Allegato A
Seduta n. 208 del 22/10/2002


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(A.C. 807 e abb. - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Adempimenti delle regioni).

1. Al fine di definire i contenuti e le modalità delle prestazioni che le imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente sono tenute a fornire ai committenti o ai sottoscrittori delle relative offerte, di subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, di assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie, spetta alle regioni adottare propri atti legislativi o regolamentari che siano rispondenti ai criteri di tutela della libertà di concorrenza di cui alla presente legge.
2. Tra le competenze settoriali, particolare rilievo assumono quelle volte:
a) a stabilire i requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5;
b) a fissare le modalità e le procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada.

3. Per un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese professionali esercenti l'attività di noleggio di autobus con conducente, ai fini degli adempimenti e degli interventi da compiere a livello comunitario, le regioni istituiscono il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e provvedono ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento da parte dello stesso Ministero di un elenco nazionale delle imprese professionali di noleggio di autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Adempimenti delle regioni).

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
c) ad adottare misure finalizzate ad evitare la distorsione della concorrenza nei casi previsti all'articolo 1, comma 3.
4. 1. Molinari, Meduri, Burtone.


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Al comma 2, sostituire le parole da: Tra le competenze, fino a: volte con le seguenti: In particolare, spetta alle regioni l'adozione di atti legislativi o regolamentari volti.
4. 2. La Commissione.
(Approvato)