Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 192 del 25/9/2002
Back Index Forward

TESTO AGGIORNATO AL 26 SETTEMBRE 2002


Pag. 85


...
(Discussione sulle linee generali - A.C. 3102 ed abbinate)

PRESIDENTE. Poiché sono state appena respinte le questioni pregiudiziali e la questione sospensiva, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
I presidenti dei gruppi parlamentari dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne ha hanno chiesto


Pag. 86

l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore per la I Commissione, onorevole Anedda.
Colleghi, defluite con calma ed in silenzio. Onorevoli colleghi, chi deve uscire esca, ma l'onorevole Anedda ha diritto di parlare con calma.
Onorevoli colleghi, capisco... Se volete che sospendiamo... Sto scherzando, perché evidentemente è una follia! Onorevoli colleghi, vi prego. Onorevole Vito, l'onorevole Anedda deve parlare.
Prego, onorevole Anedda.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore per la I Commissione. Signor Presidente, nella discussione in Commissione l'opposizione, legittimamente, ha attuato l'ostruzionismo. Lo dimostrano i numerosissimi oratori intervenuti, le cinquantadue ore dedicate alla discussione generale e le settantadue ore dedicate all'esame dell'intero provvedimento.
Piena legittimità dell'ostruzionismo al quale fa riscontro, con altrettanta legittimità, il diritto-dovere di difendere il Parlamento affinché sia in grado di svolgere compiti e funzioni che ad esso sono proprie. L'ostruzionismo suggerirebbe di far fronte alla pregiudiziale ed aprioristica opposizione con un aprioristico rifiuto al confronto: così non è stato e così non sarà. La discussione affronterà tutte le questioni che la proposta suggerisce e poiché la Camera ha discusso, con separato dibattito, le questioni pregiudiziali di costituzionalità e la questione sospensiva, la relazione non si soffermerà a lungo su queste questioni.
Come è noto, la proposta approvata dal Senato reintroduce il legittimo sospetto quale causa di rimessione e attribuisce al giudice di merito la facoltà di sospendere il procedimento principale con l'obbligo di sospendere il processo prima delle conclusioni definitive e il divieto di pronunziare provvedimenti definitivi. Prevede la sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159 del codice penale e dei termini di durata massima della custodia cautelare per la durata del procedimento di rimessione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 17,33)

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore per la I Commissione. La prima osservazione che è stata fatta afferisce alla genericità del termine. In verità, in oltre mezzo secolo di elaborazione dottrinaria, il legittimo sospetto è stato accuratamente e compiutamente definito. Il suo significato è stato chiaramente individuato, tanto chiaramente che gli emendamenti discussi in Commissione, gli stessi che sono stati ripresentati per la aula, riproponevano e ripropongono...

PRESIDENTE. Onorevole Anedda, mi scusi.
Invito i colleghi che non vogliono ascoltare ad uscire perché voglio ascoltare e da qui non si sente niente.
Prego, onorevole Anedda, continui pure.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore per la I Commissione. Dicevo che gli emendamenti riproponevano e ripropongono frasi estrapolate dalle decisioni della Corte di cassazione, non tutte insieme, bensì solo affermazioni distaccate e parziali, accuratamente omettendo i riferimenti della Corte di cassazione alla imparzialità del giudice. Quindi, non è vero che il termine «legittimo sospetto» lasci un margine discrezionale eccessivamente ampio alla Corte di cassazione. Ma la verità è che la migliore delle leggi è quella che lascia al giudice saggio un largo margine di discrezionalità per consentirgli l'attenta valutazione della fattispecie incompleta. Peraltro, ancora una volta, la modifica legislativa è necessaria perché l'interpretazione ha distorto la volontà del legislatore ed ha ignorato l'articolo 12 delle preleggi che attribuisce prioritario rilievo interpretativo alla lettera della legge e all'intenzione del legislatore.


Pag. 87

L'intervento legislativo è necessario, non a causa della lettura restrittiva della Corte di cassazione, bensì perché il legislatore del 1989 ha inteso - nonostante lo dicesse la legge delega - eliminare il termine «legittimo sospetto». La Suprema corte, di fronte alla nuova formulazione del termine, ha esplicitamente affermato, in contrasto con la relazione definitiva al codice, che la formula del legislatore esclude che libertà di determinazione del giudice possa essere confusa con la sua imparzialità e serenità. Si tratta di una interpretazione distorta, non esatta, che oggi si pone in aperto contrasto con l'articolo 111 della Costituzione che attribuisce alla imparzialità del giudice valore e vincolo costituzionale.
L'istituto della rimessione è posto a tutela della imparzialità del giudice ed ha un valore pratico rilevante, disse Carnelutti molti anni fa, che si giustifica con l'ombra del sospetto che gravita sul giudice investito dal procedimento. Ha radici lontane, non è recente, non appartiene alla storia del fascismo, ma nasce nel 1913, venne ripetuto nel 1930 e dalla legge delega nel 1989.
Tra gli ordinamenti stranieri il legittimo sospetto trova collocazione sia nel codice francese sia nelle norme sulla competenza nei luoghi di common law. Alla tradizione processual-penalistica si è rifatta la legge delega che, come dicevo, ha reintrodotto il legittimo sospetto. Quando allora si parlò di reintroduzione del legittimo sospetto, sostennero la necessità di inserire nel codice di procedura penale tale termine sia i magistrati della Corte di cassazione sia il Consiglio superiore della magistratura sia la commissione consultiva e nessuno all'epoca evocò la genericità della formula o peggio la violazione dell'articolo 25 della Costituzione; quindi il punto è se sia necessario o opportuno ripristinare il dettato della legge delega. Le critiche più forti debbono essere invece individuate con il tipo di sospensione che la legge prevede: una facoltativa ordinata dal giudice di merito, l'altra obbligatoria disposta al termine della discussione generale. È stata affermata la sussistenza di un contrasto tra il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge approvata dal Senato e la decisione della Corte costituzionale del 1956 che ha dichiarato l'incostituzionalità del terzo comma dell'attuale articolo 47 del codice di procedura penale che vietava al giudice di pronunciare la sentenza fino alla decisione sulla rimessione.
L'attenta lettura della decisione della Corte, delle ordinanze che si sono succedute e delle norme all'esame della Commissione rivela come la proposta di legge approvata dal Senato abbia colmato le lacune che la Corte indicò nel 1996, proprio per dichiarare l'incostituzionalità.
La Corte allora affermò che l'innovazione del codice, la sospensione, rispondeva all'esigenza di un razionale contemperamento dei principi di economia processuale e della terzietà del giudice. Una decisione che la Corte assunse per convenienza, tesa ad evitare - questa fu la preoccupazione - il blocco del processo per la reiterazione delle istanze medesime.
Questo pericolo non sussiste più, giacché il secondo comma del nuovo articolo 47 prevede l'interruzione del decorso dei termini di prescrizione nelle more del procedimento, così come la sospensione dei termini di durata massima della carcerazione preventiva; elimina cioè alla radice i motivi che determinarono la pronuncia della Corte.
Quanto alla reiterazione dell'istanza ai fini dilatori, il comma 5 della proposta di legge in esame lascia immutato il comma 1 dell'articolo 49 attuale e impone che la questione, se riproposta, sia fondata su elementi nuovi e statuisce che la nuova richiesta non sospenda il procedimento se fondata sui medesimi motivi.
Giova ripetere che il nuovo articolo 46 dispone che presentata la richiesta di rimessione da una delle parti le altre possano o debbano, entro i 15 giorni successivi a pena di decadenza, dichiarare di aderire alla richiesta o di opporvisi. La norma, coordinata con la regolamentazione della reiterazione delle istanze, indica che il processo deve intendersi unico e che la richiesta proposta da uno degli


Pag. 88

imputati esaurisca, con riferimento alla sospensione del processo, la possibilità di reiterazione.
È stato invocato un pregiudizio di ammissibilità da parte della Corte di cassazione, procedimento incidentale che già esiste nel nostro ordinamento con riferimento ai ricorsi ed è regolato dall'articolo 610 del codice di procedura penale.
Disporre che le nuove norme si applicano ai procedimenti in corso è coerente e corrisponde ai principi generali del codice di rito, ed è interessante andare a rivedere i lavori preparatori, laddove un emendamento proposto di fronte alla Commissione dei 75 è stato modificato sopprimendo proprio la parte che faceva riferimento ai procedimenti già in corso, ma estendeva la norma a tutti i procedimenti in qualunque tempo iniziati.
È stato posto, infine, il tema della conservazione degli atti assunti dal primo giudice nel caso di accoglimento della rimessione. Mi pare che sia escluso, per ovvie ragioni, che sul punto possano decidere il giudice sospetto o la Corte di cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito. È da ricordare che il codice vigente attribuisce all'accordo tra le parti l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti particolari e non pare che sussistano (sarebbe sbagliato ricorrere a queste eccezioni) alcuni motivi per discostarsi da tale norma generale.
La proposta, inoltre, modifica il rito giacché, per ottemperanza al principio del contraddittorio, impone che la decisione della Cassazione sia assunta in pubblica udienza e nel contraddittorio delle parti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per la II Commissione, onorevole Bertolini.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge in esame, nel testo già approvato dal Senato, è volta a modificare alcuni profili sostanziali e processuali della disciplina della rimessione del processo penale attualmente prevista dagli articoli da 45 a 49 del codice di procedura penale.
In particolare, le novità più rilevanti riguardano: in primo luogo, la reintroduzione del legittimo sospetto nel nostro ordinamento quale causa di rimessione del processo stesso; in secondo luogo, l'attribuzione al giudice di merito della facoltà di sospendere il procedimento principale e la previsione dell'obbligo di sospendere il processo prima delle conclusioni e della discussione, con il conseguente divieto di pronunciare provvedimenti definitivi nelle more del procedimento di rimessione, salvo che non si tratti di reiterazione di richieste già presentate; in terzo luogo, la sospensione del decorso della prescrizione e dei termini di durata massima della custodia cautelare per tutta la durata del procedimento di rimessione ed, infine, il regime degli atti compiuto dal iudex suspectus.
Si tratta di un provvedimento di particolare rilievo in quanto, come a tutti noto, l'istituto della rimessione rappresenta uno strumento diretto a garantire l'imparzialità e l'indipendenza del giudice e l'inviolabilità dei diritti della difesa.
Autorevole dottrina sostiene che l'istituto della rimessione ha un'essenziale funzione di garanzia contro il pericolo di turbative del processo. La rimessione, infatti, consente di evitare che situazioni locali, esterne al processo, possano ripercuotersi negativamente sulla serenità e sull'imparzialità del suo svolgimento, alterandone l'esito. Qualsiasi riflessione su tale istituto non può, quindi, non tenere conto che il passaggio del procedimento dal giudice originariamente competente ad altro giudice è determinato dall'esigenza di assicurare l'imparzialità del giudice ovvero lo svolgimento del processo in un clima di normalità e di serenità, al fine di garantire il diritto delle parti di essere giudicate da un giudice imparziale ed indipendente da condizionamenti di natura ambientale o processuale.
Come afferma la stessa Corte di cassazione, l'istituto della rimessione non costituisce una deroga alle regole della competenza, ma, anzi, un rafforzamento delle stesse sotto il profilo della naturalità del giudice. Dopo la modifica dell'articolo 111


Pag. 89

della Costituzione, non si può essere in presenza di un giudice naturale quando questi non sia, nel contempo, anche un giudice terzo ed imparziale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 50 del 1963, ormai nota sentenza più volte citata, ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'istituto de quo, in relazione al principio inviolabile del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione. Infatti, la rimessione dei procedimenti vuole evitare che l'insorgere di particolari situazioni o altri fattori esterni possano, in qualsiasi modo, interferire nel processo penale, incidendo sull'obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia.
Il momento della sottrazione quindi sarà valutato dal giudice, attraverso la motivazione, in conformità alle indicazioni del legislatore, ovvero in virtù di un criterio già predeterminato. La sottrazione al giudice naturale è pienamente legittima allorché dipende necessariamente ed esclusivamente dall'accertamento obiettivo dei fatti che sono ipotizzati dalla legge. Assicurare una adeguata disciplina giuridica all'istituto rappresenta, quindi, un'insopprimibile esigenza di civiltà giuridica che nessuno può disconoscere.
Per quanto riguarda il contenuto specifico del provvedimento, la prima modifica proposta riguarda l'articolo 45 del codice di procedura penale, che ha per oggetto i casi di rimessione. Come accennato in precedenza, la proposta, approvata dal Senato, introduce o, meglio, reintroduce nel nostro codice di procedura penale il legittimo sospetto fra le cause di rimessione del processo. Inoltre, essa esclude da queste cause la libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, mentre è rimasta la causa relativa alla sicurezza e all'incolumità pubblica. Dalla nuova versione dell'articolo 45 è stato espunto anche il riferimento alla gravità delle situazioni locali che sono alla base della richiesta.
Pertanto, nella norma così riformata, i presupposti della richiesta di rimessione sarebbero il pregiudizio per la sicurezza o l'incolumità pubblica derivante dalle situazione locali di turbativa del processo e il legittimo sospetto.
Con riferimento al legittimo sospetto, è opportuno ricordare che, attraverso questa previsione, si vuole fondamentalmente riaffermare un principio di civiltà giuridica e di legalità presente nel nostro ordinamento sino al 1988, ed attualmente vigente negli ordinamenti di Francia e Belgio. Si tratta di un principio fondamentale di legalità che vale per tutti e che è posto a garanzia di tutti i cittadini.
In questo senso - è opportuno ribadirlo nuovamente - il codice Rocco, all'articolo 55, prevedeva espressamente quali casi di rimessione i gravi motivi di ordine pubblico e il legittimo sospetto. Giova ancora ricordare che sia la legge delega n. 108 del 1974 sia la legge n. 81 del 1977, entrambe approvate per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, ripetendo quasi integralmente il testo dell'articolo 55 del codice Rocco, avevano espressamente previsto fra i principi alla base della delega la rimessione del processo per legittimo sospetto.
È poi noto che, in relazione a tale omissione, lo stesso Consiglio superiore della magistratura, nel luglio del 1988, in sede di parere sul progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale, aveva sostenuto che il legislatore delegato aveva fornito un'interpretazione riduttiva della legge delega, operando una tipizzazione che mal si conciliava con l'ampiezza della formula in quest'ultima contenuta. Nella stessa direzione si pose anche la Corte di cassazione che, con un analogo parere, affermava, quanto alle previste ipotesi di rimessione, che la formulazione della norma, eliminando qualsiasi riferimento al legittimo sospetto, sembrava porsi in contrasto con la direttiva n. 17 della legge delega che invece espressamente la prevedeva.
Nonostante tali autorevoli rilievi critici, si è ritenuto che la formulazione adottata, che non prevedeva espressamente il legittimo sospetto quale causa di rimessione del procedimento, recuperasse integralmente ed espressamente tutti i criteri


Pag. 90

elaborati dalla giurisprudenza, nell'interpretazione dell'articolo 45 del codice vigente. Pertanto, nella relazione al testo definitivo del nuovo codice di procedura penale, la commissione Pisapia concludeva sulla questione affermando: «è rimasta immutata la previsione dei casi di rimessione, disattendendosi i rilievi formulati dalla Corte di cassazione che aveva ravvisato la violazione della delega nell'eliminazione di qualsiasi riferimento al legittimo sospetto».
A distanza di circa 14 anni, il problema della mancata previsione nel codice di rito delle ipotesi del legittimo sospetto come presupposto per la rimessione del processo penale è stato rimesso alla Corte costituzionale dalla Corte di cassazione, che ha ritenuto tale questione non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante ai fini della decisione di merito. Mi riferisco all'ordinanza della Corte costituzionale del 2002.
Con il provvedimento in esame, dunque, il Parlamento, conformemente a numerosi precedenti che testimoniano gli interventi del legislatore anche in presenza di una decisione della Corte costituzionale, tende a sanare una lacuna presente nell'ordinamento o, quanto meno, a fornire chiarezza interpretativa ad una normativa che ha suscitato, sia in dottrina sia in giurisprudenza, numerosi dubbi.
In particolare, con l'introduzione del legittimo sospetto tra i casi di rimessione si tende a colmare una lacuna i cui effetti negativi si ripercuotono sulla serenità dei processi. Al riguardo, appare opportuno soffermarsi brevemente sul significato da attribuire alla nozione di legittimo sospetto, anche al fine di chiarire la differenza tra tale presupposto e quello attualmente previsto dall'articolo 45 del codice di procedura penale, concernente il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo.
Secondo l'interpretazione prevalente, la nozione in esame consiste nel ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere imparziale o sereno e le parti a non essere comunque serene. Cosa diversa e di portata più ristretta è considerato dalla giurisprudenza il pregiudizio della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo, poiché tale espressione rappresenta il condizionamento che queste persone subiscono in quanto soggetti passivi di una vera e propria coartazione fisica o psichica che, incidendo sulla loro libertà morale, impone una determinata scelta, quella della parzialità o della non serenità, precludendone altre di segno contrario.
Il legittimo sospetto, invece, è il ragionevole dubbio che assume rilievo, anche nel caso in cui le persone che partecipano al processo siano nelle condizioni di poter scegliere liberamente e ciò per la decisiva ragione che il processo si deve svolgere in un contesto che non faccia mai dubitare che le persone che vi partecipano possano non essere imparziali o serene, anche se il grado di condizionamento della loro libertà non è tale da precludere ogni alternativa alla parzialità e alla non serenità.
Il secondo profilo sul quale mi pare opportuno soffermarsi è quello relativo agli effetti dell'istanza di rimessione disciplinati dal comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame che apporta importanti e significative modifiche all'attuale disciplina contemplata dall'articolo 47 del codice di procedura penale. In particolare, la nuova disciplina prevede delle distinte situazioni in presenza delle quali, alla presentazione della richiesta di rimessione, può dipendere ovvero deve conseguire la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La norma, infatti, fermo restando l'autonomo potere della Cassazione di congelare l'attività processuale, prevede diversi tipi di sospensione del processo: una prima sospensione, facoltativa, ordinata direttamente dal giudice del merito ad istanza di rimessione presentata, il cui limite temporale naturalmente è costituito dalla pronuncia della Suprema corte che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta; una seconda sospensione, invece, obbligatoria,


Pag. 91

ordinata in ogni caso dal giudice prima dello svolgimento delle conclusioni o della discussione finale.
La questione della sospensione automatica del processo rappresenta uno dei punti più delicati della nuova disciplina della rimessione. Ci sono, infatti, esigenze diverse da contemperare, come la Corte costituzionale ha evidenziato nella sentenza n. 353 del 1996, che ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 1 dell'articolo 47 nella parte in cui prevedeva la sospensione obbligatoria.
È noto che, con la sentenza citata, la Corte ha inteso evitare strumentali ricorsi all'istituto della rimessione che abbiano l'effetto di impedire l'esercizio dell'azione penale - determinando, di conseguenza, l'estinzione del reato per prescrizione - oppure di ostacolare il percorso della giustizia in un determinato procedimento.
Pur tuttavia, si ritiene che una norma dichiarata incostituzionale, se riproposta in termini diversi, con una formulazione che tenga conto delle prescrizioni della stessa Corte costituzionale, non sia automaticamente inficiata di incostituzionalità. Al riguardo, va osservato non solo che in questi ultimi anni è mutato il quadro di riferimento normativo e costituzionale rispetto a quello esistente al momento in cui la Corte si pronunciò sulla materia, ma soprattutto, con specifico riferimento alla proposta di legge in esame, che questa introduce disposizioni tendenti ad impedire manovre dilatorie che rischiano di ritardare i processi. È previsto, infatti, che, nel caso in cui la richiesta di rimessione costituisca riproposizione di una precedente già respinta e sia fondata sugli stessi motivi, il processo non si sospende. Inoltre, proprio per evitare una strumentalizzazione della richiesta di rimessione, nel corso del giudizio di rimessione sono sospesi i termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare.
Il terzo punto sul quale occorre soffermarsi è quello concernente la questione relativa all'utilizzabilità degli atti compiuti dal giudice sospetto. La proposta in esame non prevede, in caso di rimessione, il riferimento al potere del giudice designato di dichiarare se e in quale parte gli atti del primo processo conservino efficacia anche nel nuovo giudizio.
La scelta operata dal Senato di non lasciare al nuovo giudice il potere di determinare quali atti del precedente processo possono esser utilizzati nel nuovo, preferendo, invece, adottare la soluzione favorevole alla rinnovazione di tali atti - salvo che le parti siano d'accordo nel considerarli efficaci per il nuovo processo -, appare conforme ai principi generali del nostro ordinamento.
D'altro canto, una diversa soluzione favorevole alla possibilità di utilizzare gli atti processuali formati davanti ad un organo giuridicamente ritenuto non idoneo per legittimo sospetto appare alquanto paradossale, soprattutto se si riflette sul fatto che l'attuale normativa prevede la rinnovazione degli atti compiuti, qualora non ci sia accordo delle parti, nel caso in cui muti il giudice o la composizione del collegio; mi riferisco ai casi di ricusazione o di sostituzione per ragioni contingenti.
Ulteriori profili innovativi sono poi previsti al comma 2 e al comma 4 dell'articolo 1 della nostra proposta di legge in esame. Il comma 2 incide sull'articolo 46 del codice di procedura penale concernente la richiesta di rimessione del processo. In particolare, la disposizione in questione è volta a prevedere la possibilità di partecipazione delle altre parti del processo alle vicende riguardanti il giudizio di rimessione, partecipazione preclusa sulla base, invece, dell'attuale normativa.
Per quanto riguarda poi l'attuale formulazione dell'articolo 48, concernente la decisione della Corte di cassazione, l'articolo 1, al comma 4, della proposta in esame, diversamente dalla norma vigente che prevede il rito camerale, stabilisce che la decisione della Cassazione sulla richiesta di rimessione venga assunta in pubblica udienza in contraddittorio tra le parti.
Si prevede, inoltre, che l'ordinanza della Suprema corte favorevole alla rimessione va comunicata immediatamente - la formula attuale recita «senza ritardo» -


Pag. 92

sia al giudice procedente sia a quello designato cui il primo deve trasmettere immediatamente gli atti.
Si segnala, infine, che il comma 6 della proposta in esame precisa che le disposizioni del provvedimento si applicano anche ai procedimenti in corso alla sua data di entrata in vigore, prevista dal comma 7, per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In relazione a tali previsioni, si osserva che l'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni in esame è coerente e corrispondente ai principi generali del codice di rito.
Infine, alcune considerazioni sull'iter legislativo seguito dalla norma nelle Commissioni. Per quanto riguarda l'istruttoria legislativa, l'esame in sede referente è stato caratterizzato da un intenso ed approfondito confronto tra i deputati di maggioranza e quelli dell'opposizione. In particolare, sono state affrontate le questioni relative all'introduzione del legittimo sospetto tra le cause di rimessione del processo, la tipizzazione della nozione di legittimo sospetto, la sospensione del procedimento in pendenza del giudizio davanti la Corte di cassazione, la decorrenza dei termini di sospensione del corso della prescrizione, l'efficacia degli atti processuali già compiuti in caso di accoglimento dell'istanza di rimessione e l'applicazione della legge ai procedimenti in corso.
Nel corso dell'esame preliminare, al quale sono state dedicate circa 55 ore di seduta, sono intervenuti 185 deputati. Nell'ambito della fase di esame preliminare, le Commissioni hanno svolto una serie di attività conoscitive ed istruttorie: come richiesto dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, sono stati acquisiti dal Governo dati ed informazioni circa le domande di rimessione attualmente pendenti dinanzi la Corte di Cassazione, nonché sulle relative decisione sugli effetti di esse negli ultimi venti anni.
Sono stati, altresì, auditi i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, dell'organismo unitario dell'avvocatura e dell'unione delle camere penali italiane. Le Commissioni, invece, non hanno accolto l'istanza, formulata da alcuni deputati dell'opposizione, di richiedere il parere della V Commissione poiché si è ritenuto che il provvedimento in esame, limitandosi ad introdurre disposizioni di natura ordinamentale, concernenti attività di natura processuale rientranti nell'ordinaria attività istituzionale degli uffici giudiziari, non rechi nuovi oneri di natura finanziaria.
Non si è ritenuto, altresì, di dover accogliere la richiesta di acquisire dal Governo la relazione tecnica sul provvedimento, tenuto conto dei dati e delle informazioni già fornite dal Governo stesso sia in considerazione del fatto che le questioni relative all'impatto normativo della proposta di legge erano già state approfondite nel corso dell'esame preliminare.
Sempre su richiesta del prescritto numero di deputati, è stato chiesto al Comitato per la legislazione il parere sul testo della proposta di legge in esame. Il Comitato ha formulato due rilievi. Il primo riguardante l'opportunità di integrare l'indicazione dei casi di rimessione, procedendo, quanto più possibile, ad una tipizzazione della nozione di «legittimo sospetto». Le Commissioni non hanno ritenuto di aderire a tale rilievo poiché riferito ad una questione già valutata nel corso dell'esame preliminare, nel senso di escludere l'esigenza di tale tipizzazione.
Non si è neppure condivisa l'opportunità, segnalata dal Comitato, di chiarire meglio il rapporto tra l'obbligo di non procedere alla sospensione del processo nei casi di proposizione di una nuova richiesta fondata sui medesimi motivi e l'obbligo, previsto in via generale, di procedere alla sospensione del processo prima della pronuncia della sentenza, in quanto si tratta di un rapporto tra norma speciale e norma generale.
Alla proposta di legge sono stati presentati 382 emendamenti, tutti esaminati e respinti dalle Commissioni, che non hanno ritenuto di apportare modificazioni al testo già approvato dal Senato nel corso dell'esame in sede referente.


Pag. 93

EGIDIO STERPA. Brava Isabella!

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Brava!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, voglio cominciare questo mio intervento dall'aspetto di negatività del provvedimento in esame che ritengo più rilevante sotto il profilo costituzionale, da quella che mi appare la violazione di gran lunga più grave che questa proposta di legge comporta aggredendo in radice, nel merito, nel metodo e nella logica che li ispira, non questo o quell'aspetto del dettato costituzionale, ma il tessuto connettivo stesso delle regole che stanno a fondamento del patto di cittadinanza, perlomeno come delineato dalla Costituzione repubblicana del 1948.
Per spiegare questo mio giudizio, parto dall'articolo 67 della Costituzione, che stabilisce natura e forma della rappresentanza democratica e che, proprio per questo, costituisce, a mio avviso, il cuore della questione. «Ogni membro del Parlamento» - recita la Costituzione - «rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Cosa significa rappresentare la nazione, tenendo conto, contemporaneamente, di altri fondamentali principi che la stessa Costituzione garantisce (relativamente, per esempio, alla libertà politica, alla competizione elettorale libera, alla funzione democratica dei partiti)? Significa una cosa molto precisa: vi è un prius che sovradetermina e configura tutti questi fondamentali aspetti: la libertà politica, la competizione elettorale, la funzione dei partiti vi sono subordinati. Questo prius è esattamente la Legge fondamentale della nazione. Essa contempla i suddetti principi e li informa e fa di questa nazione una Repubblica democratica - sulla base di regole pattuite determinate e vincolanti, di principi non negoziabili e non modificabili nelle chiacchiere dei salotti televisivi o nelle improvvisazione propagandistiche ad uso personale dell'ultima ora - perché è ispirata a principi fondamentali che sono un tutt'uno con la civiltà delle relazioni umane e sociali, prima ancora che con la civiltà giuridica.
La rappresentanza democratica o è radicata nel riconoscimento che esiste ed opera questa sovradeterminazione costituzionale rispetto al voto popolare che ha reso possibile quella rappresentanza - ripeto: rispetto al voto popolare che ha reso possibile quella rappresentanza - o semplicemente non è, è altro o rischia gravemente di essere altro.
Ed è in base a questa sovradeterminazione che i parlamentari di gruppi politici diversi, anche radicalmente diversi, possono, sulla base dell'articolo 67, presentarsi come rappresentanti della nazione, deputate e deputati della Repubblica italiana e non di una «repubblica delle banane», cioè di un paese senza regole vincolanti, esposto ai capricci del caudillo di turno e alle devastazioni del gruppo che arriva al potere, magari invocando la sovranità del popolo.
È stato detto molto in questo dibattito dall'opposizione sugli aspetti di incostituzionalità della proposta Cirami, che è al limite del grottesco (la farsa spesso accompagna le tragedie): la sostanziale elusione del principio del giudice naturale, in forza del quale nessuno può essere distolto dal giudice precostituito per legge scegliendosi propri giudici, la conseguente lesione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge a cui la garanzia del giudice naturale è preposta e, dunque - insistiamo molto noi di Rifondazione comunista -, il carattere classista del provvedimento, la configurazione di una condizione di diversità sostanziale per chi affronta un processo con la protezione di una vasta rete di relazioni, conoscenze, disponibilità finanziarie, poteri economici,


Pag. 94

politico-istituzionali, com'è il caso - tanto per fare un esempio molto pertinente - dell'onorevole Previti, nella condizione quindi di usufruire di una norma così sfacciatamente di parte come l'istituto del legittimo sospetto, e per chi, invece, affronta un processo nelle condizioni di nuda vita. Penso ai giovani tossici e agli immigrati che affollano quegli hotel di lusso che, secondo il ministro Castelli, sono le carceri italiane, o chi semplicemente non ha mezzi, risorse e conoscenze per accedervi, che è poi la stragrande maggioranza delle persone che incorrono nei rigori della legge. Su questi ed altri aspetti relativi alla durata del processo e alla sua possibile vanificazione nel gioco della reiterazione all'infinito di nuove richieste di sospensione molto e molto pertinentemente è stato detto, e molto è stato detto sul carattere ad personam del provvedimento, sulla sequenza dei tempi che hanno portato all'iniziativa Cirami, sull'accelerazione a tappe forzate del percorso parlamentare, sui contenuti dell'articolato ritagliati alla perfezione sulle eccezioni sollevate dagli avvocati dell'onorevole Previti al processo di Milano. Non voglio dunque aggiungere altro a questo insieme di elementi che già di per sé parlano con assoluta chiarezza.
Alcuni esponenti della maggioranza si sono dilettati più volte, anche per televisione, ad osservare che l'istituto del legittimo sospetto è durato fino al 1988; tutto vero, ma che cosa significa? Forse che la durata abnorme di un simile obbrobrio giuridico ne possa giustificare in qualche modo il ripristino?
Io voglio qui esporre un'idea che è molto cara a noi di Rifondazione comunista. Esiste sempre - ed è il terreno della lotta politica - una tensione grande tra la Costituzione formale, in particolare una grande Costituzione come quella italiana del 1948, e la Costituzione materiale. Pensiamo alla Costituzione fondata sul lavoro e pensiamo a quanta fatica il movimento operaio, la sinistra, le forze democratiche del nostro paese hanno dovuto spendere per arrivare al 1970 (dal 1948!) ed avere per legge lo statuto dei lavoratori, quell'articolo 18 che dà sovranità di cittadinanza al lavoratore, sottraendolo ed emancipandolo dall'essere variabile dipendente dell'impresa, perlomeno parzialmente.
Ecco, noi pensiamo che esista questo terreno di lotta politica, questa tensione tra Costituzione formale e Costituzione materiale che rappresenta, ed ha rappresentato, nel nostro paese, nei decenni che abbiamo alle spalle, tra la Costituzione e le grandi lotte che si sono sviluppate in Italia, il terreno di sviluppo di quel grande sforzo di democratizzazione del paese, della realizzazione di quello Stato di diritto operante che la Costituzione detta, disegna, prefigura, la legge ordinaria deve, o dovrebbe, realizzare, le scelte politiche dei partiti possono, devono orientare, le lotte popolari possono, devono sostenere.
La cancellazione dell'istituto del legittimo sospetto, nel 1989, corrisponde ad una dinamica di questo genere, ad una fase di grande avanzamento sociale, democratico, culturale e giuridico e, quindi, all'individuazione del carattere abnorme e della incongruenza radicale rispetto alla Costituzione. Quindi alla crescita culturale e sociale del paese ha corrisposto lo sforzo politico e la configurazione nuova della legge. Voi, invece, vi proponete di tornare indietro su tutto sfruttando, voglio sottolinearlo, sicuramente défaillance limiti ed errori anche gravi che sono stati fatti precedentemente, nelle precedenti legislature e dal Governo di centrosinistra che vi ha proceduto, e, tuttavia mettendovi una qualità, lo ripeto, una qualità tutta vostra, un quid insidioso che renderà la vostra permanenza al Governo, soprattutto in assenza di un'adeguata opposizione, un elemento di arretramento gravissimo della cultura democratica e del tessuto della convivenza civile del nostro paese. Ritorno, quindi, all'articolo 67 della Costituzione, cioè al cuore della rappresentanza democratica. Questa legge è paradigmatica, in qualche modo, prova provata di un'idea, che voi avete, proprietaria della cosa pubblica. Andate ripetendo continuamente, fino alla noia: abbiamo vinto le elezioni e perciò facciamo quello che vogliamo,


Pag. 95

perché abbiamo la maggioranza del popolo dalla nostra parte. Ma il voto popolare, sottolineo questo aspetto, gestito sopra e contro la legge fondamentale della nazione non corrisponde alla democrazia rappresentativa ma, anzi, svuota e cancella questa democrazia, la trasforma nel plebiscitarismo, cioè in uno strumento di parte, e trasforma lo Stato, così come configurato dall'articolo 67, in una entità informe a disposizione, lo ripeto, a disposizione del gruppo che ha vinto. In qualcosa, appunto, che assomiglia allo Stato patrimoniale dell'ancien régime piuttosto che allo Stato di diritto della modernità.
Vi sono molte esternazioni rilasciate da rappresentanti di questa maggioranza, dei quali non voglio fare i nomi, che denotano un'idea di questo genere, una grande nostalgia per le regole dell'ancien régime. Ma, poiché la Costituzione è ancora vigente, credo che, nonostante tutti gli sforzi che fate per ridurla ad una scatola vuota, ci siano ancora grandi spazi, grandi disponibilità nel paese, una grande attenzione democratica, una grande voglia di partecipazione come dimostrano l'insieme dei movimenti, le critiche che vengono da più parti, lo sforzo di donne e di uomini di riprendere in mano la politica e di contare nuovamente negli orientamenti politici e quindi nel determinare il corso delle cose.
Concludo questo mio intervento ripetendo quanto ho già detto in una dichiarazione di voto svolta nelle Commissioni congiunte a nome del mio gruppo: a mio giudizio questo Parlamento non ha il potere di votare una legge simile, perché non ha il potere di andare oltre quel quadro di legalità costituzionale che legittima l'esistenza stessa del Parlamento ed autorizza, dunque, la sua funzione ed il suo potere legislativo (Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, se la maggioranza ed il ministro Castelli si occupassero dei problemi della giustizia italiana, oggi non saremmo qui a discutere della riforma dell'istituto della rimessione. I colleghi lo sanno, almeno coloro che sono rimasti in aula ad ascoltare questo dibattito: vi sono stati due soli casi accolti in tredici anni, ed essi non giustificano sicuramente questo ardore legislativo, qualunque ne sia il fine (che, probabilmente, è quello già dichiarato in modo spavaldo nella relazione che accompagna la proposta di legge Cirami). Gli stessi due casi non giustificano questo occupare Commissioni ed Assemblea in una discussione nella quale, da una parte, si usano argomenti (onorevole Anedda, forse argomenti discutibili, ma pur sempre argomenti) mentre dall'altra si esibisce il fastidio di chi pensa che dovrà trascorrere la nottata. Magari ogni tanto vi è un intervento brioso, tutto votato a mostrare l'agilità dell'intelligenza, a condurre fino al paradosso l'esercizio della logica formale, ma che, purtroppo, è inidoneo a dare una robusta sostanza giuridica ed una coerenza costituzionale ad un testo con il quale, per usare l'eloquio forbito del senatore Schifani, voi ritenete di averci fregato.
Qualche tempo dopo le elezioni - mi perdonerete questo ricordo personale - incontrai casualmente in aeroporto l'onorevole Taormina, il quale, guardandomi, mi disse che tutto quello che noi avevamo fatto nella passata legislatura la nuova maggioranza lo avrebbe cancellato e rifatto. Ciò mi rincrebbe, in quanto pensavo che quel lavoro fosse stato condotto non certo nel muro contro muro, bensì, al contrario, attraverso una ricerca molto paziente e rigorosa di una soluzione condivisa su temi centrali, quali il funzionamento della giustizia, il codice di procedura penale, alcune riforme al codice penale. Tutto ciò non fu il frutto di un oscuro contrattare tra maggioranza ed opposizione, bensì venne da uno sforzo sincero, ambizioso, forse con alcuni errori, che fu condotto nella capacità dell'allora maggioranza di agire, nel suo essere maggioranza, all'interno di un quadro di valori


Pag. 96

costituzionali condivisi, dietro la piena consapevolezza che esistono ambiti della regolazione della nostra vita democratica che non possono essere abbandonati al gioco dei numeri della maggioranza medesima.
Se la maggioranza fosse stata un buon legislatore - mi riferisco ora all'attuale maggioranza - avrebbe cercato di onorare, anche in riferimento all'istituto della rimessione (ammesso che poi questo istituto abbia bisogno di essere riformato), quell'articolo 111 della Costituzione che pure fu salutato nella precedente legislatura come una grande acquisizione democratica, comune e condivisa. Allo stesso modo, essa avrebbe onorato l'impegno di tenere insieme i due principi che l'articolo 111 della Costituzione, tra gli altri, afferma, cioè quelli del giudice terzo ed imparziale per tutte le parti del processo e della ragionevole durata del processo medesimo. Se la maggioranza fosse stata un buon legislatore, avremmo potuto fare tutto questo, anche con entusiasmo (lasciatemi usare questo termine che può sembrare incongruo per il nostro lavoro) e con la responsabilità di scrivere ancora una nuova pagina che traducesse un impegno di quelli relativi al patto sociale che avevamo scritto con la riforma dell'articolo 111.
Ciò che in fondo più mi stupisce di tutta questa vicenda è che voi avete svolto questo lavoro con noi; l'avete fatto. Ricordo la discussione del provvedimento recante la disciplina transitoria prima dell'entrata in vigore e dell'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e ricordo con quanta passione e con quanta capacità di trovare la soluzione più equilibrata discutemmo. Rammento anche la soluzione che trovammo per la conservazione degli atti, la stessa che oggi liquidate con un riferimento ai principi generali, francamente, non solo non condivisibile, ma anche incomprensibile rispetto alla delicatezza della questione che stiamo affrontando.
D'altronde, se vi fossero state queste condizioni, ossia una maggioranza capace di esprimere una politica legislativa e capace di essere un buon legislatore, il Consiglio superiore della magistratura avrebbe potuto dare a questo buon legislatore un parere tecnico sull'impatto che la legge avrebbe in termini organizzativi e di tempo e magari il ministero avrebbe potuto dirci quanto costa questa legge. Tuttavia, il ministro non viene in aula e neanche «manda a dire».
Il Consiglio superiore della magistratura, organo a rilevanza costituzionale presieduto dal Capo dello Stato, riproduce logiche e contrapposizioni della politica ad opera dei rappresentanti della maggioranza. Tuttavia, mi sembra che questo argomento fosse esattamente quello che voi avete usato quando avete voluto riformare la legge elettorale del CSM. Tale organo è stato bloccato e questo è un fatto molto grave ed un precedente che riteniamo assai negativo.
D'altronde, se fossimo stati in una situazione normale, il Presidente del Consiglio avrebbe tenuto ad apparire come la moglie di Cesare; altro che applicazione della legge Cirami ai processi in corso! Inoltre, i suoi consiglieri sarebbero stati in grado o avrebbero dovuto dargli altri suggerimenti ed altri supporti che non quelli condensati nella legge Cirami. È indifferente che si tratti di una proposta di iniziativa parlamentare.
Se fossimo stati alle premesse ed alle promesse con le quali il Presidente Berlusconi si è presentato agli italiani, avremmo potuto aspettarci in questa discussione e, ancor prima, nel corso della discussione al Senato un gesto «hidalgico», di una qualche singolare nobiltà, magari di una nobiltà sdegnosa e non questo andare per codici a fiutare cavilli da far approvare in Parlamento, non questa prepotenza - lasciatemelo dire - così inelegante per chi guardi ancora con qualche affezione alle istituzioni. È una prepotenza che non si cura della Corte costituzionale e - lasciatemi dire anche questo - è una prepotenza di fronte alla quale la composta e dignitosa attesa del tribunale di Milano fa un contrasto assai stridente.
Il relatore Anedda ci ha intrattenuto con un'analisi ed un giudizio riferiti ad


Pag. 97

un'opposizione che si è chiusa a riccio nell'ostruzionismo e che ha praticato una sorta di radicalismo; ma il radicalismo che ho riscontrato in questa discussione, francamente, è quello della maggioranza. A tal proposito, state attenti, non prendiamo lezioni. Sappiamo bene che, se ad un radicalismo della maggioranza si contrapponesse un radicalismo dell'opposizione, faremmo il vostro gioco, il gioco di rendere questo Parlamento un luogo sterile e di neutralizzarlo, mentre invece continuiamo a ritenerlo il cuore della nostra democrazia.
Su questa strada non vi seguiremo ed è per tale ragione che sfidiamo chiunque a trovare, nelle decine di interventi con i quali abbiamo squadernato argomenti di merito, di giurisprudenza, di dottrina, di buonsenso e anche di attaccamento alle istituzioni ed al buon nome del nostro paese, una traccia di ostruzionismo cieco e pregiudiziale.
Poc'anzi, quando abbiamo votato, ho visto che dai banchi della maggioranza che erano colmi e brulicanti si è alzato anche un applauso per salutare lo scarto dei voti che aveva fatto respingere le questioni pregiudiziali e la questione sospensiva. Mi è venuta in mente un'immagine che cito a memoria - ma domani sicuramente qualche solerte giornalista mi bacchetterà su qualche quotidiano - che credo sia di Sciascia: ci sono momenti in cui sopra le cose morte vi è un tale brulicare di formiche che questo brulicare le fa sembrare vive ed invece sono, appunto, morte.
Dico questo perché vi è un tono troppo alto. Sono da molti anni in questo Parlamento, ho visto molte maggioranza, molti governi e devo dire che sento sempre più di frequente in questo periodo, affrontando il confronto con la maggioranza di centrodestra, un tono un po' troppo alto, un gesto di comando un po' troppo espressivo. Dato che non può essere isteria, credo sia un serpeggiare di debolezza. Tale debolezza viene dal fatto che si può anche gridare nella notte e parlare con se stessi a voce alta per farsi un po' coraggio, però, se non si sa cosa si ha intorno, la paura resta.
Voi state correndo un rischio gravissimo: quello di distruggere ciò che era intorno, quello che noi pensavamo dovesse essere con qualunque maggioranza, qualunque Governo, qualunque sistema di elezione, il contesto conosciuto. Mi riferisco al contesto dei valori costituzionali, di alcuni principi che stavano lì a presidiare un'area entro la quale ogni dialettica era possibile, ogni argomento era legittimo, ogni possibilità di giungere ad una soluzione piuttosto che ad un'altra era ammissibile. State tentando di distruggere ciò non so per quale ragione, se perché non ne avvertite la ricchezza - e questo è un vostro limite - o perché siete così insensati da pensare che senza tale quadro di riferimento questo paese può continuare ad essere quello che è e, soprattutto, quello che potrebbe ancora diventare se si trovasse il filo dell'interesse generale e se la smetteste di cercare con tanta pervicacia e pignoleria, ogni giorno, la soluzione ad un piccolo interesse privato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo - Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, signori presidenti e relatori, onorevoli colleghi, ho detto più volte, e lo ripeto anche oggi in quest'aula, che a mio parere sarebbe necessario uscire dalla sterile contrapposizione garantismo-giustizialismo. In tale contrapposizione mi porrei dalla parte del garantismo, ma ogni volta che vi è un «ismo» vi è un che di ideologico che va superato e bisognerebbe saper recuperare un disegno organico sul piano costituzionale ordinario e delle responsabilità amministrative del Governo in materia di giustizia. Quanto sta avvenendo anche oggi in quest'aula, purtroppo, è l'esatto contrario di tutto ciò.
Nelle settimane scorse è stata più volte richiamata, e per altri aspetti in positivo lo


Pag. 98

ha fatto la collega Finocchiaro molto bene poco fa, l'esperienza della scorsa legislatura, ed è stata richiamata da taluni in modo strumentale e distorto. Nella scorsa legislatura si è sempre cercata, da parte della maggioranza di centrosinistra, la più ampia convergenza con l'opposizione di centrodestra in materia di giustizia, sia sul piano costituzionale, sia nella legislazione ordinaria. L'esperienza della Commissione giustizia della Camera presieduta da Anna Finocchiaro ne è la testimonianza vivente anche negli atti parlamentari. Vorrei fare alcuni esempi di questo modo di affrontare da parte nostra, nella scorsa legislatura, in modo corresponsabile questi problemi. Ad esempio, al Senato sul nuovo articolo 111 della Costituzione il centrosinistra nominò relatore il senatore di opposizione Marcello Pera. Alla Camera, sul conflitto di interessi, il centrosinistra nominò relatore il deputato dell'opposizione Franco Frattini.
Alla Camera, sull'articolo 513 del codice di procedura penale e sugli altri articoli connessi, il centrosinistra nominò come relatore il deputato dell'opposizione, Alfredo Mantovano. Questi appena citati sono solo gli esempi più significativi.
A proposito di questa capacità di convergenza, che caratterizzò la scorsa legislatura, va ricordata soprattutto l'esperienza della Bicamerale in materia di sistema delle garanzie, materia nella quale fui personalmente relatore mentre Giuliano Urbani, in qualità di esponente dell'opposizione di centrodestra, fu il presidente del relativo comitato sul sistema delle garanzie.
Sicuramente la bicamerale fu oggetto allora di numerosi siluri, lanciati - anche con lo scopo di affondarla - sia dall'interno sia dall'esterno del Parlamento (ivi compresi anche alcuni settori di allora della magistratura). Ma fu Silvio Berlusconi, in quest'aula, il 2 giugno 1998 - un fatto ormai storico - ad alzarsi dal suo banco di leader dell'opposizione per annunciare il veto politico alla prosecuzione dell'esame da parte del Parlamento del progetto della Bicamerale, che era stato approvato pressoché all'unanimità in Commissione e che era stato giudicato positivamente sia dallo stesso Berlusconi, sia da Gianfranco Fini, dal compianto Tatarella, da Casini e Buttiglione (per citare solo i principali esponenti dell'opposizione di centrodestra di allora). Altro che inciucio! Tutto avvenne alla luce del sole e tutti, ancora oggi, possono giudicare sulla base dei documenti e degli atti parlamentari.
Ho detto poco fa che sarebbe necessario uscire dalla sterile contrapposizione giustizialismo-garantismo; aggiungo che bisognerebbe saper mettere al centro la cultura delle garanzie e della legalità - e qui non c'è più nessun «ismo» (sono valori positivi) -, cercando di recuperare un ampio disegno riformatore, che possa consentire anche le più ampie convergenze; di ciò ne ha parlato poco fa, ripeto, molto bene la collega Finocchiaro.
Eppure ora non ce ne sono le condizioni. Occorre chiedersi, dovete chiedervi, perché. In questo primo anno di legislatura è prevalsa una sorta di interventismo in materia penale e processual-penalistica: un interventismo episodico, rapsodico, puntuale, per così dire «a spot», ma tutt'altro che casuale. Può darsi che si sia esagerato nell'allarme sugli effetti di taluni provvedimenti; personalmente ho sempre invitato a dare l'allarme quando era giusto, ma altresì ad evitare catastrofismi.
Ma non c'è ombra di dubbio che l'unico filo conduttore, ravvisabile in interventi specifici e mirati che hanno caratterizzato tutta questa prima parte della legislatura, non riguarda certo le sorti della giustizia nel nostro paese, né la preoccupazione per un migliore rapporto tra la giustizia e i cittadini. Il provvedimento al nostro esame è purtroppo un esempio pragmatico al riguardo. Ho già detto in Commissione, lo ripeto in aula, che eviterei di chiamare in causa il nome del senatore Carrara, che è stato un mero prestanome, probabilmente non in grado neppure di comprendere tecnicamente - forse neanche intellettualmente - le norme contenute nell'emendamento 1.603 che al Senato ha portato sarcasticamente il suo nome, quasi a rappresentare


Pag. 99

una singolare nemesi storica per quello che era stato l'unico eletto della lista di Pietro-Italia dei valori.
Non è frutto di una sciagurata cultura del sospetto, rispetto alla quale mi sento lontanissimo, l'interconnessione diretta e dichiarata tra questa iniziativa legislativa e specifiche vicende giudiziarie, di cui ho sempre evitato di parlare. Questa connessione sta esplicitamente persino nella scansione temporale, all'origine della presentazione al Senato della proposta di legge cosiddetta Cirami ed è l'unica reale motivazione per la straordinaria urgenza che ne ha caratterizzato il tormentato e drammatico iter al Senato ed ora anche alla Camera, pur senza che ne sia stata chiesta né deliberata l'urgenza.
Se nel quadro generale di una rivisitazione organica del codice di procedura penale del 1988-1989, a tredici anni dalla sua entrata in vigore, e dopo la stessa revisione costituzionale dell'articolo 111 in materia di giusto processo - di cui rivendico in gran parte la paternità -, qualcuno avesse proposto di riesaminare anche la questione del legittimo sospetto, credo che questo intervento avrebbe potuto essere affrontato in modo assai diverso, pur nella profonda divaricazione delle posizioni di partenza al riguardo.
La storia giudiziaria italiana, durante la vigenza dell'articolo 55 del codice di procedura penale del 1930-1931 - il codice Rocco -, è stata tristemente e gravemente segnata dal trasferimento di importanti processi per legittima suspicione (dai processi di mafia, a quelli per i fatti del luglio 1960 a Genova, al processo del Vajont, al processo d'appello per il «caso Zanzara», al processo per Piazza Fontana, fino a quello per le schedature FIAT).
Salvo la recente ordinanza della Sezioni unite della Corte di Cassazione del 30 maggio-5 luglio 2002, negli anni più recenti la Cassazione aveva sempre interpretato, in modo omogeneo e coerente, prima l'articolo 55 del vecchio codice di procedura penale e poi l'articolo 45 del nuovo codice di procedura penale. In Commissione ne ho citate a decine, qui ne cito una sola per rispetto dei colleghi, vale a dire la sentenza della I sezione della Corte di Cassazione, presidente Carnevale, del 1991, quindi già a ridosso dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, cito l'inizio: in tema di rimessione del processo è stata accolta dal legislatore che l'ha sostanzialmente trasfusa nell'articolo 45 del codice di rito vigente l'interpretazione giurisprudenziale della formulazione normativa di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale del 1930.
Come ho detto non cito altri esempi per brevità.
Ora, la Cassazione, cambiando la sua stessa giurisprudenza, ha posto la questione alla Corte costituzionale; era nel suo pieno diritto farlo e nel pieno diritto della difesa chiederlo in quei processi. Il giudice supremo di legittimità si è rivolto al supremo organo di garanzia costituzionale cui, ora, si sta tentando in ogni modo di sottrarre la sua funzione di giudice delle leggi.
Nel dibattito in Commissione, sono stati evocati ripetutamente - vedo il collega Mongiello in aula e vorrei precisare che mi riferisco proprio ad un suo intervento in Commissione, che ho ascoltato con attenzione - i difficili rapporti tra giustizia e politica. Molti rilievi critici - non tutti la pensano come me, ma questa è la mia opinione - sono fondati, anche se l'origine della questione risale a tempi assai lontani, vale a dire all'epoca dell'emergenza antiterrorismo degli anni '70, dell'emergenza criminalità organizzata degli anni '80 e dei primi anni '90 e, poi, dell'emergenza Tangentopoli degli anni '90.
Responsabili principali di questa deformazione dei rapporti tra giustizia e politica credo - lo dissi in quest'aula all'inizio degli anni '80 durante l'ostruzionismo sul fermo di polizia - siano stati il potere politico e quello legislativo.
Il fenomeno della supplenza giudiziaria va superato; le illusioni di una rivoluzione giudiziaria sono - l'ho già detto altre volte - una bestemmia costituzionale. L'idea di cambiare l'assetto di un Governo in conseguenza di fatti giudiziari è da me considerata poco meno che eversiva dell'ordine costituzionale. Tuttavia, è altrettanto


Pag. 100

grave una sistematica interferenza della politica e del potere legislativo sull'attività giudiziaria (questo è il caso attuale).
Questo è il motivo per cui la decenza istituzionale avrebbe suggerito che voi accoglieste la questione sospensiva dell'esame di questa proposta di legge, quantomeno fino alla pronuncia della Corte costituzionale, traendone poi, in sede parlamentare, le eventuali conseguenze legislative, nel caso in cui fosse stata pronunciata una sentenza di incostituzionalità in relazione all'articolo 45 del vigente codice di procedura penale.
In ogni caso, riteniamo - e non entro nel dettaglio perché ne abbiamo parlato più volte, ne discuteremo in sede di esame degli emendamenti e ne ho parlato anche illustrando, esclusivamente sotto il profilo tecnico-giuridico, la questione pregiudiziale di merito - che siano aperte questioni tecnico-giuridiche di grande portata e alcune di rilevanza costituzionale.
La prima è la questione di una diversa formulazione dell'articolo 45 rispetto al testo al nostro esame, che ripristini il testo vigente, aggiungendo eventualmente una nuova fattispecie evitando il ricorso generico e non tipicizzato al legittimo sospetto.
La seconda riguarda il superamento dell'automatismo nella sospensione del processo, previsto dal primo comma dell'articolo 47, per ristabilire il pieno rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 353 del 1996. Questo è l'ostacolo più grosso che avete di fronte sotto il profilo dell'incostituzionalità dell'attuale proposta di legge.
La terza una diversa definizione della sospensione dei termini di prescrizione; la quarta si riferisce ad una diversa definizione della sospensione dei termini della custodia cautelare; la quinta concerne il ripristino del primo periodo del comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, riguardo alla decisione sull'eventuale conservazione dell'efficacia degli atti già compiuti e di quali atti. Ciò era previsto esplicitamente nella direttiva n. 17 della legge delega n. 81 del 1987, il cui pieno rispetto rivendicate con la vostra proposta di legge e che violate esplicitamente in relazione alla soppressione del primo periodo del comma 3 dell'articolo 48. La sesta questione, infine, riguarda il comma 6 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, sull'applicabilità ai processi in corso.
Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, non pretendo né di avere il monopolio della verità né di aver esaurito in pochissimi minuti la complessa problematica sottesa a questa singolare iniziativa legislativa. Permettetemi di dire «singolare» sotto tutti i profili. Ma si smetta di dire che non c'è, da parte dell'opposizione di centrosinistra, la proposta di un terreno di confronto nel merito su tutte le questioni aperte. Lo abbiamo fatto in Commissione e lo faremo in aula. Ovviamente, nessuno immagina di poter avere il voto favorevole dell'opposizione rispetto ad alcuni eventuali cambiamenti; ma proviamo almeno ad applicare una sorta - uso un'espressione utilizzata in modo molto efficace dal presidente D'Alema in Commissione - di politica di riduzione del danno.
La mia principale preoccupazione non riguarda tanto le specifiche vicende giudiziarie per le quali è nata questa proposta di legge ed è nata esplicitamente in riferimento a quelle vicende giudiziarie. Ma la mia principale preoccupazione è originata, soprattutto, dalle gravissime conseguenze che si potrebbero e si potranno verificare per molti altri processi, mettendo in causa sia il giusto processo e la sua ragionevole durata sia i diritti delle vittime dei reati sia la sicurezza dei cittadini sia la credibilità del Parlamento (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo e del deputato Bondi).

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Tabacci, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.
È iscritta a parlare l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, in questi giorni, durante la discussione nelle Commissioni competenti, hanno già parlato numerosissimi colleghi. Sono stati


Pag. 101

interventi molto rigorosi, di merito, seri che hanno portato argomenti. E questi argomenti occorrerà riprendere. E li riprenderemo. Occorre ribadirli, farli conoscere. Hanno parlato i colleghi della Commissione giustizia e della Commissione affari costituzionali ed anche colleghi che, come me, di queste Commissioni non fanno parte. Stiamo intervenendo tutti oggi, nella discussione sulle linee generali; ma, soprattutto, interverremo nei prossimi giorni, quando affronteremo il merito degli emendamenti, perché questa è per noi un'opposizione straordinaria.
Siamo davvero ad un giro di boa che muterà nel profondo gli assetti istituzionali, la configurazione dei poteri, il quadro generale delle regole e delle compatibilità democratiche. La percezione che si stia superando un limite invalicato e invalicabile è diffusa anche nel senso comune. Ci sono stati tanti altri provvedimenti verso i quali abbiamo fatto un'opposizione intransigente e tenace e che abbiamo giudicato ingiusti, iniqui da un punto di vista sociale, illiberali. L'elenco è lungo: il falso in bilancio; le rogatorie; il conflitto di interessi; tutti i provvedimenti sociali, per esempio quelli sulla sanità che hanno messo in discussione, per la prima volta da decenni, l'istituzione stessa del servizio sanitario nazionale, vale a dire del modello dei sistemi pubblici ed universalistici di protezione sociale.
Ma questa volta la nostra opposizione - dicevo - è davvero straordinaria. Perché? Si dice continuamente che la maggioranza e il Governo hanno il diritto e il dovere di governare. Ma fino a che punto può spingersi una maggioranza? È questa per me la domanda vera. È da qui che nasce l'allarme. Qual è il limite oltre il quale non ci sono soltanto - come dire - arroganza politica e mancanza di stile istituzionale ma si verifica un vulnus non risarcibile della sostanza istituzionale, delle regole e dei principi condivisi?
La cultura acritica che in questi anni e nei decenni passati si è sviluppata sui temi della democrazia, della rappresentanza e del consenso, su come si esercita e cosa è oggi nelle condizioni delle società complesse e contemporanee la cosiddetta dittatura della maggioranza, è un tema di enorme rilevanza, che credo nessuno debba sottovalutare - dico nessuno - e che interroga certamente sensibilità diverse, culture diverse, ma su cui tutta la politica nel suo insieme si deve cimentare o, per meglio dire, si dovrebbe cimentare. Il tema del potere, dei poteri e dei saperi, che sono i modernissimi poteri, della qualità della democrazia, cioè delle regole, dei soggetti e dell'espressione della rappresentanza, definisce o, per meglio dire, dovrebbe definire, i possibili pericoli di ogni deriva autoritaria. Questo credo sia il punto e il perché di questa nostra opposizione straordinaria. C'è un rischio di cesura: si sta operando una ferita nella memoria e nella storia, in quel pensiero democratico che ha ispirato il dettato costituzionale.
Non è questo un provvedimento normale, ingiusto certo, da contrastare, ma, come dire, normale, cioè normalmente prevedibile, dalle finalità programmatiche diverse dalle nostre, espresse dalla maggioranza. Mi scuseranno i colleghi per la franchezza, ma non si tratta solo di pacchianeria istituzionale di un qualche ministro o di qualche deputato: mi riferisco all'onorevole Previti che, come è ben noto, non è certo comparsa secondaria nello scenario giudiziario italiano e che dal suo processo ha dettato il calendario delle priorità legislative della maggioranza. Purtroppo, è qualcosa di molto peggio: gli argomenti contro questa proposta di legge sono stati ripetuti in questi giorni e sono stati molti; anche prima, vi sono stati gli argomenti per la richiesta della questione sospensiva e le pregiudiziali di costituzionalità. Sono argomenti di certo tecnici, forse di non facile e immediata comprensione per i non addetti ai lavori, per la stragrande maggioranza dei cittadini, ma chiarissimi nella loro valenza di principio, nella irrinunciabile scelta di un orizzonte di valori, di una cultura generale di riferimento. Insisto: cultura generale, non di parte, ma condivisa o che dovrebbe essere


Pag. 102

condivisa. Di più: costitutiva di un'idea di Stato e di società, quella scritta nel dettato costituzionale.
Siamo contro questa proposta di legge perché è una legge-vergogna, fatta su misura per bloccare i processi in corso, senza orizzonte di pensiero giuridico o, peggio, indifferente alle conseguenze del sovvertimento del nostro pensiero giuridico e democratico. Si tratta di una disciplina che scardina il principio cardine dello Stato di diritto, vale a dire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Quando i cittadini non sono tutti uguali, quando c'è qualcuno che è più uguale degli altri, il diritto si trasforma in privilegio. Le norme, le regole, i principi dello Stato di diritto parlano certo di indipendenza della magistratura ed imparzialità del giudice, ma ne parlano proprio perché alla base dello Stato di diritto c'è la cultura moderna dell'universalismo dei diritti, delle persone intese come cittadini e non sudditi, dell'eguaglianza come condizione sostanziale della qualità della democrazia.
Difendere lo Stato di diritto significa accettare come invalicabile il limite che separa il bene pubblico dall'interesse di parte, privatistico, quindi, accettare e difendere la certezza del sistema di garanzie a tutela di questo basilare principio costituzionale. Certamente, il bene pubblico dovrebbe essere quello guida per ogni esecutivo, indipendentemente dalla diversità dei programmi politici. Ma se non lo è e quando non lo è, chi garantisce che l'interesse pubblico e il bene comune prevalgano? Chi e cosa garantisce che la politica del Governo - dico di ogni Governo - non sia asservita a logiche e interessi aziendalistici, che sia lo Stato a governare l'economia e non viceversa, come è scritto nel dettato costituzionale? Qual è il soggetto titolare della tutela dell'interesse pubblico? Può esserlo una maggioranza parlamentare? Questo per me è il punto delicatissimo e serissimo, su cui avremmo desiderato risposte: invece, non sono arrivate le risposte, ma soltanto propaganda.
Nel suo furore ideologico di restaurazione politica e culturale Berlusconi ha abituato gli italiani a sentire che in fondo è sempre colpa dei comunisti. Anche lo Stato di diritto diventa un retaggio del veterocomunismo? E dove sono finiti i liberali della maggioranza? Purtroppo, cari colleghi, questa legge non è un errore di percorso o un eccesso correggibile. Purtroppo, è l'esito infausto di un progetto e di una cultura che non è solo progetto e cultura di restaurazione (questo, dal mio punto di vista, sarebbe logico e prevedibile da parte di forze di destra e di conservazione), ma è anche progetto e cultura che rischia di essere istituzionalmente e costituzionalmente eversivo.
Questa legge ha fatto scandalo per il merito della questione, ma anche per il metodo che è stato utilizzato. Perché questa fretta? Nel mese di agosto il Senato in seduta continua non si era mai visto, è stata persino interrotta la discussione in Commissione per andare subito in aula. Anche qui alla Camera sono stati drasticamente tagliati i tempi degli interventi per arrivare in aula. Perché questa corsa? Non si tratta di un decreto-legge in scadenza. Perché non si aspettano i tempi normali applicando normalmente il regolamento? Vi è sì, questa volta, il legittimo sospetto che non si vogliano aspettare altri tempi, cioè quelli della sentenza della Corte costituzionale.
Oggi, anche i più sprovveduti, i cittadini normali, i non addetti ai lavori comprendono che questo non è un provvedimento normale. Perché il Governo non ha deciso altre urgenze? Soltanto stamattina è venuto a riferire in aula il Presidente del Consiglio Berlusconi sulla guerra in Iraq, ma quando si è recato da Bush con quale mandato l'ha fatto?
Vi sono tante altre pesanti urgenze alle quali il Governo non ha risposto. L'indignazione, l'allarme vi sono e crescono.
Credo che sabato la grande manifestazione dei girotondi, che ha visto la partecipazione di tante associazioni, partiti, cittadini normali, sia stata una risposta molto importante. In quella piazza - lo voglio dire al Presidente del Consiglio


Pag. 103

Berlusconi - non vi era solo il popolo democratico, il popolo di sinistra, il popolo dell'Ulivo, ma anche tante persone, uomini e donne, pezzi di elettorato del centrodestra che si indignano e che protestano con noi. Erano in quella piazza, non perché giustizialisti, ma proprio perché garantisti (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Filippo Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, ho già detto avanti le Commissioni I e II, riunite il 13 ultimo scorso per la discussione della proposta di legge sul legittimo sospetto, di reputare ancor più grave del suo contenuto e delle modalità forzose con le quali ne è stata imposta la trattazione, il fatto che essa, in sostanza, derivi da una direttiva irremovibile, psicologicamente non libera, ma imposta da un ben determinato soggetto, dominus in Forza Italia per tutto quanto riguarda la materia giudiziaria. Una intera serie di fatti e di ragioni - tutti puntualizzati nel testo integrale del presente intervento che, con il suo permesso, signor Presidente, mi riprometto di consegnare agli atti della seduta - sta, a mio avviso, a dimostrarlo in maniera tassativa.
Le parole che sto per pronunciare danno di questa conclusione il senso logico non narrativo. È stata imposta una prova di forza moralmente e politicamente suicida per i promotori, oltretutto non coerente con l'alto livello complessivo della enorme maggioranza dei parlamentari di centrodestra. Prova di forza nella quale si è inserito un incauto ma rivelatorio atteggiamento dello stesso onorevole Berlusconi, il quale, dopo iniziali dichiarazioni negative sulla licenza praticata in Senato, ha asserito per la Camera, ma senza dirne il perché, che trattasi invece di materia di assoluta priorità governativa. Una prova di forza, per di più, agita nel momento in cui ben altre urgenze reali, anche di legislazione, pressano sia la sensibilità dei cittadini sia i doveri interni ed internazionali di una maggioranza affannata, viceversa, a stimolare duramente il Parlamento su una questione non coartata da esigenze statisticamente e funzionalmente di natura pressante.
Del legittimo sospetto si può parlare tecnicamente, ma nei tempi, nelle sedi e per ragioni strutturali dell'istituto, non per avventura. Né pare obiezione durevole quella secondo cui i governi della passata legislatura si resero più volte autori, il che è vero, di casi di mala gestio nell'attuazione dei loro doveri, giacché, soprattutto in materia penalistica, le colpe di una parte non danno alle altre titolo a rifarle in proprio ed impunemente quando capita a tiro, come per una sorta di permanente compensazione extra ordinem. Un'obiezione di quel genere troppo insistita da parte di taluni senatori di questo provvedimento comporta, a loro danno, sia l'implicita ammissione che esso è un frutto spurio sia l'esplicito venir meno del diritto stesso di addurla tanto subito che dopo. Neppure è lecito far balenare, anche se inane, la minaccia di procurare lo scioglimento del Parlamento nel caso venisse mancata la finalità ivi perseguita.
Va, parimenti, contestato che si possa sostenere fondatamente che la vicenda della Cirami sarebbe attraversata solo incidentalmente dai tornaconti penalistici dell'onorevole Previti, dominus psicologico e determinatore, che l'onorevole Berlusconi, dominus politico ed imprescindibile autorità dispositiva, sarebbe immune dalle responsabilità di aver subito tale tornaconto, nella sua funzione di autore del criterio di portarla al successo il più sveltamente possibile, e che l'infinita congerie di accadimenti posti in luce, tutti leggibili in una sola chiave, non integrerebbe quella manovra a largo raggio (tribunale di Milano, Corte di cassazione, Corte costituzionale, Senato e Camera), attivata essenzialmente a profitto dominicale della posizione difensiva dell'onorevole Previti. Tutte queste tesi - ripeto - non le si possono plausibilmente sostenere in alcun caso.


Pag. 104

È vero, viceversa, che l'attuale crisi dei rapporti politici e parlamentari, spinta fin dentro al Consiglio superiore della magistratura, non ha altra ragione d'essere che in una riprovevole messinscena in cui cause ed effetti dell'interessato dinamismo che le genera si trovano soggettivamente ed oggettivamente confusi in un'unica personalistica devianza dalle istituzioni.
Si ritrovano insieme cioè il punto di partenza ed il punto di arrivo di un cimento partigiano, privo di causa lecita, sfacciatamente gabellato contro la verità quale strumento di interesse generale, nonché doveroso per vincoli legislativi, sempre per induzione di un grumo di potere ristrettissimo e risoluto, incapace di rispetto, di democrazia e di tecnicità vera in fondamentali settori, capacissimo però, rinchiuso in sé, a guisa di un sinodo buddhista, di storture del genere di quelle in atto, di barattare, per tornaconto, tutto e tutti, ed anche di giocarsi, via via sempre di più, il credito elettorale accordato al movimento politico da cui esso è sorto: una crescente stortura.
In verità, tutto questo ha a che vedere con lo Stato di diritto esattamente quanto le innegabili cadute di legalità di talune vicende giudiziarie in questi anni d'Italia, cioè nulla. Nessuna eventuale resa alle spinte ad emendare almeno qualcuna delle tante protuberanze deformi della Cirami può rendere di questa migliori il senso ed il genoma, né potrà cancellare i turbamenti di una così avvilente battaglia; infine, neppur far dimenticare l'origine scandalosa, per l'avvenire, e preoccupante di tutto il nero di seppia così fatto colare sulle nostre istituzioni.
Tuttavia, nel momento in cui questa Camera conduce la presente discussione e mentre incombe il momento intimo del voto segreto, sembra che nel clima di autentico allarme civico che molti viviamo, venga incontro alle coscienze dei parlamentari una emozionante sollecitazione: quella che potrebbe apprestare, per simmetrica reazione alla provocazione di errori etici e politici, tanto gravi quanto evitabili, un'occasione di reali benefici per l'ordine giuridico e per il riequilibrio della politica, a cominciare dal beneficio immediato di stimolare e rendere comune un recupero di credibilità nella condizione dello Stato, dei partiti e dei rapporti parlamentari.
Tutto questo l'avrei invocato, come ora lo invoco senza alcun personalismo, anche dalla mia precedente collocazione parlamentare e, in ogni caso, curando di non cadere in violazione di alcun dovere di riservatezza, né imposto né sottinteso. Gioverebbe, io credo, al buon esito di tale sollecitazione, prima di tutto e subito un sempre più perfettamente libero dispiegamento delle responsabilità dei singoli parlamentari, secondo il carattere autonomo ad esse dato dall'articolo 67 della Costituzione e dall'articolo 49 del regolamento, che dispone in materia di voto segreto. Responsabilità che mai come ora sono da non temere e da non sfuggire, né per sottovalutazione né per distillazione di cogenze minatorie più o meno larvate.
Anche se rimane una qualche sospensione d'animo nel rilevare come altre componenti della Casa delle libertà, per quanto indenni da contaminazioni, a quel tipo di situazione sottesa nella proposta di legge Cirami abbiano voluto tuttavia associarsi, si direbbe a causa di un pur comprensibile sacrificio verso il collante governativo, al puntiglio di trascinarla in porto. Malgrado questo, io mi permetto di fare qui la seguente esortazione: lasciatelo affondare in qualche maniera o, meglio, per comune consenso, se possibile, e comunque cassate questo dannoso reperto febbrile della caducità dell'errore e facciamone tutti un'occasione per nettare a fondo le odierne stalle, non migliori di quelle mitologiche dell'antico re Augia.
Se alla fine tutto sarà rimasto indifferente come prima, rimarrà però anche che molti, in questo Parlamento, stanno tentando di impedirlo, almeno in parte (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo)!

PRESIDENTE. La Presidenza valuterà, come di consueto, il testo integrale del suo intervento, per la eventuale pubblicazione in calce al resoconto.


Pag. 105

È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, diciamo la verità: che tra il genus degli atti in fraudem legis ci potesse essere la species legislativa, nessuno se lo sarebbe sognato. Ma che romanzo è la storia: questa è una frase scritta da uno dei più grandi giuristi del nostro paese, Francesco Carnelutti, nel 1952, commentando una legge del 1950 per la colonizzazione dell'altopiano silano.
Ma che si potesse assistere all'approvazione di una legge che riproduce il contenuto e la lettera di una anteriore, già dichiarata incostituzionale dalla Corte, credo che nemmeno Francesco Carnelutti, richiamandosi al romanzo della storia, avrebbe potuto immaginarlo.
Quello che sta accadendo in quest'aula e che è già accaduto al Senato è un fatto nuovo e grave, è un fatto straordinario e molto pericoloso. Il testo che oggi arriva in aula, dopo oltre due settimane di discussione in Commissione - non essendo stata concessa l'urgenza e avendo ridotto i tempi della nostra discussione a sole due settimane, abbiamo istituito il rito abbreviato, che è sicuramente una novità per le aule parlamentari -, è identico a quello approvato dal Senato: una proposta di legge che contiene una norma identica, nello spirito e nella lettera, ad una norma dichiarata incostituzionale e cassata con la sentenza n. 353 del 1996, quella che prevede la sospensione automatica del giudizio della sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile, o rigetta la richiesta di rimessione. È una norma che, sempre per restare a Carnelutti, lui avrebbe chiamato impossibile, perché le cose impossibili non le può fare neppure il legislatore. Noi ci stiamo apprestando a votare una legge che non è legge, nel momento in cui viene approvata, perché è viziata da una illegittimità costituzionale immediata e assoluta.
Se questo Parlamento dovesse approvare questa proposta di legge nel testo approvato dal Senato, si realizzerebbe per la prima volta un caso di conflitto politico tra Parlamento, Corte costituzionale e Presidenza della Repubblica. E si badi bene che questa violazione sarebbe di tale gravità che, non essendovi precedenti storici, la dottrina ha sempre parlato, a proposito di un conflitto politico tra poteri costituzionali, di ipotesi astratta, di mera esercitazione accademica, perché tali violazioni erano troppo lontane da quella realtà e dall'effettiva materiale Costituzione secondo la quale operano le varie forze politiche. A questo siamo giunti, quando la responsabilità politica e istituzionale propria di un Parlamento è sopraffatta dall'interesse privato e dall'assolutismo della maggioranza, assolutismo della maggioranza che è la nuova dimensione del parlamentarismo italiano degli anni 2000.
Ci troviamo di fronte ad una grave forma di deviazione del legislatore, ad un fatto antigiuridico, rappresentato dal mancato uniformarsi degli organi legislativi ai principi e alla lettera del giudicato della Corte costituzionale. Ci troviamo di fronte al caso che la dottrina chiama fraus constitutioni, frode alla Costituzione. Di questo stiamo parlando, di una frode costituzionale. Perché qui si tratta non di agire contro la legge, bensì, come dicevano i nostri maestri romani, di circumvenire sententiam legis: un'attività apparentemente consentita, ma il cui risultato è contrario a quello voluto dall'ordinamento. E non vi è dubbio che riprodurre il contenuto di una norma già dichiarata incostituzionale costituisce un comportamento antigiuridico.
È un illecito dal punto di vista sostanziale in rapporto alle alterazioni che determina sull'ordinamento generale dello Stato, sul principio della certezza del diritto e su quello, fondamentale in ogni Stato moderno, della garanzia delle situazioni costituzionali soggettive.
La dottrina dà un nome preciso a tutto questo: fraus imperii, frode di potere, cioè un uso di potere portato alla qualificazione di un'illegittimità costituzionale aggravata. Vorrei che tutti noi ci rendessimo


Pag. 106

conto che è di questo che stiamo parlando, non stiamo solo modificando una norma del codice di procedura penale.
Di fronte a questa frode costituzionale entra in gioco il potere del Presidente della Repubblica. In questo caso, il potere di rinvio, con richiesta di riesame, ex articolo 74 della Costituzione, non sarebbe esercitabile per motivi di merito politico, rispetto al quale il potere del Presidente si esaurisce con il rinvio ed il riesame, perché prevale, comunque, l'indirizzo politico di cui la maggioranza è portatrice. In questo caso, l'esercizio del potere, ex articolo 74, rinvio e riesame, riguarda motivi di legittimità, per cui, secondo la dottrina, nemmeno prevalente, ma costante - come ricordava poco fa, nel suo intervento di richiesta, il presidente Castagnetti - deve dedursi che, se il Governo o il legislatore non accetta le decisioni della Corte ma assume o aderisce ad iniziative di legge ordinarie tendenti ad eludere gli effetti che la Costituzione connette a tali decisioni, ponga in essere esattamente quel pericolo di attentato alla Costituzione che, soprattutto in sede di promulgazione, al Presidente è dato sventare. Di questo - lo ripeto - stiamo parlando. Questo è l'oggetto delle nostre valutazioni e del nostro voto.
Ciò significa che il Presidente della Repubblica può, alla fine della procedura prevista all'articolo 74, non promulgare la legge, esercitando il potere-dovere di far valere limiti sostanziali della funzione legislativa che abbiano già trovato nella pronuncia definitiva della Corte costituzionale, ex articolo 137, ultimo comma, un riconoscimento della loro inderogabilità da parte del legislatore ordinario.
Dobbiamo renderci conto che, per consentire che un nostro collega non venga giudicato in un processo, voi state tentando non solo di scassare il codice di procedura penale, ma state minando alla base il nostro sistema costituzionale. E non solo - si badi bene - nel rapporto delicatissimo che ho appena ricordato tra Parlamento e Presidente della Repubblica, ma anche nei confronti della Corte costituzionale.
In questo vostro atto c'è implicito uno spregio della funzione della Corte costituzionale. Ricordo una bellissima pagina scritta da Calamandrei in un suo saggio che, guarda caso, si intitola L'ostruzionismo di maggioranza; in essa, Piero Calamandrei definiva la Corte come un ufficio di dogana istituito sulla frontiera tra la legge ordinaria e la norma costituzionale, chiamato ad impedire il contrabbando legislativo ai danni della Costituzione che potrebbe consentire di far passare tentativi di modificazioni costituzionali sotto l'etichetta apparentemente innocua della legge ordinaria. Questo è contrabbando legislativo ai danni della Costituzione in nome e per conto di una persona. Tutto questo è uno spregio al ruolo di garanzia della Corte, perché è da questa funzione di custodia della Costituzione che la Corte trae una specifica legittimazione democratica.
Colleghi, dovreste cominciare ad assimilare una volta per tutte che il principio democratico non è limitato solamente al profilo della selezione dei rappresentanti della sovranità popolare ma ricomprende anche la garanzia dei valori fondamentali della Costituzione che costituiscono il contenuto dell'unità politica della nostra Repubblica, ossia le precondizioni della stessa organizzazione costituzionale democratica! Smettetela di invocare, in maniera petulante, che la maggioranza degli italiani vi ha votato per cui tutto vi è concesso! Questa non è più democrazia, è assolutismo della maggioranza, che è un'altra pagina della storia che nessuno di noi vuole ancora conoscere.
Ciò che state facendo è uno spregio rispetto all'operato della Corte. La sentenza n. 353 del 1996 giudica irragionevole una norma che può portare alla paralisi del processo. La forza di penetrazione del giudizio di ragionevolezza fino al merito legislativo corrisponde alla pienezza della funzione di custodia della Costituzione affidata alla Corte. Vorrei che questo Parlamento non dovesse diventare immemore di questa dimensione di civiltà giuridica.


Pag. 107

Un giurista liberale anglosassone della fine del settecento, Thomas Payne, affermava che un Governo senza Costituzione è potere senza diritto. Noi stiamo arrivando a questo, al potere senza diritto, ad un Parlamento che non è più un'istituzione dello Stato di diritto, ma è un mero esecutore della volontà della maggioranza a sua volta prigioniera di interessi personali.
E ricordatevi che la vostra è una forza fine a se stessa; un potere senza diritto e un potere senza regole vi fa forti qui dentro, perché è la forza dei numeri, ma non è la forza della ragionevolezza, non è la forza del diritto, non è la forza della Costituzione. Ed il paese lo capisce, si accorge di questa stortura, di questa devianza. Quando ve ne accorgerete anche voi sarà tardi, troppo tardi per voi. Spero che non sia troppo tardi per tutti (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mongiello. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MONGIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato religiosamente quanto è stato detto dall'opposizione in questi giorni, in queste settimane, sul conto di un provvedimento che, ne sono convinto, onorevole Violante, in questo momento, mai potrebbe essere discusso in Spagna o in Inghilterra. In tali paesi, infatti, vi è qualcosa che ha ottenuto, da parte della pubblica opinione, della gente, non tanto un riconoscimento quanto un rispetto sacro, che non è mai venuto meno: vi è una magistratura che ha profuso impegno nel suo lavoro, nel rispetto della legge, almeno a giudicare da come essa ha operato fino ad oggi e, credo, continuerà ad operare in futuro.
Noi, invece, dobbiamo prendere atto della realtà del nostro paese, in cui gran parte della magistratura, la stragrande maggioranza, ha fatto il suo dovere, ha operato e si è impegnata, nel rispetto della legge, di questa applicando, in qualsivoglia momento, la lettera e lo spirito, mentre un'altra parte di essa - che ha avuto modo di affermarsi nel dopoguerra, a partire dagli anni sessanta - ha lavorato non per applicare le norme del codice penale ma, per alcuni versi, per pronunciare sentenze con le quali tali norme venivano disapplicate. Cosa voglio dire? È evidente che ci troviamo in una situazione assolutamente anomala nella quale la magistratura ha avuto modo di interferire nella gestione della cosa pubblica, regolando gli equilibri, stabilendone di nuovi, annientando presenze ed ordinamenti politici e creando, dalle macerie, qualcosa che non si vede ancora perché il nostro sistema politico vive una fase di transizione e di provvisorietà.
Ebbene, cari colleghi, la proposta di legge d'iniziativa del senatore Cirami va incontro ad un'esigenza; essa dà un segnale forte, onorevole Bressa. Altro che anomalia costituzionale profonda! Potrebbe anche essere così, ma non credo, a giudicare dallo spirito della proposta. Questo paese deve prendere atto e coscienza che l'ordinamento giudiziario è uno e che il giudice deve essere realmente terzo ed imparziale. Invece, se guardiamo ai presupposti, a ciò che è dietro di noi, a quanto è avvenuto fino ad oggi, non è il caso, questo, del tribunale di Milano, dove sono accadute cose che definire sconcezze, per quanto mi riguarda, significherebbe dire nulla o poco.
Vedete, io prendo atto e capisco quando da più parti si afferma che questo provvedimento in fondo serve ad un collega o a più colleghi facendo il nome dell'onorevole Previti, e - quello che è ancora più sostanziale - quando si afferma che questo provvedimento serve al Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi. L'onorevole Violante quasi invita l'onorevole Berlusconi a smetterla con questa ossessione privata sui problemi della magistratura (è incorso in un lapsus quando invocava il consiglio internazionale e invece parlava del Consiglio superiore). Onorevole Violante, se lei avesse subito soltanto una millesima parte di ciò che ha subito e subisce l'onorevole Berlusconi oggi a causa di una parte della


Pag. 108

magistratura, la magistratura militante, certamente non parlerebbe con tanta serenità o con tanto distacco. L'onorevole Berlusconi presiedeva un convegno internazionale nel 1994 a Napoli, che aveva come oggetto di discussione la criminalità organizzata, e qualcuno gli telefonò dicendogli che a Palazzo Chigi c'era un ufficiale di polizia giudiziaria che portava con sé un avviso di garanzia.
Signori miei, chi vi parla faceva parte di quel Governo; ero sottosegretario di Stato al tesoro; posso assicurarvi che quando ciò accade è evidente che non si è più di fronte ad un semplice conflitto di poteri o semmai ad una situazione di emergenza, ma è evidente che il tutto si pone sul piano di un disegno strategico, che ha come obiettivo l'abbattimento del soggetto politico, che ha come obiettivo la caduta di un Governo nazionale del paese.
Se è vero che questa parte della magistratura da un recente passato, dal 1970 in poi, ha agito con sentenze discutibili, ma soprattutto con comportamenti che niente avevano a che fare con l'ossequio e lo spirito di un organo giudiziario espressione dei poteri dello Stato, è evidente che tutto questo deve farci riflettere; è evidente che se quella magistratura ha fatto sì che un sistema politico fosse seppellito, se quella magistratura ha fatto sì che tante morti innocenti si verificassero in questo paese, se quella parte di magistratura ha fatto sì che un Governo eletto democraticamente dovesse comunque dimettersi creando una situazione di emergenza sul piano istituzionale, se quella è la stessa magistratura che oggi pone in essere azioni ed interventi tesi all'abbattimento ancora di un Governo, organo democratico del paese, è evidente che dentro di noi esiste una profonda preoccupazione.
È evidente che il problema che si pone non può riguardare la maggioranza. È un problema che deve essere necessariamente riportato anche ad uno spirito istintivo, sereno e democratico, che deve impegnare le forze dell'opposizione.
Immaginate, oggi c'è Magistratura democratica, oggi c'è Gherardo Colombo, c'è Scarpinato, ma domani ci potrebbe essere la «magistratura della libertà», un magistrato che si può chiamare in un modo come in un altro ma comunque legato o che faccia riferimento ad una condizione politica certamente in contrasto con quella che oggi rappresenta l'opposizione parlamentare.
Come si salva un paese se non mettiamo mano alla realtà malata di una parte della magistratura? Questo è il significato più forte, più profondo. Altro che il vulnus costituzionale che questo disegno di legge può presentare! È necessario che il Parlamento affronti il problema, che dica, subito, qual è la posizione di questo organo istituzionale rispetto al problema giudiziario nel nostro paese.
L'altra sera, nel corso di una trasmissione televisiva, ho ascoltato un deputato della Margherita, l'onorevole Franceschini, dichiarare che, in fondo, la maggioranza di questo Parlamento presenta una prevalenza di avvocati o di persone impegnate nella maggioranza e nel Parlamento solo per porre rimedio ad una situazione privatistica che riguarda il Presidente del Consiglio. Io non so l'onorevole Franceschini da dove venga, certamente, se è stato il vicesegretario di un partito popolare avrà sicuramente provato un forte senso di appartenenza o comunque di adesione alla visione cattolica, alla militanza dei cattolici impegnati in politica. All'onorevole Franceschini vorrei dire che è vero che l'avvocato difensore del Presidente del Consiglio è anche il presidente della Commissione giustizia, e dunque, ricoprendo questa carica deve confrontarsi, ogni giorno, con i gruppi parlamentari, con i deputati e deve, ogni giorno, capire e comprendere cosa sia il confronto e quale sia la strada più giusta per arrivare ad una soluzione. Io vorrei ricordare all'onorevole Franceschini altri fatti, qualche altro esempio più eclatante: Romano Prodi portò nel suo Governo - nel suo Governo, non come presidente della Commissione giustizia - come ministro della giustizia, il suo avvocato difensore.

GIANCLAUDIO BRESSA. Non è mai stato l'avvocato di Prodi!


Pag. 109

GIOVANNI MONGIELLO. Non solo! Ma ebbe anche la forza, la persuasione di tenere nel Governo anche chi aveva rappresentato la pubblica accusa nei suoi confronti. Si portò la pubblica accusa come ministro dei lavori pubblici e la difesa come ministro di giustizia. Perché dico questo? Lo dico perché si fanno ragionamenti sterili, ragionamenti che non affrontano il problema. Noi ci troviamo di fronte ad una necessità forte. È finito il tempo in cui la Democrazia cristiana aveva l'onere, l'obbligo del governo e il Partito comunista quello dell'opposizione, potendo permettersi la libertà di un gioco delle parti istituzionale e potendo consentire ad una parte della magistratura di operare come ha operato Magistratura democratica dal 1970 in poi. È finito questo tempo; viviamo un momento della politica diverso, viviamo in un sistema per la gran parte maggioritario: c'è uno schieramento che si presenta agli elettori con un programma, vince le elezioni ed ha il dovere di governare, c'è uno schieramento che perde nel confronto elettorale ed ha il dovere, il compito di essere opposizione democratica. C'è la necessità di un reciproco riconoscimento tra le parti. Ecco perché, oggi, non comprendo, non capisco il ruolo, il comportamento, l'atteggiamento dello schieramento di opposizione, del gruppo dei Democratici di sinistra (anche se non tutto). Personalmente, comprendo il lavoro, la fatica ed il grande impegno che sta ponendo in atto l'onorevole Massimo D'Alema, non so se gli faccio un favore, certamente non glielo faccio. L'onorevole D'Alema sta ponendo, intensamente, alla sinistra, al suo partito una domanda forte: non demonizzate l'avversario, riconosciamolo come avversario, combattiamolo, non demonizziamolo.
Bene, cari colleghi, questo disegno di legge affronta un problema che è presente davanti a noi. Il segnale forte che è necessario dare è il seguente: dinanzi ad un cittadino imputato non ci può essere un magistrato che abbia uno spirito che non sia giusto, terzo, neutrale. Questa proposta di legge, oggi alla valutazione della Camera dei deputati, vuole conseguire proprio questo obiettivo: far sì che ogni cittadino sia giudicato da un giudice imparziale, terzo, neutrale.
È stato detto che questo provvedimento segue una corsia preferenziale sul piano della procedura per dare una risposta a tali problematiche prima che altri lo facciano. Avrebbe ad esempio potuto farlo il tribunale di Milano, anche se poi quel collegio ha detto che non una sentenza sarebbe stata emessa dinanzi a situazioni in qualche modo rapportabili alla decisione della Corte costituzionale ed anche alla proposta di legge oggi all'attenzione del Parlamento.
Onorevole Bressa, lei ritiene veramente che se non ci fosse stata la proposta di legge Cirami quel collegio di Milano si sarebbe impegnato a dire che non avrebbe fornito alcuna sentenza prima di altre risposte sul piano istituzionale? Sicuramente no. Come vedete, questa iniziativa ha pertanto già assunto una grande validità. Stanno capendo che la realtà è mutata, che non vi è una maggioranza o un Governo del paese che vuole fucilare i magistrati. Alla grande parte della magistratura noi rendiamo il nostro ossequio, il nostro rispetto, il nostro riconoscimento, ma è evidente che le cose non vanno come dovrebbero andare. Ecco perché mi permetto di considerare questo provvedimento quanto mai opportuno e valido.
A me dispiace che sia stato un non politico, un grande avvocato come Carlo Taormina, a dire che bisogna ripristinare il senso dello Stato, con le necessarie priorità costituzionali; nell'ambito delle competenze, il Parlamento non può attendere altri organi dello Stato. Ecco perché abbiamo detto che - comunque - la discussione di questo provvedimento non andava rinviata e doveva pertanto svolgersi.
Per questi motivi, noi dell'UDC comprendiamo lo spirito di tale iniziativa, capiamo il valore, la portata di questo provvedimento e comprendiamo che esso va nella giusta direzione: è opportuno fare così, perché è opportuno, in questo paese,


Pag. 110

ripristinare realmente lo stato di diritto, perché chi non lo ha compreso lo deve comprendere.
Insieme a tanti, insieme all'onorevole Biondi, ero parlamentare quando, nel 1993, qui alla Camera dei deputati un ufficiale della Guardia di finanza bussò al portone.

PRESIDENTE. Ed entrò.

GIOVANNI MONGIELLO. Successe proprio qui, dove c'è il senso della sovranità popolare. Qui in Parlamento un ufficiale della Guardia di finanza bussò, chiedendo una documentazione: si trattava del bilancio del Partito socialista italiano, oltretutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Come si interpretava quella iniziativa, se non con l'idea forte di dire che il potere legislativo non c'è?
Tanti magistrati hanno affermato in molti convegni: siamo noi che svolgiamo un'azione di supplenza rispetto ad un potere legislativo che ieri rappresentava lo Stato borghese e che oggi rappresenta gli interessi particolari di pochi privilegiati. Non è così. Abbiamo la necessità di porre mano per ripristinare in questo paese lo Stato di diritto. Difendere Previti o Berlusconi? Sì, e lo dico con piena convinzione: intendiamo difendere Previti, Berlusconi come ogni altro cittadino.
Mi dispiace sinceramente che l'onorevole Mancuso non sia presente e gli rinnovo il mio profondo affetto. Negli anni 1993, 1994, 1995 e 1996 ero parlamentare e, oltretutto, frequentavo Palazzo Chigi, collaborando con un Presidente del Consiglio. Ricordo tutto di quella vicenda e ricordo chi intervenne per far dimettere il ministro di grazia e giustizia Filippo Mancuso. Egli non ricorda più queste vicende, per una situazione che, oltretutto, riguarda il suo stato d'animo non sereno; ma avrei voluto ricordargliele, riconfermandogli, comunque, il mio rispetto ed il mio profondo affetto.
Onorevoli colleghi, bisogna intervenire nel settore della magistratura e nello spazio giudiziario. Se vi è una magistratura salda e in piedi, avremo dinanzi a noi un paese che vive bene con un grande spirito di democrazia e di partecipazione democratica. Se in quello spazio si afferma una parte militante e violenta (altro che incostituzionale: anti-Stato!) e la stragrande maggioranza dei colleghi magistrati chiede al potere legislativo di intervenire per porre un rimedio, è evidente, cari colleghi che, se non interverremo, certamente non garantiremo a questo paese né un presente né un domani fatto di sicurezza e di certezza.
Concludo dicendo che voteremo a favore di questo provvedimento e andremo fino in fondo. Il Presidente della Repubblica, nei confronti del quale proviamo un grande affetto e rispetto, ci ha dato l'orgoglio di sentirci italiani anche con il nostro inno e la nostra bandiera. A questo Presidente della Repubblica non smetteremo mai dire «grazie» e «bravo». Sono convinto, comunque, che il Presidente Ciampi, come noi e quanto noi, si renda conto della situazione che abbiamo dinanzi. Vi è chi ha pensato con una sentenza, senza alcun costrutto giuridico, di violare, come è accaduto a Milano, il principio dell'affermazione della norma, per riportare questo paese indietro di dieci anni. Ebbene, cari colleghi dell'opposizione, sappiatelo: la maggioranza è questa e siamo fermamente convinti di difendere, per questo paese, un domani fatto di certezza ed uno Stato di diritto che serve al paese.
Un'ultima considerazione: in Commissione qualche collega ha portato avanti l'idea di un atto di clemenza, parlando di una possibile amnistia o di altro. Per quanto ci riguarda, non siamo d'accordo. Siamo d'accordo, invece, per comprendere oltretutto il senso più diffuso nelle coscienze di grande parte della pubblica opinione, sul fatto che qualcosa, sul piano della clemenza, debba rivedersi.
Quando l'anarchico Pinelli morì dopo un volo da un quarto piano vi fu un documento firmato da 800 persone, tra cui magistrati e giornalisti, che attaccarono, profondamente ingiuriandolo, offendendolo e ponendolo al pubblico ludibrio, il commissario Calabresi. Il commissario Calabresi,


Pag. 111

poi, è stato ammazzato. Alcuni stanno pagando, con sentenza passata in giudicato, per quell'omicidio. Sono ideologicamente distante dalla cultura e dall'idea di Adriano Sofri su come deve organizzarsi un consorzio civile e una comunità nazionale. Però, per come i fatti si sono evidenziati ed affermati, per quanto è stato posto in essere in questi anni, quell'atto di clemenza non solo lo comprendo, ma lo chiedo.
Come gruppo parlamentare dedicheremo una giornata, in un incontro con la stampa, a quello specifico tema. Per quell'avvenimento, per quell'episodio, per quelle persone che stanno dimostrando, oltretutto, un costume ed una sapienza eccezionale nel modo di affrontare la sofferenza, un paese civile, avanzato e progredito capirebbe un atto di clemenza (Applausi dei deputati dei gruppi dell'UDC (CCD-CDU) e di Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bondi. Ne ha facoltà.

SANDRO BONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è inutile negarlo: il problema della giustizia tiene la vita politica italiana sotto scacco da ormai dieci anni. In nessun paese, credo, la questione della giustizia domina la vita politica da così lungo tempo come è avvenuto ed avviene nel nostro paese. Forse è venuto il momento - ed anche questa è un'occasione per farlo - di chiedersi il perché e, soprattutto, di domandarsi in che modo sia possibile sgomberare la strada da questo pesante macigno che impedisce, di fatto, lo svolgersi di una normale dialettica democratica.
Che in Italia la giustizia, la magistratura, abbia influenzato le vicende politiche ed il corso stesso della nostra storia più recente non siamo soltanto noi a dirlo. Al di là del diverso giudizio che possiamo avere su questo rapporto tra politica e magistratura vi sono valutazioni ormai largamente comuni e condivisibili fra le forze politiche che siedono in questo Parlamento. Lo ha dimostrato, per ultimo, anche l'intervento molto nobile pronunciato quest'oggi dall'onorevole Marco Boato.
Voglio citare una giornalista, un'intellettuale molto acuta, Barbara Spinelli, che certo non ha simpatie per il mio partito o per lo schieramento politico di cui faccio parte. Ha scritto cose difficilmente confutabili e voglio citarle, se pur brevemente. Dopo il 1989 - scrive Barbara Spinelli - una classe politica al completo fu eliminata con strumenti non politici ma giudiziari mentre rimanevano indenni le forze che durante la guerra fredda erano ritenute ideologicamente incapaci di governare.
Le parti erano state rovesciate da un giorno all'altro; i partiti legittimati ieri, furono proclamati in un baleno illegittimi, mentre gli illegittimi si trovarono ad essere non solo rilegittimati per grazia giudiziaria, ma ridiventarono, come i Democratici di sinistra, i distributori di lasciapassare democratici. Il privilegio che veniva loro concesso - prosegue Barbara Spinelli - consentì ai nipoti di Togliatti una drastica riduzione delle fatiche autocritiche e si trasformò in un salvacondotto precoce non fino in fondo meritato e soprattutto non legittimato. La discolpa divenne un regalo avvelenato, con il passare del tempo; in effetti equivaleva a un lasciapassare democratico che i post-comunisti non si erano dovuti guadagnare con le proprie mani pagando i prezzi richiesti.
Conviene, credo a tutti, riflettere con obiettività, come ha fatto appunto Barbara Spinelli, su questo periodo della nostra storia che ammorba ancora tutta la nostra vita politica, se vogliamo davvero completare la transizione dalla cosiddetta prima alla seconda Repubblica, se vogliamo davvero fondare su solide e nuove basi la democrazia dell'alternanza, se vogliamo davvero rinnovare le classi politiche di questo paese, se vogliamo uscire definitivamente dal clima avvelenato di una contrapposizione ideologica, che produce ormai danni incalcolabili al nostro paese.
Lo ha ricordato anche il cardinal Ruini - lo cito con molto rispetto, senza alcuna volontà di speculare sulle sue parole -, quando ha fatto presente, rivolgendosi in


Pag. 112

particolare alle forze politiche, a tutte le forze politiche, che la politica italiana sembra essersi avvitata in una specie di spirale, a causa di uno scontro continuo tra le forze politiche, che ha assunto toni sempre più aspri e sempre più generalizzati. Una spirale che purtroppo produce inconvenienti che sono sotto gli occhi di tutti: per il Governo infatti diventa più difficile attuare i propri programmi, mentre l'opposizione riesce raramente a far recepire un proprio apporto critico, ma anche costruttivo. L'opinione pubblica, infine, può essere indotta a credere che scopo della dialettica politica sia di fatto una pura lotta per il potere e non quello di misurarsi concretamente con le questioni reali del paese.
Sappiamo che il problema della giustizia è oggi quello che più di ogni altro divide le forze politiche: divide il paese; divide gli animi. Lo dimostra anche la discussione su questa proposta di legge. Ma proprio per questo credo che convenga a tutti fare della giustizia non più un terreno di scontro, di incomprensione, di divisione, o peggio ancora, l'occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe - come purtroppo è avvenuto oggi in quest'aula -, bensì un possibile terreno di confronto, di comprensione, probabilmente e possibilmente di intesa, così com'è avvenuto nella passata legislatura, come ha ricordato oggi l'onorevole Finocchiaro.
Il voto di oggi, onorevole Filippo Mancuso - lo dico con tutto l'affetto e il rispetto che ho per la sua persona -, dimostra che non c'è in quest'aula o nelle forze politiche della Casa delle libertà alcun dominus, nessun determinatore, per usare le sue parole, ma una libera e convinta adesione di tutti i parlamentari sulla base dei principi della civiltà giuridica; un'adesione che risponde alla coscienza di ciascuno di noi.
Il suo intervento - me lo permetta, onorevole Filippo Mancuso, mi spiace dirlo - nasce da un risentimento che, a sua volta, nasce da sospetti assolutamente infondati. Un intervento il suo, onorevole Filippo Mancuso, la cui azione morale erompe in parole che non corrispondono all'immagine che abbiamo di lei. Un intervento - mi spiace dirlo - che rompe con quel rispetto usuale e perfino naturale che lei ha sempre dimostrato nei confronti di tutte le persone e che, soprattutto, non contribuisce al superamento di quella fase buia ed inquietante della vita del nostro paese per il cui superamento lei stesso ha fornito un importante contributo.
Un grande giurista e un grande avvocato, Piero Calamandrei - già citato dall'onorevole Bressa -, diceva che dall'urto delle forze politiche in Parlamento nascono le buone leggi, così come dall'urto delle parti nel processo nascono le buone sentenze.
Ecco, oggi, siamo chiamati ad approvare una buona legge, attraverso un confronto serrato - che si è già svolto al Senato e nelle Commissioni competenti della Camera - tra opinioni e convinzioni spesso molto distanti che, tuttavia, non devono e non possono impedire la condivisione fra noi tutti di alcuni valori fondamentali.
Proviamo ad esaminare, sia pure brevemente, quali possono essere questi valori comuni, quei principi che tutti insieme possiamo condividere. Un principio fondamentale del nostro processo è la giurisdizione del giudice naturale precostituito per legge, dal quale il cittadino non può essere sottratto. Ma ogni cittadino ha, al tempo stesso, il sacrosanto diritto al giusto processo, ad essere giudicato con equità, con serenità e con imparzialità. E non può essere definito giusto processo quello nel quale venga negata ad ogni cittadino la possibilità di dimostrare la fondatezza del sospetto di essere perseguito presso una sede giudiziaria che sia priva di serenità e di imparzialità.
La disciplina del legittimo sospetto - come sa anche la sinistra che, in altri tempi, ne ha fatto un giusto cavallo di battaglia - non rappresenta soltanto una normativa a garanzia del singolo cittadino, ma costituisce principalmente un essenziale strumento a tutela del prestigio dell'intera magistratura.
L'enorme polverone che si è alzato su questo provvedimento ha finito, purtroppo,


Pag. 113

per oscurare e per nascondere la profonda moralità e i principi sacrosanti di questa proposta di legge. Con l'entrata in vigore di questa legge non si accorda all'imputato la facoltà di sottrarsi al giudizio. Come è evidente, qualora una richiesta di rimessione fosse accolta, l'imputato comparirebbe di fronte ad un nuovo giudice.
Noi abbiamo fiducia nella magistratura, nella stragrande maggioranza della magistratura, che svolge, con onore e con decoro, il proprio compito e non crediamo che in alcune procure si faccia giustizia più che in altre, che alcuni magistrati facciano giustizia più e meglio di altri.
Non dimentichiamo, inoltre, che sono altri giudici a cui spetta il compito di valutare l'ammissibilità ed il fondamento della richiesta, in assenza dei quali i giudici della Corte di Cassazione possono disporre il rigetto della richiesta.
Vorrei concludere, perciò, sottolineando l'assoluta mancanza di validi motivi che giustifichino e spieghino la resistenza estrema opposta dall'opposizione all'introduzione di una normativa che, a mio parere, a nostro parere, è invece ispirata da principi largamente condivisibili di indubbia civiltà giuridica (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.

ENRICO BUEMI. Signor Presidente, signor sottosegretario, colleghi, pensando al dibattito avvenuto durante queste settimane in Commissione e avendo sentito ripetutamente un richiamo forte alla necessità e all'urgenza di dare al paese una legge maggiormente garantista, devo confessare che mi è venuto spesso il desiderio di dire che mi sarei aspettato l'insorgere di questa ventata garantista in altri tempi, in particolare nel decennio scorso, quando si sono verificati fatti che, se paragonati alla situazione attuale, la farebbero sembrare un luogo senza la possibilità di alcun condizionamento ambientale, seppur minimo.
Per il ripristino di un minimo di verità storica, aggiungo che in quel tempo si sono verificati - sì - forti condizionamenti ambientali di varia natura, politici e mediatici, che interferivano pesantemente nelle vicende giudiziarie. Le reti televisive ed il giornale dell'attuale Presidente del Consiglio partecipavano alla gogna mediatica che riverberava sui processi una pseudo legittimità popolare e che si aggiungeva ai condizionamenti in atto, dando enfasi ai girotondi giustizialisti della destra, della Lega e di parti giustizialiste della sinistra.
Come si vede, in Italia vi è un garantismo a corrente alternata: quando siamo parte in causa, vogliamo un sistema giudiziario fortemente garantista; quando riguarda altri, è meno importante ed urgente che lo sia.
Per noi non è così. Anche oggi, nell'esaminare questa proposta - sbagliata quanto meno nei tempi e nelle forzature delle procedure parlamentari imposte per la sua approvazione -, nonostante le riserve, ci sforziamo di cogliere gli elementi che possono essere portati all'onesta e non strumentale causa del garantismo, che tradotto vuol dire, tra l'altro, avere un giudice giusto, imparziale e libero da condizionamenti reali o apparenti. Nonostante le modalità negative complessive offerteci, accompagnate da una serie di provvedimenti che riguardano o hanno ricadute indirette su processi eccellenti in corso (falso in bilancio e rogatorie), non aiutando le posizioni autenticamente garantiste, noi confermiamo l'intendimento di ricercare soluzioni più avanzate.
Dicevo che l'insieme della situazione non aiuta le posizioni garantiste, anche perché c'è sempre chi, sentendosi più puro di altri, alimenta il sospetto che su queste questioni ci sia un cedimento verso gli interessi specifici di qualche governante, di influenti colleghi, di poteri forti presenti nel paese. Non aiuta l'eccesso di contributo intellettuale di autorevoli colleghi che, avendo responsabilità istituzionale e nei processi, fanno apparire alterata e condizionata la discussione politica e parlamentare, ammantandola di potenziali interessi


Pag. 114

professionali, oltre che personali. Non aiuta la ferrea logica degli schieramenti.
Tutto questo rende difficile, nonostante la necessità di portarlo avanti, il confronto parlamentare e di questa difficoltà si è fatto ripetutamente interprete con autorevoli interventi il Presidente della Repubblica. Avremmo sperato che una maggioranza responsabile, non faziosa ed intenzionata a risolvere veramente i nodi di un'autentica riforma della giustizia, avesse affrontato prima le questioni dell'organizzazione giudiziaria e di seguito, lontano da scadenze che stimolano - questi sì - legittimi sospetti, gli altri problemi irrisolti da tempo che non possono essere affrontati sulla spinta di inaccettabili e specifici interessi processuali, in particolare se questi fanno riferimento diretto a chi regge le redini del paese ed ha una stragrande maggioranza parlamentare, in forza della quale stabilisce le priorità del paese.
Noi pensiamo che l'Italia abbia bisogno oggi di ben altre priorità: da una puntuale politica economica ad una responsabile e realistica politica estera e di immigrazione.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, nessuno nega alla maggioranza il diritto di decidere secondo i propri orientamenti, ma su materie come quella oggi in discussione, non è possibile non tener conto anche delle opinioni di una parte importante del Parlamento, seppur di minoranza. Infatti, non si può mettere mano al codice di procedura penale come agli altri codici ad ogni mutar di maggioranza: gli italiani non capirebbero più niente. Bisogna avere la capacità di ritrovare un minimo comune denominatore, che deve essere alla base delle regole fondamentali del nostro paese che tra l'altro traggono le loro radici nei principi costituzionali, condivisi unitariamente, di tutela dei diritti dei cittadini.
In questi giorni abbiamo accolto con particolare apprezzamento l'autonomo atto di buon senso manifestato dal tribunale di Milano che ha comunicato di voler attendere la sentenza della Corte costituzionale. A tale prudenza, purtroppo, non si è abbinata quella del Consiglio superiore della magistratura, da più parti consigliato a trovare forme di intervento sulla questione meno dirompenti per la sua unità interna, anche al fine di attenuare lo stesso intervento nella dialettica interna in sede parlamentare, proprio per dare costantemente linfa a quel senso di responsabilità e di equilibrio che dovrebbe essere alla base del rispetto dell'autonomia e della cooperazione tra i poteri dello Stato.
Ciò detto, noi riteniamo che anche sul legittimo sospetto bisogna avere il coraggio di ammettere che i rischi di un condizionamento ambientale sul processo, sulle sue parti e, in particolare, verso il giudice nella sua collegialità, non è un rischio che esiste solo in teoria: questo rischio è esistito, esiste ed esisterà anche in futuro. Le tentazioni per chi ha la possibilità di opporsi in modo illegittimo a situazioni a lui sfavorevoli ci sono sempre e noi abbiamo il dovere di prenderle in esame per contrastarle, dando ad esse risposte puntuali. Ci siamo sforzati di procedere in questo senso e gli emendamenti proposti, partendo da un giudizio sereno sulla norma in corso di modifica, vanno in questa direzione. Però, ci sono modifiche che riteniamo inaccettabili che sono quelle che introducono forti incertezze riguardo alla possibilità di concludere i processi secondo uno dei principi fondamentali del giusto processo, vale a dire la ragionevole durata: contro questo rischio, anch'esso non teorico ma concreto, noi ci opponiamo decisamente. È diritto del cittadino ed interesse generale del paese avere un processo che rispecchi integralmente quanto stabilisce l'articolo 111 della Costituzione: «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata». In queste tre righe della nostra Costituzione c'è l'essenza democratica del processo: parità effettiva tra accusa e difesa; giudice terzo che deve essere imparziale ed apparire imparziale per non vanificare la sua imparzialità; ragionevole durata del processo che vuol dire dare


Pag. 115

rapidità ed efficienza allo stesso, senza sacrificare i principi che ho richiamato poc'anzi.
A tutto questo noi ci richiamiamo e a questo abbiamo ispirato ed ispiriamo la nostra azione in questo difficile confronto parlamentare che ci attende, poiché desideriamo dare agli italiani un messaggio di serenità e di tranquillità, il che ci è consentito dall'aver percorso, anche con gravi sofferenze umane e politiche, la difficile strada di una giustizia equa che, proprio per questo, è vera giustizia (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani e Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevole colleghi, la fin troppo ampia discussione in sede di Commissioni riunite ha praticamente esaurito tutti gli argomenti, pro e contro questa tanto contestata proposta di legge. Io mi potrei agevolmente riportare alle pregevoli argomentazioni degli esponenti della Casa delle libertà tenute sia in questa sede sia in sede di Commissioni riunite. Per la verità, se così facessi, eviterei di tediarvi e, soprattutto, non guasterei il pregio e la compiutezza di quelle argomentazioni, però i pesanti attacchi che sono venuti anche in questa sede da parte dell'opposizione mi inducono a fare alcune brevi considerazioni di carattere politico ed in seguito, in modo ancor più sintetico, altre considerazioni di carattere tecnico.
Si è detto che questa proposta di legge che ci accingiamo ad approvare sia stata predisposta al servizio dei potenti e di un potente in particolare. Nella tendenza irreversibile che mi ha sempre caratterizzato, non nascondermi cioè dietro un dito e non esercitare il rito dell'ipocrisia che - purtroppo - in questa sede si esercita quotidianamente, do per scontato che questo rilievo dell'opposizione sia fondato. Essendo la prima volta che capita una cosa del genere mi chiedo se ragioni superiori inducono a ritenere che questa, non dico sia giustificabile, ma sia ammissibile.
Voglio fare alcuni esempi estremamente sintomatici e significativi, che magari riguardano un personaggio importante, autorevole e che in seguito hanno avuto riverberi e riflessi su tanti e tanti cittadini. Non fu forse la tragedia che portò poi a morte il povero Enzo Tortora ad aprire una stagione bellissima, grandiosa, riformista che in seguito culminò con la riforma del codice di rito - attraverso la legge n. 388 del 1988 -, la quale determinò una partecipazione più diffusa della difesa alle attività del giudice istruttore? Tutto ciò forti della negativa esperienza data da acquisizioni di dichiarazioni nell'ambito dell'istruttoria. Eravamo nell'ambito di un processo inquisitorio e non accusatorio nei confronti di alcuni accusatori del Tortora; vi erano dei confronti senza la presenza del difensore. Quella famosa legge del 1988 rappresentava forse la fase finale di un processo riformista e garantista che aveva assicurato un grande equilibrio nell'ambito del codice di rito e poi è stata spazzata via dall'aborto del nuovo codice attualmente in vigore (nuovo codice che è nato con una ratio e che in seguito si è trasformato progressivamente in una macchina infernale).
Non fu forse - mi chiedo - un esponente di primo piano dell'attuale opposizione a determinare cinque anni fa la modifica dell'articolo 323 del codice penale sino al punto di assicurare l'impunità, quanto meno per quanto riguarda la maturazione della prescrizione con l'abbassamento della sanzione da cinque a tre anni di reclusione? Tale personaggio rispondeva del reato previsto e punito dall'articolo 323 del codice penale e cioè abuso di potere - ora finalizzato a profitto a danno altrui - che allora aveva una formulazione diversa. Ebbene, a questo punto mi rivolgo all'attuale opposizione; in quella circostanza la Casa delle libertà - che allora era opposizione ed ora è maggioranza - che cosa fece? Assunse questo atteggiamento astioso, arrogante, di contrasto fino alle manifestazioni di odio che


Pag. 116

avete voi assunto in questa circostanza? La Casa delle libertà, dando una lezione di stile, ritenne prevalente rispetto a tale esigenza, che pur sussisteva e che era personale - cioè quella di proteggere il vostro autorevole personaggio -, che, di fatto, bisognasse tutelare con quella riforma tanti e tanti pubblici amministratori che vedevano, in un certo senso, ostacolata la propria attività attraverso l'intervento quotidiano e costante della magistratura ed anche attraverso l'uso di provvedimenti restrittivi. Allora non si gridò allo scandalo, mentre ora sì, anche se - dobbiamo aggiungerlo - la modifica era ben diversa da quella proposta oggi dalla legge Cirami, che non attenua assolutamente il rigore di una norma e di una sanzione come quella prevista dall'articolo 323, non determina l'estinzione del processo, ma tende esclusivamente a garantire l'applicazione costituzionalmente sancita dell'imparzialità e della terzietà del giudice.
Mi chiedo a questo punto cosa penserebbero gli italiani se fosse il tribunale di Milano ad emettere una sentenza nel processo Berlusconi e se fosse una sentenza di condanna. Ritengo che la maggior parte, e a giusta ragione, penserebbe ad una sentenza non serena, condizionata da un ambiente in cui, negli ultimi otto anni, i magistrati si sono dimostrati certamente non benevoli e sicuramente ostili nei confronti dell'attuale Presidente del consiglio, ad iniziare con il famoso avviso di garanzia del novembre del 1994, per continuare con la famosa frase del bastone e della carota ed ancora con quella specie di osmosi - e mi rivolgo a voi esponenti del partito socialista, del gruppo misto dei Socialisti democratici italiani - fra GIP e pubblico ministero che indusse un giudice dell'indagine preliminare a restituire gli atti al pubblico ministero (non so se fosse in quell'occasione Di Pietro o meno) e a dire: guarda, ti sei sbagliato nel fare la richiesta d'arresto; se tu veramente vuoi un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del politico di turno, devi cambiare la richiesta, altrimenti non te lo arresto.
Quel politico di turno molto probabilmente era un socialista, un soggetto che faceva parte della vostra componente politica che ora si accinge a votare contro il provvedimento in esame oppure un democristiano (le vittime dei giudici di Milano erano prevalentemente democristiani e socialisti).
Quando vi sento parlare ritengo che, in tale occasione, siete stati colti da una patologia insanabile, quella del masochismo, da cui speriamo che guariate. Potrei riferirmi all'ultimo episodio che denota, in maniera chiarissima, questo condizionamento ambientale. Non è forse sette, otto mesi fa che il procuratore generale Borrelli, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, gridò: «resistete, resistete, resistete»? Fu acclamato entusiasticamente non certo dai giudici di Palermo o da quelli di Messina o di Bari, ma da gran parte dei giudici di Milano e, molto probabilmente, anche da quei giudici che dovrebbero giudicare Berlusconi. È questo o no il caso di condizionamento ambientale? È questo o no il caso di legittima suspicione che si è voluto inserire con questa proposta di legge?
Immaginate se tutto ciò si verificasse, se veramente vi fosse una sentenza di condanna di Berlusconi. Quale ne sarebbe la conseguenza, signori della sinistra, signori dell'opposizione?
Il popolo italiano si spaccherebbe in due e, molto probabilmente, la maggior parte degli italiani penserebbe che si tratta di una sentenza affetta sicuramente dal vizio di origine del condizionamento ambientale e, soprattutto, di una predisposizione negativa di quei giudici. Avreste reso in tal caso un servigio alla collettività, ma, forse avreste raggiunto un altro risultato - lo devo dire con estrema sincerità - che, ormai, fa parte della vostra fisiologia.
Non siete non avvezzi a questo tipo di iniziative. Purtroppo, nella XII e nella XIII legislatura avete governato l'Italia: nella XII, contro la volontà popolare, attraverso un colpo di mano, mentre nella XIII, con i due governi D'Alema e con il Governo Amato, con l'appoggio di una parte politica che era stata eletta con la Casa della


Pag. 117

libertà e che, successivamente, passò dalla vostra parte, contro, quindi, la volontà popolare.
Evidentemente questa è la vostra tendenza: non sapete essere acquiescenti al verdetto degli elettori e tentate di reagire in questo modo. Non ritengo che ciò sia espressione di democrazia. A questo punto, vorrei soprattutto riferirmi a chi, da questi banchi, si è erto a vestale dell'eticità e della morale, tacciando la Casa delle libertà come il ricettacolo di tutte le ambiguità, di tutti i vizi e di tutte le immoralità, quando la prima immoralità è quella che in questo momento sto denunciando, vale a dire la tendenza di ribaltare la volontà popolare attraverso colpi di mano come questo.
Non è la prima volta, lo ripeto, lo avete già fatto in precedenza: la prima volta, per effetto di sentenze e la seconda, terza e quarta volta per effetto di ribaltamenti della Camera, ma non di ribaltamenti di consenso popolare, tant'è che, nelle elezioni successive, quelle del 2001, siete stati clamorosamente sconfitti dalla Casa delle libertà.
Questi sono i rilievi di carattere politico che intendevo formulare in questa sede; vorrei ora passare agli aspetti meramente tecnici. Vorrei qui riferirmi alle quattro tematiche che sono sorte nell'ambito della discussione, sviscerate in maniera molto ampia e che qui io voglio soltanto ribadire sotto il profilo tecnico. Non ve ne sarebbe nemmeno bisogno, attesi la lucidità ed il pregio dell'intervento dell'onorevole Anedda e successivamente di quello dell'onorevole Fragalà.
Il primo attiene alla genericità della definizione di legittimo sospetto: non è certamente l'attuale formulazione, quella proposta con gli emendamenti che già abbiamo discusso nelle Commissioni e che discuteremo in aula, idonea a provvedere a tutte le fattispecie concrete. Perché dico questo? Perché la dizione e la formula «legittimo sospetto» non poteva che essere estremamente generica ed avrebbe dovuto essere riempita da quelli che sono gli interventi della Corte di Cassazione in proposito.
La Corte di Cassazione è intervenuta reiteratamente nel corso degli anni: nel 1966 con il famoso processo della zanzara, nel 1974 con il processo del Vajont, con quello che riguardava quale parte offesa Andrea Mitolo a Bolzano, con il processo di Trento che riguardava, se non vado errato, il giudice istruttore Palermo, raggiunto dalla solidarietà di quasi tutti i giudici di quella struttura giudiziaria, per cui la Corte di cassazione riteneva che non vi fosse l'ambiente per poter decidere serenamente fattispecie diametralmente opposte, variegate, l'una diversa dalle altre, per finire alla famosa questione che riguarda il mafioso Liggio, assolto a Palermo dal reato di omicidio ed altro, con una istanza di rimessione del procuratore generale, accolta dalla Cassazione, ritenendo l'ambiente della magistratura condizionato dalla mafia; infine, la rimessione degli atti alla corte di assise di Bari, con la condanna di Luciano Liggio all'ergastolo.
Questo per dire come siano variegate le fattispecie concrete che non possono essere tutte contenute - questo ho voluto enunciare - nella definizione che era data dalla vecchia formulazione e che si intende dare attraverso gli emendamenti proposti dall'opposizione. Ci vuole una formula più ampia e massima credibilità - non credo voi non ne abbiate -, massima fiducia nel supremo collegio della Corte di cassazione che interpreta la norma e riempie di contenuti la genericità della dizione, come ha fatto in modo impeccabile sino ad ora.
L'altra questione attiene alla sospensione: per la verità, sulla sospensione è stato detto tutto. La sentenza della Corte costituzionale non è del 1956, bensì del 1966; si è detto che questa sentenza attraverso un'attenta lettura non attiene alla prima richiesta di sospensione, ma intende punire e sancire la reiterazione delle richieste di rimessione, attraverso il divieto di sospensione.
Mi pare che questo sia un concetto molto corretto, che è stato poi recepito in questa sentenza e chiarito in altre successive che sono state egualmente commentate


Pag. 118

da punti di vista opposti. Sull'obbligatorietà che è in re ipsa della sospensione del decorso della prescrizione della custodia cautelare si è detto.
Si è obiettato che tutto questo comporterebbe la violazione del principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione; non si è detto che esiste invece un altro principio, il principio della terzietà e dell'imparzialità del giudice. Mettete a confronto questi due principi in modo obiettivo e sereno, non ipocrita, e rispondete se occorre dare prevalenza al principio della terzietà e dell'imparzialità o invece a quello della ragionevole durata dei processi. Ritengo che il principio della terzietà e dell'imparzialità sia una spanna al di sopra del principio concernente la ragionevole durata dei processi.
Si parla ancora della conservazione degli atti, che è un principio di carattere generale sul quale nulla quaestio, se l'istanza viene rigettata; ma se l'istanza viene accolta, a prescindere dalle soluzioni rituali che già esistono nel nostro codice di procedura penale, ecco il quesito più semplice che vi pongo e al quale voi non potrete non dare una risposta: bisogna devolvere alla volontà delle parti se salvare o meno determinati atti, alcuni dei quali potrebbero essere sicuramente stati condizionati da un vizio di origine, poi recepito attraverso l'accoglimento della richiesta di legittimo sospetto.
Ciò perché nella sede di coesame e di controesame esiste anche un tertium genus, costituito dalle domande che pone il collegio, le quali potrebbero essere determinanti ai fini di un convincimento che, chiaramente, potrebbe essere viziato, se è riconosciuto il legittimo sospetto. Pertanto, dare validità agli atti senza dare alle parti la possibilità di decidere se prestare il consenso, significherebbe forzare la norma e, soprattutto, violare il principio - che si vuole applicare - della terzietà e della imparzialità del giudice.
Non intendo aggiungere nulla in merito all'altro quesito che è stato posto e che ritengo sia soltanto l'effetto di propaganda politica, perché non penso che dei giuristi, come Bonito - a cui va la mia massima stima, perché è un giurista perfetto, sotto tutti i punti di vista, con il quale è possibile confrontarsi e colloquiare - possano escludere dai processi in corso l'applicazione della legge ove mai approvata. Se la si escludesse, avremmo creato ancora un terzo cammino, che si aggiungerebbe agli altri che già sono in violazione eccezionale della Costituzione.
Voglio concludere con questa considerazione. Io conosco non bene, ma benissimo la preparazione, la competenza e l'autorevolezza di tanti parlamentari dell'opposizione che sono intervenuti in questo dibattito. Però devo ritenere che le loro argomentazioni siano state offuscate, inquinate dall'aspetto politico portato all'esasperazione. L'Italia e il mondo attraversano un delicatissimo momento: sarebbe il caso che tutti e per il bene di tutti riacquistassimo serenità e raziocinio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani, che ha a disposizione otto minuti di tempo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Saranno sufficienti molti di meno, signor Presidente. Tuttavia, dopo avere ascoltato l'onorevole Cola, mi domando se in questo momento, da lui dipinto così drammatico per i destini dell'universo intero, non sarebbe meglio parlare di cose serie - dei problemi economici, di politica internazionale, della pace nel mondo - invece di perdere tempo a trattare un argomento che è tanto marginale per il sistema processual-penalistico italiano quanto interessante per coloro che lo vogliono. Dopo il lungo dibattito in aula e in Commissione, dibattito tecnico, al quale io ho partecipato, svolgerò alcune brevissime considerazioni di carattere politico, perché sono le conseguenze politiche sull'ordinamento che mi preoccupano di più.
Molti sono i difetti di questa legge che la rendono poco presentabile, signori della Camera. Prima di tutto, vi è un vizio di decenza istituzionale, perché ancora una volta, dopo il falso in bilancio, le rogatorie, il conflitto di interessi - direte che sono


Pag. 119

noioso, ma credo non si debba finire mai di rimarcare questo aspetto - si assiste al tentativo di asservire gli organi istituzionali e il Parlamento ad interessi di natura privatistica. Onestamente sono stanco, i cittadini sono stanchi, gli uomini liberi sono stanchi ed io so che tra voi di uomini liberi ve ne sono molti e a loro mi rivolgo, anche perché li conosco personalmente, signor Presidente; li conosco nel confronto in Commissione, li conosco nel confronto in aula, li conosco per i colloqui personali e mi chiedo quanto ancora a lungo continueranno a considerare queste aule come palestre di interessi personali e quanto ancora a lungo la ragione di tutele innominabili di pochi riusciranno a comprimere la libertà di coscienza di molti parlamentari liberi.
Credo che su questa strada non si possa durare a lungo, perché è la strada dell'illegalità a tutti nota, perché è una strada che induce ad una sfiducia complessiva dei cittadini nei confronti della politica, accusata, nel suo complesso, di curare solo gli interessi di privilegiati e di potenti.
Ed è forse questa la colpa più grande per il deserto di sfiducia che, con questo provvedimento, lascerete alle vostre spalle nella società.
L'altro giorno ho avuto modo di confrontarmi, qui a Roma, attraverso pochissime battute, con un signore che mi vendeva i giornali. Avendomi riconosciuto (non so come, poiché il mio volto non è noto) mi ha detto: ricordatevi di non fare soltanto i vostri interessi. Era rivolto anche a me poiché, evidentemente, venivo identificato in una valutazione complessivamente negativa. Chiunque in questo Parlamento insisterà in atteggiamenti che avvalorino questa valutazione fin troppo abusata da parte dei cittadini, credo lo debba conservare nella coscienza.
È una strada sulla quale state affossando l'immagine del Parlamento; nessun politico, per quanto potente, si può permettere di fare ciò ed io, che sono naturalmente incline al confronto civile ed al dialogo, non lo posso permettere, come non credo lo faranno le coscienze democratiche che albergano numerose in quest'aula.
Il secondo vizio consiste nei gravissimi conflitti che state creando, senza curarvi delle conseguenze disastrose che porteranno seco. Vi è il conflitto con la Corte costituzionale la cui decisione si tenta di vanificare perché di essa si ha paura. Si cerca di arrivare prima perché la decisione della Corte costituzionale è temuta. Ma quale dignità avrà un Governo, signor sottosegretario, che dimostra di aver paura della decisione di una Corte costituzionale e quale credibilità avremo noi e soprattutto voi, della maggioranza, se pretenderete di governare lo Stato avendo paura dei suoi organi che ne rappresentano i massimi livelli di legittimità? Vi è il conflitto con il Consiglio superiore della magistratura in relazione al quale non vi siete neanche posti il problema di quanto grave fosse impedirne il funzionamento ieri l'altro in termini di aggressione all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Vi è il conflitto con il Parlamento i cui regolamenti avete interpretato in più occasioni, modellandoli di volta in volta, sulle esigenze di celerità del confronto. Vi è soprattutto un conflitto con l'etica della legislazione che imporrebbe a tutti di considerare l'interesse pubblico come finalità dell'agire politico e la legge come manifestazione della sovranità popolare e non come usbergo di interessi di pochi.
Al parlamentare Mongiello, il quale ha fatto riferimento ad un'antica cultura e ad un'antica storia delle quali egli è certamente figlio, vorrei chiedere se ha mai sentito dire se De Gasperi, Sturzo, La Pira o Dossetti, che egli conosce perché ad essi si ispira, abbiano mai pensato ad un provvedimento che potesse personalmente favorirli. Lo sfido su questo piano.
Ed, infine, vi è un conflitto con la sicurezza dello Stato che si affosserà con un provvedimento che, per salvare la libertà di pochi (senza salvarne la dignità), aprirà la strada ad abusi di ogni sorta che ho segnalato, mettendoli anche per iscritto, ma che non sono stati ascoltati; si è fatto finta di non vederli, ma sostanzialmente


Pag. 120

sono presenti. Se questa è la strada, credo che fareste bene a percorrerla da soli. E vi parla uno incline al dialogo che ha dimostrato di esserlo ma che è fermo nel convincimento fondamentale della necessità permanente di conservare la legalità della legislazione. Di questo provvedimento non posso accettare, né la formulazione tecnica né la necessità politica di sospendere il processo di Milano a tutti costi, perché lo ritengo un atto di prepotenza dei numeri che non si concilia con la pretesa di rappresentare il popolo in termini di democrazia. Ed alla democrazia, alla quale sono stato allevato fin da quando, appena maggiorenne, sedevo sui banchi del consiglio comunale, ritengo di non dover rinunciare (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Leoni, il quale dispone di tredici minuti di tempo. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, vorrei dire che, al di là dei toni civili di questa discussione sulle linee generali, la sostanza politica di quanto sta accadendo è che la proposta di legge d'iniziativa del senatore Cirami giunge all'esame dell'Assemblea di Montecitorio in una situazione di contrapposizione muro contro muro tra maggioranza ed opposizione. Giornate intere di discussione, dentro e fuori questo palazzo, non hanno accorciato le distanze tra di noi; le hanno, semmai, ulteriormente approfondite ed ampliate.
Questa vicenda è partita male, malissimo; e non si può dire certo che sia destinata ad un lieto fine. Quel che ha suscitato maggiore stupore, disagio ed indignazione - sì, colleghi, una vasta indignazione! - attorno al provvedimento al nostro esame non è stato soltanto il fatto che si tratta di una pessima proposta, che colpisce principi fondamentali della giurisdizione, perché non sarebbe la prima fra quelle da voi promosse, e neanche la sua ormai rivendicata finalizzazione a bloccare un processo a carico di esponenti della maggioranza (anzi, di uno di essi: l'onorevole Previti), perché, purtroppo, avete approvato altre leggi ad personam (l'unica differenza, semmai, è che, stavolta, non pochi di voi l'hanno ammesso e rivendicato senza pudore); la cosa che più ha colpito l'opinione pubblica e noi stessi parlamentari dell'opposizione è stata l'impronta estremista e chiusa con la quale avete segnato la vostra iniziativa.
Questa vicenda inizia con il vero e proprio Blitz di fine luglio al Senato, con forzature inaccettabili nei confronti delle prerogative parlamentari e dei diritti dell'opposizione. Non credo, collega Bondi, che il Blitz al Senato rispondesse all'auspicio da lei lanciato pochi minuti fa: di fare della giustizia un terreno non più di scontro, ma di confronto e, possibilmente, di intesa. Non è in quel modo che si ricerca il confronto! È proseguita, poi, con l'esplicitata tentazione di convocare la Camera in pieno agosto, come fossimo di fronte a chissà quale cataclisma e, infine, qui a Montecitorio, con una condotta delle due Commissioni mossa da una lettura volutamente sbagliata e forzata del calendario dell'Assemblea che ha considerato quella del 25 settembre come una scadenza perentoria, mentre sapete bene che le cose non stavano così. L'ultimo strappo si è consumato ieri, al Consiglio superiore della magistratura, quando i consiglieri laici del centrodestra hanno fatto mancare il numero legale, impedendo il dibattito non solo sul merito del parere tecnico sulla proposta di legge Cirami, ma sulla stessa fondatezza della loro eccezione procedurale. Ancora divisioni, ancora prepotenze, ancora lacerazione e strappi istituzionali!
Morire per la Cirami: ne vale davvero la pena, colleghi della maggioranza? Qual è la posta in gioco? Cos'è che fa per voi, di questa proposta di legge, la «madre di tutte le battaglie»? È un interesse particolare e personale: lo sanno tutti e lo dite voi stessi. Questo è francamente inaccettabile per qualunque sincero democratico, per chiunque creda nel principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge!


Pag. 121

Fate tutto questo in spregio ed in violazione della Costituzione. È evidente - ne ha parlato diffusamente il collega Bressa - il contrasto di queste norme con l'articolo 25 della Costituzione sul giudice naturale precostituito per legge, soprattutto quando si prevede l'applicabilità delle nuove disposizioni ai processi in corso. Stride clamorosamente con l'articolo 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede la ragionevole durata del processo, la norma secondo la quale la semplice presentazione della richiesta di rimessione, anche infondata, produce l'effetto automatico di sospendere il processo e, così, la pronuncia tanto del decreto che dispone il giudizio quanto della sentenza. La sospensione automatica del processo a fronte della semplice richiesta di rimessione - mi rivolgo di nuovo al collega Bondi - non è elencata tra i principi fondamentali del processo.
Questa disposizione contrasta inoltre - lo abbiamo ripetuto fino alla noia - con la sentenza del 1996 della Corte costituzionale. Abbiamo detto questo ed altro nel dibattito che si è svolto nelle Commissioni congiunte. Chiamatelo pure ostruzionismo, colleghi, a me non procura alcun disagio; la parola ostruzionismo rientra tra le prerogative delle battaglie parlamentari e quindi non faccio nessuna fatica a dire che abbiamo reagito di fronte alla forzatura della maggioranza. Ma nei numerosi interventi dei deputati dell'opposizione non si è parlato di aria fritta, non si è tirato a perdere tempo, abbiamo protestato, sì, criticato, denunciato, certo, ma anche proposto, suggerito, fornito argomenti di un certo rilievo. Ma qui abbiamo assistito ad un altro strappo, se non procedurale, certamente di stile e di rispetto verso gli organismi parlamentari.
Esponenti della maggioranza anche autorevoli, mentre discutevamo in Commissione, dichiaravano, per lo più sulla stampa, che forse qualche cambiamento del provvedimento era necessario, ma semmai, si diceva, sarebbe stato presentato direttamente in Assemblea. La Commissione, cioè, non sarebbe stata la sede adatta all'esame degli emendamenti - uno stile discutibile e irrispettoso - ma ora siamo in Assemblea e di questi fantomatici miglioramenti da parte della maggioranza non vi è traccia. È la prova delle vostre divisioni e della vostra difficoltà politica. Vi siete cacciati in un vicolo cieco e non sapete come uscirne, avete difeso strenuamente l'indifendibile e ora vi accorgete che questa legge rischia l'incostituzionalità ed altro ancora.
Noi attendiamo, non certo fiduciosi, questo è ovvio, ma con una qualche curiosità, il Comitato dei 18 di domani mattina; ribadiamo, tuttavia, fin d'ora, per onestà, che in questa vicenda penosa e grave si è determinato un solco profondo tra maggioranza ed opposizione, un solco profondo che non sarà colmato da operazioni di maquillage, da pannicelli caldi che lascino intatta la sostanza di una legge sbagliata. Non sarà quindi possibile alcun accordo neanche parziale tra di noi sulla legge Cirami; non solo, temo che il vostro atteggiamento e questa vostra iniziativa legislativa lasceranno un segno lacerante nei rapporti istituzionali per lungo tempo e voi, colleghi della maggioranza, ne porterete tutta intera la responsabilità (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, le chiedo subito aiuto; ella è persona di buone letture. Mi chiedevo, ascoltando il dibattito, se l'atmosfera che stiamo vivendo in questa sede sia riferibile più a Kafka o a Pirandello giacché una cosa mi pare che emerga in modo ineludibile. Non so se questo nostro sia un colloquio tra sordi o se tutti noi stiamo celebrando un rito vuoto perché la vicenda è già scritta e verso l'obbiettivo finale lentamente ma inesorabilmente stiamo avanzando. Ho ascoltato, peraltro replicate rispetto agli interventi della Commissione, una serie di motivazioni che dal piccolo delle mie capacità logiche e dialettiche non riesco a ricondurre a razionalità,


Pag. 122

signor Presidente. Infatti, noi stiamo parlando dell'articolo 45 del codice di procedura penale, della rimessione dei processi, dell'istituto della rimessione, e qui ho sentito evocare in termini apocalittici la storia di magistratura democratica.
Ho sentito evocare, in termini di grande preoccupazione, la storia degli ultimi dieci anni e dei rapporti tra politica e giustizia e mi chiedo perché e come tutto questo possa collegarsi alla modifica di un articolo, di un articolo solo, l'articolo 45 del codice di procedura penale che disciplina la rimessione dei processi da una sede all'altra. E poiché dobbiamo comunque sforzarci di dare una logica a ciò che diciamo e a ciò che facciamo, se nell'ambito di una discussione sulle linee generali sul legittimo sospetto l'onorevole Mongiello dice le cose che dice, l'onorevole Cicchitto lancia le accuse che lancia, l'onorevole Bondi ci parla in maniera così accorata di ciò che accadde dieci anni fa, ciò significa che tutto questo devo collegarlo al legittimo sospetto; significa che si può limitare, comprimere, governare i facinorosi di magistratura democratica inserendo il legittimo sospetto nel nostro ordinamento. Ciò significa, inoltre, attesa la continua evocazione del processo di Milano, che il legittimo sospetto, tramite il governo di magistratura democratica posso collegarlo direttamente ad un fatto e ad un fatto soltanto: il processo IMI-Sir di Milano. Direi che allora l'operazione viene fuori in tutta la sua preoccupante evidenza, e che tutte le nostre accuse, le nostre critiche, le nostre censure, qualche volta espresse anche in modo durissimo e molto polemico, qualche fondamento lo avevano.
C'è un comune denominatore nelle politiche del Governo di centrodestra dato dal fatto che, sistematicamente, si arretra rispetto alle conquiste di questi cinquant'anni di storia repubblicana. Cinquant'anni durante i quali un'evoluzione democratica, sociale, politica, culturale indiscutibilmente c'è stata; a tale evoluzione io rivendico - grande impulso è stato dato dalla legislatura passata e dai governi di centrosinistra che io ho votato ed appoggiato. Lo stesso sta accadendo per la giustizia e, in particolare, per l'istituto della rimessione.
Quello della rimessione, signor Presidente, secondo la mia visione del mondo del diritto e della sua storia, è nulla più che un ferrovecchio, un istituto certamente ormai passato. Ce lo dice e ce lo conferma la sua storia. Se, con l'ultima codificazione processuale penale, siamo arrivati a restringere le ipotesi di rimessione, ciò ubbidiva proprio a quell'esigenza storica di lavorare per fare evolvere gli istituti, per far migliorare i sistemi; in questo caso il processo. E perché la rimessione era, ed è, un ferrovecchio? Perché - anche in questo caso la storia del diritto ce lo conferma - è sempre stato lo strumento in mano a chi contava di più nella politica, nella società e nell'economia per controllare la giurisdizione. Tutti i più importanti casi di rimessione sono venuti o dai procuratori della Repubblica (espressione del potere politico in un momento in cui, signor Presidente, negli anni '50 e '60 l'affinità politica, ideale e culturale della magistratura con il potere politico era enorme e straordinaria), ovvero sempre da persone che «contavano».
Non esiste un'istanza di rimessione accolta che sia stata presentata da un poveraccio, signor Presidente: o era lo Stato stesso che esprimeva in questo modo la sua prevalenza rispetto al potere giudiziario, o era il potere sociale ed economico che utilizzava quello strumento. Quello strumento è oggi un ferro vecchio, signor Presidente, perché in una democrazia forte ed evoluta, in una democrazia moderna, dove la sociologia ormai parla in termini di villaggio globale, appare del tutto incongruo sostenere ed affermare che ciò che risulta essere condizionamento ambientale a Milano non lo sia anche a cento chilometri, anzi meno, nella città di Brescia. Inoltre, e questo mi sembra francamente l'argomento più forte per sostenere la mia tesi, a me piace pensare ad uno Stato democratico italiano, piace pensare al mio paese come ad una realtà dove i poteri dello Stato sanno esercitare fino in fondo il proprio ruolo. Ricordo allora con


Pag. 123

orgoglio i giudici di Torino che condannavano le brigate rosse quando caldo era ancora il corpo dell'avvocato Croce, presidente del consiglio dell'ordine di Torino. Viceversa, mi rammarico molto quando penso ai giudici di Palermo, intimoriti di dover processare il capomafia Luciano Liggio. In una democrazia forte, moderna, i poteri dello Stato svolgono il proprio ruolo, anche se le masse sono in tumulto ed anche se i titolari di quei poteri corrono il pericolo della vita.
Veniamo allo specifico della proposta Cirami; l'ho detto in Commissione e lo ripeto qui davanti a lei, signor Presidente, che è giurista, avvocato e penalista: Presidente Biondi, che norma processuale è quella che nega il processo? La norma processuale è quella che fa procedere il processo, che fa progredire il processo, che fa andare avanti il processo, e se nel codice noi inseriamo invece una norma che ferma il processo, blocca il processo, stoppa il processo, che norma stiamo deliberando? Che norma stiamo approvando, se non una norma che nega il processo, che è corpo estraneo rispetto al processo medesimo? Non soltanto, questa è una legge che, oltre a negare l'in sé del processo, nega l'in sé della legge. Ella mi sembra che sia il decano della Camera...

PRESIDENTE. Quasi

FRANCESCO BONITO. Ella ha pertanto approvato migliaia di leggi, ed insegna a me ed a noi tutti che la legge, per essere tale, deve essere generale ed astratta, giacché se non è generale ed astratta ma, viceversa, individua qualcuno, si confonde il ruolo della legge con quello del provvedimento amministrativo, che è l'atto dell'autorità esecutiva per risolvere il caso concreto. Questa proposta di legge, a mio avviso, difetta dei caratteri della generalità e dell'astrattezza giacché si conforma, quasi abito perfetto del più grande dei sarti, sul corpo e sul fisico di una persona. Fuor di metafora, si tratta di una legge pensata, concepita, voluta, sostenuta per risolvere il caso di un uomo e di un uomo solo, che non è il Presidente del Consiglio, ma è Cesare Previti. In questo modo, pertanto, si nega l'in sé della legge. Questa mia affermazione, signor Presidente, si fonda non soltanto su quello che è il mio pensiero, il mio modo di vedere le cose, giacché so di essere uomo fazioso della politica.
Affermo questo perché, secondo un antico principio, tendo a vedere la verità confrontandomi con il mio avversario e licere veritatem ab ore litigatoris. Allora, rileggiamo gli interventi degli onorevoli Cicchitto, Bondi, Mongiello, Cola, Fragalà, sia quelli svolti in Assemblea sia in Commissione, e rivediamo quelle premesse dalle quali ero partito: tutto confluisce in quel processo. Bisogna approvare questa proposta di legge perché a Milano ci sono giudici faziosi, che non vengono, però, ricusati e che vengono coinvolti nel calderone del condizionamento ambientale, anche se la faziosità dei giudici è estranea ai condizionamenti ambientali come una palla da tennis è estranea ad una legge. Allora, se sono i nostri avversari che parlano in questi termini, se sono gli epigoni del centrodestra che ci dicono ciò, la mia tesi trova la sua conferma più forte.
Signor Presidente, questa proposta di legge ha la capacità non soltanto di contraddire l'in sé del processo e l'in sé della legge, ma di contraddire se stessa, giacché essa nasce dall'assunto, polemicamente sostenuto, che il legislatore del codice non avrebbe rispettato la direttiva n. 17 della legge delega, perché non avrebbe inserito la formula «legittimo sospetto» che pure era prevista dalla stessa. Tuttavia, lamentando ciò, si espunge dalla norma vigente il riferimento alla gravità delle situazioni locali, che pure è prevista nella stessa direttiva n. 17, al rigo precedente rispetto a quello che riportava la formula «legittimo sospetto». Si contraddice, altresì, la direttiva n. 17, che pur si dichiara di voler realizzare, espungendo dalla norma vigente il riferimento al recupero degli atti che il legislatore delegante aveva assegnato al legislatore delegato. Signor Presidente, quando devo concludere mi faccia un cenno...


Pag. 124

PRESIDENTE. Purtroppo, ha superato di un minuto il tempo a sua disposizione che era di tredici minuti. Tuttavia, può concludere il suo ragionamento che è alquanto articolato.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, voglio essere assolutamente rispettoso delle regole.

PRESIDENTE. Del resto, la comprensione fa parte del mio modo di essere.

FRANCESCO BONITO. La ringrazio moltissimo, signor Presidente. Concludo con una valutazione politica. Ciò che stiamo facendo è grave sotto molti aspetti, ma vorrei cogliere quello che mi sembra l'aspetto più preoccupante, ossia le lacerazioni istituzionali che stiamo introducendo nella nostra vita politica. L'ho detto in Commissione e lo ripeto oggi nel corso della discussione sulle linee generali: questo è il banco di prova del modo in cui maggioranza e opposizione intendono la democrazia maggioritaria. Vi è stato un alibi abilmente introdotto dal presidente Donato Bruno: quello di farci parlare per ore ed ore per dimostrare al mondo e all'Italia quanto la maggioranza sia magnanima e rispettosa della democrazia.

DONATO BRUNO, Presidente della I Commissione. Hai chiesto tu di essere in 170 a intervenire!

FRANCESCO BONITO. Ritengo e sostengo, viceversa, che i diritti dell'opposizione avrebbero dovuto trovare altro ascolto e un più articolato rispetto. Se abbiamo il diritto di criticare, di interloquire e di censurare, questo nostro diritto non è rispettato solo perché ci si permette di lanciare la nostra critica o di illustrare la nostra posizione critica. Abbiamo anche il diritto di provare il fondamento delle nostre accuse e delle nostre denuncie e ciò non ci è stato consentito. Ritengo che questo non potrà non avere conseguenze anche nel prosieguo della nostra storia parlamentare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà. Ricordo all'onorevole Mantini che ha cinque minuti di tempo a disposizione.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'approccio a temi di rilievo costituzionale siamo fermi all'ammonimento di Pietro Calamandrei che invitava ad essere presbiti e non miopi, a saper guardare lontano e non vicino. Invece, in questa vicenda vi è una dimostrazione evidente e colpevole della miopia della maggioranza che guarda non solo vicino in relazione agli interessi del paese, ma talmente vicino da dichiarare esplicitamente ed apertamente, nei lavori parlamentari ed in dichiarazioni ufficiali, che la causa e l'occasione di questa iniziativa di legge è quella di intervenire a sostegno di un imputato eccellente in un processo.
Si tratta solo, perciò, di una logica che provoca il nostro sdegno e lo provoca, tuttavia, anche per ragioni di merito che abbiamo più volte illustrato. Se l'occasione è scellerata, lo strumento non è meno grave. La reintroduzione del legittimo sospetto nel modo in cui esso è scritto nel testo di legge in esame è una grave ferita all'ordinamento processuale e costituzionale. Come è noto, viene ad essere reintrodotto un concetto che si presenta come figlio dell'articolo 111 della Costituzione, il principio del giusto processo, e che invece tale non è.
Si vuole reintrodurre il legittimo sospetto, istituto antico introdotto tra Giandomenico Romagnosi nel 1931, che ha alle sue spalle una storia processuale chiara ed è stato utilizzato in modi assai discutibili in processi che hanno gridato scandalo. Mi riferisco a processi come quello di Portella della Ginestra, di piazza Fontana, delle schedature FIAT, del Vajont. Lo si vuole reintrodurre, peraltro, con tutto il carico dell'evanescenza che la nozione di legittimo sospetto reca con sé introducendo


Pag. 125

una formula che comporta una doppia evanescenza. Nel testo in esame abbiamo il legittimo sospetto aggiunto alle altre ipotesi vergate nel codice di procedura penale all'articolo 45 e, quindi, aggiunto al principio di rispetto dell'incolumità pubblica, della libera determinazione delle parti pregiudicate da un contesto ambientale non altrimenti eliminabile. La nozione di legittimo sospetto, in questo modo, viene ad essere ulteriormente sganciata da due elementi di assoluto rilievo, cioè le circostanze locali e l'inciso non eliminabili. Con ciò stiamo discutendo, anche volendo rimanere al merito della nozione, di un legittimo sospetto non solo vago e indefinito nella sua accezione ordinaria, ma che, sganciato da un contesto ambientale, si estende su qualunque sede. Ciò potrebbe costringere il processo penale a vagare, magari per le stesse ragioni per cui si sospetta un tribunale, per altre sedi.
Viene del tutto cancellato il riferimento alla possibilità di eliminare queste cause di inquinamento. Viene, altresì, del tutto non considerata, nonostante la discussione che si è svolta nelle Commissioni di merito, qualunque garanzia dinanzi all'ipotesi che le cause di inquinamento siano provocate artificialmente e artatamente da imputati o da coloro che hanno interesse alla remissione.
Una nozione superevanescente di legittimo sospetto, che tutto è meno che garantista. Una nozione che poi viene accompagnata anche dalla previsione di una sospensione automatica del processo, nonostante la dottrina, la giurisprudenza e la Corte costituzionale esplicitamente abbiano invece censurato, sotto il profilo costituzionale, la sospensione automatica del processo. In questo modo vi sarebbe un guasto irrimediabile, ove questa legge fosse approvata, compiuto non solo nell'interesse di uno, rispetto alla generalità che dovrebbe invece ispirare l'azione legislativa, ma vi sarebbe anche un guasto irrimediabile che finirebbe per riversarsi esattamente sulla nozione stessa di processo.

PRESIDENTE. La invito a concludere onorevole Mantini.

PIERLUIGI MANTINI. Concludo Presidente. Finiremmo per avere un codice di procedura penale assai simile alla boutade ricordata nei manuali di procedura penale da Von Lizt, cioè un codice di procedura penale carta dei delinquenti.
Noi abbiamo prospettato in questa sede molte ragioni, anche di merito: abbiamo prospettato la necessità di concepire i casi di remissione e di spostamento delle competenze processuali (di deroga delle competenze processuali) come casi eccezionali (come dottrina e giurisprudenza conformemente insegnano rispetto al principio del giudice naturale). Abbiamo prospettato anche numerose soluzioni; lo abbiamo fatto perché anche in questa circostanza abbiamo dimostrato di voler comunque concorrere, concludo Presidente, ad un dialogo positivo anche quando non si vuol dialogare sui temi della giustizia. Non è vera la tesi che vi è un'opposizione sorda; la verità è che da oltre un anno ci vengono proposte leggi di Semiramide fatte nell'interesse di persone e non dei cittadini italiani e ciò impedisce di far crescere un confronto sui temi della giustizia che altrimenti sarebbe possibile, necessario ed urgente (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Back Index Forward