Allegato B
Seduta n. 211 del 25/10/2002


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POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazioni a risposta scritta:

BUEMI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
nel corso degli ultimi anni la presenza stabile ed il proliferare dei piccioni e/o colombi negli agglomerati urbani delle grandi città si è trasformata in una vera e propria emergenza sia sul piano igienico-sanitario, sia sul piano socio-territoriale;
sono infatti divenute allarmanti le richieste dei cittadini agli amministratori locali per fronteggiare questo problema; in modo particolare in molte città del Piemonte, come la provincia di Asti, che si è vista costretta, dopo anni di inutili tentativi tesi a scoraggiare la proliferazione e diffusione sul territorio, ad adottare una delibera il 18 marzo scorso (la n. 15239) con la quale chiede a tutti gli organi governativi istituzionalmente competenti di attivare procedure che annoverino il piccione di città tra le specie faunistiche selvatiche;
allo stato attuale, non esiste una legislazione in materia di «controllo e tutela della fauna selvatica o in via di inselvatichimento, presente stabilmente nei centri urbani e negli hinterland». Ed infatti la legge n. 157 del febbraio 1992, all'articolo 2, testualmente recita: «fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato naturale nel territorio nazionale»;
parallelamente non esiste alcuna disposizione di legge che impedisca e controlli il diffondersi tra gli abitanti degli agglomerati urbani di patologie conseguenti la convivenza forzata con i piccioni; così come non risultano contemplate nei programmi sanitari nazionali, specifiche normative in tema di igiene e profilassi che tutelino i cittadini dalle malattie dei cosiddetti «piccioni di città» o Columba Livia -:
quali iniziative normative intenda adottare il Governo per contrastare il fenomeno a livello nazionale e se non intenda inoltre, anche recependo gli indirizzi espressi dalla provincia di Asti e dagli altri enti locali della regione Piemonte afflitti dallo stesso problema, attivare iniziative idonee ed efficaci le quali, pur nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela degli animali, siano in grado di garantire la salute dei cittadini e la salubrità del territorio urbano nel suo complesso.
(4-04274)

LANDOLFI. - Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
ildecreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 ha regolamentato il riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), così come previsto dall'articolo 11 della legge 16 marzo 1997, n. 59;
l'articolo 3 del suddetto decreto dispone che l'UNIRE destini annualmente una quota dei proventi derivanti dalle scommesse ippiche per l'incentivazione di programmi regionali diretti alla formazione e la qualificazione professionale degli addetti del settore, alla realizzazione di strutture veterinarie interne ed esterne agli ippodromi, alla promozione dell'attività ippica, in particolare di carattere agonistico, ed alla lotta al lavoro irregolare;
il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali n. 698 del 6 aprile 2001 ha definito in lire 40 miliardi - pari ad euro 20.658.275,96 - la somma destinata, per l'anno 2001, alle incentivazioni dei suddetti programmi regionali ed un successivo decreto dello stesso ministero, a firma del direttore generale reggente del


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dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore (ex divisione seconda - prodotti animali), dottor Giuseppe Ambrosio, ne ha stabilito la ripartizione fra gli enti interessati;
allo stesso modo la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo 52, comma 39, ha provveduto a stanziare, per l'anno 2002, incentivazioni nella misura massima di euro 2.582.284,50 per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori a favore degli allevamenti ippici;
la succitata legge ha demandato l'erogazione dei fondi incentivanti all'UNIRE, previa emanazione del decreto contenente il regolamento di attuazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze;
in particolare nella regione Campania, non risultano ancora operativi i finanziamenti stanziati attraverso il già citato decreto ministeriale n. 698 del 6 aprile 2001 e, per la mancata emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, risulta inefficace il comma 39 dell'articolo 52 della legge finanziaria 2002;
la mancata operatività delle suddette norme ha determinato l'impossibilità di realizzare importanti progetti relativi al mondo dell'ippica e all'ippoterapia -:
se i Ministri interrogati, in relazione alle rispettive competenze, non ritengano opportuno, al fine di sbloccare finanziamenti già stanziati in bilancio, procedere al celere completamento delle procedure normative in itinere.
(4-04278)