Allegato A
Seduta n. 214 del 30/10/2002


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(A.C. 3193 - Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 6.
(Esclusione).

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente richiamate.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Esclusione).

Sopprimerlo.
* 6. 1. (ex *6. 1.) Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.
* 6. 2. (ex *6. 2.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale) - 1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n 300, e successive modificazioni, i lavoratori hanno diritto di costituire, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, una rappresentanza sindacale unitaria.
2. Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge


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20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che verranno definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.
3. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra le confederazioni o organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle unità di cui ai commi 1 e 2 fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
4. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento, espressi in modo proporzionale, tra le rappresentanze sindacali unitarie elette nelle unità produttive o amministrative nelle imprese articolate sul territorio nazionale in più unità produttive. Essi possono altresì prevedere che siano costituite rappresentanze unitarie interaziendali del personale nelle aziende del medesimo territorio che occupino meno di 15 dipendenti.
5. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e della presente legge. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali.
6. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva aziendale. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore.
7. Nel caso di aziende con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche gli organismi di cui ai commi 1 e 2 che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
8. Ai lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri per i quali nel contratto collettivo del settore sia prevista una disciplina distinta deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
9. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.
10. Partecipano alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel settore o nell'area una


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rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
11. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo settore o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 10 siano affiliate.
12. Le parti sottoscrivono i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 10, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel settore o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
13. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità ai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto al comma 6, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.
14. Agli effetti dell'accordo tra le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, previsto dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 10, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel settore o nell'area.
15. Ai fini delle deliberazioni, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
16. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
17. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base alla presente legge. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
18. Le elezioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le suddette elezioni hanno periodicità triennale. Le rappresentanze sindacali unitarie elette, in base a contratti o accordi collettivi vigenti nel corso dell'anno 2001, scadranno contestualmente alle rappresentanze sindacali unitarie che verranno elette entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovranno essere considerate valide al fine della misurazione della rappresentatività.
19. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
6. 01. (ex 6. 01.) Gasperoni.


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Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
6. 02. (ex 6. 02.) Campa.
(Approvato)