La Camera,
premesso che:
il testo del disegno di legge n. 1798, pur con le integrazioni apportate dalla Commissione, resta estremamente generico e indeterminato nella individuazione dei principi e criteri direttivi generali e specifici e quindi sostanzialmente elude una delle condizioni poste dall'articolo 76 della Costituzione;
in particolare, per quanto attiene ai principi e criteri direttivi generali, appare indeterminata, oltre che impropria, la previsione di una finalità attinente alla tutela della concorrenza, cui subordinare la nuova normativa della tutela ambientale, nel momento in cui si vuole adeguare quest'ultima ad una non meglio specificata disciplina vigente negli altri paesi dell'Unione europea, senza alcuna indicazione dei criteri di scelta in caso di difformità, lasciando così piena discrezionalità al Governo, mentre l'unico parametro di riferimento valido dovrebbe essere rappresentato dalle direttive comunitarie;
né sono citati i principi di prevenzione, precauzione, correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali già verificatisi nonché di responsabilità per gli autori delle attività inquinanti;
per quanto riguarda invece i criteri specifici, le problematiche relative all'attività di gestione dei rifiuti sembrano ridursi alla previsione di controlli peraltro circoscritti alla sola fase dello smaltimento, mentre sono totalmente assenti indicazioni circa le finalità della gestione del ciclo, dalla necessaria condivisione delle responsabilità alla riduzione della pericolosità in fase di smaltimento finale con riferimento sia alla protezione dell'ambiente sia alla tutela della salute umana. Non vi è alcun richiamo all'esigenza di tendere a realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali. Né vi è alcuna indicazione rivolta a perseguire l'applicazione omogenea nel territorio nazionale della tassa sullo smaltimento e della tariffa sui rifiuti urbani;
ancora, non si prevedono specifiche e adeguate forme di stanziamento per la bonifica dei siti contaminati da aziende non più operanti o da ignoti, prefigurando sia pure implicitamente una inevitabile ricaduta dei relativi oneri sul bilancio dello Stato, salvo non si vogliano lasciare inattuate le misure previste;
neppure si riscontrano previsioni in materia di piani e di autorità di bacino, di analisi del rischio idrogeologico, di conoscenza geologica del territorio;
addirittura, quando si tratta di disciplinare l'estensione del territorio sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale, il mancato richiamo ai principi ed alle finalità della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sembra quasi voler conferire al Governo una delega in bianco a derogare a disposizioni rivolte alla salvaguardia dei territori di particolare rilievo paesaggistico ed ambientale;
infine, appare davvero singolare che a fronte di una generale rivisitazione della normativa relativa al complesso delle tematiche legate all'ambiente non si sia sentita l'esigenza di procedere ad una codificazione dei reati ambientali;
considerato che:
le ampie lacune evidenziate in premessa rappresentano solo una esempificazione della inadeguatezza del testo a fornire al Governo indicazioni precise e puntuali così come richiesto dalla lettera e dallo spirito dell'articolo 76 della Costituzione, già richiamato;
delibera di non procedere nell'esame del provvedimento.
n. 1
«Vigni, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Vendola, Bandoli, Calzolaio, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vinello, Zunino, Iannuzzi, Reduzzi».