interpreterà come sempre ha fatto con l'applicazione di un criterio di minimo rigore, dovrà dire, come non potrà non dire, che non v'è in quel di Milano legittimo sospetto collegabile a situazioni ambientali difficili, diverse da quelle che possono rilevarsi e riscontrarsi in quel di Brescia, a distanza di 100 chilometri. Allora non vorrei e noi non vorremmo che questa decisione da parte di un organo giurisdizionale, ovvero della Cassazione, dovesse nuovamente diventare, come è accaduto in passato a margine di altre vicende, il pretesto e la ragione perché l'onorevole Previti e chi per lui imbastisca o imbastiscano un nuovo feroce, formidabile,
arrogante e prepotente attacco all'ordinamento giudiziario del nostro paese. Questo vuole essere il senso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali.
Il 5 novembre affronteremo le tematiche connesse ai nostri emendamenti e, in quella sede, svilupperemo ulteriormente ed approfondiremo le ragioni di merito che ci inducono ad affermare che la correzione apportata dal Senato è una correzione scorretta (mi si passi l'espressione contraddittoria).
Per ora, a noi rimane l'esigenza politica, culturale e direi anche etica di rinnovare una fortissima opposizione a questo modo di legiferare, a questa legge che contraddistingue, come un marchio di qualità, l'azione di governo sulla giustizia della maggioranza del nostro paese (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e del deputato Boato).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, il mio sarà un breve intervento, a chiusura di questo dibattito che ormai ha visto consumati non solo i tempi, ma anche le ragioni, ripetute le argomentazioni e sostanzialmente vagliati tutti gli aspetti che sia la maggioranza che la minoranza hanno ritenuto di dover proporre, a sostegno gli uni e contro questo provvedimento gli altri.
Credevamo che nel frattempo le proteste civili, le opinioni negative che diffusamente erano state enunciate dai cultori del diritto, le sensazioni di un rifiuto sociale generalizzato, che erano estremamente sensibili a livello di opinione pubblica, insieme ad un oggettivo profumo di illegalità, che questa proposta di legge emanava ed emana in continuazione, avessero consentito al Senato una modifica più ampia e un sostanziale ripensamento. Oggi constatiamo che anche nella modifica necessitata, non voluta, che ci viene proposta dal Senato, ha prevalso l'interesse che si può particolarmente notare nel permanere, all'interno di questo progetto di legge, degli istituti della sospensione sostanzialmente automatica - sostanzialmente automatica, è bene ripeterlo - al di là della sistematica, che è stata evidenziata, dell'uso improprio della sistematica della prova e, soprattutto, della disciplina che è stata data alla retroattività ovvero alla conservazione di efficacia delle richieste di rimessione precedentemente proposte.
La normativa nel suo complesso resta censurabile e lo è innanzitutto sotto il profilo politico. Dico queste cose con estrema serenità, con la consapevolezza che esse resteranno soltanto una testimonianza dello spirito con il quale l'opposizione ha affrontato la discussione di questa normativa e che non avranno la capacità di incidere minimamente sulle determinazioni ormai ampiamente maturate da parte della maggioranza, la quale insiste nel proporre alla legislazione italiana un provvedimento che essa stessa sa non essere un provvedimento decente, che in molte parti della stessa maggioranza è criticato come tale, che sottovoce e da più parti viene rifiutato nella coscienza di coloro che nei prossimi giorni lo voteranno.
Si tratta di una censura sotto il profilo politico, che permane per il permanere di una situazione immanente che tutti abbiamo più volte sintetizzato nell'espressione «conflitto di interessi» ovvero l'inquinamento di questa normativa dovuto ad interessi particolarissimi a tutti noti.
In secondo luogo, questa normativa introduce un fatto nuovo e non meno grave di altri, contenuti in precedenti normative, che hanno caratterizzato questa legislatura dal suo inizio.
Si tratta di un fatto nuovo di illegalità del sistema al quale facevano riferimento i colleghi che mi hanno preceduto, Kessler e Bonito; purtroppo, resta un fatto inquinante che difficilmente potrà non riverberare effetti negativi in tutta la sistematica processualistica dei prossimi anni.
La norma è censurata anche da parte nostra per tutti quegli aspetti di carattere tecnico che, più volte, ho sottolineato e
che, ancora una volta, non sono stati corretti da un ramo del Parlamento che ne aveva avuto l'opportunità.
La norma resta criminogena, per quello che ho detto, per i molti aspetti che consentiranno di approfittarne e che enuncerò successivamente. Ma chiedo e rivolgo la domanda ai rappresentanti della maggioranza: che senso ha affrontare, oggi, il problema del 41-bis, con l'enfasi con cui si sta affrontando, costruire su di esso una credibilità intesa come tensione comune di questo Parlamento (mi riferisco a tutto il Parlamento) nella lotta alla criminalità organizzata, se poi si creano le condizioni, dall'altro lato, per l'ingresso, nel nostro ordinamento, di una normativa che, necessariamente - lo si voglia o meno - consentirà una gestione dell'istituto della rimessione in senso certamente illegale?
Sono convinto che questa previsione è nota e condivisa, come sono convinto che non è un effetto voluto. Bisognerebbe avere, tuttavia, la consapevolezza, la prudenza e la saggezza di non dare ingresso, nel nostro sistema legislativo, ad effetti che - si voglia o meno - sono immanenti e che saranno inevitabili perché la normativa è talmente chiara e per certi aspetti anche equivoca, per come è stata ridisegnata anche dal Senato della Repubblica, da prestarsi ad un uso improprio da parte di operatori del diritto che non sempre hanno, tra i canoni dei propri comportamenti, la correttezza.
Tra le censure tecniche che muovo a questa normativa vi è innanzitutto l'istituto della sospensione. Parlerò esclusivamente dei problemi che si collegano alla nuova formulazione voluta dal Senato dell'articolo 47 nella parte in cui, riprendendo in parte quello che era stato un emendamento da me stesso proposto, si sancisce la sospensione dei termini, di cui all'articolo 303, comma 1, nel caso in cui la richiesta sia stata proposta dall'imputato.
Il processo si sospende, su questo non v'è dubbio; che il processo si sospenda per tutte le parti processuali è una conseguenza inevitabile. Vi pregherei di riflettere su quest'aspetto, mentre i termini di prescrizione e di durata massima della costiera cautelare si dovrebbero, se la norma fosse stata chiaramente scritta (per l'interpretazione che ho cercato darne e per la quale, peraltro, correggendo un'improprietà di formulazione, ho proposto un emendamento), si dovrebbero sospendere nei soli confronti degli imputati che hanno fatto richiesta. Mi sembrerebbe anche logico. Se così non fosse, infatti, se questa norma, nel senso della sua nuova formulazione che recita che «se la richiesta è stata proposta dall'imputato sono sospesi i termini di cui l'articolo 303, comma 1», dovesse intendersi riferita a tutti i soggetti del processo, ci troveremmo di fronte a norma palesemente incostituzionale perché si farebbe dipendere la libertà personale di tutti gli imputati, non da un provvedimento legislativo o da una scelta personale di uno degli imputati collegata ad una norma preesistente, ma da un'iniziativa di terzi, in questo caso, ledendo uno dei principi fondamentali in materia di libertà personale del nostro ordinamento costituzionale.
Ma se il processo viene sospeso nei confronti di tutti gli imputati, se non è stata introdotta nel nostro ordinamento quella norma in ordine alla separazione dei processi che più volte vi era stata sollecitata dalla minoranza e la cui introduzione era anche stata proposta, con appositi emendamenti, in maniera insistente e reiterata, dal collega Kessler e se non si prevede una separazione necessaria del processo relativo alla posizione dei coimputati, nei processi con molte parti, la situazione diventerà esplosiva!
Sono costretto a farvi riflettere con un esempio dettato non tanto dalla valutazione astratta del problema che potranno avere tutti coloro che conoscono la materia processualpenalistica, ma dalla concretezza e dalla capacità di analisi di chi, quotidianamente, calca la scena delle aule dei tribunali.
Se si dà il caso di un processo con più parti...
PRESIDENTE. Onorevole Fanfani...
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, cercherò di svolgere queste mie considerazioni in un paio di minuti.
PRESIDENTE. Ed io cercherò di essere tollerante.
GIUSEPPE FANFANI. La ringrazio molto.
PRESIDENTE. Grazie a lei.
GIUSEPPE FANFANI. Preannuncio fin d'ora che non parlerò sull'articolo unico e sul complesso degli emendamenti, signor Presidente, però vorrei affrontare questo aspetto.
Poniamo il caso di un processo con quindici imputati per reati associativi (ad esempio, di mafia). Uno degli imputati chiede la rimessione ed il processo viene sospeso nei confronti di tutti gli imputati; i termini di durata massima della custodia cautelare, invece, si sospendono per il richiedente la rimessione, mentre, nei confronti degli altri imputati, non si sospendono per tutto il periodo che il processo impiegherà per la trattazione in Cassazione dell'istanza di rimessione e per tornare nella sede competente (sei mesi, sette mesi, un anno); quando tornerà, un coimputato presenterà una nuova istanza e tutto il ciclo ricomincerà daccapo, solo che si abbia l'intelligenza (ma chi non ce l'ha!) di trovare qualche motivo nuovo. Così facendo, tutti finiscono fuori! Tutti finiscono fuori!
Vi prego di riflettere. La norma suggerita da me e dal collega Kessler sulla separazione dei processi in casi come quello che ho appena descritto è necessaria. È vero che esiste, oggi, l'istituto della separazione, che il magistrato può disporre, ma, anzitutto, si tratta di una facoltà e, in secondo luogo, il problema vero è che, molto spesso, nei procedimenti per reati di tipo associativo, se domandate al magistrato se voglia la separazione, questi vi risponderà di no, perché è difficile e perché è costosissimo (se non altro, perché occorre fare le copie di migliaia di pagine di atti del processo).
Ecco perché, sotto questo profilo, io credo che la norma vada modificata, anche se farlo costerà qualche giorno in più e richiederà un approfondimento che mi sembra quanto mai necessario. Oltretutto, la separazione dei processi relativi agli imputati che non hanno chiesto la rimessione sarebbe l'unico modo per evitare le censure di legittimità costituzionale relative alla non ragionevole durata del processo. È chiaro, infatti, che con la richiesta di rimessione fatta «a corona» da tutti gli imputati, il processo potrebbe avere una durata lunghissima e potrebbe anche non venire mai celebrato.
Signori della maggioranza, che avete nelle mani le chiavi di questa proposta di legge, vi prego di riflettere sulle cose che vi ho detto con estrema serenità e con il rigore scientifico che mi è concesso. Ho la certezza di avervi additato aspetti di questa proposta che, ove non corretti, avranno effetti deleteri sull'intero nostro sistema di garanzie collettive (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
PRESIDENTE. La ringrazio onorevole Fanfani.
È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, signor presidente della I Commissione, relatori per la I e per la II Commissione, onorevoli colleghi, il merito specifico di quest'ultima lettura (sempre che non venga accolto l'accorato appello rivoltovi poco fa dal collega Fanfani, che condivido pienamente), rispetto alla specifica modifica introdotta dal Senato che ha riportato alla nostra attenzione questa sciagurata proposta di legge, l'abbiamo già ampiamente affrontato sia in Commissione sia nella giornata di oggi (per quanto mi riguarda, con dettagliata e puntuale illustrazione, spero, delle questioni pregiudiziali di costituzionalità che abbiamo sottoscritto e presentato).
Del resto, le questioni sono state già affrontate dai colleghi che mi hanno preceduto;
mi pare che lo abbiano fatto con molto rigore, con molta pacatezza, con molta competenza tecnico-giuridica. So - perché ce lo ha preannunciato la relatrice Bertolini - che queste proposte di modifica, che sono state anche illustrate in sede di dibattito generale, non verranno presumibilmente accolte. Credo si stia commettendo un errore, ma credo sia anche importante riflettere, in questi pochi minuti che ho a disposizione, al di là del merito specifico, su alcuni aspetti di carattere più generale, per non ripetere cose che sono già state dette e che ho detto di condividere.
Ho avuto l'impressione, vivendola quotidianamente qui alla Camera, in Commissione, in Assemblea, di nuovo in Commissione e ora in Assemblea, che ci siamo trovati e che ci troviamo tuttora di fronte ad una proposta di legge, per così dire, «destabilizzante», una proposta di legge che nella sua origine, nel suo itinerario legislativo ma anche politico, ha chiamato in causa tutte o quasi tutte le principali istituzioni politiche e giudiziarie del nostro paese.
È impressionante vedere come una vicenda apparentemente minima e di scarsa rilevanza, sia riuscita nel giro di pochi mesi ad avere, come ho detto, un effetto «destabilizzante» (non voglio usare eccessiva enfasi) per vari ambiti istituzionali, quale forse - uso il termine «forse» perché può darsi che qualcuno ricordi altri precedenti (in questo momento io non li ricordo) - non si era mai verificato, almeno nella storia repubblicana. La proposta di legge, come tutti sappiamo, è partita a luglio e si è conclusa all'inizio di agosto al Senato e non soltanto ha visto uno scontro molto forte al Senato - questo fa parte della dialettica parlamentare -, ma ha anche destabilizzato in qualche modo il ruolo dello stesso Presidente del Senato, che è anche un mio carissimo amico, Marcello Pera, con il quale ho a lungo lavorato insieme in Commissione bicamerale nel 1997 e nel 1998. Ma mai, che io ricordi, quella che si chiamava una volta la Camera alta, la Camera di moderazione, la Camera di compensazione, rispetto alla Camera più vivace, più politica, più accesa negli scontri (che sarebbe la nostra), mai la Camera alta ed il Presidente di questa istituzione, che è anche la seconda autorità dello Stato, sono stati così pesantemente scossi, anche nella loro credibilità, starei per dire nella loro legittimazione - per quanto riguarda il Presidente, come ruolo di garanzia dei lavori dell'Assemblea -, così com'è avvenuto in occasione di questa legge. Eppure di scontri politici, istituzionali e legislativi ce ne sono stati altri.
Per alleggerire queste che sono cose forti, che sto dicendo, sia pure a bassa voce, vorrei citare una battuta che mi suggeriva poco fa il collega Acquarone, che è anche un illustre giurista. Acquarone, siccome è un'amante dei concerti di Santa Cecilia, concerti anche per pianoforte, mi diceva: un concerto pianistico, ma stonato, ci ha rimandato la legge Cirami dal Senato alla Camera. Fatta questa battuta, che dovevo al collega Acquarone e che serve solo ad alleggerire un discorso che invece vuole essere molto serio e molto grave (grave, nel senso etimologico, vuol dire pesante), vorrei ricordare che le sezioni unite della Corte di cassazione - io sto parlando di queste istituzioni (a cominciare dall'altro ramo del Parlamento, di cui ho anche fatto parte nella X legislatura) con il massimo rispetto - si sono trovate di fronte a questa vicenda e, legittimamente - sarò l'ultimo a mancare di rispetto istituzionale -, hanno modificato una loro più che decennale giurisprudenza che in Commissione, come il presidente Bruno, la collega Bertolini e il collega Anedda ricordano, ho citato in modo talmente ampio che oggi non avrei né il tempo né l'opportunità di citare.
Una lunghissima serie di pronunce della Corte di cassazione è stata modificata dalla pronunzia che poi ha dato origine, da una parte, a questa proposta di legge (o meglio ha occasionato questa proposta di legge) e, dall'altra, ha causato il coinvolgimento di una terza istituzione, l'organo supremo di garanzia del nostro ordinamento repubblicano: la Corte costituzionale. Il fatto che la Corte costituzionale
esamini una vicenda legislativa sotto il profilo della costituzionalità nulla di destabilizzante avrebbe in sé se non che si è innescata una rincorsa fra Corte costituzionale (a sua volta innescata dalla pronuncia della Corte di cassazione, a sua volta innescata dai difensori che hanno espresso il loro mandato professionale in quel senso ma che, al tempo stesso, come tutti sappiamo, sono anche membri del Parlamento) e Parlamento nei confronti della denuncia che alcuni parlamentari, nella veste di difensori, hanno, in qualche modo, innescato. Mi pare che nel corso dell'udienza pubblica svoltasi il 22 ottobre, se non sbaglio, vi sia stato, qualcosa di anomalo o di inedito per le aule ovattate della Corte costituzionale, che, in qualche modo, segna una peculiarità che forse sarebbe stato il caso di evitare.
Come quarta istituzione cito il Consiglio superiore della magistratura. A differenza, forse, di altri colleghi, sono sempre molto cauto nel chiamare in causa il ruolo del Consiglio superiore della magistratura. Noi, come Parlamento e come Camera, avremmo potuto evitare la tensione grave che si è verificata nel CSM se i presidenti della I e della II Commissione avessero acconsentito ad ascoltare il vicepresidente del CSM il quale, a sua volta, avrebbe dovuto ascoltare il CSM stesso per venire ad esprimere a noi un parere. È evidente che, da un punto di vista formale, nel momento in cui né la Camera né il Governo (il ministro di giustizia) hanno interpellato il CSM, le obiezioni sull'eventuale mancata pronuncia del CSM non sarebbero infondate da un punto di vista formale, ma era un modo formalmente corretto di aggirare la questione sostanziale.
Siamo di fronte ad una legge che, comunque, incide sull'ordinamento giudiziario, che comunque è pregnante in materia di giustizia e sappiamo che, in questa materia, un parere preventivo da parte del Governo è opportuno che venga richiesto anche se poi deve essere pienamente rispettata, sono il primo a rivendicarlo, la piena sovranità ed autonomia del Parlamento. Anche il CSM si è trovato di fronte, addirittura, alla paralisi istituzionale, al venir meno del numero legale nella vicenda che riguarda questa cosiddetta legge Cirami.
Infine, last but not least, e non solo non ultima per importanza ma addirittura prima per importanza, l'ultima istituzione: la Presidenza della Repubblica. Non è opportuno che venga chiamata in causa la Presidenza della Repubblica. Io sono dalla parte di coloro che sollecitano o invitano a non tirare sempre per la giacca il Presidente della Repubblica, a non rivolgersi oltre misura al Presidente della Repubblica, ad avere fiducia nel fatto che il Presidente della Repubblica sappia adempiere ai propri doveri istituzionali come sta facendo con grande scrupolo, con grande rigore, con grande moderazione e con grande equilibrio. Ma la Presidenza della Repubblica è stata chiamata in causa da questa vicenda. Abbiamo letto, per giorni e settimane, cronache che raccontavano che dagli ambienti della Presidenza della Repubblica, non dal Presidente della Repubblica come tale, venivano suggerimenti, proposte, quella sorta di persuasione morale a cambiare l'uno o l'altro punto di questa legge per non mettere il Presidente della Repubblica, al momento dell'eventuale promulgazione, di fronte ad un forte imbarazzo istituzionale e, vorrei dire, costituzionale. E il Presidente della Repubblica, comunque, in un senso o nell'altro - e io non mi pronuncio su questo, perché non voglio insegnare il mestiere al Presidente della Repubblica - sarà chiamato in causa nel momento in cui dovrà promulgare o meno questa legge, una volta che sarà stata approvata dal Parlamento.
Non so se sia stata opportuna la manifestazione - il cosiddetto girotondo - che ha lambito anche il colle del Quirinale; personalmente l'avrei evitata, anche se si è svolta con grande pacatezza e rispetto. Non vi è comunque dubbio che, restando ai fatti ed al di là dei giudizi che ognuno di noi può dare, dopo il Senato, la Presidenza del Senato, le sezioni unite della Cassazione, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura, an
che la Presidenza della Repubblica è stata chiamata in causa in questa vicenda.
PRESIDENTE. Onorevole Boato, la invito a concludere il suo intervento.
MARCO BOATO. Signor Presidente, mi limito a ricordare, per concludere rapidamente, che nelle settimane scorse - lo dico riferendomi non soltanto a questa vicenda, ma più in generale - lo stesso Presidente della Repubblica, e perfino il cardinal Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana, si sono rivolti alle forze politiche affinché il confronto, appunto, politico nel nostro paese divenga meno aspro e meno reciprocamente delegittimante e demonizzante. Personalmente condivido questo appello, perché la democrazia dell'alternanza funziona e si dimostra forte e matura solo se lo scontro politico, anche il più forte, si basa su una condivisione di valori democratici e costituzionali comuni e sulla conseguente, reciproca legittimazione degli schieramenti di maggioranza ed opposizione. Se tutto questo è vero, dobbiamo chiederci perché sia così difficile che ciò avvenga; soprattutto, dobbiamo chiederci se ciò non sia in qualche modo legato alla prassi che ha caratterizzato tutta la prima parte della legislatura, prassi finalizzata a piegare il potere legislativo ad interessi di parte o, addirittura, personali.
Per questo, signor Presidente, credo che l'apparente compattezza che oggi la maggioranza ha dimostrato, persino dai banchi del Governo che, di solito, sono sempre vuoti e che sono invece diventati affollatissimi nel momento del voto, sia non un segno di forza, bensì un segno di debolezza, di drammatica debolezza politica ed istituzionale e, forse, anche etica, sotto il profilo weberiano dell'etica della responsabilità.
È proprio per questa etica della responsabilità, cui cerco di ispirare il mio impegno politico ed istituzionale, che voterò in modo convinto contro questa proposta di legge infausta, una legge che, quando entrerà in vigore, se entrerà in vigore, segnerà una pagina nera nella storia del Parlamento e, più in generale, nella storia, ahimè, delle istituzioni repubblicane. Signor Presidente, la ringrazio per la tolleranza nei tempi che mi ha dimostrato.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.
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