Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 186 del 16/9/2002
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CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO ENRICO BUEMI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 1934

ENRICO BUEMI, Relatore per la II Commissione. Mentre il primo titolo ha natura essenzialmente formale (articoli 1 e 2: ratifica ed esecuzione del Trattato), il secondo (articoli 3-13), pur senza modificare il codice di procedura penale, prevede le disposizioni di adeguamento interno alla nuova disciplina bilaterale di consegna attiva e passiva.
Il capo I del titolo II (articoli 3 e 9) disciplina la procedura passiva di consegna della persona ricercata ovvero il procedimento di consegna da parte dell'Italia alla Spagna.
L'articolo 3 ha per oggetto l'arresto preliminare del ricercato da parte della polizia giudiziaria, che deve informare dell'arresto il Ministero della giustizia. Al fine di rispettare il dettato costituzionale (articolo 13), si prevede che la polizia giudiziaria debba trasmettere entro 48 ore il verbale di arresto al presidente della corte d'appello competente per territorio mettendo a sua disposizione il ricercato. Il presidente della corte d'appello distrettuale convalida nelle successive 48 ore l'arresto, disponendo con ordinanza una misura custodiale e informa dei provvedimenti assunti il Ministero della giustizia. In considerazione della circostanza che la disciplina della consegna non è stata inserita nel codice di rito e che, quindi, ad essa non sono immediatamente applicabili


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le disposizioni contenute in tale corpo normativo, le Commissioni hanno ritenuto opportuno specificare che, a pena di nullità, l'ordinanza - si tratta di un provvedimento attraverso il quale si dispone l'applicazione di misure restrittive della libertà personale - deve essere motivata. Si è ritenuto, inoltre, opportuno specificare che l'arrestato deve essere posto immediatamente in libertà, sia nel caso di mancata convalida dell'arresto, sia qualora, come previsto dall'articolo 4 del Trattato, l'arresto venga confermato dall'Autorità giudiziaria competente nel termine e con le forme previste dalla legislazione nazionale.
L'articolo 4 stabilisce la procedura relativa alla decisione sulla richiesta spagnola di consegna dell'arrestato ispirandosi alle corrispondenti disposizioni in materia di estradizione. La richiesta è trasmessa dal Ministero della giustizia, entro 20 giorni dall'arrivo, al presidente della competente corte d'appello del distretto, che fissa con decreto (nei successivi 20 giorni) l'udienza per la decisione sulla richiesta di estradizione.
Con udienza camerale, sentite le parti, la corte d'appello decide sulla consegna con sentenza. Il testo originario del disegno di legge attribuiva al presidente della corte d'appello la competenza di decidere con ordinanza circa la richiesta di consegna. Tuttavia, si è ritenuto opportuno trasferire la competenza alla corte d'appello, in quanto altrimenti il testo, sul punto in esame, avrebbe potuto far sorgere dei dubbi di costituzionalità. Si è rilevato che il presidente della corte d'appello, secondo la normativa vigente, non è un organo giurisdizionale dotato di un autonomo potere decisionale in materia di restrizione della libertà personale, per cui attribuire il potere di decidere sulla richiesta di consegna dell'arrestato potrebbe far suscitare dubbi di costituzionalità per violazione dell'articolo 13 della Costituzione.
Se la decisione è favorevole all'arrestato, questi, se detenuto, deve essere liberato; se la richiesta di consegna è invece accettata, la persona non ancora detenuta è sottoposta a custodia cautelare. La decisione italiana deve essere adottata entro i 90 giorni dalla richiesta di consegna.
Come è stato espressamente chiarito nella relazione del Governo, l'articolo 5 non rappresenta l'attuazione di una particolare disposizione del Trattato, ma si ispira alle norme del codice di procedura penale in materia di estradizione e alle numerose convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia relativamente a tale tema. Si tratta del possibile consenso della persona alla richiesta di consegna, consenso che ha l'effetto di accelerare il procedimento di estradizione e che rende inutile dar corso all'udienza in camera di consiglio.
L'articolo 6 prevede che contro i provvedimenti che hanno deciso sulla richiesta di consegna può essere proposto ricorso in Cassazione per violazione di legge. Sono legittimati attivi il procuratore generale, l'interessato e il suo difensore entro 5 giorni dalla comunicazione o dalla notifica dell'avviso di deposito.
Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. Se questa è annullata con rinvio dalla Corte di cassazione, l'udienza per la decisione è fissata dal presidente della corte d'appello entro 20 giorni dal ricevimento degli atti. Non è stata confermata la disposizione che avrebbe consentito al ministro della giustizia di consegnare alla Spagna l'arrestato già prima della decisione della Cassazione sul ricorso contro l'ordinanza, in quanto non si è ritenuto opportuno attribuire ad organo non giurisdizionale, bensì politico, poteri coercitivi che incidono sulla libertà personale. La circostanza che la consegna sarebbe stata comunque condizionata risolutivamente all'annullamento della sentenza impugnata non è stata considerata una garanzia sufficiente.
L'articolo 7 prevede, inoltre, che il presidente della corte d'appello possa richiedere «direttamente» all'autorità giudiziaria spagnola eventuali informazioni complementari. Il Ministero della giustizia comunica la decisione sulla richiesta di consegna. Le modalità delle comunicazioni sono disciplinate dall'articolo 8. La decisione


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favorevole alla consegna è comunicata al servizio per la cooperazione internazionale di polizia competente per la materiale consegna della persona. Se invece il ricercato è sottoposto a procedimento penale oppure è in esecuzione penale in Italia, la sua consegna è rinviata; la relativa comunicazione alla Spagna da parte del Ministero della giustizia deve indicare il termine finale del rinvio.
Nell'ipotesi che la richiesta di consegna sia motivata da un procedimento penale, l'autorità giudiziaria spagnola può chiedere all'Italia sia il trasferimento temporaneo della persona interessata che, in alternativa, la possibilità di interrogarlo in videoconferenza (articolo 6, comma 2, del Trattato). La durata e le modalità dell'eventuale trasferimento sono concordate tra il Ministero della giustizia e l'autorità giudiziaria spagnola procedente (articolo 10).
Le Commissioni hanno ritenuto opportuno inserire nel disegno di legge una disposizione (articolo 9) che consenta di applicare il principio di specialità, che il codice di rito prevede in via generale per l'estradizione, anche alla consegna dell'arrestato alla Spagna regolata dal Trattato in esame. Si tratta di un principio generalmente riconosciuto nei rapporti tra Stati la cui ratio è quella di evitare una utilizzazione strumentale della richiesta di consegna. In particolare, si vuole evitare che l'arrestato sia consegnato ad uno Stato straniero per essere poi perseguito per un reato diverso da quello per il quale è stato consegnato.
Il capo II disciplina la procedura attiva di consegna del ricercato, cioè la procedura di consegna alle autorità italiane da parte della Spagna. Ai sensi dell'articolo 11, la richiesta di consegna è effettuata dal procuratore generale presso la corte d'appello territorialmente competente (in ragione del procedimento in corso o per la pronunciata sentenza di condanna) che la trasmette al ministero della giustizia spagnolo. Della richiesta e della relativa decisione da parte delle autorità spagnole il procuratore generale informa immediatamente il Ministero della giustizia ed il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
L'articolo 12 costituisce la norma speculare dell'articolo 3, in riferimento all'arresto preliminare. Nei casi previsti dal Trattato (articolo 4, comma 1), il procuratore generale presso la corte d'appello competente può così richiedere alle autorità iberiche l'arresto preliminare urgente del ricercato, informando della richiesta il Ministero della giustizia italiano ed il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Il capo III del disegno di legge di ratifica (composto dal solo articolo 13) dà attuazione alle previsioni in tema di concorso tra richiesta di consegna ai sensi del Trattato e analoghe richieste presentate da un Tribunale internazionale riconosciuto anche da una sola delle due parti (articolo 8, comma 2, del Trattato).
L'articolo 13 stabilisce così che la decisione sulla priorità della consegna vada assunta a seguito delle necessarie consultazioni tra il Ministero della giustizia italiano e la competente autorità spagnola.

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