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1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducentequelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2, utilizzando autobus rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.
2. Per servizi di noleggio di autobus con conducente si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Le imprese di trasporto di viaggiatori con autobus effettuato mediante noleggio di autobus con conducente possono gestire anche i servizi di noleggio di autoveicoli con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
5. Per disponibilità degli autobus si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riservato dominio.
Al comma 4, dopo la parola: conducente aggiungere le seguenti: , in qualsiasi forma giuridica costituite,
2. 1. Molinari, Meduri, Burtone.
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, possono gestire anche i servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992».
2. 2. (Nuova formulazione) Lusetti.
(Approvato)