Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 207 del 21/10/2002
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Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Duca ed altri; Sanza ed altri: Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente (807-1130) (ore 15,35).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Duca ed altri; Sanza ed altri: Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori (vedi calendario).

(Discussione sulle linee generali - A.C. 807)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Susini, ha facoltà di svolgere la relazione.

MARCO SUSINI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'attività di noleggio di autobus con conducente si pone in un rapporto di preziosa sinergia con gli altri settori del trasporto collettivo di persone e costituisce un supporto importante del turismo che, come è noto, rappresenta una delle maggiori e più redditizie attività economiche del paese e contribuisce in misura decisiva al contenimento del disavanzo della bilancia commerciale del nostro paese. La normativa attualmente vigente appare per più versi carente, in quanto reca una disciplina disorganica, per certi aspetti superata dalle modifiche successivamente intervenute e non adeguatamente coordinata con le disposizioni del nuovo codice della strada. In particolare, l'attività di noleggio di autobus con conducente ha incontrato notevoli difficoltà nell'acquisire una propria autonomia normativa e imprenditoriale, finendo per essere assimilata alla distinta figura del servizio da piazza e regolata alla stregua del semplice noleggio di autovetture.
Tenuto conto della rilevanza economica e occupazionale di questa attività, il cui fatturato annuo si aggira intorno ai 500 milioni di euro, la Commissione trasporti, già nella scorsa legislatura, aveva avviato l'esame di una disciplina organica della materia che tuttavia non fu possibile approvare definitivamente prima dello scioglimento delle Camere.
Nel corso della presente legislatura, la Commissione trasporti ha ritenuto di porre tra gli obiettivi prioritari della propria azione la definizione di un quadro di riferimento normativo dotato dei requisiti di chiarezza e di stabilità necessari per la crescita e per lo sviluppo delle imprese che operano in questo settore. A questo riguardo, già nel novembre 2001, la Commissione ha avviato l'esame delle due proposte di legge oggi in discussione (l'atto Camera n. 807 a prima firma dell'onorevole Duca e l'atto Camera n. 1130 a prima firma dell'onorevole Sanza), in relazione alle quali è stata condotta un'accurata


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attività di istruttoria legislativa. In particolar modo, si sono svolte audizioni di rappresentanti delle associazioni di categoria interessate e, anche grazie alla collaborazione tra Commissione e Governo e tra maggioranza ed opposizione, si sono approfondite le tematiche sollevate per un verso dalla nuova ripartizione di competenze tra Stato e regioni - delineata dalla recente riforma del titolo V della Costituzione - e per altro verso dalla spiccata rilevanza comunitaria della materia.
Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e successivamente migliorato - credo - con l'approvazione di alcuni emendamenti che hanno registrato il consenso pressoché unanime della Commissione, è in grado di risolvere tutti i profili problematici che, sotto il profilo costituzionale e comunitario, erano emersi con riferimento alle originarie proposte di legge ed ha superato positivamente anche il vaglio della I e della XIV Commissione, le quali hanno espresso, su questo testo, un parere favorevole, privo di condizioni o di osservazioni.
Per ciò che attiene al merito del provvedimento, si sottolinea preliminarmente l'articolo 1, comma 1, che riconduce l'esercizio dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada alla sfera di libertà di iniziativa economica, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. In tale quadro, il provvedimento intende stabilire principi e norme generali a tutela della concorrenza, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento comunitario (articolo 1, comma 2); coerentemente con tali obiettivi, al comma 3 dell'articolo 1 è stata introdotta una norma che ravvisa una distorsione della concorrenza nell'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche, di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali. Questa norma non intende certamente privare le imprese pubbliche o a partecipazione pubblica della possibilità di operare in questo settore, ma è semplicemente diretta ad escludere che imprese, le quali godono di speciali sovvenzioni per l'acquisto degli autobus, possano beneficiare di un simile vantaggio competitivo a detrimento degli altri operatori del settore.
Sempre al fine di assicurare lo svolgimento di un corretto confronto concorrenziale l'articolo 1, comma 4, garantisce in particolare, ed in primo luogo, la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone; in secondo luogo, tale articolo garantisce la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro.
L'articolo 2 reca l'elenco delle definizioni e delle classificazioni richiamando, in quanto applicabili, quelle previste dal nuovo codice della strada e dal decreto legislativo n. 395 del 2000, di attuazione della direttiva del consiglio della UE 98/76/CE, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. Il servizio di noleggio di autobus con conducente è definito come il servizio di trasporto viaggiatori effettuato da un'impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti, offerti direttamente a gruppi precostituiti con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata, dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondersi unitariamente o da frazionarsi tra i singoli componenti del gruppo (comma 2).
Particolare rilievo riveste il comma 4 del medesimo articolo 2 il quale stabilisce che le imprese di trasporto di viaggiatori con autobus effettuato mediante noleggio di autobus con conducente possono gestire anche i servizi di noleggio di autoveicoli con conducente.
Una rilevanza centrale nell'assetto di competenze definito dal provvedimento assume l'articolo 3 che affida alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il compito di garantire condizioni omogenee di mercato per le imprese operanti nel settore e di evitare possibili distorsioni della concorrenza su base territoriale. A tal fine, la Conferenza definisce con propria deliberazione i parametri di riferimento per la determinazione,


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da parte delle singole regioni, della disciplina sanzionatoria nei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
L'articolo 4 affida alle regioni le competenze in materia di adozione degli atti legislativi o regolamentari per definire i contenuti e le modalità delle prestazioni rese dalle imprese professionali, subordinare l'effettivo esercizio al rispetto della regolamentazione comunitaria e nazionale in materia di rapporti di lavoro e di prestazioni di guida, assicurare condizioni omogenee per l'inserimento sul mercato delle imprese nazionali e di quelle comunitarie.
Alle regioni sono, altresì, rimessi fra l'altro compiti in materia di rilascio delle autorizzazioni, di predisposizione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio autobus con conducente. Le regioni provvedono, inoltre, ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni da ciascuna di esse rilasciate, ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento, da parte dello stesso ministero, di un elenco nazionale delle imprese di noleggio autobus con conducente aventi sede sul territorio italiano.
L'articolo 5 subordina l'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte delle regioni o degli enti locali all'uopo delegati. Al riguardo, si precisa anche, con riferimento all'osservazione formulata nel parere della Commissione attività produttive, che il rilascio dell'autorizzazione, da parte dei comuni, costituisce un'opportunità ulteriore riconosciuta alle singole regioni le quali, verosimilmente, se ne avvarranno solo nelle ipotesi in cui una simile iniziativa risponda ad esigenze di razionale ripartizione delle competenze.
L'articolo 6 reca disposizioni volte a garantire la regolarità della condizione dei dipendenti addetti alla guida degli autobus adibiti al servizio di noleggio dal punto di vista della normativa vigente in materia lavoristica e del rispetto del contratto collettivo di lavoro. Al riguardo, si segnala che la Commissione non ha ritenuto di modificare il testo della disposizione in relazione all'osservazione formulata nel parere della Commissione lavoro, ritenendola in grado di assicurare la più ampia flessibilità e possibilità di scelta tra le diverse tipologie di contratto di lavoro e collaborazioni consentite dalla legge.
Sono state, invece, recepite le osservazioni formulate dalla Commissione finanze in merito all'articolo 7, recante la previsione di una specifica documentazione fiscale diretta esclusivamente ad assicurare un'agevole prova della regolarità fiscale del servizio svolto.
Gli articoli 8 e 9 recano disposizioni sanzionatorie riguardanti le infrazioni compiute con autobus autorizzati rispettivamente in Italia e all'estero. Con riferimento alla prima disposizione, la Commissione ha puntualmente recepito la condizione espressa nel parere della Commissione giustizia volta a chiarire che l'obbligo di comunicazione alle regioni competenti dell'infrazione rilevata è posto a carico dell'autorità che procede all'applicazione della sanzione e non ai singoli agenti che abbiano contestato l'infrazione.
L'articolo 10 disciplina i servizi internazionali di noleggio in Stati non appartenenti all'Unione europea, rinviando alle disposizioni di accesso e di contingentamento previste negli appositi accordi bilaterali.
L'articolo 11 reca talune norme transitorie e precisa che le licenze di noleggio autobus con conducente rilasciate dalle amministrazioni comunali prima che le regioni abbiano provveduto ad approvare le nuove disposizioni conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituite dalle autorizzazioni previste all'articolo 5. È, altresì, previsto che, dalla data di entrata in vigore del provvedimento, le licenze di noleggio non possano essere cedute se non ad imprese che siano in possesso dei requisiti e delle condizioni ritenute necessarie per l'acquisizione delle nuove autorizzazioni.
L'articolo 12 prevede l'abrogazione di disposizioni di legge incompatibili con la


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disciplina recata dal provvedimento, mentre l'articolo 13 dispone che l'entrata in vigore di quest'ultimo avvenga decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tenuto conto del generale consenso che la descritta disciplina ha riscosso da parte di tutti i gruppi nel corso dell'esame in Commissione, auspico che il provvedimento possa essere approvato sollecitamente da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAOLO MAMMOLA, Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sanza. Ne ha facoltà.

ANGELO SANZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo all'esame dell'Assemblea si propone l'obiettivo di disciplinare l'attività di noleggio di autobus con conducente con l'impegno di chiarire questa normativa sul piano nazionale ed anche alla luce dell'evoluzione della normativa europea, come richiamato poc'anzi dal collega Susini.
I principi contenuti nel testo - testo redatto dalla Commissione trasporti con la larga collaborazione di tutte le sue componenti politiche, anche sulla base delle proposte di legge presentate in materia - prevedono una graduale liberalizzazione delle attività di cui parliamo. L'impresa di noleggio dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità professionale previsti dalla legislazione comunitaria per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada, nonché rispettare quanto previsto dal testo oggi al nostro esame ampiamente esposto dal collega Susini.
La disciplina mira a colmare un vuoto normativo esistente nella nostra legislazione, dando così concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, noto come codice della strada, il quale rinvia ad una normativa speciale di regolamentazione del settore, al fine di colmare il vuoto di disciplina che è oggetto del nostro esame. Una normativa che è in vigore per il settore delle autovetture con conducente, - si tratta della legge 15 gennaio 1992, n. 21 - mentre è del tutto carente per quanto riguarda gli autobus da noleggio con conducente. Si osserva che la legge n. 21 del 1992 ha lasciato volutamente priva di disciplina l'attività di noleggio autobus con conducente, stante la diversità di questo veicolo rispetto all'autovettura. Anche il legislatore comunitario ha sempre individuato una specifica normativa per tali tipi di veicolo, stante la diversa funzione assolta dall'autobus quale mezzo adibito al trasporto collettivo di persone.
Circa il vuoto normativo nazionale, c'è da rilevare che l'articolo 231 del codice della strada ha determinato l'abrogazione dell'articolo 113 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con il regio decreto 8 dicembre 1933, che prevedeva la facoltà dei comuni di dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli, tra cui gli autobus adibiti a servizio di noleggio.
Tale normativa ha costituito sin dalla sua approvazione la diretta fonte del potere regolamentare dei comuni in materia di noleggio autobus; praticamente, con tale abrogazione l'assoggettamento alla direzione amministrativa del comune dell'attività di noleggio di autobus non trova più un oggettivo riscontro normativo.
La situazione è resa ancor più intricata dalla soluzione adottata dal legislatore delegato che, in sede di redazione del nuovo codice della strada, ha subordinato, al terzo comma dell'articolo 85, il rilascio della carta di circolazione per i veicoli da adibire a noleggio con conducente all'esibizione della licenza comunale di esercizio. Non pare compatibile con il requisito di cui al terzo comma dell'articolo 85 del codice della strada la prescrizione, a carico del proprietario dei veicoli da noleggiare, dell'obbligo di munirsi della licenza di cui all'articolo 86 del testo unico di


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legge di pubblica sicurezza e all'articolo 158 del regolamento di attuazione, attualmente di competenza del sindaco.
Completamente diversa appare, infatti, la ratio della licenza di pubblica sicurezza rispetto al provvedimento autorizzativo dell'articolo 85 del codice della strada, in funzione della tutela dei fini di pubblico interesse sottesi all'esercizio di attività imprenditoriali per l'abilitazione al quale essa è richiesta.
Il combinato disposto degli articoli 1 e 2 della legge n. 21 del 1992 e dell'articolo 85 del codice della strada apre un vuoto normativo colmabile soltanto con un nuovo intervento del legislatore. Non appare, infatti, conciliabile una disciplina normativa che, da un lato, esclude il noleggio di autobus dal novero delle attività il cui esercizio è assoggettato al provvedimento autorizzatorio previsto dalla legge quadro e, dall'altro, subordina il rilascio della carta di circolazione degli autobus da adibire al noleggio all'esibizione di una licenza comunale di esercizio (che non si sa in base a quale norma di legge i sindaci possano concedere, tenuto conto dell'abrogazione delle uniche fonti normative in materia).
La necessità di dotare in tempi brevi il settore di una disciplina organica scaturisce anche dagli attuali principi comunitari, che sono ispirati a condizione di apertura al mercato, in contrasto con qualsiasi restrizione alla libertà di impresa, soprattutto se limitativa dell'acquisizione di beni destinati alla produzione. Sebbene la polverizzazione delle competenze non consenta di disporre di precise statistiche al riguardo, si può affermare che il parco autobus è di oltre 10 mila unità, con un fatturato annuo che supera i 500 milioni di euro.
L'attuale mancanza di ogni riferimento legislativo appare ancor più preoccupante in quanto non ci troviamo più in presenza di un'attività rivolta a soddisfare le esigenze di mobilità di un singolo comune, ma di un'attività che ha raggiunto significative dimensioni nazionali ed internazionali.
L'autobus svolge una funzione fondamentale sulla mobilità turistica, con riflessi positivi sull'economia del paese. Basti pensare alla ricaduta che tale attività ha verso altri settori, quali ad esempio alberghi, ristoranti, attività culturali, e così via.
Aver conservato nel tempo la collocazione di norme inerenti all'esercizio delle attività all'interno del codice della strada, senza dotare il settore di una disciplina organica, ha finito per soffocarne le potenzialità, limitando l'operatività al riduttivo ambito inerente all'immatricolazione dei veicoli, mentre è la stessa disciplina dell'attività che deve essere regolamentata in armonia con l'attuale normativa comunitaria. In sintesi, si deve evitare che si ripetano errori di prospettiva, consacrando quell'autonomia imprenditoriale ed operativa che deve essere la premessa necessaria per un salto qualitativo dell'intero settore.
Le norme introdotte dal legislatore comunitario subordinano l'accesso alla professione al possesso di un triplice ordine di requisiti di idoneità (in particolare, idoneità morale, idoneità finanziaria e idoneità professionale) da accertare con apposito esame. In esito a detta prova, ove superata, viene rilasciato un attestato di idoneità professionale.
In ogni caso, i suddetti requisiti debbono permanere sempre in capo all'impresa, essendo prevista, oltre ad una verifica quinquennale, la possibilità di accertamento in ogni tempo da parte dell'ente competente.
Sull'argomento si osserva che il Consiglio dell'Unione europea ha ritenuto di dover modificare la materia, con le direttive 96/26/CE e 98/76/CE, riunendo in un'unica direttiva le precedenti direttive riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori nonché quella inerente il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati ed altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio delle libertà di stabilimento dei trasportatori nei settori dei trasporti nazionali ed internazionali. Le nuove direttive


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comunitarie sono state recepite nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395.
Per adeguare le imprese al mercato, occorre, quindi, fare riferimento ad un'autorizzazione all'impresa in luogo dell'attuale autorizzazione all'immatricolazione di un singolo autobus. È, tuttavia, opportuno che tale processo di liberalizzazione avvenga senza traumi per le imprese attraverso un quadro di riferimento certo, al fine di evitare un processo di avvicinamento ad un mercato liberalizzato senza regole e che non sia in grado di assicurare a tutti gli operatori il rispetto della libera concorrenza e la trasparenza dei mercati.
In conclusione, tale obiettivo può essere raggiunto con queste quattro procedure: un rigoroso accesso alla professione attuato mediante un maggior raccordo a livello nazionale, finalizzato a migliori ed omogenei criteri selettivi ed una capacità finanziaria adeguata alle necessità economiche delle imprese attraverso un innalzamento degli attuali livelli previsti dalla normativa sull'accesso alla professione, in linea con quanto previsto dalla disciplina comunitaria; il superamento dell'attuale concetto di ambito territoriale di operatività delle imprese, liberalizzando la possibilità di immatricolazione degli autobus; l'introduzione nel mercato interno di tutte le misure idonee ad assicurare una corretta concorrenza; la liberalizzazione, infine, dell'attività delle imprese da tutti quegli intralci e vincoli di natura tecnica ed amministrativa che comportano solo costi aggiuntivi, anche al fine di ottimizzare l'impiego del materiale rotabile.
Queste considerazioni sono offerte all'Assemblea. Convengo con il collega Susini che il provvedimento che abbiamo presentato all'Assemblea è urgente e ne raccomando anch'io l'approvazione più celere possibile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lusetti. Ne ha facoltà.

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, molto è già stato detto dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, il relatore Susini e l'onorevole Sanza, sull'importanza di questo provvedimento. Siamo, infatti, in presenza di una carenza normativa molto forte in ordine alla disciplina dell'attività di noleggio di autobus con un conducente, soprattutto perché si richiede una sorta di autonomia da parte di questo settore dal punto di vista normativo, tenendo conto che alcune novità sono state introdotte dal nuovo codice della strada e dalla riforma del titolo V della Costituzione. Infine, occorre adeguarsi alla normativa comunitaria per quanto riguarda la concorrenza.
Le novità intervenute nel panorama legislativo comunitario e nazionale, anche a livello costituzionale, ci impongono di dettare una nuova normativa che disciplini tutto il settore dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Le cifre sono state già richiamate dai colleghi che mi hanno preceduto: mille unità per quanto riguarda il parco autobus, 500 milioni di euro di fatturato ...

ANGELO SANZA. Diecimila unità!

RENZO LUSETTI. Diecimila unità, chiedo scusa: nei miei appunti avevo annotato esattamente diecimila, ma ho letto erroneamente mille, onorevole Sanza.
Il settore più interessato alla definizione di una regolamentazione della materia è sicuramente quello del turismo.
Credo che ben poco si possa aggiungere su questo tema, essendo stato fatto un grande lavoro in Commissione. Nel prevedere il passaggio graduale dalla licenza, di cui al codice della strada ed alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, all'autorizzazione e nel dettare una normativa che deve adeguarsi ai principi di concorrenza, di competitività e di liberalizzazione, si è anche cercato di fissare una sorta di sistema generale ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di impresa. Né è stato trascurato un problema sul quale i colleghi hanno insistito: l'accesso alla professione. Sappiamo bene, infatti, che i lavoratori del settore, soprattutto i conducenti, affrontano, spesso, viaggi molto lunghi e si sobbarcano


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fatiche incredibili: è giusto, perciò, richiedere una professionalità di elevato livello, soprattutto allo scopo di evitare possibili disastri che, in passato, sono accaduti. Regolamentare l'accesso alla professione significa dare più sicurezza ai cittadini, agli utenti, ai turisti che usufruiscono di tale servizio.
La concorrenza alla quale facciamo riferimento nel testo unificato è una concorrenza nel mercato: è questo il significato del superamento del sistema della licenza per singolo autobus, sostituita dalla generale autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa di noleggio di autobus con conducente. Con gli emendamenti presentati in Commissione, nel tentativo di superare alcuni problemi relativi alla normativa transitoria, abbiamo cercato di rendere il più possibile rapida l'approvazione, da parte delle regioni, titolari della relativa potestà, di una normativa organica e più puntuale per quanto riguarda l'ambito territoriale di riferimento.
È evidente che il testo unificato delle proposte di legge al nostro esame è destinato a sfociare in una legge di principio perché, pur facendo capo alle regioni la competenza al rilascio delle autorizzazioni, c'è bisogno di una normativa che fissi alcuni principi generali e che lasci alle regioni medesime la possibilità di definire nel dettaglio la normativa per ciò che riguarda la singola realtà regionale, anche se concordo con l'onorevole Sanza quando afferma che gli ambiti territoriali debbono comunque essere superati se vogliamo puntare ad una vera liberalizzazione del settore e vogliamo adeguarci alle regole di concorrenza dettate dall'Unione europea.
È evidente che anche i vincoli burocratici vengono superati non solo con questo riordino, ma anche con questa innovazione normativa sull'attività di trasporto mediante noleggio di autobus con conducente; è evidente che il riferimento agli adempimenti delle regioni e alla Conferenza Stato-regioni, come ha detto prima il relatore Susini, può dare l'idea della volontà del legislatore di attribuire competenze specifiche alle regioni in ordine al servizio di cui stiamo parlando. L'accesso al mercato viene rappresentato in maniera specifica con un articolo di questo provvedimento; l'accesso alla professione e le sanzioni, che sono una sorta di complemento rispetto all'accesso alla professione, possono dare l'idea del significato che il legislatore intende attribuire a questo importante provvedimento.
Ora, in Commissione si è raggiunta un'intesa abbastanza valida che ci consente di parlare di un provvedimento condiviso da tutte le parti politiche, dalla maggioranza e dall'opposizione; tuttavia, qualche miglioramento può ancora essere fatto. Ci sarà, quindi, qualche emendamento volto ad aggiustare o comunque a definire in maniera più utile il testo. Non so se il Governo abbia ancora qualcosa da dire su questo, lo dirà più tardi il sottosegretario di Stato, onorevole Mammola, io posso dire che ci sono un paio di emendamenti che tendono ad una puntualizzazione del tipo di lavoro che vogliamo fare in materia di noleggio di autobus con conducente. In modo particolare, l'obiettivo è quello di consentire alle imprese di noleggio di autovetture l'esercizio dell'attività, senza alcun'altra incombenza, in considerazione del fatto che queste sono munite di accesso alla professione, ma esso è conseguito, a mio avviso, solo in parte, perché occorre fare riferimento alla forma giuridica con cui le imprese esercitano questa attività. E ancora, per quanto riguarda l'impiego dell'autobus, forse un ulteriore rafforzamento delle norme, per evitare la distorsione della concorrenza, può essere aggiunto proprio nell'ambito dell'articolo 4 per quanto riguarda gli adempimenti formativi, facendo sì che anche le regioni possano in qualche modo vigilare per evitare la distorsione della concorrenza.
È evidente che si tratta di emendamenti di dettaglio rispetto al grande lavoro fatto in Commissione. Mi auguro che ci possa essere, nel Comitato dei nove, poi successivamente in Assemblea, una sorta di accordo complessivo che ci porti rapidamente alla conclusione di questo iter normativo, almeno per quanto riguarda la


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Camera, in modo che si dia finalmente, dopo tanti anni, una certezza normativa, che oggi non c'è, in un settore importantissimo sia per gli operatori d'impresa, artigiani e non, che si occupano di attività di noleggio di autobus con conducente, sia per i cittadini, per gli utenti, per i turisti, per tutti colori che sono interessati da questo importante provvedimento.
Da parte del gruppo della Margherita, che rappresento, c'è disponibilità a proseguire molto rapidamente con quegli emendamenti cui ho fatto riferimento prima, cercando di dare una risposta complessiva ad un problema che è divenuto oggi molto importante, anche perché le associazioni di categoria che abbiamo avuto modo di ascoltare nel corso delle audizioni in Commissione, che erano e sono interessate a questo provvedimento, ci hanno sollecitato a completare l'iter legislativo nel più breve tempo possibile. Lo faremo con impegno tenendo conto dei tre elementi descritti all'inizio: l'adeguamento alla normativa comunitaria, l'adeguamento alla Costituzione di cui è stato modificato per quanto riguarda il titolo V (dunque un provvedimento un po' più federalista rispetto alla normativa vigente) e l'adeguamento al nuovo codice della strada al quale è necessario far riferimento per definire rapidamente questa materia (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

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