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ANTONIO LEONE, Relatore. Il comma 5, introduce una sorta di «scudo fiscale» relativamente alle fusioni e scissioni di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997, il quale consente di affrancare i plusvalori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi di fusione (sia di annullamento che da concambio) e quindi di affrancarli, ai fini del riconoscimento fiscale, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 19 per cento. L'esenzione dall'imposta sostitutiva è subordinata al fatto che la società incorporante o beneficiaria documenti i componenti positivi e negativi di reddito relativi alle azioni o quote annullate, realizzate dalla società stessa e dai precedenti possessori. Con la disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, si consente al contribuente di evitare qualsiasi accertamento tributario sui valori affrancati gratuitamente, a condizione che paghi un'imposta sostitutiva del 4 per cento (da versare in unica soluzione entro il 30 novembre 2002).
Lo «scudo» non vale, tuttavia, per gli accertamenti in corso. È fatta, inoltre, salva la possibilità per 1'amministrazione finanziaria di verificare se sussistano le condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 358 del 1997.
Quanto all'articolo 2, occorre dare atto al Governo dello sforzo compiuto per reperire le risorse necessarie a consentire la fruizione del credito di imposta per le nuove assunzioni, di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche per il secondo semestre dell'anno in corso. La disposizione interviene, infatti, su una materia su cui si sono recentemente registrate diffuse preoccupazioni suscitate, in primo luogo, dall'adozione del decreto-legge n. 138 del 2002 e, successivamente, da alcuni provvedimenti dell'amministrazione finanziaria attuativi dell'articolo 5 del decreto-legge.
Va in proposito sottolineato che l'adozione del decreto-legge n. 138 si è resa necessaria in considerazione della insufficiente compensazione che in precedenza era stata assicurata alla misura incentivante. La decisione del Governo costituiva, quindi, un atto doveroso di responsabilità, nel rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria dei provvedimenti di spesa, di cui all'articolo 81, comma 4, della Costituzione.
Nel caso specifico del credito di imposta in questione, con il decreto del 1o agosto 2002 è stato accertato in 652 milioni di euro, sulla base delle disponibilità stanziate nei relativi capitoli di bilancio, il tetto delle risorse disponibili per l'anno 2002; con un ulteriore decreto, sempre del 1o agosto 2002, è stato comunicato l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
Il decreto-legge in esame intende garantire i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni prima dell'8 luglio 2002 e che mantengono per i restanti mesi del 2002 1'incremento del numero dei lavoratori occupati.
L'articolo 2 del decreto-legge riconosce il diritto alla fruizione del credito di imposta anche per le mensilità da luglio a dicembre 2002. Tuttavia, considerato l'avvenuto esaurimento delle risorse per il 2002, si stabilisce che i crediti d'imposta maturati sulla base dell'incremento occupazionale rilevato alla fine di ciascuno dei predetti mesi possono essere utilizzati a decorrere da gennaio 2003, in quote mensili non superiori ad un terzo del totale (ossia, il credito maturato potrà essere utilizzato in compensazione nei primi tre mesi dell'anno 2003). Nel corso dell'esame in Commissione il testo del comma 2 è stato integrato, a maggiore garanzia dei soggetti interessati, escludendo esplicitamente l'obbligo dell'eventuale restituzione dei crediti di imposta fruiti con riferimento agli incrementi dei lavoratori rilevati effettuati fino alla data del 7 luglio 2002.
In tal modo si assicurano le legittime aspettative dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni confidando nella fruizione del credito di imposta in argomento.
Sempre in tema di crediti di imposta, segnalo ai colleghi l'integrazione dell'articolo 1, disposta dalla Commissione mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo che include i settori della pesca e dell'acquacoltura tra quelli per i quali è fruibile l'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 come risultante dalle modifiche recentemente apportate dal citato decreto-legge n. 138 del 2002. In questo modo si è provveduto a rimediare ad una involontaria ingiustizia ai danni del settore, riferendosi il testo del medesimo articolo 8 alle sole attività di trasformazione dei prodotti ittici e dell'acquacoltura.
L'articolo 3 contiene alcune disposizioni in materia di accise, che differiscono la soppressione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e la contestuale istituzione di un contributo ecologico a carico dei soggetti che immettono in consumo dette sostanze, alla data di entrata in vigore del relativo regolamento. Viene inoltre prevista l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei crediti di imposta riconosciuti agli autotrasportatori.
Sempre in materia di IRAP, nel corso dell'esame in Commissione si è introdotto un comma 2-bis che, in sostanza, stabilisce che i contributi erogati a norma di legge, con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, concorrono alla base imponibile IRAP ancorché gli stessi siano esclusi dalla base imponibile sui redditi. La disposizione avrebbe carattere interpretativo, pur applicandosi a decorrere dallo gennaio 2003. La natura interpretativa si giustifica in ragione della esigenza di chiarire una questione oggetto di controverse letture, su cui peraltro si era già pronunciata, coerentemente con il dettato della norma introdotta dalla Commissione nel testo in esame, l'amministrazione finanziaria con apposita circolare.
L'articolo 4 reca numerose disposizioni in materia di concessionari della riscossione e di proroga di termini. Nel corso dell'esame in Commissione, a tale articolo sono state apportate diverse modifiche e integrazioni.
In particolare, una prima modifica, nel ribadire la prosecuzione dell'affidamento del servizio, fino alla fine del 2004, in capo soggetti che lo gestivano alla data dello luglio 1999, dispone l'eliminazione della norma che limitava ad un solo anno la durata massima dell'incarico del commissario governativo e dell'eventuale rinnovo del medesimo incarico. Allo stesso tempo, sono stati ridotti gli adempimenti cui i concessionari sarebbero tenuti, con particolare riferimento all'adeguamento del capitale sociale.
Le modifiche introdotte intendono garantire la continuità del servizio; in questo modo si contempera l'interesse dell'amministrazione finanziaria di continuare ad avvalersi della proficua collaborazione di soggetti che abbiano maturato una consistente esperienza in materia e quello dei concessionari di operare in un quadro di certezze, che eviti di esporli ad una condizione di precarietà. Una seconda integrazione apportata dalla Commissione concerne la disciplina della determinazione del compenso spettante ai concessionari, con particolare riferimento a
quelli corrisposti alle aziende di credito. Al riguardo, si provvede a sopprimere le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 237 del 1997, per quanto concerne il regime da applicare in materia a decorrere dal 1o gennaio 2004, nonché relativamente al periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2002. La soppressione di queste disposizioni ha il vantaggio di evitare la sovrapposizione di normative stratificatesi nel tempo, inserite in diversi provvedimenti. In particolare, la disciplina contenuta nell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo entrerebbe a regime, perdendo il carattere transitorio che originariamente ne prevedeva l'applicazione esclusivamente fino al 31 dicembre 2003. Verrebbe così mantenuto l'attuale regime dei compensi; allo stesso tempo, si garantisce l'indubbio vantaggio di semplificare l'assetto della disciplina da applicare.
Quanto alle ulteriori disposizioni recate dall'articolo 4, va segnalato il comma 1 che apporta alcune modifiche alla disciplina di cui al decreto-legge n. 79 del 1997 che, al comma 1 dell'articolo 9, prevede che i concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versino il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente. Con le modifiche apportate si differisce al 30 dicembre il termine di versamento e si aumenta di 3,5 punti percentuali la misura dell'acconto.
Viene poi riformulato il comma 2 dello stesso articolo 9, in modo da escludere che per l'adozione del decreto, attraverso il quale deve essere ripartito tra i concessionari l'acconto, si debba ricorrere alla procedura di cui all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988. In altri termini, non prospettandosi alcun intervento di modifica della disciplina sostanziale, verrebbe meno l'obbligo di adottare un regolamento da sottoporre al preventivo parere del Consiglio di Stato.
Il comma 2 dell'articolo in esame reca alcune modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112; in particolare, si inserisce all'articolo 59, un comma aggiuntivo in base al quale si fissa al 1o ottobre 2004 il termine ultimo per il discarico per inesigibilità dei ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 settembre 2001. Tale previsione trae giustificazione dalla circostanza che, in ragione dei lunghi tempi occorsi per la creazione del sistema di accesso telematico dei concessionari alle basi dati dell'anagrafe tributaria, si rende opportuno uno slittamento del termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2001.
Nel corso dell'esame in Commissione sono state introdotte nuove disposizioni in materia. In particolare, è stata inserita la lettera b-ter) che modifica la procedura relativa alla possibilità del concessionario di ricorrere presso la Corte dei conti contro un provvedimento di diniego del discarico. Al riguardo, si è opportunamente stabilita la possibilità di definire la questione mediante pagamento, da parte del concessionario, della metà dell'importo dovuto, fatta salva la possibilità di ricorrere. Si tratta di una soluzione che offre all'amministrazione il vantaggio di acquisire maggiori entrate utili in termini di cassa e ai concessionari di chiudere una vertenza che altrimenti rischierebbe di trascinarsi a lungo.
La Commissione ha poi inserito il comma 2-quater volto a eliminare l'obbligo di notifica, oltre che all'ente creditore, anche al concessionario della riscossione del ricorso contro il ruolo emesso. In questo modo si elimina un inutile adempimento che, oltretutto, non trova fondamento giuridico, trattandosi di controversie che attengono alla regolarità dell'atto e che, conseguentemente, non implicano il coinvolgimento del concessionario.
La Commissione ha, inoltre, inserito il comma 2-sexies che aggiunge due commi all'articolo 36, del decreto legislativo n. 46 del 1999. Tali commi dispongono che, entro la fine dell'anno in corso, gli enti creditori debbano annullare automaticamente i ruoli resi esecutivi prima del 31 dicembre 1994 e non riscossi, subordinatamente alla condizione che i ruoli non siano oggetto di provvedimento di sospensione e che non siano scaduti i termini per la presentazione delle domande di rimborso e di discarico.
Una ulteriore integrazione è stata disposta dalla Commissione mediante l'inserimento del comma aggiuntivo 3-ter che rimette alla competenza del ministro dell'economia e delle finanze la definizione, con appositi decreti, di disposizioni propedeutiche alla vendita esattoriale mediante pubblico incanto, relativamente ai beni immobili e ai beni mobili registrati. Tale vendita verrebbe effettuata attraverso offerta pubblica di acquisto, garantendo la massima pubblicità dei relativi avvisi, anche mediante informazioni fornite sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate. In questo modo si introduce una procedura che può assicurare il duplice vantaggio della più ampia trasparenza e della massimizzazione dei proventi derivanti dalla vendita.
Infine, il comma 3 modifica il testo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, articoli 5 e 7 (legge finanziaria 2002), in materia di rideterminazioni dei valori di acquisto sia delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati che dei terreni edificabili e con destinazione agricola. In particolare, si differiscono dal 30 settembre 2002 al 30 novembre 2002 i termini per la redazione della perizia con la quale si ridetermina il valore dei beni e per i relativi versamenti da parte dei soggetti interessati. Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto un nuovo comma (3-bis) che dispone la proroga, rispettivamente al 30 novembre e al 16 dicembre 2002, dei termini attualmente stabiliti nel 30 settembre e nel 16 novembre per l'assegnazione di beni ai soci da parte delle imprese.
L'articolo 5 prevede che fra gli atti soggetti ad imposta di bollo, oltre a vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, debbano essere inclusi anche i vaglia cambiari della Banca d'Italia, fino ad ora assoggettati alla imposta sulla circolazione; rimangono, invece, esclusi quelli emessi per il servizio di tesoreria dello Stato, che risulteranno quindi esenti dall'imposta di bollo. Si può osservare che la portata della modifica prospettata non appare immediatamente comprensibile; la relazione di accompagnamento ne giustifica l'adozione in ragione delle novità intervenute con l'adozione dell'euro che ha sottratto alle banche centrali dei paesi membri il potere autorizzatorio in materia di emissione di banconote. Tale motivazione non sembra tuttavia potersi riferire anche ai vaglia cambiari.
Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento che, opportunamente, dispone l'abrogazione delle disposizioni contenute nel testo unico sull'imposta di bollo che si riferiscono specificamente ai vaglia cambiari della Banca d'Italia (articolo 11 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972), al fine di evitare confusioni e incertezze circa il regime applicabile.
A conclusione della relazione illustrativa, desidero confermare la valutazione ampiamente positiva sui contenuti del provvedimento; richiamo inoltre l'attenzione dei colleghi sul lavoro di integrazione e parziale correzione del testo svolto dalla Commissione finanze ed auspico un prosieguo del confronto che possa essere, analogamente a quanto avvenuto in Commissione, proficuo. L'importanza delle questioni trattate e l'interesse che il provvedimento ha suscitato nell'opinione pubblica richiedono una discussione approfondita, da cui possano emergere validi suggerimenti per eventuali ulteriori integrazioni del testo.
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