Allegato A
Seduta n. 214 del 30/10/2002


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(A.C. 3193 - Sezione 2)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una indennità cosiddetta di disponibilità a favore del lavoratore che garantisca nei confronti del datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, così come individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilità di sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro e iscritti alle liste di mobilità e di collocamento; eventuale non obbligatorietà per il prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non avendo quindi titolo a percepire la predetta indennità ma con diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo:
1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis;


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2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia, con conseguente applicabilità degli oneri contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) identificazione dei criteri temporali di durata della prestazione o economici di ammontare del corrispettivo rilevanti ai fini della differenziazione di detta fattispecie contrattuale rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale;
2) previsione della forma scritta dei contratti relativi a tali rapporti;
3) riconduzione della fattispecie a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignità e della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a maternità, malattia e infortunio, anche nel quadro di intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di inosservanza delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione della volontà delle parti contraenti;
d) ammissibilità di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio, in generale e con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di certificazione;
e) ammissibilità di prestazioni ripartite fra due o più lavoratori, obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite).

Sopprimerlo.
4. 1. (ex 4. 1.) Alfonso Gianni, Grandi, Lento.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. (Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio, ripartito). - 1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:
«3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.»

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione,


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si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.
4. I lavoratori di cui al comma 3 hanno il diritto di accedere ai servizi per l'impiego, alla formazione professionale e agli ammortizzatori sociali, previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito dagli articoli i e 3 della presente legge.
5. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione;
7. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.
8. L'esercizio della delega di cui al comma 6 non deve determinare oneri superiori a 150 milioni di euro per l'anno 2002 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai tini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli Il, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 6, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2003 vengano stanziate le occorrenti


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risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 2. (ex 4. 2.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. (Disposizioni in materia di lavoro a termine, temporaneo, accessorio ripartito). - 1. Le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tempo determinato sono sempre computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge n. 68 del 1999, se effettuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della medesima legge; altrimenti, sono computabili solo se di durata non inferiore a 9 mesi. Sono parimenti computabili nella quota predetta, con riferimento ai soggetti utilizzatori, i lavoratori temporanei a essi assegnati, per tutta la durata dell'assegnazione.
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:
«3. Le imprese agricole possono ricorrere alla fornitura di lavoro temporaneo nei casi previsti dai contratti collettivi di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo.»

3. Ai rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta senza vincolo di subordinazione, si applicano gli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni e integrazioni; le leggi n. 903 del 1977 e n. 125 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni; le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa.
4. Si considerano prestazioni occasionali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di lavoro di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi ovvero le attività lavorative da cui deriva un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle Regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a disciplinare specifiche tipologie di lavoro a carattere accessorio, con particolare riferimento a opportunità di assistenza sociale, rese a favore di famiglie o di enti senza fine di lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la tecnica di buoni, emessi dagli enti pubblici competenti, corrispondenti a un certo ammontare di attività lavorativa e di importo rapportato a quelli previsti dai contratti collettivi o in mancanza a quelli previsti per prestazioni assimilabili, ricorrendo a tal fine, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, ad adeguati meccanismi di certificazione.
6. Il contratto con il quale due o più lavoratori si obbligano in solido nei confronti di un datore di lavoro, per l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa, è lecito e il recesso, in corso di esecuzione della prestazione, da parte di uno dei lavoratori non comporta automaticamente la risoluzione del rapporto.
7. L'attuazione della delega di cui al comma 5 non deve comportare oneri superiori a 50 milioni di euro per l'anno 2002, 185 milioni di euro per l'anno 2003


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e 200 milioni di curo per l'anno 2004. A tali oneri si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai finì del bilancio triennale 2002-2004 al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 30 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente al 2003, quanto a 75 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 25 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente all'anno 2004, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 90 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 82 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali.
8. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure prevista dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 3. (ex 4. 3.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,
4. 4. (ex 4. 4.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: delegato ad adottare aggiungere le seguenti: , previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
4. 5. (ex 4. 5.) Guerzoni, Cordoni, Innocenti, Motta, Buffo, Nigra, Trupia, Diana, Gasperoni, Sciacca.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: a chiamata,
4. 6. (ex 4. 6.) Nigra, Motta, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Diana, Buffo, Trupia, Guerzoni, Sciacca.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: e a prestazioni ripartite con le seguenti: , a prestazioni ripartite e a scelta multipla.

Conseguentemente:
1) aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f)
resta nella facoltà delle parti concordare per la categoria dei Quadri «contratti a scelta multipla» mediante la contrattazione individuale assistita dalle Organizzazioni di categoria dei Quadri individuata dall'articolo 2095 codice civile, ai fini del rapporto contrattuale nel limiti dei


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minimi contrattuali e delle norme inderogabili di tutela. In tale ambito e sempre con la formale assistenza delle organizzazioni del quadri membri del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e/o del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) sussiste per gli appartenenti alla categoria dei quadri la facoltà di concordare con il datore di lavoro l'applicazione di istituti e discipline provenienti da diversa contrattazione collettiva, combinandoli e definendoli in ambito individuale.

2) alla rubrica, sostituire le parole:
e a prestazioni ripartite con le seguenti: , a prestazioni ripartite e a scelta multipla.
4. 42. (ex 4. 42.) Lo Presti, Didonè, Dario Galli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 7. (ex 4. 7.) Cordoni, Nigra, Guerzoni, Innocenti, Gasperoni, Motta, Diana, Sciacca, Trupia, Buffo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riconoscimento di una aggiungere la seguente: congrua.
*4. 8. (ex 4. 8.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: riconoscimento di una aggiungere la seguente: congrua.
*4. 43. (ex 4. 8.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.
(Approvato)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cosiddetta di disponibilità aggiungere le seguenti: , di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione,
**4. 9. (ex 4. 9.) Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Gasperoni, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: cosiddetta di disponibilità aggiungere le seguenti: , di importo sufficiente ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione,
**4. 44. (ex 4. 9.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: comparativamente più con le seguenti: secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
4. 10. (ex 4. 10.) Buffo, Cordoni, Innocenti, Gasperoni, Guerzoni, Trupia, Motta, Nigra, Diana, Sciacca.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: , secondo le modalità stabilite dall'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
4. 12. (ex 4. 12.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o, in via provvisoriamente sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
4. 13. (ex 4. 13.) Guerzoni, Gasperoni, Cordoni, Innocenti, Buffo, Diana, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 14. (ex 4. 14.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.


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Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
* 4. 15. (ex *4. 15.) Duilio, Cordoni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
* 4. 16. (ex *4. 16.) Alfonso Gianni.
(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
* 4. 45. (ex *4. 15. e 4. 16.) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi, Buontempo.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
4. 18. (ex 4. 18.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Sciacca, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile, della collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonché l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e quantità del lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo svolgimento della prestazione non sia superiore a 5.000 euro.
4. 17. (ex 4. 17.) Di Teodoro.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole da: di ammontare del corrispettivo fino alla fine del numero con le seguenti:, rilevanti ai fini di garantire la proporzionalità tra il corrispettivo e la qualità e quantità del lavoro svolto, ed anche ai fini della differenziazione di dette fattispecie contrattuali rispetto alle collaborazioni di natura meramente occasionale, considerando tali le prestazioni di durata non superiore a 12 giorni lavorativi continuativi o le prestazioni che determinano un reddito annuo non superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. 19. (ex 4. 19.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) riconduzione alla fattispecie della prestazione di lavoro occasionale qualora il rapporto di collaborazione sia di durata non superiore ai 12 giorni lavorativi continuativi, oppure qualora il reddito annuo derivante da tale attività non sia superiore all'importo, nel medesimo anno, dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
4. 20. (ex 4. 20.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire la parola: previsione con la seguente: introduzione.
4. 21. (ex 4. 21.) Alfonso Gianni.


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Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo la parola: previsione aggiungere le seguenti: dell'obbligo.
4. 22. (ex 4. 22.) Bulgarelli, Cento, Boato Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , con l'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicazione del contratto tramite consegna al prestatore d'opera, entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, di una copia del contratto di lavoro o di un documento scritto che contenga la puntuale indicazione dei seguenti elementi:
a) l'identità delle parti;
b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;
c) l'oggetto della prestazione lavorativa;
d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;
e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;
f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio.
4. 23. (ex 4. 23.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Buffo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , con l'indicazione dei seguenti elementi:
a) l'identità delle parti;
b) la durata del contratto e l'eventuale periodo di prova;
c) l'oggetto della prestazione lavorativa;
d) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;
e) le modalità atte a garantire le informazioni necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa o alla realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del committente sull'esecuzione o sul la realizzazione stessa;
f) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio.
4. 24. (ex 4. 24.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: e infortunio aggiungere le seguenti: , nonché alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. 25. (ex 4. 25.) Gasperoni, Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Motta, Nigra, Diana, Trupia.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché previsione del diritto di accesso dei collaboratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale previsti per i


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lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 4), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'esercizio della delega si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive.
4. 26. (ex 4. 26.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché di apposite tutele al fine di garantire il diritto:
a) di costituire organizzazioni sindacali e di aderire, non aderire o recedere da organizzazioni esistenti;
b) di partecipare alle assemblee indette dalle rappresentanze sindacali aziendali all'interno di attività produttive;
c) di negoziare liberamente, attraverso le loro organizzazioni, accordi e contratti collettivi per la regolazione dei rapporti di lavoro.
4. 27. (ex 4. 27.) Delbono, Cordoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; in particolare in caso di infortunio, malattia, gravidanza, maternità o paternità, congedo parentale, cura e assistenza personale e di familiari, svolgimento di attività di formazione continua e permanente, previsione e tutela per i collaboratori del diritto ad astenersi dalla prestazione, percependo il compenso ovvero una indennità previdenziale, nella misura e per la durata in base alla legge.
4. 28. (ex 4. 28.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; in particolare, previsione del diritto elettorale, attivo o passivo, per la partecipazione dei collaboratori alle rappresentanze sindacali dei lavoratori subordinati costituite o da costituire nelle unità produttive medesime.
4. 29. (ex 4. 28.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Carbonella, Buffo, Duilio, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento all'applicazione degli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, della legge 10 aprile 1991, n. 125 e successive modificazioni e delle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa nonché estensione dei diritti sindacali e della tutela in caso di malattia.
4. 30. (ex 4. 30.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Innocenti, Guerzoni, Motta, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.


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Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) rinvio obbligatorio alla contrattazione collettiva per la definizione di ulteriori tutele;
4. 31. (ex 4. 31.) Delbono, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Squeglia, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 5), sostituire la parola: previsione con la seguente: introduzione.
4. 32. (ex 4. 32.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , e, contestualmente, previsione di un sistema di incentivi per le nuove assunzioni derivanti da una conversione volontaria del rapporto di collaborazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 5), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 33. (ex 4. 33.) Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire le parole: delle parti con le seguenti: dei soggetti.
4. 34. (ex 4. 34.) Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
4. 35. (ex 4. 35.) Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Sciacca, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Diana.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).
4. 36. (ex 4. 36.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Carbonella, Buffo, Duilio, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di quanto già stabilito dalla circolare del Ministro del lavoro n. 43 del 7 aprile 1998, fatte salve le diverse previsioni che possono essere adottate con i contratti collettivi o individuali.
4. 37. (ex 4. 37.) Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automaticamente la cessazione del rapporto.
4. 40. (ex 4. 40.) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo che la cessazione della prestazione da parte di uno dei lavoratori non comporti automatica la cessazione del rapporto.
4. 38. (ex 4. 38.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.


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Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È facoltà del prestatore di lavoro, previa accettazione del committente, di farsi sostituire temporaneamente da persona resa nota al committente stesso.
4. 39. (ex 4. 39.) Cordoni, Delbono, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana, Sciacca, Camo.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-
bis ) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato del lavoro e dagli obblighi connessi, delle prestazioni svolte in modo occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare riguardo alle attività agricole.
4. 41. (ex 4. 41.) Campa.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Delega al Governo in materia di disciplina del lavoro cooperativo). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina della figura del socio-lavoratore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, al fine di evidenziare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro;
b) revisione dell'articolo 2 della legge 3 aprile 2001, n. 142, nel senso di raccordare l'esercizio dei diritti previsti dal titolo terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, a modalità compatibili con lo stato di socio lavoratore, così come determinate da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
c) semplificazione dei criteri di individuazione della competenza giurisdizionale di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 3 aprile 2001, n. 142, affidando al giudice civile ordinario le controversie concernenti il recesso e l'esclusione del socio;
d) attribuzione all'assemblea della possibilità di deliberare, se necessario, un piano di crisi aziendale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali con eventuale apporto, anche economico, dei soci lavoratori alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
e) introduzione dei necessari adattamenti della contrattazione collettiva nazionale alle peculiari esigenze delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 prevedendo la possibilità di definire accordi territoriali da parte delle associazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
f) estensione della procedura di certificazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 5 anche al lavoro del socio di cooperativa di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sopprimere la lettera h).
4. 01. (ex 4. 01 seconda versione) Campa.


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Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 4.05 della Commissione

All'emendamento 4.05, sopprimere la lettera a).
0. 4. 05. 1. Innocenti, Cordoni, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia.

Alla lettera a) sostituire le parole: e distinto con le seguenti: ulteriore e distinto.
0. 4.05. 4. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.

All'emendamento 4.05, la lettera b) è soppressa.
0. 4. 05. 2. Cordoni, Guerzoni, Innocenti, Motta, Buffo, Gasperoni.

All'emendamento 4.05, sopprimere la lettera d).
0. 4. 05. 3. Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Motta, Nigra, Trupia.

Alla lettera e) dopo le parole: , comma 3; inserire le seguenti: e sostituire le parole «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali» con le seguenti «al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3 comma 1».
0. 4. 05. 5. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.
(Approvato)

Alla lettera g) sostituire le parole: 3O giugno 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.
0. 4. 05. 6. Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «anche quello associativo» aggiungere le seguenti: «l'esercizio dei diritti di cui al titolo III della legge 20 marzo 1970, n. 300, trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative»;
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: «3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dal successivo articolo 6.
d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario»;
e) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole «del comma 1», sono aggiunte le seguenti: «nonché dall'articolo 3, comma 3»;
f) all'articolo 6 aggiungere, in fine, il seguente comma: «3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione


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del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio»;
g) All'articolo 6, comma 1, le parole «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2003».
4. 05. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «ulteriore e distinto» sono soppresse;
b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e le parole: «rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte» con le seguenti: «previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.»;
c) all'articolo 2 le parole da: «con rapporto di lavoro subordinato» fino a: «esercizio dei diritti sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti»;
d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario»;
e) all'articolo 6, comma 2, primo periodo, le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «al trattamento economico»;
f) all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 30 giugno 2003.
*4. 02. (ex 4. 02.) Volontè, Giuseppe Drago, Mongiello, Ciro Alfano, Dorina Bianchi, Grillo, Mereu, Peretti, Tanzilli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «ulteriore e distinto» sono soppresse;
b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, e le parole: «rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte» con le seguenti: «previsti dalla presente legge, da qualsiasi altra


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legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogati o diversamente disciplinati.»;
c) all'articolo 2 le parole da: «con rapporto di lavoro subordinato» fino a: «esercizio dei diritti sindacali» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti»;
d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario»;
e) all'articolo 6, comma 2, primo periodo, le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali» sono sostituite dalle seguenti: «al trattamento economico»;
f) all'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«3. Le cooperative di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Detto accordo deve essere depositato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio».

2. Le cooperative di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, sono escluse dall'applicazione della legge 3 aprile 2001, n. 142, fatta eccezione per l'articolo 7, in quanto applicabile.
3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, è prorogato al 30 giugno 2003.
*4. 04. (ex 4. 02.) Delbono, Duilio, Carbonella, Squeglia, Camo.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Partecipazione agli utili dei dipendenti). - 1. Nelle imprese artigiane e nelle imprese agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci, i prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.
2. L'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giudiziari maturati dal prestatore di lavoro. Nell'assegnazione degli utili il datore di lavoro deve tenere conto della diversa anzianità di servizio dei lavoratori di cui al comma 1.
3. La quota di partecipazione agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.
4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo sgravio di cui al presente comma può essere concesso nel limite massimo di spesa di quindici milioni di euro annui.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554


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del codice civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1.
6. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 4 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati nel limite massimo di quindici milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2003-2005, nella tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.
4. 03. (ex 4. 03.). Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Grillo.