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dicembre 1997, n. 468, una convenzione per l'affidamento delle attività svolte dai lavoratori socialmente utili;
l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999 ha abrogato, a far data dal 1o settembre 2000, il comma 6 dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 297 del 1994 che consentiva alle Direzione Didattiche di articolare lo svolgimento delle attività scolastiche in sei giorni la settimana con orario antimeridiano continuato;
per effetto di tale provvedimento le direzioni didattiche sono obbligate a prevedere almeno un rientro pomeridiano;
tale obbligo, in realtà, produce effetti di grave disagio, sia per le famiglie che sono costrette ad accompagnare ed a prelevare i bambini due volte nello stesso giorno, sia per le Amministrazioni Comunali che, per venire incontro alla famiglia dovrebbero accollarsi ulteriori oneri quali l'istituzione della mensa, lì dove non c'è, ed il potenziamento del trasporto;
il provvedimento contrasta altresì, con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 il quale specifica la natura e gli scopi dell'autonomia scolastica, che «si sostanzia nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d'istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo d'insegnamento e di apprendimento»;
il comma 3 dell'articolo 5 del citato «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche...», stabilisce che l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in maniera flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie»;
risulta quindi in contraddizione disporre, ai sensi dell'articolo 129, comma 5 del decreto legislativo n. 297 del 1994, un'articolazione dell'orario di funzionamento dell'attività didattica nella scuola elementare, con un orario antimeridiano e pomeridiano ripartito in cinque o in sei giorni della settimana che prevede un rientro pomeridiano obbligatorio, anche quando tale rientro non viene ritenuto opportuno dal corpo docente e dalle stesse famiglie, i quali sarebbero orientati, invece, verso un prolungamento dell'orario antimeridiano distribuito lungo tutto l'arco della settimana;
esautorando di ogni responsabilità decisionale i docenti e le famiglie, si pongono vincoli che non garantiscono automaticamente il successo formativo degli alunni e nel contempo si ignorano le peculiarità dei contesti sociali e culturali di appartenenza -:
quali determinazioni intenda assumere con urgenza per ridare serenità alle famiglie degli alunni che frequentano le scuole elementari.
(2-00494)
«Tucci, Volontè».
è stata di recente resa pubblica la notizia della sostituzione del direttore generale regionale del Friuli-Venezia Giulia, dottor Bruno Forte, con altro dirigente;
tale avvicendamento è stato accolto con espressioni di contrarietà e preoccupazione da parte della comunità locale, specie nella provincia di Udine dove il dottor Forte si è molto prodigato al fine di dare concreta attuazione del dettato della legge n. 482 del 1999, di tutela e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche (friulane, slovene e germanofane);
vi sono stati pronunciamenti formali da parte dell'amministrazione regionale, delle province, di diverse rappresentanti istituzionali regionali, nonché di enti e associazioni culturali, volti a confermare la presenza del direttore in parola, in forza della sua riconosciuta competenza e capacità e del rapporto d'intesa e proficua collaborazione con lui instaurato;
da parte degli operatori del settore nonché delle rappresentanze sindacali è stato parimenti espresso il disappunto per la decisione maturata dal Ministero che viene a interrompere il dialogo intrapreso, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, al fine di promuovere la realizzazione del disegno autonomia del settore;
codesto Ministero ha giustamente più volte ribadito la propria volontà ad operare nel disegno di decentramento e innovazione del settore con il diretto coinvolgimento delle istanze regionali e locali -:
quali siano le motivazioni che hanno condotto alla scelta di procedere alla sostituzione del direttore scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e, più in generale, se non intenda accogliere le istanze provenienti dalle istituzioni regionali e locali per un loro diretto coinvolgimento nel disegno di riforma del settore della scuola, affinché questo sia improntato ad un effettivo riconoscimento delle peculiarità locali, anche nella individuazione delle scelte organizzative dell'amministrazione decentrata del Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
(2-00489)
«Saro».
il comune di Locorotondo, in provincia di Bari, ha stipulato con la Cooperativa Sociale Ars Labor, conformemente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo, dal 1o
per effetto della legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo 8 e del derivato decreto ministeriale 23 luglio 1999, dal 1 gennaio sono trasferiti allo Stato, tra l'altro, le funzioni del personale ATA gestite dagli enti locali fino al 31 dicembre 1999, anche per mezzo di soggetti imprenditoriali comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per i lavoratori socialmente utili e/o lavoratori di pubblica utilità e che con nota n. 87 del 31 dicembre 2000, diretta al provveditorato agli Studi di Roma, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha precisato di tenere presente la data naturale del contratto;
nelle scuole elementari e materne di Locorotondo la selezione della figura del collaboratore scolastico, di competenza dell'amministrazione comunale, era stata affidata anche alla Coop. Sociale Ars Labor, con la quale detta amministrazione aveva stipulato la convenzione prevista dal citato articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;
dal 1 gennaio del 2000, il provveditorato agli Studi è subentrato nel suddetto contratto alle medesime condizioni, sia di prestazioni che di spesa;
i pagamenti delle fatture da parte del provveditorato e della direzione didattica sono stati fatti fino al dicembre 2001;
da gennaio 2001, fino ad oggi la direzione didattica di Locorotondo, né il provveditorato hanno effettuato i pagamenti relativi ai servizi prestati da 13 lavoratori della Coop. Sociale Ars Labor;
ilperdurare di tale situazione è fonte d'agitazione da parte dei lavoratori interessati che, interpellati a tal proposito, attribuiscono le responsabilità ditale situazione al Governo e minacciano di bloccare il normale avvio dell'anno scolastico -:
se non ritengano di adottare le opportune iniziative volte a reperire e trasferire agli enti interessati i fondi necessari per far fronte ai ritardati pagamenti e contestualmente garantire i pagamenti futuri.
(4-04088)