Allegato A
Seduta n. 214 del 30/10/2002


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(A.C. 3193 - Sezione 5)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Disposizioni finali).

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione cui è allegato il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi.
4. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Disposizioni finali).

Al comma 1, dopo le parole: dei datori e prestatori di lavoro aggiungere le seguenti: , nonché il CNEL.
7. 2. (ex 7. 2.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere le parole: il sessantesimo giorno antecedente.
7. 3. (ex 7. 3.) Campa.
(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
7. 4. (ex 7. 4.) Alfonso Gianni.


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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
7. 5. Governo.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 7. 01. del Governo

All'emendamento 7. 01 del Governo, al comma 1, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: sei mesi.
0. 7. 01. 1. Sgobio

All'emendamento 7. 01 del Governo, sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'onere derivante dall'attuazione della delega di cui al presente articolo, pari a trentasei milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
0. 7. 01. 2. Sgobio

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Delega al Governo per la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e lavoro)
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela del lavoro con interventi omogenei, il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto della disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro in sede conciliativa, ispirato a criteri di equità ed efficienza.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attività di consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri della Direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla Direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica;
f) riorganizzazione dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di previdenza


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sociale e lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva, tenendo altresì conto della specifica funzione di polizia giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza, compresi quelli degli Istituti previdenziali, con attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 3, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
7. 01. (ex 7. 01.) Il Governo.
(Approvato)