Allegato A
Seduta n. 201 del 9/10/2002


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(A.C. 2307 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova di un suo effettivo recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

Sopprimerlo.
3. 1. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 12-bis, primo comma, le parole: di un suo effettivo recupero sociale sono sostituite dalle seguenti: nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rilevatori del positivo evolversi della sua personalità.
3. 2. La Commissione.
(Approvato)