Allegato A
Seduta n. 208 del 22/10/2002


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(A.C. 3185 - Sezione 4)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni in materia di fiscalità d'impresa).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata


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ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
1. 18. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - 1. Con decorrenza dal lo gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.
1. 19. Visco, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Subemendamento all'emendamento 1.51 della Commissione

Nell'articolo 1, comma 1, lettera a), le parole: ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono sostituite dalla seguenti: ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni in società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile.

Conseguentemente, alla medesima lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
2) degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.
0. 1. 51. 1. Leo.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
a)
ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le disposizioni del presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
1) delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
2) degli accantonamenti diversi da quelli disciplinati dagli articoli da 70 a 73 del citato testo unico n. 917 del 1986;
a-bis) per le partecipazioni in società non residenti la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a), è determinata in base a quanto stabilito


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dall'articolo 127-bis, comma 6, secondo periodo, del predetto testo unico n. 917 del 1986.
1. 51. La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili, nonché.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
1. 22. Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili nonché.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4


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e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.
1. 21. Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Benvenuto, Visco, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili con le seguenti: derivanti dalla distribuzione di riserve di utili eccedenti l'ammontare degli utili accantonati durante il periodo di possesso della partecipazione.
*1. 1. Leo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: patrimoniali derivanti dalla distribuzione di utili con le seguenti: derivanti dalla distribuzione di riserve di utili eccedenti l'ammontare degli utili accantonati durante il periodo di possesso della partecipazione.
*1. 20. Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Grandi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: distribuzione di utili aggiungere le seguenti: se non nei limiti degli utili effettivamente distribuiti.
1. 23. Pistone, Lettieri, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente con le seguenti:, per le partecipazioni in società controllate, delle diminuzioni patrimoniali derivanti da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente non.
*1. 2. Leo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: delle diminuzioni patrimoniali derivanti da costi ed oneri di qualsiasi natura non fiscalmente con le seguenti:, per le partecipazioni in società controllate, delle diminuzioni patrimoniali derivanti da svalutazioni e accantonamenti fiscalmente non.
*1. 24. Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, con le seguenti: non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i


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mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
1. 25. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: di qualsiasi natura non fiscalmente deducibili, in tutto o in parte, con le seguenti: non fiscalmente deducibili.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.
1. 26. Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Visco, Frigato, Santagata, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.
*1. 11. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.
*1. 27. Lettieri, Grandi, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: in società non residenti aggiungere la seguente: controllate.
**1. 5. Leo.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: società non residenti aggiungere la seguente: controllate.
**1. 28. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole da: è determinata fino alla fine della lettera con le seguenti: , determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta nella misura del 95 per cento.
1. 3. Lusetti.


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Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) la disposizione della lettera a) si applica per le svalutazioni e gli accantonamenti imputati a conto economico dalla società partecipata a decorrere dall'ultimo bilancio cui fare riferimento per le svalutazioni da operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le partecipazioni acquisite successivamente al periodo d'imposta in corso a tale data si fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti operati nei bilanci approvati dalla società partecipata durante il periodo di possesso.
*1. 6. Leo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) la disposizione della lettera a) si applica per le svalutazioni e gli accantonamenti imputati a conto economico dalla società partecipata a decorrere dall'ultimo bilancio cui fare riferimento per le svalutazioni da operare successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per le partecipazioni acquisite successivamente al periodo d'imposta in corso a tale data si fa riferimento alle svalutazioni e agli accantonamenti operati nei bilanci approvati dalla società partecipata durante il periodo di possesso.
*1. 29. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a)
transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b)
transazioni intracomunitarie;
c)
esportazione od importazione di beni e servizi;
d)
transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e)
operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari,


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degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
1. 30. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.
1. 31. Santagata, Benvenuto, Pistone, Pinza, Pennacchi, Michele Ventura, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Bottino, Frigato, Stradiotto, Buemi, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.
*1. 12. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nei quattro successivi con le seguenti: in quello successivo.
*1. 33. Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: quattro con la seguente: due.
1. 32. Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deduzione frazionata prevista nel primo periodo della presente lettera non si applica relativamente alla partecipazione nella società che procede alla deduzione per quinti, restando ferma l'applicazione della lettera a).
1. 13. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 14. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1. 34. Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In alternativa a quanto disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. c), resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 vigenti alla data del 24 settembre 2002, con le seguenti modificazioni:
a) la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996; il predetto incremento, nel caso derivi da conferimenti in denaro di cui all'articolo 3, comma 2 del predetto decreto n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente;
b) l'aliquota media dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche non può essere inferiore al 30 per cento ovvero per le società di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 466 del 1997, al 22 per cento.»;


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Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata vigore del presente decreto, le società e gli enti che esercitano attività assicurativa sono tenuti al versamento di un'imposta pari allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Il versamento è effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito imposta, da utilizzare a decorrere dal 1o gennaio 2005, per il versamento delle ritenute previste dall'articolo 6 della legge 26 settembre 1985. n. 482 e dell'imposta sostitutiva prevista dall'artico 26-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2-bis. Limitatamente al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta da versare è pari allo 0,52 per cento delle riserve di cui al comma 2 iscritte nel relativo bilancio. Il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2002, in misura pari allo 0,25 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e l'eccedenza entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2-ter. Per l'accertamento, la riscossione, la sanzione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2 e 2-bis.
2-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la variazione della riserva sinistri della società e degli enti che esercitano attività assicurativa danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, è deducibile in misura non superiore al 90 per cento. L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. È considerata componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri»;
nel comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1 e 2-quater;
nel comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole «dieci milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque milioni di euro»;
b) dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In attuazione delle disposizioni previste dal presente comma, l'Agenzia delle entrate procede a nuovi accertamenti dai quali derivano maggiori entrate non inferiori a 170 milioni di euro per l'anno 2003 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
nel comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «accertamento tributario» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 37-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,»;
2) le parole «dai commi 2, 3 e 4 del predetto articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «dal predetto articolo 6»;
3) le parole «quattro per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sei per cento»;
4) le parole «in unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002» sono sostituite dalle seguenti: «in due rate di pari importo, la prima da versare entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004».».


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Conseguentemente: All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato, nonché di 2 milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito in legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al 70 per cento e non superiore all'80 per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, nonché la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59 della legge 23 dicembre 2001, n. 448.
2-ter. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-bis, comma 1, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-bis, comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 6, sostituire le parole da: valutati in fino a: 2004 con le seguenti: valutati in 290 milioni di euro per l'anno 2002, 607 milioni di euro per l'anno 2003, 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.
1. 50. (Nuova formulazione) . La Commissione.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);
2) articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: «nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e»;
3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;


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e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
1. 35. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 5, comma 1, è soppressa la lettera b);
2) articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: «nel decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 466, e»;
3) alla tabella allegata sono soppressi i numeri 1, 3, 5 e 8.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 sono abrogate.
1. 36. Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Buemi, Lion.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma, non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma 1 è computata in aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto. Il medesimo riporto a nuovo si applica altresì nel caso di assenza o insufficienza di reddito disponibile»;
2) all'articolo 6, comma 1, le parole da: «l'aliquota» fino alla fine del comma


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sono sostituite dalle seguenti: «le aliquote di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1 sono ridotte, rispettivamente, al 7 e al 20 per cento».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98,5 per cento al 99 per cento.
1. 17. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non possono determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 6 del citato decreto, al 20 per cento.
1. 7. Leo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: la remunerazione ordinaria fino alla fine della lettera con le seguenti: le disposizioni ivi contenute non possono determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 6 di tale decreto, al 20 per cento.
1. 8. Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decorrenza dal 1o gennaio 2002, le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogate.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
1. 37. Buemi, Visco, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;
b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e nelle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;


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b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
1. 38. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A decorrere dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) sulla differenza tra gli accantonamenti alle riserve sinistri delle società e degli enti che esercitano attività assicurativa e i corrispondenti indennizzi dei sinistri liquidati sono dovuti gli interessi determinati applicando a tale differenza il tasso legale per il numero degli esercizi di durata media degli accantonamenti, stabilito con provvedimento dell'ISVAP per ciascun ramo di bilancio;
b) nell'articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. In relazione agli attivi assegnati a gestioni speciali, i cui regolamenti prevedono che le prestazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita siano rivalutate in base al rendimento determinato senza tener conto delle plusvalenze e delle minusvalenze non realizzate, è consentita, nel rispetto della clausola generale di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, la rettifica delle minusvalenze, secondo i metodi stabiliti dall'ISVAP con proprio provvedimento».
1. 39. Visco, Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.


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Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
1. 40. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Al comma 3, sostituire le parole: come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 con le seguenti: l'imposta del periodo precedente aumentata della maggiore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), al reddito di tale periodo e di una somma pari al 18 per cento delle svalutazioni delle partecipazioni in società non negoziate in mercati non regolamentati di cui all'articolo 61, comma 3, e all'articolo 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli accantonamenti ai quali si sarebbero applicate le disposizioni del comma 2, effettuati in tale periodo.
*1. 9. Leo.

Al comma 3, sostituire le parole: come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 1 e 2 con le seguenti:


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l'imposta del periodo precedente aumentata della maggiore imposta che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), al reddito di tale periodo e di una somma pari al 18 per cento delle svalutazioni delle partecipazioni in società non negoziate in mercati non regolamentati di cui all'articolo 61, comma 3, e all'articolo 66, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché degli accantonamenti ai quali si sarebbero applicate le disposizioni del comma 2, effettuati in tale periodo.
*1. 41. Nicola Rossi, Lettieri, Benvenuto, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
1. 42. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sopprimere il comma 4.
1. 43. Nicola Rossi, Grandi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Visco, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion.


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Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: immobilizzazioni finanziarie realizzate aggiungere le seguenti: nell'esercizio di imprese commerciali intercorse tra società controllanti e controllate o tra società controllate dalla stessa controllante,
1. 4. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 44. Benvenuto, Pistone, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l'ultimo periodo è soppresso.
1. 52. La Commissione.

Sopprimere il comma 5.
1. 45. Grandi.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: valori iscritti aggiungere le seguenti: o da iscrivere.
1. 15. Degennaro, Montecuollo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al citato articolo 6, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei predetti maggiori valori, se le azioni o quote annullate sono state acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei mercati regolamentati. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione o scissione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme, rispettivamente, del 4 e dell'1 per cento sono versate in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.
*1. 10. Leo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In deroga al citato articolo 6, i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società si considerano fiscalmente riconosciuti con il versamento di una somma pari all'1 per cento dei predetti maggiori valori, se le azioni o quote annullate sono state acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei mercati regolamentati. La somma non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale ha effetto la fusione o scissione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle differenze tra i valori iscritti in bilancio a fronte di disavanzi di fusione o di scissione ed i relativi valori fiscalmente riconosciuti ancora esistenti nel bilancio relativo all'ultimo esercizio chiuso prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Le somme, rispettivamente, del 4 e dell'1 per cento sono versate in un'unica soluzione entro la data del 30 novembre 2002.
*1. 46. Nicola Rossi, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I maggiori valori iscritti in


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bilancio per effetto dell'imputazione di disavanzi da annullamento di azioni o quote acquisite mediante le offerte pubbliche di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, sono fiscalmente riconosciuti, in alternativa a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, recante regime dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione di società, mediante il versamento di una somma pari all'1 per cento dell'importo complessivo dei maggiori valori stessi. Per le fusioni e scissioni perfezionate in periodi di imposta in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia già scaduto il termine di versamento delle imposte sui redditi, la somma di cui al presente comma è versata entro il 30 novembre 2002 ed è commisurata all'importo complessivo dei maggiori valori iscritti ancora esistenti nel bilancio relativo all'esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 16. Degennaro, Montecuollo.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «e, fermo restando» fino alla fine del periodo, sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e)
operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;


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b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
2. 3. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni) - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «e, fermo restando» fino alla fine del periodo, sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.
2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi dei comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni). - 1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.
2. 4. Grandi, Benvenuto, Lettieri, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni). - 1. All'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole da: «e, fermo restando» fino alla fine del periodo, sono soppresse;
b) il comma 2 è abrogato.

2. Sono revocati tutti gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1.
2. 6. Grandi, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini. Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Ventura.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni). - 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o agosto 2002 recante «Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», e il decreto interdirigenziale del 1o agosto 2002 recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono abrogati.


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Conseguentemente, dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie). - 1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
2. 2. Benvenuto, Lettieri, Grandi, Pennacchi, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. (Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per le assunzioni). - 1. All'articolo 5, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1o agosto 2002 recante «Modalità per il controllo dei flussi del credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», e il decreto interdirigenziale del 1o agosto 2002 recante «Comunicazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2002, concernenti il credito d'imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388», sono abrogati.
2. 5. Grandi, Visco, Nicola Rossi, Buemi, Santagata, Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Nannicini,


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Tolotti, Bottino, Frigato, Pinza, Stradiotto, Pistone, Lion, Pennacchi, Michele Ventura.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.
*2. 1. Degennaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.
*2. 7. Lettieri, Grandi, Benvenuto, Pistone, Nicola Rossi.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 7 luglio con le seguenti: 7 agosto.
2. 8. Lettieri, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pennacchi, Michele Ventura, Bottino, Frigato, Pinza, Visco, Santagata, Stradiotto, Pistone, Buemi.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di accisa).

Sostituire i commi 2 e 2-bis con i seguenti:
2. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 3, dopo le parole «di pagamento dell'accisa» sono inserite le seguenti «, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto,»;
b) nel comma 4 dell'articolo 3 è inserito, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la applicazione delle sanzioni per omesso versamento e dei relativi interessi di mora qualora a consuntivo risulti che siano stati effettuati versamenti nel complesso inferiori al dovuto, i soggetti obbligati hanno facoltà di variare l'entità delle rate di acconto mensili ove ritengano che i consumi dell'anno in corso siano inferiori a quelli dell'anno precedente. La presente disposizione si applica anche alle accise non espressamente regolate dal presente Testo unico.».

2-bis. Le somme dovute a titolo di rimborso per effetto della soppressione dell'addizionale erariale all'imposta di consumo sull'energia elettrica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, stabilita dall'articolo 28, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e risultanti dalle dichiarazioni annuali di consumo relative all'anno 2000 possono essere scomputate dai debiti correnti per imposta erariale, previa comunicazione in carta libera da effettuare all'UTF competente e senza bisogno di ulteriori formalità.
2-ter. Le determinazioni degli enti locali in materia di addizionali regionali, provinciali e comunali alle accise e alle imposte di consumo devono essere preventivamente pubblicate sul medesimo sito Internet individuato, ai sensi del decreto interministeriale 31 maggio 2002, emanato in attuazione della previsione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ed hanno efficacia a partire dall'anno successivo a quello di avvenuta pubblicazione.
2-quater. Fermi restando i termini per la effettuazione dei versamenti dovuti a conguaglio, la presentazione delle dichiarazioni annuali per le accise e le imposte di consumo è fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. 1. Mazzocchi.

Sopprimere il comma 2-bis.
3. 4. Benvenuto, Lettieri, Visco, Nicola Rossi.


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Subemendamento all'emendamento Grandi 3.3.

All'emendamento Grandi 3.3, al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: nonché di due milioni di euro per le necessità del piano straordinario di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito dalla legge 17 maggio 2002, n. 96. Per la realizzazione delle iniziative di sviluppo delle infrastrutture finalizzate al sostegno dell'intermodalità, è autorizzata la spesa di quattordici milioni di euro per l'anno 2002, a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, per il completamento delle iniziative comprese in contratti d'area che abbiano registrato una percentuale di attuazione superiore al settanta per cento e non superiore all'ottanta per cento, al netto di eventuali protocolli aggiuntivi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la spesa di dieci milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per l'anno 2004 quale contributo al finanziamento per la realizzazione di programmi di dotazione infrastrutturale diportistica delle aree di cui all'articolo 52, comma 59, della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sopprimere il comma 2-quinquies.
0. 3. 3. 1. La Commissione.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-ter. Al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento alle «autostrade del mare», nonché per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, è autorizzata a decorrere dall'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro, quale limite di impegno quindicennale a carico dello Stato.
2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, in relazione agli interventi correlati alle finalità di cui al medesimo comma 2-ter.
2- quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-ter e 2-quater del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
3. 3. Grandi, Pistone, Lettieri, Benvenuto.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Determinazione dell'aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per uso domestico). - 1. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL per uso domestico è applicata nella misura del 10 per cento, ai sensi della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
2. Con l'espressione «uso domestico», di cui al comma 1, si intende qualsiasi utilizzazione del gas metano fatta dai consumatori nella propria abitazione.
3. 01. Molinari, Lettieri.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini).

Al comma 1, sostituire le parole: 23,5 per cento con le seguenti: 25 per cento.
4. 4. Sergio Rossi.


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Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:
«6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48».
*4. 8. Sergio Rossi.

Al comma 2, alla lettera 0a), premettere la seguente:
00a) all'articolo 26 è aggiunto il seguente comma:
«6. I termini di rimborso, previsti al comma 1, si applicano anche per la restituzione delle eccedenze erroneamente versate dal contribuente al concessionario, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 48».
*4. 16. Lettieri, Pistone, Benvenuto, Nicola Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).
**4. 13. Sergio Rossi.

Al comma 2, sopprimere la lettera b-ter).
**4. 17. Benvenuto, Lettieri, Nicola Rossi, Pistone, Buemi.

Sopprimere il comma 2-bis.
4. 18. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-ter.
4. 19. Benvenuto Lettieri, Pistone, Nicola Rossi.

Sopprimere il comma 2-quinquies.
4. 9. Sergio Rossi.

Dopo il comma 2-quinquies, aggiungere i seguenti:
2-quinquies.1. I comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di seguito denominati «concessionari», procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2-quinquies.2. Ai fini di cui al comma 2-quinquies.1, il sindaco o il concessionario procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione, che esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e ai quali sono altresì demandate le funzioni già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del citato regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
2-quinquies.3. Ai soli fini della riscossione coattiva, i comuni ed i concessionari possono esercitare le facoltà previste dall'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999 nei limiti e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2-quinquies.4. I concessionari possono esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999.
2-quinquies.5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la conferenza


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Stato-Città, sono stabiliti criteri e modalità con i quali lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto dell'agenzia delle entrate, vigila sulla regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia dell'attività di riscossione esercitata dai concessionari ai sensi del presente articolo, oltre che sul corretto esercizio, da parte di questi ultimi, delle facoltà previste dai commi 2-quinquies.3 e 2-quinquies.4.
4. 50. La Commissione.

Sopprimere il comma 2-sexies.
*4. 10. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 2-sexies.
*4. 21. Grandi, Lettieri, Pistone, Benvenuto.

Al comma 2-sexies, capoverso 10-bis, alinea, sostituire la parola: procede con le seguenti: può procedere.
4. 11. Sergio Rossi.

Al comma 2-sexies, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
«10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato».
4. 12. Sergio Rossi.

Sopprimere il comma 3.
4. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 3, sostituire le parole: negli articoli 5 con le seguenti: negli articoli 3, 5.
4. 2. Leo.

Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2002 con le seguenti: 20 dicembre 2002.
4. 3. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3-bis.
4. 20. Benvenuto Lettieri, Pistone, Grandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «, nel rispetto dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento»;
b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.
*4. 15. Degennaro, Montecuollo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. All'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea le parole: «, nel rispetto dei seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «in proporzione ad ogni punto di scostamento dall'obiettivo, nel limite massimo del 10 per cento»;
b) le lettere a), b) e c) sono soppresse.
*4. 22. Benvenuto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-quater. A partire dal 30 novembre 2002 la percentuale di cui al comma 7


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dell'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 è determinata nella misura del 4 per cento.
4. 23. Nannicini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Il concessionario che non esegue entro il 30 novembre 2002 la restituzione delle somme versate erroneamente in eccedenza, per qualsiasi ragione, dal contribuente, è punito con la sanzione prevista all'articolo 48 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le spese per la restituzione sono a carico del contribuente. Nel caso di impossibilità oggettiva di procedere alla restituzione, le suddette somme sono versate entro il 15 dicembre 2002 all'ente impositore ed in alternativa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
4. 5. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni pignorati, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la vendita di beni immobili e mobili registrati, il concessionario procede mediante offerta pubblica d'acquisto, in busta chiusa, da esperire prima di procedere alla vendita mediante pubblico incanto, secondo le procedure stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto anche di quanto stabilito in materia dal codice di procedura civile».
4. 6. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-quater. Al fine di favorire ed incrementare i pagamenti mediante l'utilizzo del modello F24 On-line, i termini per effettuare i pagamenti on-line sono prorogati di due giorni lavorativi.
4. 7. Sergio Rossi.

ART. 5.
(Copertura finanziaria).

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di imposta di fabbricazione sul gas metano). - 1. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di fabbricazione sul gas metano a favore degli stabilimenti di produzione vale anche se in tali stabilimenti vengono introdotte e depositate merci provenienti da altri stabilimenti purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché sul gas metano utilizzato per operazioni connesse con l'attività industriale».
5. 01. Benvenuto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. In attesa della definizione di una proposta di istituzione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, non inferiore allo 0,1 per cento del valore delle stesse effettuate nei mercati dell'Unione europea finalizzata alla cooperazione allo sviluppo, alla riduzione del debito estero dei Paesi poveri, al finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea nel campo delle fonti energetiche alternative, allo viluppo delle aree depresse dell'Unione europea, è istituita un'imposta sulle transazioni valutarie effettuate nei mercati italiani nella misura dello 0,02 per cento del valore della transazione effettuata. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.
5. 02. Alfonso Gianni, Grandi, Cento, Crucianelli.