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1. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale,
definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione, da parte delle singole regioni:
a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;
b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
Al comma 1, sostituire la parola: centoventi con la seguente: novanta.
Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
3. 1. La Commissione.
(Approvato)