Allegato A
Seduta n. 214 del 30/10/2002


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(A.C. 3193 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
l'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite;

impegna il Governo

ad avviare al più presto - convocando le parti sociali - le procedure per l'introduzione di una disciplina legislativa in materia di prestazioni a scelta multipla, con particolare riferimento alla categoria dei quadri. La disciplina dovrebbe prevedere il ricorso alla contrattazione individuale, assistita dalle organizzazioni di categoria dei quadri, concedendo agli appartenenti alla categoria dei quadri la facoltà di concordare con il datore di lavoro l'applicazione di istituti e discipline provenienti da diversa contrattazione collettiva, combinandoli e definendoli in ambito individuale.
9/3193/1. Lo Presti, Campa, Maninetti, Didonà.

La Camera,
premesso che:
il decreto ministeriale 28 febbraio 2000, in materia di esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzione di tutore aziendale, all'articolo 3, comma 2, richiede ai tutori medesimi la partecipazione, «all'avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad otto ore»;


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tale disposizione è ritenuta fortemente limitante per il settore artigiano;
la X Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: «con riferimento all'articolo 2, in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere espressamente che, ove per lo svolgimento di funzioni di tutore aziendale sia richiesta la partecipazione a specifiche iniziative formative, tale requisito non trovi applicazione per il settore artigiano, che risulterebbe altrimenti significativamente penalizzato»;
il rappresentante del Governo intervenuto in Commissione di merito, sottosegretario Maurizio Sacconi, ha sottolineato che, a suo avviso, l'osservazione potrebbe essere «più utilmente riferita ai decreti legislativi, piuttosto che alla legge di delega»;

impegna il Governo

a prevedere nell'emanazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 2 della legge delega, una regolazione semplificata delle attività formative nel settore artigiano.
9/3193/2. Polledri, Vascon, Bricolo, Guido Dussin, Rodeghiero, Bianchi Clerici.

La Camera,
vista l'importanza del ruolo delle parti sociali di protagonismo del mercato del lavoro:

impegna il Governo:

nella fase di emanazione dei decreti attuativi, ad attivare un processo di concertazione con le parti sociali imprenditoriali e sindacali al fine di una loro attiva partecipazione e consenso.
9/3193/3.Ruggeri.

La Camera,
con riferimento alle innovazioni apportate con l'A.C. 3193 alla normativa in materia di sociolavoratore di cui alla legge 142 del 2001 e precedenti;
tenuto conto del vasto contenzioso in essere, connesso alle questioni interpretative insorte in tema di rapporto di lavoro subordinato, di lavoro associato e di contestata intermediazione di manodopera alle società cooperative operanti nel terzo settore non profit;

impegna il Governo:

a riesaminare l'intera problematica nell'ambito relativo all'esercizio delle deleghe in materia di riordino del sistema sanzionatorio, anche al fine di favorire la definizione dei processi precedenti innanzi alla magistratura giudicante in tema di lavoro.
9/3193/4.Duilio.

La Camera,
premesso che:
con l'approvazione della nuova legge sulla immigrazione, legge n. 189 del 2002 risultano essere in conflitto una serie di criteri che dovrebbero essere oggetto dei futuri decreti legislativi da esercitarsi in conseguenza dell'esercizio della presente legge delega;
si corre il rischio di aprire una serie di conflitti istituzionali e di aggravare la condizione dei lavoratori immigrati e dei loro datori di lavoro;
difficilmente nei flussi potranno essere inserite le tipologie contrattuali contenute nella delega;
come dovrebbe comportarsi ad esempio un datore di lavoro rispetto ad una prestazione d'opera a chiamata di un cittadino extracomunitario in merito alla garanzia dell'alloggio?


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impegna il Governo

a determinare, nell'ambito dei decreti legislativi da approvare, normative che tutelino i diritti fondamentali del lavoratore extracomunitario evitando disparità di trattamento incostituzionali e contrastanti con l'obiettivo di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
9/3193/5. Bindi, Realacci, Ciani, Delbono, Duilio.

La Camera,
premesso che:
nelle aree interessate da poli industriali delle ex partecipazioni statali, soprattutto nel Mezzogiorno, vi sono ancora migliaia di lavoratori in mobilità, la cui indennità viene prorogata annualmente senza alcuna prospettiva di reinserimento occupazionale;
si tratta di lavoratori con una età anagrafica relativamente avanzata per il mondo del lavoro, compresa tra i 45 e 55 anni;
in considerazione del fattore anagrafico risulta difficile il loro reinserimento anche nei processi di riconversione in atto localmente anche nell'ambito degli strumenti della programmazione negoziata,

impegna il Governo:

a prevedere, per i soggetti di cui nella premessa, di concerto con le regioni, le province e le parti sociali, piani di reinserimento lavorativo mediante effettiva programmazione formativa rispondente alle opportunità e alle proposte occupazionali poste in essere nei diversi comprensori.
9/3193/6. Carbonella, Burtone, Marini, Delbono, Duilio.

La Camera,
premesso che:
il tasso di occupazione femminile in Italia è tra i più bassi in Europa,
vanno rimossi tutti gli ostacoli, diretti e indiretti, persistenti che penalizzano l'accesso alle opportunità di lavoro per le donne;

impegna il Governo:

ad istituire, d'intesa con le regioni, entro 180 giorni dalla approvazione della presente delega un osservatorio permanente, al fine di monitorare l'andamento del tasso di occupazione femminile con il pieno coinvolgimento delle parti sociali.
9/3193/7. Castagnetti, Frigato, Reduzzi, Delbono, Duilio.

La Camera,
premesso che:
la legge 12 marzo 1999 n. 68 concernente norme per il diritto al lavoro ai disabili costituisce un caposaldo della legislazione a tutela dei disabili;
nell'ambito di questa delega sono stati previsti criteri penalizzanti che aggravano la condizione del disabile;
la flessibilità e la temporaneità dei rapporti di lavoro aggraverebbero oggettivamente l'accesso al mercato per i portatori di handicap;

impegna il Governo:

a determinare con le parti sociali e le regioni misure vincolanti che non pregiudichino nella sua operatività la legge n. 68 del 1999 a tutela della opportunità di lavoro per i disabili.
9/3193/8. Delbono, Ruggeri, Duilio.


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La Camera,
premesso che:
l'azione del Governo in carica ha fallito per quanto riguarda la lotta al lavoro sommerso sia con le misure previste dalla legge n. 383 del 2001 sia con le successive proroghe;
nelle regioni meridionali il tasso di lavoro irregolare è persino aumentato;

impegna il Governo:

a ripristinare lo strumento dei contratti di riallineamento ai sensi della legge n. 388 del 2000.
9/3193/9. Burtone, Morgando, Delbono, Duilio.

La Camera,
premesso che:
negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale di nuove forme di malattie legate al lavoro soprattutto di origine psicologica;
le nuove tipologie contrattuali secondo una serie di studi sociologici e psicologici rischiano di accentuare queste forme patologiche a danno dei lavoratori;
la sicurezza sui luoghi di lavoro e la prevenzione delle malattie anche psicologiche rappresentano una priorità per la società;

impegna il Governo

a tutelare la salute di tutti i lavoratori compresi coloro che si trovano ad effettuare la propria prestazione d'opera in relazione alle nuove tipologie contrattuali presenti nella delega al fine di prevenire in particolare fenomeni come il mobbing.
9/3193/10. Mosella, Milana, Delbono, Duilio.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e princìpi direttivi;
valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;
considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Calabria.
9/3193/11.Minniti, Ruzzante.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e princìpi direttivi;
valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;


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considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo:

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Basilicata.
9/3193/12.Adduce, Ruzzante.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e princìpi direttivi;
valutato il dispositivo della lettera b) dei comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;
considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nei territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale;

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Puglia.
9/3193/13.Rotundo, Ruzzante.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e princìpi direttivi;
valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;
considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Campania.
9/3193/14.De Luca, Ruzzante.

La Camera,
premesso che, il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2,


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lettera e), l'incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
rilevato il carattere di genericità e indeterminatezza della natura e della portata di tali misure di incentivazione,

impegna il Governo

a procedere all'individuazione di dette misure, tenendo conto delle istanze provenienti dalle diverse forze sociali e ricorrendo all'acquisizione del parere espresso in materia dal CNEL.
9/3193/15.Benvenuto, Ruzzante.

La Camera,
premesso che,
il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera b), punto 3, che a seguito dell'abrogazione della legge 29 aprile 1949 n. 264, si produca la caducazione anche del regime sanzionatorio in essa previsto;
la previsione del nuovo apparato sanzionatorio, in materia di collocamento pubblico, con il ricorso alla mera formulazione di «sanzioni amministrative» appare del tutto generico e indeterminato, non risultando previsto alcun ancoraggio che consenta di individuare la natura delle sanzioni e di graduarne la portata a seconda delle diverse violazioni configurabili;

impegna il Governo

nella determinazione del nuovo sistema sanzionatorio a diversificare la gravità delle sanzioni applicabili a seconda che esse consistano in violazioni di natura formale, ovvero che pregiudichino sostanzialmente gli interessi dei singoli lavoratori o, ancora, che siano state commesse con finalità di lucro.
9/3193/16.Michele Ventura, Ruzzante.

La Camera,
premesso che,
il disegno di legge n. 3193 recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera h), l'eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese dì fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
tale eliminazione rischia di introdurre una apertura indiscriminata in un settore particolarmente delicato come quello del lavoro a favore di soggettività prive della necessaria specifica formazione culturale e tecnica, carenze queste ultime che potrebbero incidere negativamente su un adeguato e certo soddisfacimento delle istanze di chi si affaccia al mondo del lavoro;

impegna il Governo

a prevedere, nel ridisegno della disciplina della fornitura di prestazione di lavoro temporaneo - per quanto attiene all'eliminazione del vincolo della esclusività dell'oggetto sociale - modalità di esercizio di detta facoltà escludendo le situazioni in cui non risultino essere state acquisite precedentemente adeguate e sufficienti esperienze nelle materie oggetto delle attività correlate.
9/3193/17.De Brasi, Ruzzante.

La Camera,
premesso che,
il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 1, comma 2, lettera i), che nell'identificazione di un unico regime autorizzatorio


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o di accreditamento per gli intermediari pubblici e privati, questi ultimi rispondano ad adeguati requisiti giuridici e finanziari;
la genericità e indeterminatezza dei suindicati requisiti non sembra fornire sufficienti garanzie ai soggetti appartenenti ad un settore particolarmente delicato come quello del lavoro,

impegna il Governo

a richiedere al Cnel di pronunciarsi, ai fini della individuazione e definizione dei suddetti requisiti, con particolare riferimento al carattere di adeguatezza degli stessi.
9/3193/18.Crucianelli, Ruzzante.

La Camera,
premesso che,
il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
la genericità e indeterminatezza di detta formulazione sembra non fornire adeguate garanzie ai soggetti appartenenti ad un settore particolarmente delicato come quello del lavoro, soprattutto nella fase dell'apprendistato e del tirocinio,

impegna il Governo

a richiedere, nella fase della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, il parere del Cnel.
9/3193/19.Bielli, Ruzzante.

La Camera,
premesso che,
il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all' articolo 4, comma 1, lettera a), il riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale;
tali disponibilità, in via provvisoriamente sostitutiva, possono essere individuate per decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, e in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età, ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo;
tale disciplina prevede, inoltre, l'eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro;
rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza delle ipotesi in cui sussiste o meno tale non obbligatorietà a carico del prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro:

impegna il Governo

a richiedere, nella fase della predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, il parere del Cnel.
9/3193/20.Bellini, Ruzzante.

La Camera,
premesso che,
il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all'articolo 4, comma 1, lettera c), punto 5, che, nell'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni volti alla disciplina o


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alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, si attenga - con particolare riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative - alla previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;
rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza della previsione di tale sistema sanzionatorio:

impegna il Governo

a richiedere al Cnel, nella fase di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, di pronunciarsi sul requisito di adeguatezza dello stesso.
9/3193/21.Bova, Ruzzante.

La Camera,
premesso che,
il disegno di legge n. 3193, recante la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, prevede all' articolo 4, comma 1, lettera d), che, nell'adozione di decreti legislativi recanti disposizioni volti alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, ricorra - in materia di ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento ad opportunità di assistenza sociale rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da parte di una serie di categorie di soggetti indicati dalla stessa lettera d) - ad adeguati meccanismi di certificazione;
rilevato il particolare carattere di genericità e indeterminatezza della previsione dei suddetti meccanismi di certificazione:

impegna il Governo

a richiedere al Cnel, nella fase di predisposizione degli schemi dei decreti legislativi, di pronunciarsi sul requisito di adeguatezza degli stessi.
9/3193/22.Ruzzante.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;
valutata l'esigenza dì addivenire ad una rielaborazione della suddetta disciplina, prevedendo il pieno e fattivo coinvolgimento di tutti gli organismi preposti allo svolgimento delle funzioni pubbliche attinenti ai compari interessati dai provvedimenti in via di elaborazione;
considerato che all'articolo 1, comma 2, lettera f) è prevista la ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro:

impegna il Governo

nell'esercizio della delega legislativa, con riferimento alla delicata questione della garanzia della riservatezza dei dati sensibili dei lavoratori, ad elaborare tale nuova disciplina con il costante e collaborativo coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali.
9/3193/23.Chianale, Ruzzante.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;


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considerato che il contenuto della lettera h), comma 2, dell'articolo 1, elimina - senza alcuna previsione di contemperamento e garanzia per i prestatori d'opera che si affidano ai servizi delle imprese di fornitura dì lavoro temporaneo - il vincolo all'esclusività dell'oggetto sociale:

impegna il Governo

a disciplinare detta facoltà di diversificazione dell'oggetto sociale, garantendo comunque l'esclusione della coesistenza, in capo al medesimo soggetto imprenditoriale, di funzioni e finalità contrastanti con l'oggetto principale della fornitura temporanea di manodopera.
9/3193/24.Innocenti.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e princìpi direttivi;
valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;
considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale.
9/3193/25.Magnolfi, Ruzzante.

La Camera.
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;
valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;
considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Sicilia.
9/3193/26.Finocchiaro, Bogi, Ruzzante.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;


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valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;
considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Abruzzo.
9/3193/27.Lolli, Ruzzante.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e principi direttivi;
valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;
considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree della regione Molise.
9/3193/28.Mariotti, Ruzzante.

La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e princìpi direttivi;
valutato il dispositivo della lettera b) del comma 2, dell'articolo 1, volto a conseguire la modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo;
considerata la costante e vistosa differenziazione del dato della disoccupazione nel territorio nazionale, che vede una storica penalizzazione delle aree del mezzogiorno e delle isole, nonché fenomeni di crisi anche in aree di tradizionale vocazione industriale:

impegna il Governo

ad emanare la nuova disciplina del collocamento pubblico, prevedendo specifiche ed appropriate soluzioni organizzative e funzionali che possano più efficacemente affrontare l'emergenza occupazionale delle aree che registrano tassi di disoccupazione più alti rispetto alla media nazionale, con particolare riferimento alle aree interessate da fenomeni di crisi industriale.
9/3193/29.Agostini, Ruzzante.


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La Camera,
tenuto conto dell'estrema ampiezza dell'oggetto della delega legislativa in materia di occupazione e mercato del lavoro cui, in molte parti dell'articolato, non corrispondono adeguate previsioni di puntuali e dettagliati criteri e princìpi direttivi;
valutata l'esigenza di addivenire ad una rielaborazione della suddetta disciplina, prevedendo il pieno e fattivo coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionalmente titolati alla codeterminazione del quadro giuridico attinente alle materie oggetto dei provvedimenti in via di elaborazione;
considerato che all'articolo 2, comma 1, correttamente prevede l'esercizio della delega in materia di rapporti di lavoro con contenuto formativo nel «rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro»:

impegna il Governo

a procedere nella elaborazione e definizione della nuova disciplina, su una materia che ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, risulta essere oggetto di legislazione concorrente, nel pieno, immediato e costante coinvolgimento delle regioni.
9/3193/30.Grandi, Ruzzante.