Allegato A
Seduta n. 201 del 9/10/2002


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(A.C. 2307 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: «nelle materie attinenti» sono inserite le seguenti: «alla riduzione di pena per la liberazione anticipata,».