Allegato A
Seduta n. 201 del 9/10/2002


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(A.C. 2307 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Competenza in materia di revoca).

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive


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modificazioni, le parole: «la riduzione di pena per la liberazione anticipata,» sono soppresse e dopo le parole: «la revoca o cessazione dei suddetti benefìci» sono inserite le seguenti: «nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata».