Allegato B
Seduta n. 211 del 25/10/2002


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ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:

Le Commissioni II e III,
premesso che:
l'attuale normativa che disciplina l'istituto dell'estradizione fra l'Italia e la Svizzera è contenuta nella Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959;
tale Convenzione, ratificata con legge del 23 febbraio 1961 n. 215, prevede una disciplina particolarmente complessa per quanto riguarda l'estradizione attiva e passiva di cittadini che sono stati condannati per determinati reati;
in Italia e in Svizzera, sono sempre più frequenti casi di condanne per truffe milionarie perpetrate da sedicenti uomini d'affari che promettono rendimenti eccezionali a fronte di investimenti inesistenti;
frequentemente, gli autori di tali fatti illeciti, sebbene condannati in Italia o in Svizzera con pene severissime, si sottraggono volontariamente all'esecuzione della pena espatriando o risiedendo nel paese d'origine e, pertanto, appare particolarmente urgente pervenire ad un accordo bilaterale con la Confederazione elvetica che semplifichi le procedure di estradizione e di consegna;

impegnano il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché, quanto prima, possa giungersi ad un accordo con la Confederazione elvetica in materia di estradizione attiva e passiva, con specifico riferimento ai reati finanziari, che semplifichi il procedimento di consegna del cittadino arrestato o condannato.
(7-00169) «Fragalà, Baldi».