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1. L'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinata al rilascio, alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, di apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali allo scopo delegati in cui dette imprese hanno la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali. L'esercizio dei servizi internazionali è, peraltro, subordinato al possesso, da parte del titolare, del legale rappresentante o di chi dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l'attività di trasporto, dell'attestato di idoneità professionale esteso all'attività internazionale.
4. Le regioni stabiliscono la periodicità temporale delle verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
5. Copia conforme dell'autorizzazione deve essere conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Autobus adibiti ad uso proprio) - 1. Al fine di assicurare condizioni di sicurezza dei viaggiatori trasportati, fermi restando i limiti e le modalità previsti dall'articolo 83 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non è consentito il trasporto di viaggiatori a mezzo autobus con mezzi immatricolati in uso proprio, anche se effettuati a titolo gratuito ed in via occasionale, in mancanza dei requisiti di idoneità professionale relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, al di fuori di itinerari predefiniti sulla carta di circolazione e nei confronti di categorie di persone diverse da quelle beneficiarie individuate all'atto dell'immatricolazione.
5. 01. Lusetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Impiego degli autobus) - 1. In attuazione del comma 3 dell'articolo 1, non possono comunque essere impiegati in servizio di noleggio con conducente gli autobus destinati al servizio di linea per i quali, a qualsiasi titolo, siano intervenuti finanziamenti pubblici destinati al loro acquisto o allo svolgimento dei servizi di linea a cui gli stessi sono destinati. A tal fine, nell'elenco delle imprese titolari di autorizzazione, di cui all'articolo 4, comma 3, le regioni provvedono a riportare in una specifica annotazione anche gli autobus immatricolati in servizio di linea acquistati con finanziamenti pubblici.
5. 02. Lusetti.