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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento dell'estradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 novembre 2000, nonché norme di adeguamento interno.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la II Commissione, onorevole Buemi, ha facoltà di svolgere la relazione.
ENRICO BUEMI, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, intendo trattare questo argomento anche a nome del collega Landi di Chiavenna, assente per motivi personali, in quanto egli avrebbe dovuto svolgere una relazione a nome della III Commissione.
Il provvedimento in discussione rappresenta un concreto passo in avanti verso la creazione di uno spazio comune di sicurezza e giustizia a livello europeo. Nella relazione di accompagnamento si legge che il trattato tra l'Italia e Spagna costituisce un passaggio storico nello sviluppo della cooperazione giudiziaria penale internazionale non solamente tra i due Stati, ma anche - ed è questa la considerazione più importante - in ambito europeo. Per la prima volta, infatti, anche se in riferimento a determinati reati, si supera, nei rapporti bilaterali tra Stati, l'istituto della estradizione, che rappresenta tradizionalmente una delle espressioni più significative della sovranità di ciascuno Stato. Il trattato in esame si basa, infatti, sul reciproco riconoscimento da parte dei due Stati firmatari dell'efficacia sul rispettivo territorio nazionale delle sentenze definitive di condanna e dei provvedimenti cautelari di cattura emessi dall'autorità giudiziaria dell'altro Stato. In sostanza, a ben vedere, tale trattato si fonda sui medesimi principi che giustificano il mandato di cattura europeo.
Il trattato in esame, che si compone di 10 articoli, si richiama a una serie di trattati e strumenti giuridici che sono ormai parte dell'acquis dell'Unione europea nel campo della collaborazione giudiziaria penale - e in accordo con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere dell'ottobre 1999 -, nonché alla dichiarazione congiunta dei rispettivi ministri della Giustizia (30 luglio 2000) ove si annuncia in particolare uno sforzo per la rimozione dallo spazio giuridico congiunto di ogni possibile zona di impunità.
In base all'articolo 1, le disposizioni del trattato in esame si applicano alle sentenze penali di condanna e ai provvedimenti giurisdizionali restrittivi della libertà personale, quando essi siano esecutivi e riguardino i reati o le ipotesi di reato di cui nel preambolo, per i quali sia prevista una pena massima edittale - restrittiva della libertà personale - non inferiore a quattro anni. La qualificazione giuridica delle fattispecie e la misura della pena dipendono dall'ordinamento della parte richiedente.
Le parti si impegnano (articolo 2) al reciproco riconoscimento e alla pronta esecuzione sui rispettivi territori dei provvedimenti giudiziari di cui all'articolo 1.
A livello centrale (articolo 3), le autorità competenti per l'esecuzione del Trattato sono i due ministeri della giustizia; essi ricevono dall'autorità giudiziaria di volta in volta competente dell'altra parte le richieste di esecuzione dei provvedimenti giudiziari (eventualmente anche nella lingua della parte richiedente), corredate da una relazione in merito ai fatti criminosi all'origine della richiesta, in cui siano anche contenute la qualificazione giuridica degli stessi, le norme penali da applicare alla fattispecie con le relative pene edittali e ogni possibile informazione utile per l'identificazione del ricercato. La richiesta dovrà altresì essere accompagnata da una copia autenticata del provvedimento giurisdizionale da eseguire.
Ai sensi dell'articolo 4, la polizia giudiziaria di una delle due parti può procedere, nel proprio territorio, all'arresto (da confermare in base alla garanzie giurisdizionali previste nel paese interessato) della persona ricercata in base alle procedure in precedenza descritte, e nei cui confronti siano state diffuse le ricerche all'estero a scopo di estradizione o sia stata trasmessa a mezzo telefax una richiesta preliminare e urgente di esecuzione contenente la relazione di cui all'articolo 3, terzo comma, l'indicazione degli estremi del provvedimento da eseguire, nonché l'impegno a far seguire nel più breve tempo possibile, e in ogni caso non oltre trenta giorni dall'arresto, la richiesta
formale di esecuzione, con la copia autenticata del provvedimento. Scaduto il termine, la persona arrestata viene rimessa in libertà.
D'altro canto (articolo 5), la parte richiesta dovrà comunicare le decisioni adottate sulla richiesta stessa dall'autorità giudiziaria competente nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento: la risposta potrà essere negativa, con rifiuto della consegna, solo se la documentazione allegata sia non conforme a quanto previsto dal trattato, o se la persona oggetto di richiesta di consegna sia coperta da una speciale immunità nel territorio della parte richiesta. Non rileva, per contro, la possibile condizione di cittadino della parte richiesta in possesso della persona ricercata.
Ai sensi dell'articolo 6, la consegna può essere differita nel caso in cui la persona in questione stia scontando una pena o sia oggetto di un procedimento penale nel territorio della parte richiesta. Se poi la richiesta concerne la sottoposizione della persona non alla reclusione, ma ad un procedimento penale nel territorio della parte richiedente, si potrà procedere tanto ad un sollecito trasferimento temporaneo della persona, quanto all'utilizzazione del sistema della videoconferenza.
L'articolo 7 prevede che gli uffici centrali nazionali Interpol dei due Paesi concordino con rapidità le modalità della consegna; per ciò che concerne gli oggetti, si applicherà l'articolo 20 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (riportato tra i riferimenti normativi del volume). Le spese relative all'intera procedura, anche temporanea, di trasferimento, inclusi gli oggetti, saranno a carico della parte richiedente.
Se contemporaneamente alla richiesta di consegna di una persona ai sensi del trattato in esame ne viene presentata una di estradizione da parte di uno Stato terzo, la prima richiesta ha la precedenza. Diverso è il caso di una richiesta di consegna proveniente da un tribunale internazionale - anche se riconosciuto da una delle due parti contraenti -, rispetto alla quale la decisione consegue a consultazioni tra le parti (articolo 8).
In base all'articolo 9, se uno Stato terzo avanza richiesta di estradizione della persona già consegnata allo Stato richiedente, questo è tenuto a chiedere l'autorizzazione dell'altra parte contraente, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni applicabili tra le due parti in materia di estradizione.
L'entrata in vigore del trattato (articolo 10) avverrà al momento della notifica delle procedure interne previste, operata dalla seconda delle due parti, e le disposizioni di esso - previo ritiro della relativa domanda - potranno applicarsi anche ai procedimenti di estradizione eventualmente in corso.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di recepimento del trattato, questo, a seguito delle modifiche apportate dalle Commissioni, si compone di 13 articoli suddivisi in due titoli. Rispetto al testo presentato dal Governo, le Commissioni hanno apportato alcune modifiche - condivise all'unanimità - che non hanno comunque alterato l'assetto della disciplina di attuazione del trattato, che in quel testo era prevista. In particolare, le modifiche sono state ritenute necessarie per meglio adeguare ai principi generali desumibili dal codice di rito la disciplina della consegna dell'arrestato.
Signor Presidente, chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce della parte restante del mio intervento al resoconto stenografico della seduta odierna.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Buemi, la Presidenza l'autorizza senz'altro.
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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