Allegato A
Seduta n. 214 del 30/10/2002


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(A.C. 3193 - Sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro).

1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi competenze in materia;
c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della possibilità di ricorso in giudizio se non in caso di erronea qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto alla certificazione e di difformità tra il programma negoziale effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare l'erronea qualificazione dello stesso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. In caso di ricorso in giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorità giudiziaria competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni


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di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Delega al Governo in materia di certificazione dei rapporti di lavoro).

Sopprimerlo.
* 5. 1. (ex *5. 1.) Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.
* 5. 2. (ex *5. 2.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto stipulato tra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione, nella Direzione provinciale del lavoro, con previsione della presenza paritetica delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;
b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto scritto di cui all'articolo 3 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 2;
d) in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;
e) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a).

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Carriera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine


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previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, il Governo può emanare, anche in base alla verifica effettuata ai sensi del comma 1, lettera e), eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità di cui al comma 2.
5. 3. (ex 5. 3.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Squeglia, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
5. 4. (ex 5. 4.) Campa.
(Approvato)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è delegato ad adottare, aggiungere le seguenti: previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,.
5. 6. (ex 5. 6.) Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Sciacca, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, o anche università.
5. 7. (ex 5. 7.) Campa.
(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 5. 8. (ex 5. 8.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 5. 9. (ex 5. 9.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
* 5. 10. (ex *5. 10.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e)
in caso di controversia sulla effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;
5. 11. (ex 5. 11.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: con esclusione fino alla fine della lettera.
5. 12. (ex 5. 12.) Cordoni, Delbono, Innocenti, Guerzoni, Motta, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 5. 14. (ex *5. 14.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
* 5. 15. (ex *5. 15.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.


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Al comma 1, lettera f), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la difformità tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede di certificazione ed il programma attuato.
5. 17. (ex 5. 17.) Di Teodoro.
(Approvato)

Al comma 1, lettera f), secondo periodo, sostituire le parole: accertare anche le con le seguenti: tenere conto anche delle.
5. 18. (ex 5. 18.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 19. (ex *5. 19.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).
* 5. 20. (ex *5. 20.) Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Buffo, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: non solo fino alla fine della lettera con le seguenti: la qualificazione del contratto di lavoro e il programma di lavoro concordato dalle parti.
5. 21. (ex 5. 21.) Delbono, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Buffo, Duilio, Trupia, Sciacca, Squeglia, Gasperoni, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: a conferma fino alla fine della lettera.
5. 22. (ex 5. 22.) Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Nigra, Diana, Sciacca, Buffo.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 5. 24. (ex *5. 24.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 5. 25. (ex 5. 25.) Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Motta, Nigra, Buffo, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: all'atto di deposito fino alla fine della lettera con le seguenti: anche alla qualificazione e rapporto con i singoli soci lavoratori di società cooperative ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.
5. 26. (ex 5. 26.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).
5. 27. (ex 5. 27.) Nigra, Motta, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: delle disposizioni aggiungere le seguenti: con particolare riferimento all'accertamento della garanzia del carattere sperimentale e volontario delle procedure di certificazione,
5. 28. (ex 5. 28.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 32. (ex 5. 32.) Motta, Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Buffo, Diana, Sciacca, Nigra, Trupia.


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Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
* 5. 30. (ex *5. 30.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
* 5. 31. (ex 5. 31.) Nigra, Motta, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Sciacca, Buffo, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
5. 29. (ex 5. 29.) Buffo, Motta, Cordoni, Gasperoni, Trupia, Innocenti, Guerzoni, Diana, Sciacca, Nigra.

Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: comparativamente più con le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,.
5. 33. (ex 5. 33.) Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Buffo, Nigra, Motta, Diana, Trupia.

Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di una consultazione referendaria effettuata tra i lavoratori interessati.
5. 34. (ex 5. 34.) Sciacca, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Diana, Nigra, Buffo, Guerzoni, Trupia, Motta.