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1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale».
2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 69-bis. - (Procedimento in materia di liberazione anticipata). - 1. Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle
parti, che è comunicata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.
2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.
3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.
4. L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.
5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza».
3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.
Al comma 2, capoverso «Art. 69-bis», comma 1, sostituire la parola: comunicata con la seguente: notificata.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, sopprimere le parole: dalla comunicazione o.
1. 5. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 2, capoverso «Art. 69-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il condannato, nell'istanza di concessione della liberazione anticipata, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza si svolge presso l'istituto penitenziario.
1. 2. Pisapia.
Al comma 2, capoverso «Art. 69-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il condannato, nell'istanza di concessione della liberazione anticipata, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza può essere tenuta presso l'istituto penitenziario.
1. 3. Pisapia.
Al comma 2, capoverso «Art. 69-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il tribunale di sorveglianza decide ai sensi dell'articolo 71-bis.
1. 4. Pisapia.
(Testo così modificato nel corso della seduta)
(Approvato)
Al comma 2, capoverso «Art. 69-bis», comma 5, sostituire le parole: la trasmette con le seguenti: può trasmetterla.
1. 1. Cola.
(Approvato)