Allegato A
Seduta n. 184 del 25/7/2002


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DISEGNO DI LEGGE: S. 628 - INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157, IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DI PRELIEVO VENATORIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE (APPROVATO DAL SENATO) (2297) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 881-1182-1290-1338-1422-1434

(A.C. 2297 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2297 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis. - (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione


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europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: del 2 aprile 1979, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
1. 195. Azzolini, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: del 2 aprile 1979, aggiungere le seguenti: uniformandosi ai princìpi di tutela faunistica e.
1. 196. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire la parola: conformandosi con la seguente:
attenendosi.
1. 198. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo la parola: conformandosi aggiungere le seguenti: alle direttive tecniche emanate dall'Istituto per la fauna selvatica (INFS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
1. 200. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo la parola: conformandosi aggiungere le seguenti: al documento orientativo tecnico emanato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
1. 199. Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo la parola: conformandosi aggiungere la seguente: puntualmente.
1. 201. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo la parola: conformandosi aggiungere le seguenti: in via sussidiaria.
1. 202. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: alle prescrizioni dell'articolo 9.
1. 197. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle prescrizioni dell'articolo con le seguenti: all'articolo.
1. 203. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle prescrizioni con le seguenti: ai dettami di tutela della biodiversità dell'articolo 1 e.
1. 206. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle prescrizioni con le seguenti: allo spirito e alla lettera delle prescrizioni.
1. 204. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle prescrizioni con le seguenti: alla necessità di salvaguardia delle specie di uccello selvatico nell'attuazione delle prescrizioni.
1. 205. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire la parola: prescrizioni con la seguente: procedure.
1. 207. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: alle prescrizioni aggiungere le seguenti: imposte alle autorità degli Stati membri dalle disposizioni.
1. 208. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 9 aggiungere le seguenti: , paragrafo 1, lettera c),.
1. 209. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: articolo 9 aggiungere le seguenti: alle disposizioni nonché.
1. 210. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: ai princìpi e alla finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
1. 211. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: ai princìpi e.
1. 212. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ai princìpi con le seguenti: alla competenza statale in materia di tutela di specie non regionali, nonché ai princìpi ispiratori.
1. 213. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ai princìpi con le seguenti: ai fondamenti di tutela della vita animale in ogni sua forma.
1. 214. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: ai princìpi aggiungere le seguenti: relativi agli interessi unitari.
1. 215. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: ai princìpi aggiungere la seguente: comunitari.
1. 216. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1 dopo le parole: ai princìpi e aggiungere le seguenti: in via sussidiaria.
1. 217. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: e alle finalità degli articoli 1 e 2.
1. 218. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: e alla finalità.
1. 219. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle finalità con le seguenti: alla prevalenza dell'interesse pubblico di conservazione dell'ecosistema ed agli scopi ambientali.
1. 220. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: alle finalità con le seguenti: agli scopi di attribuzione allo Stato di coordinamento e unitarietà della disciplina.
1. 221. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: alle finalità aggiungere la seguente: specifiche.
1. 223. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: alle finalità aggiungere la seguente: ambientali.
1. 222. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: degli articoli 1 e 2.
1. 225. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: degli articoli 1 e 2 con le seguenti: di conservazione della fauna omeoterma.
1. 224. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: degli articoli 1 e 2 aggiungere le seguenti: e ad esclusione della possibilità di deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 5.
1. 226. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole stessa direttiva aggiungere le seguenti: , alla ricerca internazionale in materia di protezione della fauna omeoterma.
1. 227. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , alla salvaguardia e alla conservazione degli uccelli selvatici.
1. 228. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché all'interesse


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della salute e della salvaguardia dell'ambiente e alla conservazione degli uccelli selvatici.
1. 229. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , tese ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche,
1. 230. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , qualora lo Stato abbia accertato l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE,.
1. 231. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979.
**1. 232. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché della Convenzione adottata a Berna il 19 settembre 1979.
**1. 238. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , nonché della legge 5 agosto 1981, n. 503,.
1. 233. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , secondo quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva medesima,.
1. 235. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,.
1. 237. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: stessa direttiva aggiungere le seguenti: , in particolare al principio della tutela del patrimonio europeo costituito dall'avifauna migratoria,.
1. 239. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sopprimere le parole: ed alle disposizioni della presente legge.
1. 241. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge con le seguenti: nel rispetto della normativa comunitaria di tutela ambientale e faunistica.
1. 242. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge con le seguenti: , fermi restando i divieti e le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 13 e 21 della presente legge.
1. 312. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni della presente legge con le seguenti: e alla normativa nazionale riguardante gli uccelli e la loro salvaguardia.
1. 243. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni con le seguenti: , derogando alle disposizioni.
1. 240. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: ed alle disposizioni con le seguenti: ed ai contenuti.
1. 244. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: ed alle disposizioni aggiungere le seguenti: , tese a regolare l'esercizio venatorio in modo selettivo e rigidamente controllato della direttiva 79/409/CEE,.
1. 245. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: disposizioni della con le seguenti: disposizioni previste dalla.
1. 246. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, sostituire le parole: presente legge con le seguenti: normativa nazionale e di quella comunitaria.
1. 247. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , assicurando la protezione della fauna selvatica a breve e lungo termine con l'adozione di appositi piani di salvaguardia.
1. 313. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , anche a tutela della proprietà privata agricola.
1. 248. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , poste a tutela degli animali selvatici, in quanto patrimonio indisponibile dello Stato.
1. 249. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere, le seguenti: , nell'interesse preminente della tutela e della conservazione degli uccelli selvatici.
1. 255. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere, le seguenti: , che tuttavia non si applica alle aree agricole private.
1. 254. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere, le seguenti: , su parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
1. 253. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , acquisito preventivamente il parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle politiche agricole e forestali.
1. 251. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, , dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: , nonché alle esigenze dell'integrità numerica delle popolazioni selvatiche.
1. 256. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le regioni devono comprovare la compatibilità del provvedimento di deroga con le finalità di protezione della fauna selvatica omeoterma di cui alla presente legge e alla direttiva medesima. In assenza di uno di questi requisiti, il Governo chiede alla regione di adeguare nel termine di novanta giorni il provvedimento alle suddette disposizioni. Nelle more dell'adeguamento il provvedimento resta sospeso. In caso di mancato adeguamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.
1, 258. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al presente comma non si applicano alle regioni che abbiano rilevato una pressione venatoria eccessiva negli ultimi cinque anni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
1. 252. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è mai consentito derogare nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
1. 250. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, in fine, il seguente periodo: Le regioni Lombardia, Toscana, Umbria, Emila Romagna sono escluse dall'esercizio delle deroghe a causa della forte pressione venatoria.
1. 262. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Nell'ambito dell'esercizio delle deroghe di cui al presente comma, deve essere sempre esclusa la possibilità di deroga alle disposizioni stabilite dall'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE.
1. 259. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le deroghe in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non hanno effetto in aree agricole private.
1. 260. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve comunque provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione della fauna.
1. 261. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attuazione delle deroghe deve avvenire solo dopo l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle politiche agricole.
1. 257. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'attuazione delle deroghe deve essere stabilita preventivamente l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole.
1. 264. Azzolini, Zanella, Rocchi, Pecoraro Scanio, Cento, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni deroga deve ottenere preventivamente l'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole.
1. 271. Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato il ricorso alle deroghe ai fini delle cacce tradizionali.
1. 265. Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini delle cacce tradizionali è vietato il ricorso alle deroghe.
1. 284. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono essere utilizzate ai fini dell'esercizio di forme di caccia tradizionali.
1. 266. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata ogni forma di deroga relativa a usi e costumi tradizionali.
1. 278. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata ogni forma di deroga che abbia effetti sul regime di tutela delle specie di avifauna selvatica.
1. 267. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono inapplicabili deroghe che abbiano per effetto conseguenze sulla tutela delle specie.
1. 289. Russo Spena, Vendola, Zanella, Pecoraro Scanio, Cento, Lion, Bulgarelli, Cima, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'avifauna che esercita azione positiva sull'agricoltura attraverso il prelievo di insetti è sempre esclusa da ogni forma di deroga.
1. 263. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uccelli insettivori sono esclusi dall'esercizio delle deroghe.
1. 274. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe.
1. 281. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono riguardare esclusivamente le specie storno per i danni recati alle coltivazioni agricole e previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
1. 288. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe è provvedimento eccezionale e non ripetibile nell'arco temporale di tre anni.
1. 268. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe sono ammesse qualora i censimenti della fauna selvatica diano risultati pienamente soddisfacenti per quattro anni consecutivi.
1. 279. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta vietata l'applicazione delle deroghe in assenza di censimenti complessivi dell'avifauna a livello nazionale ed europeo.
1. 287. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: E ' fatto sempre salvo il divieto di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare, anche localmente, all'estinzione di una specie.
1. 290. Grillini, Zanella, Pecoraro Scanio, Pistone, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto sempre salvo il divieto di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare all'estinzione di una specie.
1. 269. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione delle deroghe non può comunque incidere sulla preservazione del livello attuale delle popolazioni naturali sul territorio nazionale.
1. 270. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono confermati le specie e i tempi di esercizio venatorio previsti dall'articolo 18.
1. 272. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe non può essere effettuato al di fuori del periodo stabilito dal calendario venatorio.
1. 273. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La deroga deve essere intesa quale misura eccezionale e non può in nessuna circostanza rappresentare esercizio di caccia.
1. 275. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere resi noti i censimenti sulle popolazioni di storni quale misura propedeutica all'applicazione delle deroghe.
1. 276. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli areali interessati dalla presenza di specie soggetta a diminuzione sono esclusi dall'applicazione delle deroghe stesse.
1. 277. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I possessori di licenza di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga.
1. 305. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo istituisce in ogni regione comitati scientifici composti da studiosi di zoologia docenti nelle università statali per condurre verifiche sull'opportunità delle deroghe stesse.
1. 280. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.
1. 282. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa la possibilità di attuare le deroghe attraverso l'esercizio venatorio.
1. 283. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i danni recati alle coltivazioni agricole le deroghe possono riguardare esclusivamente la specie storno e previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
1. 285. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Costituisce misura necessaria per l'attuazione delle deroghe la valutazione scientifica dell'entità delle popolazioni di avifauna attraverso censimenti che interessino


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tutto il territorio nazionale e che siano condotti in relazione alle valutazioni degli altri paesi dell'Unione europea.
1. 286. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esercizio delle deroghe di cui al comma 1 deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) divieto di caccia in deroga;
b)
eccezionalità della deroga e sua irripetibilità nell'arco di almeno dieci anni;
c)
comprovabile motivazione della deroga per superiore interesse di sicurezza e salute pubblica.
1. 291. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È fatto sempre salvo il divieto:
a) di ricorrere a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva, che possa portare, anche localmente, all'estinzione di una specie;
b)
di qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto e alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b) della direttiva 79/409/CEE.
1. 292. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano tutte le misure necessarie rivolte ad assicurare la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei, con l'obbligo di regolare e disciplinare lo sfruttamento di tali risorse con misure rivolte al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie di avifauna.
1. 293. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare la facoltà di deroga di cui al presente articolo al fine di adottare misure di protezione e di salvaguardia più rigorose di quelle previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 79/409/CEE.
1. 294. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia, residenti e iscritti negli ambiti territoriali di caccia di propria competenza non possono essere abilitati a partecipare alle attività di prelievo stabilite dalle deroghe di cui al presente articolo.
1. 295. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.
1. 296. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le attività oggetto della deroga non possono essere svolte in fondi agricoli.
1. 297. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
1. 298. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non è mai consentita alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di deroga al divieto di uccidere o catturare deliberatamente qualsiasi specie di uccello di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE.
1. 299. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non possono comunque derogare alle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE.
1. 300. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nei casi in cui la deroga riguardi disposizioni recate all'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE è fatto obbligo alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di acquisire preventivamente il parere vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 301. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel rispetto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, i proprietari dei terreni interessati dalle attività di cui alle deroghe regionali, possono impedire l'accesso dei soggetti abilitati.
1. 302. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La presente legge esclude l'esercizio della facoltà di deroga di cui al presente articolo da parte delle regioni e delle province autonome che non abbiano elaborato, avvalendosi anche dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, appositi progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti in cui esse vivono.
1. 303. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni, nel menzionare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, l'autorità abilitata, escludono espressamente organizzazioni, istituti o enti che vedano la partecipazione di associazioni venatorie o di cacciatori.
1. 304. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 2.
1. 600. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole, adottano le deroghe di cui al comma 1, indicando:
a) le giustificazioni della deroga. tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE;
b)
le specie e le quantità oggetto della deroga;
c)
l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
d)
le condizioni, obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;
e)
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;
f)
i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;
g)
le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;
h)
il termine finale di operatività della deroga;
i)
il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
1. 601. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e dei principi della direttiva 79/409/CEE, le regioni e le province autonome, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, possono adottare le deroghe di cui al comma 1 indicando:
a) i motivi scientifici o inerenti la pubblica sicurezza che giustificano la deroga ai sensi della direttiva 79/409, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE;
b)
le specie e le quantità oggetto della deroga;
c)
l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
d)
le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;
e)
i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati;


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f)
tempi e i luoghi di esercizio della deroga;
g)
le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;
h)
il termine finale di operatività della deroga;
i)
il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157.
1. 602. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nel rispetto della normativa comunitaria, le deroghe di cui al comma 1 possono essere adottate solo qualora siano state esperite tutte le altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari di fauna selvatica omeoterma. Esse devono menzionare precisamente tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE.
1. 603. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Ferma restando l'inapplicabilità della facoltà di deroga al prelievo venatorio, le regioni possono esercitare la facoltà di deroga solo per le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 79/409/CEE ed in assenza di altre soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è delegato ad emanare uno o più decreti contenenti i limiti entro i quali possono essere disciplinate le deroghe, che devono indicare in modo particolareggiato le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, i limiti di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi prelevabili, i controlli e le forme di vigilanza supplementari nonché le risorse finanziarie necessarie a far fronte a quelle di competenza dello Stato.
1. 604. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2-bis. Le regioni decidono, sulla base delle decisioni del Presidente del Consiglio dei ministri e delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti di tempo e di luogo, da quali persone, nonché il numero dei capi complessivamente catturabili o abbattibili nel periodo e le forme di vigilanza cui sono soggetti i metodi di cattura o di uccisione autorizzata e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.
1. 605. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni possono esercitare la facoltà di deroga solo per le finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE ed in assenza di altre soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela


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del territorio è delegato ad emanare uno o più decreti contenenti i limiti entro i quali possono essere disciplinate le deroghe, ed in particolare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, i limiti di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi prelevabili, i controlli e le forme di vigilanza supplementari nonché le risorse finanziarie necessarie a far fronte a quelle di competenza dello Stato.
1. 606. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, al primo periodo premettere il seguente: Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 presentano una relazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nella quale descrivono la situazione della fauna selvatica oggetto della tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE.
1. 609. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere il primo periodo.
1. 607. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: La facoltà di deroga di cui al comma l può essere esercitata solo qualora non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura o la detenzione di un numero limitato di esemplari di fauna selvatica omeoterma. Le deroghe regionali devono contenere tutti gli elementi di cui al paragrafo 2 della direttiva 79/409/CEE, fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, comma 2.
1. 608. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando l'obiettivo di garantire la sopravvivenza e la riproduzione di tutte le specie di uccelli,
1. 610. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fatto sempre salvo il principio della tutela della conservazione della fauna selvatica,
1. 611. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Valutati organicamente gli interessi di tutela ambientale e faunistica,
1. 612. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fatto comunque salvo il divieto di attività venatorie,
1. 613. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, premettere le parole: Fermo restando il divieto di modificare le disposizioni che regolano l'esercizio venatorio sul territorio, relativamente agli altri aspetti del prelievo.
1. 614. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Possono essere disposte deroghe soltanto quando non vi siano soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.
1. 615. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Le regioni possono emanare provvedimenti di deroga ai sensi del comma 1 soltanto quando non vi siano altre soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.
1. 616. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può autorizzare esclusivamente le deroghe disposte in assenza di altre soluzioni soddisfacenti allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Tali deroghe.
1. 617. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica e sentite le associazioni ambientaliste, possono essere disposte deroghe soltanto quando non vi siano altre soluzioni ecologicamente compatibili, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità e per periodi determinati. Tali deroghe.
1. 618. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: CEE e con le seguenti: Esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati, le regioni possono disporre deroghe soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe. Le regioni.
1. 619. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Le deroghe, in assenza di altre


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soluzioni soddisfacenti, possono essere con le seguenti: Mantenendo la consistenza numerica delle specie oggetto di deroga, i provvedimenti di deroga devono essere motivati con un'indagine scientifica dell'INFS che determini l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti e comunque possono venire.
1. 620. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe in assenza di altre soluzioni soddisfacenti con le seguenti: I provvedimenti di deroga devono essere motivati con l'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, devono essere disposte nell'interesse delle specie che ne formano oggetto e.
1. 621. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, con le seguenti: L'ente che adotta la deroga esperisce preventivamente una ricerca finalizzata all'individuazione di deroghe compatibili con la conservazione delle specie di avifauna, e le deroghe adottate sulla base di tale indagine.
1. 622. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Le deroghe con le seguenti: Le forme di tutela dell'avifauna attraverso le deroghe.
1. 624. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: Le aggiungere la seguente: eventuali.
1. 623. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: che costituiscono misure eccezionali e che possono essere adottate esclusivamente.
1. 625. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: finalizzate alla salvaguardia degli uccelli selvatici e del loro habitat naturale.
1. 626. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: comunque rispettose dell'habitat naturale dell'avifauna.
1. 637. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: le deroghe aggiungere le seguenti: adottate per mantenere la consistenza numerica delle specie di uccelli selvatici.
1. 630. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: riguardanti solo le regioni Molise e Basilicata.
1. 627. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: di durata non superiore a tre giorni per ogni anno.
1. 628. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: previste esclusivamente nelle zone che si trovano ad una distanza non inferiore a 10 chilometri dai centri storici.
1. 629. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: valutata l'opportunità di divieto di esercizio delle stesse a distanza inferiore a cinque chilometri dai centri abitati,
1. 647. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: accompagnate dal divieto di prelievo venatorio per le specie che ne formano oggetto.
1. 631. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: concernenti solo una specie di avifauna ogni venti anni.
1. 635. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: devono riguardare una specie l'anno e.
1. 632. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: da svolgere solo negli anni bisestili.
1. 643. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: da esercitare esclusivamente un mercoledì ogni due mesi.
1. 645. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: previo esame del Presidente del Consiglio ai fini della valutazione di cui al comma 4.
1. 633. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: le quali interesseranno solo le province con un numero di guardie forestali superiore a mille.
1. 634. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: non riguardanti comunque i fondi agricoli.
1. 636. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: attivabili solo.
1. 638. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le aree che presentano corsi d'acqua di qualunque dimensione,
1. 639. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: da sottoporre preventivamente al parere favorevole dell'Unione Europea,
1. 640. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: previo parere delle associazioni ambientaliste e.
1. 641. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: che non comporteranno l'uso di fucile.
1. 642. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: vengono comunque escluse nelle zone i cui soprasuoli siano stati interessati da incendi negli ultimi trenta anni e.
1. 646. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: proposte dall'INFS vengono approvate dalle regioni e.
1. 648. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Le deroghe, aggiungere le seguenti: previa valutazione delle commissioni parlamentari competenti,
1. 650. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , in assenza fino a: menzionare con le seguenti: di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessarie al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.
1. 651. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: certificata dall'INFS la mancanza.
1. 652. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: esperita e verificata per un triennio, con l'ausilio dell'INFS, la mancanza.
1. 653. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, primo periodo, sostituire le parole: in assenza con le seguenti: certificata dall'INFS l'assenza.
1. 654. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: deroghe, in aggiungere le seguenti: presenza di un'unanime valutazione dei centri di ricerca ornitologica aventi sedi sul territorio regionale circa la manifesta.
1. 655. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: in assenza di aggiungere le seguenti: tutte le.
1. 656. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: altre.
1. 657. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: altre soluzioni soddisfacenti con le seguenti: qualsiasi altra soluzione soddisfacente.
1. 658. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: altre soluzioni con le seguenti: altri mezzi ecologici.
1. 662. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: altre aggiungere le seguenti: , e comunque ecologicamente valide,
1. 659. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: soluzioni aggiungere la seguente: ecocompatibilmente.
1. 660. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: soluzioni aggiungere la seguente: efficaci ecologicamente o.
1. 661. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: nonché compatibilmente con le finalità di protezione dell'avifauna di cui agli articoli 1 e 2 della direttiva 79/409/CEE.
1. 663. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti:


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ovvero limitatamente ai casi previsti dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.
1. 664. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: e limitatamente ai periodi indicati all'articolo 18, comma 1.
1. 665. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: e limitatamente all'arco temporale previsto dall'articolo 18, comma 1.
1. 666. Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: ferma restando la priorità della tutela integrale degli uccelli selvatici.
1. 670. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti inserire le seguenti: e previo divieto dell'esercizio della caccia per le specie che ne formano oggetto.
1. 678. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo , dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: e incruente.
1. 667. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, , dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: valutate da una commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito delle risorse già disponibili.
1. 668. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: e sulla base di una adeguata consistenza faunistica, valutata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
1. 671. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: non possono riguardare il divieto di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura e.
1. 672. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: ad eccezione di quella connessa al divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli in particolare durante il periodo di riproduzione,
1. 673. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: fatto salvo il divieto di uccidere o catturare gli uccelli deliberatamente con qualsiasi metodo,
1. 674. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: ad esclusione di quella relativa al divieto di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote,
1. 675. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 5 in relazione al divieto di detenere le specie in cui sono vietate la caccia e la cattura,
1. 676. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti aggiungere le seguenti: secondo una valutazione scientifica dell'INFS e previo parere delle maggiori organizzazioni ambientaliste.
1. 677. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: ottenuto il nulla osta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 679. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: soluzioni soddisfacenti, aggiungere le seguenti: previa approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali,
1. 680. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: possono aggiungere le seguenti: , previa valutazione della sussistenza delle predette condizioni da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
1. 681. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: proposte e.
1. 682. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: disposte con le seguenti: richieste dalle regioni e concesse dal Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio.
1. 683. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: disposte con le seguenti: autorizzate dallo Stato ed attuate dalle regioni, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano.
1. 684. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in casi puntuali ed eccezionali accertati nei modi previsti dall'articolo 19,
1. 685. Luigi Pepe, Rocchi.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in casi puntuali ed eccezionali accertati dall'INFS,
1. 686. Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in casi puntuali ed eccezionali,
1. 687. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , con l'obbligo di disciplinarle nel rispetto degli equilibri dell'ecosistema,
1. 689. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , in sintonia con i piani di azione comunitari in materia ambientale,
1. 691. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , tenendo conto delle esigenze connesse con la conservazione delle zone protette e vincolate,
1. 692. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: , valutate le esigenze connesse alla conservazione delle aree protette e vincolate,
1. 690. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: con cadenza triennale.
1. 694. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: disposte aggiungere le seguenti: purché adeguatamente motivate e comunque.
1. 688. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: unicamente nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.
1. 696. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: soltanto nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.
1. 699. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/ CEE con le seguenti: al fine della protezione della flora e della fauna.
1. 697. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: per la protezione della fauna.
1. 701. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità fino a: 79/409/CEE con le seguenti: esclusivamente per consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.
1. 698. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: solo per le finalità indicate fino a: 79/409/CEE con le seguenti: esclusivamente per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, il prelievo non venatorio consentito dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.
1. 702. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: visti i piani di azione comunitari in materia di protezione delle specie animali e.
1. 695. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: a condizione che siano salvaguardati gli individui delle specie di avifauna secondo le indicazioni della direttiva stessa ed unicamente.
1. 703. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per una specie all'anno e unicamente.
1. 708. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per un periodo di cinque giorni all'anno e.
1. 705. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: per un periodo di dieci giorni all'anno e.
1. 704. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: una volta ogni cinque anni e.
1. 706. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: a seguito di approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio della relazione giustificativa che le motiva e.
1. 707. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: solo aggiungere le seguenti: in assenza di opposizione da parte delle associazioni ambientaliste e.
1. 709. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: ai fini della ricerca e dell'insegnamento.
1. 711. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: allo scopo del ripopolamento e della reintroduzione di tutte le specie di uccelli.
1. 714. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: con l'obiettivo del ripopolamento di tutte le specie di uccelli.
1. 717. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: al fine di ottenere la reintroduzione di tutte le specie di uccelli.
1. 713. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: l'allevamento di tutte le specie di uccelli.
1. 710. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: nell'interesse della sicurezza aerea.
1. 716. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque.
1. 715. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, con le seguenti: prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, e comunque nel rispetto.
1. 712. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: finalità con le seguenti: esigenze di protezione dell'avifauna.
1. 718. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: per le finalità aggiungere le seguenti: connesse al ripopolamento, alla reintroduzione nonché all'allevamento correlato a tali operazioni.
1. 719. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: che non possono essere né sportive né ludiche.
1. 720. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: né sportive né ludiche.
1. 721. Luigi Pepe, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: comunque mai relative all'esercizio venatorio.
1. 722. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: di tutela della fauna selvatica di cui al presente decreto e.
1. 723. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: finalità aggiungere le seguenti: scientifiche o di ricerca tra quelle.
1. 724. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: di omogenea applicazione della normativa comunitaria volta alla conservazione degli uccelli selvatici.
1. 725. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 9 con le seguenti: alla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 9, e ferma restando l'esclusione dell'esercizio della caccia.
1. 726. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/ 409/CEE al fine di prevenire gravi danni alle specie di uccelli selvatici.
1. 735. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/409/CEE esclusivamente per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo il prelievo non venatorio consentito dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.
1. 1956. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: paragrafo 1 della direttiva 79/409/CEE con le seguenti: della direttiva 79/409/CEE nell'interesse della sicurezza aerea.
1. 736. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: ad esclusione delle lettere a) e b).
1. 728. Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1, aggiungere le seguenti: lettera a),
1. 729. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: lettera b),.
1. 730. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: lettera c),
1. 731. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Cento, Bulgarelli, Cima, Boato.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: dall'articolo 9, paragrafo 1 aggiungere le seguenti: e 2.
1. 727. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: sono applicate solo per periodi determinati.
1. 733. Realacci, Marcora, Rocchi, Banti, Santino Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: limitatamente alle attività di ricerca scientifica ed etologica.
1. 734. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: principalmente ai fini della salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica.
1. 737. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: escludendo comunque la deroga al divieto di uccidere o di catturare gli uccelli deliberatamente con qualsiasi metodo.
1. 738. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: ad eccezione della deroga al divieto di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi.
1. 739. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: esercizio venatorio escluso.
1. 740. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: comportano il dimezzamento del calendario venatorio.
1. 741. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: devono avere parere preventivo delle associazioni ambientaliste.
1. 742. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'ambiente naturale e dell'habitat dell'avifauna.
1. 743. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: 79/409/CEE aggiungere le seguenti: unicamente nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica.
1. 744. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: per le finalità di reintroduzione di esemplari di uccelli selvatici tutelati dalla medesima direttiva 79/409/CEE.
1. 745. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non possono contrastare con le esigenze di conservazione dell'avifauna selvatica o arrecare danno alle produzioni agricole e.
1. 746 Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: contengono l'esclusione di specie a rischio di estinzione.
1. 754. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: lettera c), con l'obiettivo di armonizzare la facoltà di deroga all'esigenza di garantire l'uniforme tutela dell'avifauna selvatica oggetto della direttiva medesima.
1. 747. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non previste dagli articoli 19 e 26 della presente legge.
1. 748. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le specie peppola (Fringilla montifringilla) e fringuello (Fringilla coelebs).
1. 749. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: e comunque sempre con l'esclusione della deroga per l'esercizio venatorio.
1. 750. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: non adottando metodi e sistemi in deroga a quelli consentiti dalla presente legge.
1. 751. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: senza ampliare il numero delle specie cacciabili.
1. 752. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della direttiva 79/409/CEE aggiungere le seguenti: lasciando inalterato il calendario venatorio.
1. 753. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e devono con le seguenti: ed in condizioni rigidamente controllate. Esse devono obbligatoriamente.
1. 755. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: menzionare con le seguenti: indicare dettagliatamente.
1. 756. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


Al comma 1, capoverso Art.
19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: menzionare con le seguenti: indicare anche con il nome scientifico in lingua latina.
1. 757. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: , a pena di nullità dell'atto con cui vengono disposte,
1. 758. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: il divieto di prelievo lungo le rotte di migrazione, nonché.
1. 759. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: il divieto di prelievo di specie migratorie,
1. 761. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: , al fine della salvaguardia delle specie migratrici o minacciate di estinzione,
1. 760. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: con precise delimitazioni numeriche.
1. 762. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: menzionare aggiungere le seguenti: anche con il nome scientifico normalmente espresso in ornitologia in lingua latina.
1. 763. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: devono menzionare aggiungere le seguenti: principalmente al fine della salvaguardia delle specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili
1. 764. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: devono menzionare aggiungere la seguente: tutte.
1. 765. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: non appartenenti a quelle protette.
1. 766. Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: non protette.
1. 767. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: e le sottospecie.
1. 768. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: nonché le eventuali sottospecie migratrici.
1. 772. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: tra quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto da emanarsi, sentito l'stituto nazionale per la fauna selvatica, entro il 31 dicembre 2001.
1. 769. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: nel numero massimo di dieci.
1. 770. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: e le quantità.
1. 771. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , escluse


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quelle indicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelle cacciabili, .
1. 773. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , innanzitutto quelle a rischio di estinzione, .
1. 774. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , indicando le quantità per ciascuna di esse, .
1. 775. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , specialmente quelle vulnerabili, .
1. 776. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , in numero limitato, .
1. 777. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: specie aggiungere le seguenti: , con particolare riferimento a quelle endemiche, .
1. 778. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: oggetto, i con le seguenti: , ai fini della tutela delle stesse, l'oggetto secondo le limitazioni imposte dalla medesima direttiva in relazione ai.
1. 779. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono essere esercitate esclusivamente mediante cerbottana.
1. 786. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: nonché l'entità delle popolazioni della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di istruttoria, nonché le cautele adottate per non procurare disturbo alle altre specie di fauna.
1. 780. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , le caratteristiche morfologiche degli animali.
1. 781. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , l'elencazione e la valutazione comparata delle


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diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9 della citata direttiva.
1. 782. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , il divieto di commercializzazione delle specie stesse.
1. 783. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: garantendo la protezione delle specie, comprese quelle migratrici, che sono a rischio di estinzione e vulnerabili.
1. 784. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: in quantità strettamente limitata.
1. 785. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: oggetto aggiungere le seguenti: , le modalità.
1. 787. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: , da scegliersi esclusivamente fra la fionda e la cerbottana.
1. 788. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere le seguenti: non cruenti.
1. 789. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: mezzi aggiungere la seguente: ecologici.
1. 790. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gli impianti e i metodi di prelievo con le seguenti: le strutture, gli impianti, i metodi di prelievo, nonché gli strumenti.
1. 791. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: gli impianti e i metodi con le seguenti: gli strumenti.
1. 792. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere la seguente: selettivi.
1. 793. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere le seguenti: di cattura.
1. 794. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli impianti aggiungere le seguenti: , consistenti nei retini acchiappa farfalle,
1. 795. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parola: i metodi con le seguenti: le modalità selettive.
1. 796. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di prelievo autorizzati con le seguenti: di cattura o altra modalità che non comporti uccisione autorizzata.
1. 798. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: i metodi aggiungere le seguenti: di cattura e.
1. 797. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di prelievo aggiungere le seguenti parole: ecologici e selettivi.
1. 799. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: autorizzati con le seguenti: approvati dallo Stato tra quelli consentiti dalla direttiva stessa.
1. 800. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti: comunque non compresi fra quelli vietati ai sensi dell'articolo 21,
1. 801. Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti: comunque diversi da quelli delle attività venatorie, .
1. 802. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati aggiungere le seguenti: su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) il quale svolge compiti di controllo e certificazione dell'attività svolta e ne determina il periodo di attività, .
1. 803. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati, aggiungere le seguenti parole: non inclusi nell'allegato IV della citata direttiva 79/409/CEE e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e che non causino sofferenza agli animali, .
1. 804. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: autorizzati aggiungere le seguenti: allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la tutela della fauna omeoterma.
1. 805. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: condizioni con le seguenti: circostanze ambientali.
1. 806. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: condizioni aggiungere le seguenti: di compatibilità ambientale e.
1. 807. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: rischio con le seguenti: pericolo per la sussistenza numerica delle specie oggetto di deroga.
1. 808. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: rischio aggiungere le seguenti: per la fauna omeoterma e per le aree attraversate dai soggetti autorizzati.
1. 809. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo e di luogo del prelievo con le seguenti: i tempi e i luoghi di esercizio della deroga nei limiti massimi di un mese per ciascuna annata venatoria e di una provincia per ciascuna regione.
1. 810. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo con le seguenti: il periodo per esercitare il prelievo entro il limite massimo di dieci giorni.
1. 811. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze di tempo con le seguenti: un massimo di venti giorni per esercitare il prelievo in deroga.
1. 812. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le circostanze con le seguenti: ristretti limiti.
1. 813. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: circostanze aggiungere le seguenti: strettamente necessarie al conseguimento del fine, relative in particolare al termine massimo.
1. 815. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di tempo aggiungere le seguenti: , escludendo sempre la possibilità di deroga nei periodi della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione delle specie,
1. 816. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di tempo aggiungere le seguenti: , contenute entro il termine più breve tra quelli che


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rendono possibile il soddisfacimento delle ragioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe, .
1. 817. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di luogo del prelievo con le seguenti: i siti interessati al prelievo, prevedendone sempre la non applicabilità nelle zone di muta e svernamento.
1. 818. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di luogo con le seguenti: la frazione di territorio in cui siano stati rilevati e certificati danni ingenti arrecati dalle specie oggetto di deroga.
1. 819. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: luogo aggiungere le seguenti: in cui sono state registrate devastazioni da parte della fauna selvatica omeoterma tali da giustificare l'attivazione delle deroghe.
1. 820. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: in cui possono essere attivate le deroghe medesime.
1. 821. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: di cattura e detenzione.
1. 822. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del prelievo con le seguenti: di cattura o altra modalità che non comporti uccisione.
1. 824. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo, aggiungere le seguenti: l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti, metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,
1. 814. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , escludendo sempre i siti di riproduzione e di riposo delle specie.
1. 823. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: che deve essere comunque compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie interessate e non può essere consentito in modo permanente e in via generale.
1. 825. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , con esclusione delle zone di cui all'articolo 11.
1. 826. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , con esclusione della possibilità di poter derogare alle norme vigenti relative al calendario venatorio.
1. 828. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: , il termine finale di operatività della deroga.
1. 829. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: indicando ogni zona con apposite tabelle perimetrali, .
1. 830. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: del prelievo aggiungere le seguenti: non venatorio.
1. 831. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: il numero dei capi fino alla fine del comma.
1. 832. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: il numero con le seguenti: la piccola quantità, ai sensi della lettera c) dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva stessa.
1. 833. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere le seguenti: rigidamente limitato.
1. 834. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: numero aggiungere la seguente: limitato.
1. 835. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: dei capi con le seguenti: degli esemplari di fauna omeoterma in piccole quantità.
1. 836. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: capi aggiungere le seguenti: di fauna omeoterma dannosa che sono, ai sensi della presente legge, gli unici.
1. 837. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: capi aggiungere le seguenti: per ciascuna specie.
1. 838. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, sostituire la parola: giornalmente con le seguenti: per ciascuna mezza giornata di prelievo.
1. 839. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: complessivamente prelevabili nel periodo con le seguenti: prelevabili nel periodo in modo da mantenere la consistenza numerica delle specie.
1. 841. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: complessivamente aggiungere le seguenti: in ciascuna zona.
1. 840. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, sostituire la parola: prelevabili con la seguente: catturabili.
1. 842. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo la parola: prelevabili aggiungere le seguenti: ma non cacciabili.
1. 843. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nel periodo.
1. 844. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo con le seguenti: per ogni specie in riferimento alla durata della deroga.
1. 845. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, sostituire le parole: nel periodo con le seguenti: nel ristretto limite di tempo richiesto dalla direttiva 79/409/CEE.
1. 846. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: , il divieto di cattura per la cessione a fini di richiamo.
1. 848. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: , vietando comunque il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e di riposo.
1. 849. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie.
1. 847. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esigenza


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di salvaguardare specie che richiedono particolare attenzione per la specificità del loro habitat.
1. 850. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: di deroga, che non può essere di durata superiore a 24 ore.
1. 852. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.. 19-bis, primo periodo, dopo le parole: nel periodo aggiungere le seguenti: strettamente necessario al soddisfacimento delle esigenze di sicurezza e salute pubblica.
1. 853. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire la parola: controlli con le seguenti: il potenziamento delle strutture preposte al rigido controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della suddetta direttiva.
1. 855. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: controlli aggiungere le seguenti: pubblici tesi a garantire la tutela della fauna omeoterma ed il rispetto della normativa comunitaria e nazionale.
1. 856. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le forme con le seguenti: l'autorità abilitata a garantire la rigidità.
1. 857. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: forme aggiungere le seguenti: particolarmente stringenti.
1. 858. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: forme aggiungere la seguente: rigorose.
1. 859. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: vigilanza aggiungere le seguenti: e tutela della fauna omeoterma.
1. 860. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: vigilanza aggiungere la seguente: continua.
1. 861. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cui il prelievo è soggetto con le seguenti: , alle quali la cattura e la detenzione sono sottoposti al fine di garantire l'esclusione dell'attività venatoria tra quelle esercitabili in deroga,
1. 862. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: il prelievo è soggetto con le seguenti:


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l'esercizio delle deroghe è assoggettato per assicurare la tutela della fauna protetta dalla direttiva 79/409/CEE .
1. 863. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: è soggetto aggiungere le seguenti: , in aggiunta a quanto previsto all'articolo 27,
1. 864. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: è soggetto aggiungere le seguenti: , le sanzioni relative ai soggetti che svolgono attività venatoria anziché il solo esercizio della cattura o detenzione di uccelli, nonché l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite dalla direttiva in oggetto sono stabilite.
1. 865. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: organi aggiungere la seguente: pubblici.
1. 866. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: incaricati della stessa con le seguenti: dello Stato deputati a garantire il rispetto delle prevalenti finalità di protezione ambientale.
1. 867. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della stessa con le seguenti: dallo Stato di verificare il rispetto delle norme a tutela della fauna omeoterma nell'esercizio della deroga e il rispetto dei limiti stabiliti.
1. 868. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della stessa con le seguenti: dallo Stato.
1. 869. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: della stessa aggiungere le seguenti: , nonché la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al paragrafo 1 dell'articolo 9 della citata direttiva.
1. 870. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: nonché il piano di controllo e di vigilanza che verrà attuato in relazione alle deroghe e l'elenco dei soggetti incaricati dei controlli e della vigilanza, che non può comprendere le guardie volontarie delle associazioni venatorie.
1. 871. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con le seguenti: , nonché la programmazione dettagliata dell'attività di controllo e di vigilanza, che viene affidata ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27, con esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.
1. 872. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con il seguente periodo: La vigilanza e i controlli di cui al periodo precedente sono affidati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 27, con esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie.
1. 873. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: , fermo restando fino alla fine del periodo con il seguente periodo: La vigilanza venatoria e i controlli di cui al periodo precedente sono affidati entrambi al Corpo forestale dello Stato e alle guardie ecologiche e zoofile.
1. 874. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo la parola: restando aggiungere le seguenti: l'obbligo di esclusione della caccia e la applicabilità di.
1. 875. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: il divieto di autorizzazione all'esercizio di attività venatoria da parte del provvedimento di deroga.
1. 876. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quanto previsto dall'articolo 27, comma 2 con le seguenti: il procedimento a garanzia dell'uniforme applicazione della tutela dell'avifauna e la prevalenza dell'interesse alla salvaguardia ambientale.
1. 877. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: quanto previsto aggiungere le seguenti: dalle norme a tutela della fauna omeoterma e, in particolare,
1. 878. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, dopo le parole: quanto previsto aggiungere le seguenti: a tutela della fauna omeoterma e quanto prescritto.
1. 879. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo le parole: dall'articolo 27, aggiungere le seguenti: comma 1 e.
1. 880. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: comma 2.
1. 881. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, alle quali non può essere affidata l'attività di controllo e di vigilanza.
1. 882. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini dell'attività di controllo e di vigilanza le guardie volontarie delle associazioni venatorie devono essere affiancate obbligatoriamente dalle guardie ecologiche e zoofile.
1. 883. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le guardie volontarie delle associazioni venatorie alle quali viene affidata l'attività di controllo e di vigilanza non possono esercitare attività venatoria per almeno cinque anni.
1. 884. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In relazione alle deroghe, le regioni, sentite le province, provvedono alla elaborazione di un piano straordinario di controllo e di vigilanza per l'attuazione del quale dovrà essere destinata una adeguata quota di risorse finanziarie.
1. 885. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In particolare, le risorse di cui all'articolo 66, comma 14, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate esclusivamente al potenziamento dell'attività di controllo e di vigilanza.
1. 886. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 887. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le deroghe devono contenere un termine espresso di durata, rispettoso del calendario venatorio vigente e strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni di pubblica necessità che ne hanno determinato l'adozione.
1. 888. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: D'intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e le associazioni ambientaliste, le regioni individuano i soggetti abilitati al prelievo ai quali si applica una sovrattassa di euro 1549,37 per il 2002, di euro 2582,28 per il 2003 e di euro 5164,57 per gli anni successivi.
1. 889. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai soggetti abilitati al prelievo in deroga, individuati dalle regioni, d'intesa con l'Istituto nazionale di fauna selvatica (Infs) e le associazioni di protezione ambientale, la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 19792, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 è stabilita in euro 516,46.
1. 890. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Costituiscono soggetti abilitati al prelievo in deroga: il Corpo forestale dello Stato e la Guardia di finanza.
1. 891. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I carabinieri in pensione sono i soggetti abilitati.
1. 892. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: La realizzazione delle deroghe è riservato esclusivamente al corpo forestale dello Stato.
1. 893. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le guardie forestali sono i soli soggetti abilitati al prelievo in deroga.
1. 894. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: I soggetti con le seguenti: Esclusivamente le guardie forestali ed i ricercatori universitari possono essere.

Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: i8n deroga aggiungere la seguente: e.
1. 895. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: laureati, preparati ed.
1. 896. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti: scelti fra i membri del Corpo forestale dello Stato.
1. 897. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: abilitati con le seguenti: autorizzati dallo Stato.
1. 898. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: a catturare o detenere nei limiti del.
1. 913. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: preparati ed autorizzati.
1. 905. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
1. 910. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4.
1. 911. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola:


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abilitati aggiungere le seguenti: , tra i quali non rientrano comunque i cacciatori e le guardie venatorie,
1. 899. Carlucci, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , tra cui non possono essere ricompresi cacciatori,
1. 900. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , che non possono comunque prevedere l'inclusione dei cacciatori,
1. 901. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: abilitati aggiungere le seguenti: , ad esclusione delle guardie venatorie,
1. 902. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: prelievo aggiungere le seguenti: comunque sempre non venatorio, esercitato.
1. 914. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in deroga con le seguenti: non venatorio.
1. 915. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: , le condizioni obiettivamente verificabili idonee a consentire impieghi misurati di piccole quantità di determinati uccelli nonché i metodi selettivi di cattura e detenzione.
1. 903. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e la stima della popolazione di fauna selvatica sul territorio.
1. 904. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e le modalità di esercizio di prelievo.
1. 907. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: e le condizioni di rischio.
1. 908. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: nonché una valutazione dei danni che possano arrecare ai fondi.
1. 909. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: nonché i soggetti addetti all'esercizio di pratiche di dissuasione pacifica sull'avifauna.
1. 912. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in deroga aggiungere le seguenti: , ai quali viene applicata una sovrattassa erariale di euro 516,46 per ogni specie oggetto della deroga,
1. 916. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


Al comma 1, capoverso Art. 19-
bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: vengono aggiungere le seguenti: autorizzati nominalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra quelli.
1. 917. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a cinque per provincia.
1. 918. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a otto per provincia.
1. 919. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: individuati aggiungere le seguenti: , in numero non superiore a dieci per provincia.
1. 920. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: regioni con le seguenti: associazioni ambientaliste e a tutela della fauna selvatica omeoterma.
1. 922. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni, aggiungere le seguenti: su proposta delle associazioni ambientaliste,
1. 921. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
1. 923. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: d'intesa fino alla fine del periodo con il seguente periodo: Fermo restando che la deroga non può in nessun caso costituire esercizio di caccia, le regioni non possono estendere la stagione di caccia oltre il 31 gennaio.
1. 925. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: d'intesa con con la seguente: sentiti.
1. 926. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Corpo forestale dello Stato, nonché con.
1. 927. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: il Corpo delle guardie ecologiche, nonché con.
1. 928. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


Al comma 1, capoverso Art. 19-
bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: d'intesa con aggiungere le seguenti: le associazioni ambientaliste, nonché con.
1. 929. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed.
1. 924. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ambiti territoriali di caccia (ATC) aggiungere le seguenti: , integrati con un numero di esperti ornitologi e membri designati dalle associazioni ambientaliste in modo da non rendere prevalenti gli esponenti delle associazioni venatorie,
1. 931. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ed i comprensori alpini.
1. 932. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fra quelli previsti dall'articolo 19, comma 2.
1. 935. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fra quelli previsti per il controllo faunistico dall'articolo 19, comma 2.
1. 934. Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fra quelli previsti per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 19, comma 2.
1. 936. Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con le associazioni che hanno quale scopo la tutela della fauna oggetto di deroga.
1. 933. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con l'Arma dei carabinieri.
1. 937. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché con la Guardia di finanza.
1. 938. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al fine di garantire che nelle zone oggetto di deroga non avvenga l'esercizio della caccia a fini di diporto.
1. 939. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È condizione necessaria e propedeutica all'esercizio delle deroghe la conduzione di studi da parte di organismi scientifici riconosciuti per i censimenti sul territorio nazionale di ogni specie di fauna selvatica.
1. 941. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono essere esercitate solo a condizione che siano condotti censimenti della fauna su tutto il territorio nazionale.
1. 940. Carlucci, Zanella, Pecoraro Scanio, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proprietari dei terreni su cui è previsto l'esercizio delle deroghe possono opporsi all'ingresso dei soggetti destinati all'effettuazione delle deroghe stesse.
1. 942. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui l'effettuazione delle deroghe sia condotta in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del codice civile.
1. 948. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando l'esercizio delle deroghe sia condotto in modo insoddisfacente rispetto alle condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del codice civile.
1. 1048. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I proprietari o conduttori dei terreni che si trovano nelle regioni interessate dalle deroghe possono opporsi alla conduzione delle deroghe stesse.
1. 947. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente provvedimento non possono avere finalità né ludiche né sportive.
1. 943. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Essendo la deroga misura straordinaria motivata da situazioni di pubblica necessità ed emergenza, è vietato l'esercizio di deroghe a scopo ricreativo.
1. 944. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli non possono essere oggetto di deroghe.
1. 945. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe.
1. 1038. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È escluso l'esercizio delle deroghe sulle specie insettivore.
1. 946. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La facoltà di deroga di cui al presente articolo è preclusa alle regioni e alle provincie autonome che non abbiano provveduto alla istituzione delle oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta degli uccelli selvatici.
1. 949. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascuna regione può derogare per una sola volta in dodici anni alle citate disposizioni comunitarie e per un periodo non superiore alla durata di una stagione venatoria.
1. 950. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure di cui al comma 2 vengono adottati previa valutazione da parte dell'INFS della determinazione della funzione delle specie come indicatori di inquinamento.
1. 951. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le maggiori spese determinate per l'attuazione della presente legge sono coperte dal corrispondente aumento della tassa di concessione per l'esercizio dell'attività venatoria.
1. 952. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo scopo di garantire circostanziate valutazioni sulla consistenza numerica delle specie, ogni regione istituisce un ufficio dei censimenti sotto la sorveglianza dell'INFS.
1. 953. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel valutare l'opportunità delle deroghe deve essere considerata l'influenza delle polluzioni chimiche sul livello delle popolazioni naturali.
1. 954. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle deroghe di cui al presente ariticolo è rinviata all'anno 2050.
1. 955. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il requisito della protezione minima della fauna su tutto il territorio nazionale - i cui livelli debbono essere più che soddisfacenti -, prescritto dalla direttiva 79/409 CEE, è prioritario rispetto a qualunque esercizio di deroga.
1. 956. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La caccia tradizionale in deroga è vietata.
1. 957. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli uccelli di cui sia accertata la qualità di indicatori biologici sono esclusi da qualsiasi forma di deroga.
1. 958. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Negli ambiti territoriali di competenza degli enti che adottano la disciplina derogatoria, le zone di protezione della fauna selvatica devono rappresentare oltre il 50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
1. 959. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo svolgimento di prelievo in deroga consente ai soggetti abilitati di non accedere più nell'ambito territoriale della provincia di residenza, nè ad altri ATC.
1. 960. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attività venatoria esercitata inderoga è vietata nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica.
1. 961. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prelievo in deroga è consentito solo per un giorno.
1. 962. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti territoriali che esercitano la deroga devono ridurre a quindici giorni il proprio calendario venatorio.
1. 963. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La durata massima del prelievo di cui al presente articolo è fissata in giorni quindici.
1. 964. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'arco di tempo del prelievo durante il quale viene eseguita la deroga non può essere superiore a giorni quattordici.
1. 969. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni.
1. 965. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero dei capi prelevabili in deroga non può superare i dieci per anno.
1. 966. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo di deroga non può essere superiore a 17 .
1. 1040. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le norme della disciplina derogatoria sono comunque contenute entro il termine temporale strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e non possono essere rinnovate per più di una volta.
1. 967. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualunque intervento relativo all'esercizio in deroghe è vietato.
1. 968. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe, concordate con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, hanno una durata strettamente limitata al conseguimento del fine che ne abbia determinato l'adozione, la cui sussistenza è approvata con parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
1. 970. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esercizio delle deroghe non sono ammessi i cacciatori.
1. 971. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'effettuazione delle deroghe vengono incaricati gli agenti del Corpo forestale dello Stato che abbiano seguito un apposito corso triennale.
1. 972. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni regione, solo ad una provincia ogni anno può essere concessa l'effettuazione delle deroghe.
1. 973. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione è tenuta al risarcimento allo Stato di una somma non inferiore a un miliardo di euro per ogni inadempienza di cui al presente comma.
1. 974. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora tali indicazioni non siano rispettate, la regione è tenuta al risarcimento del danno ambientale.
1. 975. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'individuazione degli ATC e


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dei comprensori alpini si procede al sorteggio per un numero non superiore ad uno per ogni regione.
1. 976. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ubicazione degli impianti non è ammessa in territorio urbano.
1. 977. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso delle trappole nell'esercizio delle deroghe è vietato, parimenti alla vendita e all'acquisto di esse.
1. 978. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutti i soggetti autorizzati devono essere indicati nominativamente.
1. 979. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In modo tassativo le deroghe possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli di piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna.
1. 980. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I luoghi che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico sono esclusi dall'esercizio delle deroghe fino al risanamento delle condizioni di crisi ambientale.
1. 981. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'identificazione di metodi incruenti nell'applicazione delle deroghe, le regioni bandiscono concorsi riservati ai laureati in zoologia.
1. 982. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli animali da allevamento sono gli unici oggetti della deroga ammessi.
1. 983. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 è aumentata del 50 per cento per tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga.
1. 985. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai cacciatori che esercitano il prelievo in deroga è applicata la tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della


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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, aumentata dell'80 per cento.
1. 986. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini di tale individuazione, gli ATC ed i comprensori alpini selezionano i cacciatori di esperienza almeno quarantennale laureati in zoologia.
1. 987. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione di cui sopra può riguardare esclusivamente chi, già cacciatore, non abbia più esercitato l'attività venatoria da non meno di 10 anni.
1. 988. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'attuazione delle deroghe e si deve ricorrere solo a personale dello Stato come soggetti abilitati.
1. 989. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La polvere da sparo non può figurare tra i mezzi di attuazione delle deroghe.
1. 990. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A cura delle regioni sono previsti corsi rivolti ai soggetti abilitati sull'uso dei mezzi da impiegare nelle deroghe; tali corsi non possono avere durata inferiore a otto mesi.
1. 991. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle regioni è affidato il compito della sorveglianza sull'adozione dei mezzi di cui al presente comma.
1. 992. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'uso di armi da fuoco a più di un colpo è vietato .
1. 993. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso vietato il ricorso alle reti da uccellagione.
1. 994. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione sui mezzi adottati è affidata al Ministro dell'interno.
1. 995. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono vietati mezzi capaci di inibire o ridurre le capacità canore degli animali.
1. 996. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non è consentito il ricorso a mezzi che causino dolore o sofferenze agli animali.
1. 997. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle deroghe di cui al presente comma è subordinata al reperimento di innovazione tecnologiche in grado di minimizzarne l'impatto ambientale.
1. 998. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle aree montane non sono collocabili impianti.
1. 999. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono sospese le deroghe dalle quali derivi inquinamento acustico.
1. 1000. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prevista con apposito piano regionale la delocalizzazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alla disposizione del presente articolo.
1. 1001. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da parte delle regioni vengono organizzati addestramenti al riporto per i soggetti abilitati.
1. 1002. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'area di rispetto di almeno 300 chilometri deve essere assicurata al fine di garantire che le rotte migratorie siano escluse dall'esercizio delle deroghe.
1. 1003. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I tempi di attuazione delle deroghe salvaguardano le fasi di crescita dell'avifauna selvatica.
1. 1004. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'epoca di riproduzione dell'avifauna non deve coincidere con il calendario delle deroghe.
1. 1005. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concomitanza tra il periodo di deroga e le fasi di nidificazione è vietata.
1. 1006. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti non possono trovarsi a meno di 100 chilometri dal più vicino centro urbano.
1. 1007. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aucupio non può figurare tra i metodi di prelievo.
1. 1008. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le riserve di caccia costituiscono l'unico ambito di esercizio delle deroghe.
1. 1009. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nessuna forma di abbattimento può essere intesa quale prelievo.
1. 1010. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario non possono essere applicate le deroghe di cui al presente articolo.
1. 1011. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La norma regionale esclude il territorio delle comunità montane dell'esercizio delle deroghe.
1. 1012. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la deroga consista nell'autorizzazione al personale dello Stato autorizzato ad abbattere una o più specie protette dalla direttiva 79/409/CEE, un ugual numero di specie cacciabili dovrà essere cancellato dal calendario venatorio.
1. 1013. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimane sempre vietata la caccia ai passeri ed allo storno .
1. 1014. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso è permesso utilizzare le deroghe per ampliare l'elenco delle specie cacciabili .
1. 1015. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano le deroghe alla caccia degli uccelli ittiofagi .
1. 1016. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non si applicano alla caccia degli uccelli rapaci .
1. 1017. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per disciplinare le modalità di esercizio di qualsiasi deroga all'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE è sempre obbligatoria l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio .
1. 1018. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, stabilisce uno speciale calendario per il prelievo venatorio in deroga di durata non superiore a giorni quindici all'interno dei quali le singole regioni possono inserire i rispettivi calendari.
1. 1019. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito temporale definito dal calendario nazionale relativo al prelievo in deroga, fissato con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e quantificabile in un massimo di trenta giorni annui nell'ambito della stagione venatoria e solo da parte del capo forestale dello Stato, le regioni possono apportare modifiche che non allunghino ulteriormente tale periodo .
1. 1020. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il calendario nazionale relativo al prelievo in deroga è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni, e non è derogabile dalle singole regioni.
1. 1021. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'orario di caccia in deroga può essere stabilito solo entro le sei antimeridiane e le nove antimeridiane.
1. 984. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietato prelevare capi delle specie oggetto di deroga dalle ore nove alle ore cinque.
1. 1022. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le ore nelle quali è esercitabile il prelievo in deroga non possono superare ore tre al giorno.
1. 1023. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti abilitati possono esercitare il prelievo in deroga esclusivamente dalle ore cinque alle ore otto.
1. 1024. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel medesimo provvedimento con cui si dispone la deroga, la regione dispone il dimezzamento dei limiti numerici relativi al diritto di accesso da parte dei cacciatori agli ambiti territoriali della provincia di residenza.
1. 1025. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni.
1. 1026. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente


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periodo: Sulla base dei contenuti della direttiva 79/409 CEE non è ammessa alcuna deroga permanente.
1. 1027. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'esercizio delle deroghe, sono comunque vietate le servitù di passaggio.
1. 1028. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio riscontri, anche a seguito di segnalazione da parte delle associazioni o singoli cittadini, che l'esercizio della deroga sia esorbitante rispetto ai limiti di cui alla presente legge, può chiedere alle regioni interessate di provvedere alle opportune correzioni o integrazioni. In tale caso la regione provvede a disporre la sospensione immediata della deroga al fine di apportare le modifiche necessarie.
1. 1029. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni modo le deroghe medesime devono contenere norme idonee a garantire il pieno godimento del diritto di proprietà da parte dei proprietari dei fondi interessati all'attività di prelievo.
1. 1030. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un decreto emanato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali fissa la durata massima delle deroghe consentite.
1. 1031. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni deroga deve contenere il termine massimo di durata che deve essere strettamente funzionale al soddisfacimento delle ragioni che hanno determinato l'adozione della deroga stessa.
1. 1032. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Obbligatoriamente le deroghe non possono essere esercitate per più di una specie di cui all'allegato III della direttiva 79/409/CEE.
1. 1033. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inderogabilmente, nelle giornate di pioggia le deroghe non possono essere effettuate.
1. 1034. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rigorosamente è fatto divieto di ricorrere alle reti.
1. 1035. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'attivazione di tali deroghe non può comportare rischio per le persone che


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non sono addette all'applicazione delle droghe stesse; in tale caso deve essere escluso l'uso di ogni arma da fuoco .
1. 1036. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È stabilita l'incompatibilità dell'esercizio di deroga con le coltivazioni di grano.
1. 1037. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le colture a particolare interesse economico come gli oliveti sono sottratte all'applicazione delle deroghe.
1. 1039. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: delle deroghe stesse.
1. 1041. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le guardie venatorie delle associazioni ambientaliste accompagnano il personale addetto all'esecuzione delle deroghe. Nel caso in cui il numero di tali guardie sia insufficiente, le deroghe sono sospese sino al reclutamento di un numero adeguato di guardie ambientaliste.
1. 1042. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I territorio in cui sono state segnalate presenze di rapaci diurni e notturni sono sottratti all'effettuazione delle deroghe.
1. 1043. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per consentire agli animali selvatici normali ritmi biologici, a cominciare dall'alimentazione, le deroghe non possono essere superiori ai 30 minuti per ogni giorno di deroga.
1. 1044. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È chiamato all'esercizio delle deroghe solo il personale specializzato indicato nominativamente dall'istituto nazionale di fauna selvatica.
1. 1045. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I possessori di licenza di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga.
1. 1046. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei terreni interessati da colture sperimentali e nei frutteti le deroghe non possono essere applicate.
1. 1047. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo il 15 dicembre è vietato l'esercizio di deroga.
1. 1049. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel mese di gennaio non possono essere previste deroghe.
1. 1050. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'abbattimento di esemplari di sesso maschile delle specie interessate dalle deroghe di cui al presente provvedimento è vietato.
1. 1051. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento delle droghe è ammesso esclusivamente a tecnici di provata specializzazione in materia ambientale.
1. 1052. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone che si trovino ad una distanza inferiore ai 15 chilometri da aree in cui si stia sviluppando un incendio, è vietata ogni forma di deroga.
1. 1053. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una volta che le regioni abbiano già fatto ricorso all'esercizio di deroghe prima dell'entrata in vigore della presente legge sono escluse dalle deroghe stesse.
1. 1054. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allorché la deroga abbia interessato più di 100 capi di fauna nell'arco di un mese, essa è sospesa per 62 giorni.
1. 1055. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti abilitati è preclusa, dall'anno 2003, qualunque forma di attività venatoria.
1. 1056. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio venatorio ordinario è vietato ai soggetti abilitati che abbiano partecipato all'esecuzione di due deroghe.
1. 1057. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto obbligo ai soggetti abilitati di consegnare alle autorità competenti il porto d'armi ed il tesserino venatorio una volta terminato il periodo di deroga. Tale conseguenza è irrevocabile.
1. 1058. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'appartenenza al Corpo Forestale dello Stato costituisce criterio esclusivo per l'individuazione di cui al periodo precedente.
1. 1059. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pensionati del Corpo forestale dello Stato costituiscono la metà dei soggetti abilitati.
1. 1060. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I due terzi dei soggetti abilitati sono costituiti dalle guardie provinciali in quiescenza da almeno 20 anni.
1. 1061. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Presso le prefetture sono raccolti e analizzati i dati anagrafici ed i documenti relativi ai soggetti abilitati.
1. 1062. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui gli ATC ed i comprensori alpini segnalano alle regioni soggetti che siano incorsi in violazione della normativa di esercizio in deroga si procede alla sospensione della caccia nel loro territorio per quattro stagioni venatorie.
1. 1063. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'esecuzione delle deroghe vengono sorteggiati tre cacciatori di provata esperienza ambientale per ogni ATC.
1. 1064. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È affidata al presidente di ogni ATC il compito di registrare i dati anagrafici, culturali, psicofisici ed attitudinali degli aspiranti all'esercizio delle deroghe; tali dati saranno vagliati dagli assessori regionali alla sanità e all'ambiente.
1. 1065. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È proibito l'uso di richiami e di mezzi sonori nell'esecuzione delle deroghe.
1. 1066. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli esemplari di avifauna di peso inferiore ai cinque etti non si applicano le deroghe.
1. 1067. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe non può avere effetti cruenti sugli animali.
1. 1068. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È istituita la Commissione bicamerale


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sullo stato della fauna anche in relazione all'eventuale adozione di deroghe.
1. 1069. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cattura di uccelli con reti o vischio è esclusa dalle deroghe di cui al presente articolo.
1. 1070. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si escludono tassativamente deroghe riguardanti la caccia di uccelli dell'ordine dei passeriformi.
1. 1071. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'arco di sette stagioni venatorie la durata massima delle deroghe è di trenta giorni.
1. 1072. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella regione che non ottemperi alle condizioni di cui al presente comma ogni attività venatoria è sospesa per quattro anni.
1. 1073. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di violazione delle prescrizioni inerenti l'esercizio della deroga, la regione risarcisce lo Stato per una somma di euro 100 per ogni animale ucciso.
1. 1074. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non può esercitare la deroga di cui al presente articolo la regione che non abbia provveduto ad aumentare del 30 per cento la superficie delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b).
1. 1075. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il caso di violazione di una delle condizioni citate, la deroga è annullata.
1. 1076. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: nessuna regione può annullare il regime sanzionatorio.
1. 1077. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È attribuita agli enti territoriali di cui al comma 1 la facoltà di limitare il numero di specie cacciabili.
1. 1078. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni derogatorie di cui al presente articolo devono comunque essere finalizzate a limitare e non ad ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia.
1. 1079. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: le deroghe non possono prevedere l'apertura anticipata della caccia.
1. 1080. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esercizio delle deroghe deve comunque mantenere il divieto di detenzione di specie non cacciabili.
1. 1081 Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Continua ad applicarsi anche in regime di deroga il divieto di asportazione di nidi di cui alla presente legge.
1. 1082. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta vietata ogni attività di distruzione o danneggiamento di nidi e uova di uccelli selvatici.
1. 1083. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente articolo, comunque non possono essere attuate tramite l'esercizio delle attività venatorie.
1. 1084. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le aree che presentino intenso flusso turistico sono esentate dall'applicazione delle deroghe.
1. 1085. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il prelievo, dal quale è comunque escluso l'esercizio venatorio, può essere svolto esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) subordinato alla partecipazione a specifici corsi di ostruzione ed al superamento del relativo esame finale.
1. 1086. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della presente legge, sono tenute ad ampliare le aree di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 fino ad una quota pari a non meno del 45 per cento del territorio regionale, le regioni e le provincie autonome che esercitano la facoltà di deroga di cui al presente articolo.
1. 1087. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli eventuali danni causati dall'ingresso su fondo da parte dei soggetti abilitati al prelievo o dai mezzi e metodi di prelievo autorizzati, saranno risarciti dalle regioni territorialmente competenti
1. 1088. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualsiasi deroga all'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE è possibile solo previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali.
1. 1089. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce l'autorità abilitata a dichiarare che sussistono le ragioni e le condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/ CEE.
1. 1090. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'esercizio della deroga per fini venatori, accertato da parte degli organi di vigilanza di cui al comma 2, comporta l'immediato annullamento del provvedimento di deroga.
1. 1091. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere resi noti i censimenti sulle popolazioni di storni quale misura propedeutica per l'applicazione delle deroghe.
1. 1092. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Sono promossi a livello di ogni provincia Centri di Studi sulla biodiversità in relazione all'impatto sulle popolazioni selvatiche in conseguenza della presente legge.
1. 1093. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Governo istituisce in ogni regione comitati scientifici composti da studiosi di zoologia docenti nell'università statali per condurre verifiche sull'opportunità delle deroghe stesse.
1. 1094. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La Conferenza Stato-regioni determina per ogni deroga il numero dei capi prelevabili complessivamente in ciascuna regione, qualora la specie oggetto di deroga sia specie migrante.
1. 1095. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Qualora la deroga sia motivata da danni all'agricoltura essi devono essere quantificati in non meno del 5 per cento del valore delle colture della zona e localizzazioni e la deroga medesima potrà essere disposta esclusivamente nei territori nei quali i danni si siano verificati.
1. 1096. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le deroghe non possono contemplare l'uccisione di specie di fauna selvatica, se non da parte di membri del Corpo forestale dello Stato per una delle finalità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/409/CEE.
1. 1097. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per verificare l'impatto sull'ambiente delle misure di cui al presente articolo sono auditi annualmente presso le competenti Commissioni parlamentari competenti dodici docenti universitari in materia di biologia e biodiversità a scadenza annuale.
1. 1098. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le deroghe di cui al comma 1, non possono comportare una qualsiasi riduzione del patrimonio indisponibile dello Stato.
1. 1099. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai sensi e per gli effetti del capoverso 2, è competente il giudice ordinario.
1. 1100. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, sopprimere il comma 3.
1. 1200. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema, le deroghe possono essere richieste direttamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sono comunque disposte dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), il quale verifica la conformità delle ragioni e delle condizioni per le deroghe rispetto ad un adeguato ed uniforme livello di salvaguardia e rilascia la dichiarazione che sono realizzate le condizioni stabilite pe le deroghe, le quali non possono ad ogni modo avere per oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica e devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata, rimanendo comunque contenute esclusivamente entro periodi definiti e strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione.
1. 1210. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, sostituire il comma 3 con il seguente: Il governo è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2001, un decreto finalizzato a regolare


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le modalità di esercizio delle deroghe di cui al comma 1, secondo i seguenti princìpi:
a) definizione della prevalenza dell'interesse nazionale ad una disciplina omogenea a tutela della natura e della fauna selvatica;
b) esclusione dell'ambito della deroga della possibilità di uccidere esemplari oggetto della specie stessa;
c) necessità di dimostrare l'interesse di salute e sicurezza pubblica che motiva la deroga;
d) puntuale elencazione nella deroga degli elementi richiesti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva stessa;
e) annullabilità delle disposizioni derogative in difformità rispetto ai princìpi della direttiva 49/709/CEE.
1. 1211. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La cattura di passeri e storni è sempre vietata.
1. 1423. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Non sono soggette a deroga regionale le disposizioni nazionali e comunitarie che vietano la cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo.
1. 1422. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila sulla conformità delle deroghe allo spirito ed alla lettera delle norme comunitarie a tutela della fauna omeoterma.
1. 1421. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Fatto salvo il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative per la tutela delle specie.
1. 1201. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Fermo restando il divieto di cui all'articolo 3.
1. 1202. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Al fine di assicurare uniformità di tutela della fauna selvatica le deroghe non possono avere ad oggetto le specie migratorie.
1. 1203. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Allo scopo di garantire in tutto il territorio nazionale una tutela dell'avifauna uniforme le deroghe non possono riguardare specie che sono in pericolo di estinzione, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
1. 1204. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Le


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regioni non possono adottare deroghe sulle specie i cui habitat naturali minacciano di scomparire.
1. 1205. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Per un'adeguata salvaguardia della fauna selvatica le deroghe non possono riguardare specie che nidificano nelle zone umide protette dalla Convenzione di Ramsar«.
1. 1206. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Affinché le deroghe non contrastino con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica esse non possono riguardare le zone lunghe le rotte di migrazione nonché gli habitat ad esse limitrofi.
1. 1207. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Ferma restando la necessità di un coordinamento nazionale al fine di garantire l'uniforme tutela sul territorio italiano delle specie di fauna omeoterma.
1. 1208. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, premettere le seguenti parole: Per soli sei mesi a partire dal gennaio 2003.
1. 1209. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole da: Le deroghe fino a: regionale, e con le seguenti: L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE l'Autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite nella deroga sono realizzate.

Conseguentemente, dopo le parole: regionale, e, aggiungere le seguenti: . Le deroghe
1. 1212. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: Le deroghe di cui al comma 1, con le seguenti: I provvedimenti a tutela della fauna omeoterma assunti attraverso le deroghe di cui al presente articolo.
1. 1213. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: Le deroghe, con le seguenti: Le eccezioni improrogabili.
1. 1214. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: comunque non ripetibili per più di due volte nel decennio, al fine di consentire il ripopolamento ed il riequilibrio naturale della fauna.
1. 1215. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: a tutela degli uccelli selvatici.
1. 1217. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: Le deroghe aggiungere le seguenti: «particolari e limitate ad un solo anno solare.
1. 1218. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: sono ripetibili consecutivamente una sola volta nell'arco di sette anni e comunque ogni volta.
1. 1219. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al comma 2.
1. 1216. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono prevedere il prelievo inteso come uccisione e.
1. 1220. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono riguardare specie che gli allegati della direttiva 79/409/CEE non indicano come cacciabili per l'Italia e.
1. 1221. Azzolini, Zanella Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono avere per oggetto i passeriformi e.
*1. 1222. Azzolini, Zanella Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono avere per oggetto i passeriformi e.
*1. 1225. Carlucci, Nuvoli, Pecoraro Scanio, Lion, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono prevedere l'uso di armi o strumenti di uccellagione e.
1. 1223. Azzolini, Zanella Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono prevedere l'uso di fucili e reti e.
1. 1224. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono comportare l'esercizio di cacce tradizionali ai migratori e.
1. 1226. Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono riguardare gli uccelli migratori e.
1. 1227. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono riguardare gli uccelli insettivori e.
1. 1228. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono riguardare gli uccelli canori e.
1. 1229. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono riguardare i fringillidi e.
1. 1230. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono riguardare specie nei cui confronti è vietata la caccia e.
1. 1231. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: non possono riguardare specie per le quali non siano stati effettuati preventivi censimenti annuali a livello locale e.
1. 1232. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire la parola: sono con le seguenti: possono essere.
1. 1234. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 sono aggiungere la seguente: tassativamente.
1. 1233. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, sostituire le parole: applicate per periodi determinati con le seguenti: utilizzate per periodi determinati, previo parere obbligatorio e vincolante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 1425. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire la parola: applicate con le seguenti: esercitate concretamente.
1. 1239. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: avendo sentito i Ministri dell'ambiente e delle politiche agricole e forestali.
1. 1236. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali.
1. 1235. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: uniformemente per tutte le regioni.
1. 1237. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: senza eccezioni.
1. 1238. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere la seguente: solamente.
1. 1240. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: previo atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché.
1. 1242. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: per assicurare la protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate negli allegati II e III della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché.
1. 1243. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: a tutela dell'avifauna, nonché.
1. 1267. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: sono applicate aggiungere le seguenti: e comunque in via del tutto eccezionale.
1. 1268. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, dopo la parola: applicate aggiungere le seguenti: previa concertazione in sede di Conferenza Stato-regioni.
1. 1424. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: per periodi determinati con le seguenti: per un solo giorno all'anno.
1. 1270. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: per periodi determinati con le seguenti: per periodi non superiori ad un mese l'anno.
1. 1269. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: periodi aggiungere le seguenti: settimanali ben.
1. 1272. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole da: determinati, fino a e non possono avere comunque con le seguenti: predeterminati previo parere dell'Istituto Nazionale per la fauna


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selvatica (INFS), quale autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, e sentiti gli istituti riconosciuti a livello regionale. Le deroghe, comunque non possono avere.
1. 1352. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: determinati con le seguenti: fissati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
1. 1273. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: inferiori ad un mese ogni anno.
1. 1271. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: e comunque non superiori a quindici giorni ogni anno.
1. 1266. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: allo scopo di garantire la conservazione della fauna selvatica e dei loro habitat naturali, con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e agli habitat che minacciano di scomparire, nonché.
1. 1254. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: al fine della salvaguardia di livelli ottimali nella consistenza numerica delle popolazioni selvatiche nonché.
1. 1255. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: principalmente al fine della protezione dell'ambiente naturale e degli animali selvatici.
1. 1256. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: comunque compresi entro i termini temporali di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge.
*1. 1374. Rocchi

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: comunque compresi entro i termini temporali di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge.
*1. 1377. Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: comunque mai al di fuori del periodo previsto dal calendario venatorio.
1. 1375. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: comunque sempre ricompresi nel periodo previsto dal calendario venatorio.
1. 1376. Rocchi, Grillini.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: e prefissati.
1. 1354. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: periodi determinati aggiungere le seguenti: dopo aver obbligatoriamente.
1. 1355. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole da: sentito l'Istituto, fino a: regionale, con le seguenti: previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) individuato quale Autorità dichiarante ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE ed al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema.
1. 1383. Grillini, Zanella, Pecoraro Scanio, Chiaromonte, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole da: sentito l'Istituto, fino a: regionale, con le seguenti: previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) individuato quale Autorità dichiarante ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE ed al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema.
1. 1379. Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole da: sentito l'Istituto, fino a : regionale, con le seguenti: esclusivamente previa espressione di parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) che costituisce l'Autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate in rispetto della Direttiva 79/409/CEE, articolo 9.
1. 1384. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole da: sentito l'Istituto, fino a : regionale, con le seguenti: previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) che il Governo individua quale Autorità dichiarante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE.
1. 1385. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole da: sentito l'Istituto, fino a : regionale, con le seguenti: previo parere vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) che il Governo d'intesa con la Commissione Europea individua quale Autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni perla concessione delle deroghe ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE.
1. 1386. Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole da: sentito l'Istituto, fino a : regionale, con le seguenti: previo parere obbligatorio e vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1992, n.157, il Governo individua quale Autorità abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni perla concessione delle deroghe ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE.
1. 1382. Azzolini, Zanella, Rocchi.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole da: sentito l'Istituto, fino a : regionale, con le seguenti: e solo a condizione che sia stato espresso parere favorevole da parte dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
1. 1381. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), con le seguenti: sulla base di appositi Piani d'azione nazionali redatti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e previa acquisizione del parere vincolante dello stesso.
1. 1380. Marcora, Realacci, Rocchi, Banti, Santino Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: sentito l'istituto con le seguenti: solo previo parere dell'Istituto.
1. 1356. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: sentito con le seguenti: previo parere obbligatorio, vincolante e favorevole.
1. 1357. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: sentito con le seguenti: acquisito il parere favorevole e motivato.
1. 1358. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: sentito con le seguenti: una volta acquisito il parere strettamente vincolante.
1. 1359. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: sentito con le seguenti: solo dopo aver acquisito il parere favorevole.
1. 1360. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: sentito con le seguenti: di concerto con.
1. 1361. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo la parola: sentito, aggiungere le seguenti: ai fini dell'emissione di un parere vincolante e della fissazione di prescrizioni ulteriori.
1. 1362. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo la parola: sentito, aggiungere le seguenti: il parere obbligatorio dell'.

Conseguentemente, al medesimo periodo:
a) dopo le parole:
fauna selvatica (INFS) sostituire la parola: o con la seguente: e;
b) dopo la parola regionale, sostituire la parola e con le seguenti: tali deroghe.
1. 1378. Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Oliverio, Bandoli, Vigni.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: fauna selvatica


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(INFS) aggiungere le seguenti: che può fissare ulteriori condizioni e prescrizioni limitative.
1. 1257. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: fauna selvatica (INFS) aggiungere le seguenti: e del parere vincolante adottato all'unanimità o a maggioranza dal consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte le università degli studi esistenti nella Regione interessata, o, se mancante, di tutte le università degli studi esistenti nelle Regioni confinanti.
1. 1258. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: fauna selvatica (INFS) aggiungere le seguenti: e dell'Unione zoologica italiana (Uzi)
1. 1264. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: fauna selvatica (INFS) aggiungere le seguenti: e del nulla osta del consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte le università degli studi della regione interessata.
1. 1265. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, dopo le parole: fauna selvatica (INFS) o aggiungere le seguenti: solo se necessario per particolari situazioni locali.
1. 1262. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sopprimere le parole: o gli istituti riconosciuti a livello regionale.
*1. 1259. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sopprimere le parole: o gli istituti riconosciuti a livello regionale.
*1. 1387. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-BIS, comma 3, sostituire le parole: o gli istituti riconosciuti a livello regionale, con le seguenti: e delle associazioni ambientaliste riconosciute dalle regioni.
1. 1260. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: gli istituti con le seguenti: le istituzioni di ricerca ornitologica.
1. 1263. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: gli istituti aggiungere le seguenti: entro 20 giorni.
1. 1244 Bulgarelli.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: gli istituti aggiungere la seguente: faunistici.
1. 1245. Bulgarelli

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: riconosciuti con le seguenti: individuati dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.
1. 1246. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: riconosciuti aggiungere le seguenti: con decreto ministeriale.
1. 1247. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: riconosciuti aggiungere la seguente: anche.
1. 1248. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: a livello regionale con le seguenti: dal Presidente della Regione.
1. 1249. Bulgarelli Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: a livello aggiungere le seguenti: nazionale o.
1. 1250. Bulgarelli Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: a livello aggiungere le seguenti: provinciale o.
1. 1251. Bulgarelli Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: regionale con la seguente: nazionale.
1. 1252. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: regionale con le seguenti: di città metropolitana.
1. 1253. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: livello regionale aggiungere le seguenti: e gli Osservatori ambientali, che le regioni debbono istituire entro sei mesi.
1. 1274. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: livello regionale aggiungere le seguenti: prioritariamente con l'obiettivo del rispetto degli equilibri ambientali.
1. 1275. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: livello regionale aggiungere le seguenti: ai fini dell'emissione di un nulla osta vincolante per la regione.
1. 1276. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole da: e non possono fino alla fine del periodo, con il seguente periodo:. Le deroghe non comprendono le specie migratorie, le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 nonché le specie per le quali sia dichiarata la diminuzione della consistenza numerica.
1. 1277. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: e non possono avere comunque, con le seguenti: fermo restando l'obbligo che nelle deroghe sia inserito esplicitamente il divieto di uccisione a fini di diporto e sia escluso che abbiano.
1. 1278. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: e con la seguente: nonché.
1. 1261. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: e non possono con le seguenti: e non devono.
1. 1279. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: e non, aggiungere le seguenti: devono comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 nonché«.
1. 1280. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: non possono, aggiungere le seguenti: comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e non possono.
1. 1281. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: non possono, aggiungere la seguente: tassativamente.
1. 1282. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: non possono, aggiungere la seguente: obbligatoriamente.
1. 1283. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: non possono, aggiungere le seguenti: sempre e.
1. 1285. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3 sostituire le parole: avere comunque ad oggetto con la seguente: ricomprendere.
1. 1284. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3 sostituire la parola comunque con la seguente: quantunque.
1. 1286. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: comunque aggiungere le seguenti: secondo quanto stabilito.
1. 1287. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: comunque aggiungere le seguenti: , in base ad apposite


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disposizioni da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente disposizione,.
1. 1288. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: ad oggetto con le seguenti: intenti concernenti.
1. 1289. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: specie migratrici nonché.
1. 1290. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 e.
1. 1291. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: esemplari uccisi, catturati o acquistate illecitamente e
1. 1292. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: animali detenuti illegalmente o.
1. 1293. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: uccelli cacciati in violazione alle norme nazionali e comunitarie.
1. 1294. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: specie minacciate di estinzione nonché.
1. 1295. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: specie migratorie, nonché.
1. 1296. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: in modo particolare,.
1. 1297. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: ad oggetto, aggiungere le seguenti: sempre e comunque.
1. 1298. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: specie, con la seguente: razze.
1. 1299. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: specie, aggiungere le seguenti: di avifauna.
1. 1300. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: specie, aggiungere le seguenti: migratrici, nonché specie.
1. 1301. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: specie, aggiungere la seguente: animali.
1. 1302. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: specie, aggiungere la seguente: vegetali.
1. 1303. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: la cui con le seguenti: migratorie o specie, nonché sottospecie, delle quali si sospetti che la.
1. 1304. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: consistenza con le seguenti: densità di popolazione.
1. 1305. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: la cui consistenza aggiungere le seguenti: e ricchezza.
1. 1306. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: la cui consistenza aggiungere le seguenti: e grandezza.
1. 1307. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: numerica con la seguente: algebrica.
1. 1308. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: ed in particolare del contingente dei riproduttori.
1. 1309. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: nel territorio nazionale.
1. 1310. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: in Europa.
1. 1311. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: nelle regioni italiane.
1. 1312. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: su base interregionale.
1. 1313. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: dichiarata da atti o provvedimenti nazionali e comunitari.
1. 1314. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: espressa dall'Istituto per la fauna selvatica (INFS).
1. 1315. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: denunciata complessivamente a livello comunitario.
1. 1316. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti:
1. 1317. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: numerica aggiungere le seguenti: calcolata in ogni regione.
1. 1318. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, sostituire le parole: in grave diminuzione con le seguenti: segnalata in diminuzione in qualunque paese europeo.
1. 1389. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sopprimere la parola: grave.
*1. 1320. Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, sopprimere la parola: grave.
*1. 1388. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sopprimere la parola: grave.

Conseguentemente dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: anche modesta.
1. 1321. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire le parole: grave diminuzione con le seguenti: diminuzione anche lieve.
1. 1319. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: grave con la seguente: limitata.
1. 1322. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: in grave aggiungere le seguenti: e seria.
1. 1323. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo le parole: in grave aggiungere le seguenti: e preoccupante.
1. 1324. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, sostituire la parola: diminuzione con la seguente: riduzione.
1. 1325. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: e abbassamento.
1. 1326. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: che comunque non può essere superiore allo 0,00005 per cento della popolazione totale e complessiva.
1. 1327. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: nonché la riduzione degli habitat.
1. 1328. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: o che siano colpite da patologie particolari.
1. 1329. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: che in ogni caso non deve superare il 3 per cento degli esemplari complessivi della medesima specie.
1. 1330. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, dopo la parola: diminuzione aggiungere le seguenti: e non possono avere per oggetto la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita della specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE.
1. 1331. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.
1. 1343. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: delle quali resta vietata la cattura.
1. 1344. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nè avere effetto su fondi agricoli privati.
1. 1345. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o considerate rare.
1. 1347. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e possono essere previste esclusivamente nell'ambito della stagione venatoria, e esclusivamente per una durata non superiore ad un mese.
1. 1349. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero non siano contemplate al comma 1 dell'articolo 18.
1. 1397. Azzolini, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ovvero non risultino incluse nell'articolo 18.
1. 1402. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella, Licastro Scardino.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione per gli esemplari appartenenti alla specie passero e passera mattugia.
1. 1429. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Dalle deroghe a fini di richiamo sono escluse tutte le specie dichiarate non cacciabili dalla presente legge ad eccezione della foca monaca.
1. 1428. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Italia rivolge particolare attenzione a quanto attiene all'influenza di metodi di prelievo sul livello di popolazione delle specie oggetto di deroga.
1. 1332. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Prima di procedere all'adozione di deroghe obbligatoriamente condotti dall'Istituto nazionale di fauna selvatica e censimenti della fauna per ogni specie su tutto il territorio nazionale.
1. 1333. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui si siano stabilite deroghe inopportune a detrimento dell'ambiente, si prefigura un danno ambientale per la collettività che deve essere perseguito.
1. 1334. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui vengano registrate modificazioni in senso negativo degli equilibri riproduttivi delle popolazioni selvatiche oggetto di deroghe, i Ministri dell'am
biente


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e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali sospendono le deroghe stesse e presentano immediata relazione al Parlamento.
1. 1335. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la vigilanza di quanto sopra, viene istituito un comitato interministeriale tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il ministero delle politiche agricole e forestali.
1. 1336. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni che adottano le deroghe di cui al presente articolo, predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale, la sosta e il ripopolamento dell'avifauna.
1. 1337. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, invia in via preventiva il piano delle deroghe alla Commissione ambiente del Parlamento europeo.
1. 1338. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe costituiscono misure eccezionali e non possono costituire regime di caccia.
* 1. 1391. Nuvoli, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe costituiscono misure eccezionali e non possono costituire regime di caccia.
* 1. 1396. Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono costituire attività venatoria.
1. 1390. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono mai rappresentare regime di caccia.
1. 1400. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe, quali misure eccezionali, non sono ripetibili nell'arco di sette anni.
1. 1393. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque vietata ogni deroga al principio generale di divieto a qualsiasi forma di cattura intenzionale.
1. 1340. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le deroghe abbiano pregiudicato


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la sopravvivenza di una specie, la caccia è sospesa per dieci anni su tutto il territorio nazionale.
1. 1339. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli esemplari prelevati secondo il regime di deroga del presente articolo si applica il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera bb).
1. 1341. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Inoltre le deroghe non si applicano agli uccelli canori.
1. 1348. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non si applicano agli uccelli canori.
1. 1404. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe non possono comunque compromettere la salvaguardia di livelli ottimali nella consistenza numerica delle popolazioni selvatiche.
1. 1403. Pistone, Pecoraro Scanio, Zanella, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È esclusa ogni possibilità di esercizio di deroga sulle specie peppola, pettirosso, fringuello e sulle altre specie di piccoli uccelli.
1. 1399. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le specie fringuello, peppola e le altre specie di piccoli uccelli non possono essere oggetto di deroga.
1. 1395. Vendola, Russo Spena, Zanella, Pecoraro Scanio, Pistone, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piccoli uccelli non possono costituire oggetto di deroga.
1. 1392. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In ogni caso le deroghe non possono avere ad oggetto le specie di cui agli allegati II/1 e II/2 della direttiva 79/409/CEE.
1. 1351. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito delle deroghe di cui al presente articolo è tassativamente vietato l'esercizio del prelievo venatorio.
1. 1405. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uc
celli


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in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene tassativamente esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna.
1. 1342. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Solo dopo il completamento del censimento del patrimonio ambientale costituito dalla avifauna selvatica, dello studio dello stato dell'evoluzione e dei rapporti con le altre componenti ambientali e faunistiche, la regione può disporre le deroghe di cui al presente articolo.
1. 1346. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 1350. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dispone la deroga si riaprono, per ulteriori centosessanta giorni, i termini di cui all'articolo 15, comma 3.
1. 1406. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano fermi i tempi e le specie per l'attività venatoria di cui all'articolo 18.
1. 1394. Rocchi, Zanella, Pecoraro Scanio, Chiaromonte, Pistone.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il parere espresso dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ha valore vincolante.
1. 1398. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli animali abbattuti non possono essere detenuti dai soggetti che attuano il prelievo.
1. 1401. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le deroghe di cui al presente comma non si esercitano nelle regioni che presentino alta densità venatoria.
1. 1407. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio delle deroghe i soggetti di cui al comma 1 non possono autorizzare la raccolta e la detenzione delle uova, anche vuote, di qualsiasi tipo di uccello selvatico.
1. 1408. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio delle attività consentite in attuazione delle deroghe è vietato l'abbattimento degli uccelli selvatici, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore in tal caso la fauna abbattuta appartiene allo Stato.
1. 1409. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata la vendita di richiami catturati ai sensi del presente articolo.
1. 1432. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regione che non esercita controlli rigorosi sulla detenzione dei richiami è esclusa da ogni tipo di deroga per otto anni.
1. 1434. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora l'esercizio delle deroghe a fini di richiamo comporti problemi di diminuzione per le specie che ne sono oggetto, la caccia con richiami è sospesa per quindici anni.
1. 1433. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non sono ammesse deroghe a fini di richiamo per le specie di avifauna i cui individui siano inferiori ai cinquecento grammi di peso.
1. 1430. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano fermi i divieti di cui all'articolo 21 della presente legge.
1. 1431. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per ottenere la sostituzione del richiamo morto ceduto attraverso l'applicazione delle deroghe occorre dimostrare con certificato del medico veterinario che la morte è avvenuta per cause naturali.
1. 1426. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni cacciatore non può detenere più di un richiamo complessivamente.
1. 1427. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Non sono oggetto di deroga regionale specie migratorie che attraversano più di una regione.
1. 1363. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In ogni modo le deroghe vengono immediatamente revocate qualora venga accertata da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs) una riduzione della popolazione della specie interessata dalla deroga.
1. 1364. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Solo nel caso in cui la consistenza numerica di ogni specie di avifauna ha registrato un incremento del 25 per cento negli ultimi tre anni possono essere autorizzate deroghe.
1. 1365. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Qualora i censimenti della fauna selvatica diano risultati pienamente soddisfacenti per quattro anni consecutivi possono essere ammesse deroghe.
1. 1366. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esprime parere vincolante sulle misure di cui al presente articolo.
1. 1373. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per quanto riguarda le deroghe, le regioni vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare, anche localmente, all'estinzione o alla riduzione di una specie, in particolare di quelle dell'allegato IV lettera a) della direttiva 79/409/CEE.
1. 1367. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nel medesimo provvedimento con il quale vengono disposte le deroghe le regioni provvedono al miglioramento degli interventi a tutela degli habitat e all'incremento delle aree per la sosta della fauna selvatica migratoria.
1. 1368. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La fissazione delle modalità di esercizio di deroghe all'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE è subordinata al parere non ostativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 1369. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autorità abitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono realizzate.
3-ter. Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti di vigilanza.
1. 1370. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. In quanto attività non assimilabile al prelievo venatorio in senso proprio, il prelievo in deroga non può comunque essere disposto per tempi, luoghi, specie, mezzi, impianti e metodi di prelievo coincidenti con quelli riservati all'esercizio venatorio disciplinato dalla presente legge e dalle leggi regionali.
1. 1371. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Prima della concessione di ogni deroga il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al consiglio dei ministri


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una relazione sull'incidenza delle deroghe sui contingenti degli uccelli insettivori.
1. 1372. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono dirette alla tutela della proprietà privata e pubblica.
1. 1411. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'esercizio venatorio esercitato in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a 30 milioni e con la reclusione da 3 mesi a un anno.
1. 1418. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le specie di cui agli allegati della direttiva 79/409/CEE possono essere oggetto di deroga ai sensi e nei limiti di cui alla presente legge, con esclusione della possibilità di ucciderne gli esemplari.
1. 1419. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A tutti i soggetti abilitati al prelievo in deroga è applicata una tassa erariale di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995 aumentata del 30 per cento.
1. 1420. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Sono aumentati del 50 per cento, ai fini dell'esercizio del prelievo in deroga, i massimali di cui all'articolo 12 comma 8.
1. 1410. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'assenza di carichi pendenti nonché di condanne riportate è condizione per lo svolgimento dell'attività di prelievo in deroga. Tale condizione deve essere dimostrata dall'interessato, esibendo, all'atto del controllo, i relativi certificati aggiornati rilasciati dal Tribunale competente.
1. 1412. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. La deroga esercitata dai soggetti di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non ha effetto in aree agricole private.
1. 1413. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comunque avere ad oggetto le specie di cui agli allegati III/I e III/2 della direttiva 79/409/CEE.
1. 1414. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Possono esercitare l'attività venatoria, ma mai in deroga i titolari di porto d'armi da almeno quindici anni e che comunque non abbiano riportato condanne e che non abbiano carichi pendenti.
1. 1415. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Chi è in possesso dei requisiti di legge per il prelievo venatorio e voglia essere autorizzato ai sensi del comma 2 ad essere incluso tra i soggetti abilitati, deve richiedere al Tribunale competente il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario al fine di esibirlo alle autorità preposte al controllo e alla verifica.
1. 1416. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art.19-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I cittadini che abbiano carichi pendenti o abbiano riportato condanne, non possono esercitare il prelievo in deroga.
1. 1417. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 4.
1. 1500. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Sono nulli i provvedimenti regionali dispositivi delle deroghe che violano anche in parte la direttiva 79/409/CEE, la presente legge o consentono la caccia in deroga alle specie di fauna omeoterma.
1. 1501. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procede all'annullamento dei provvedimenti di deroga adottati dalle regioni che siano in contrasto con le normative nazionali ed europee.
1. 1503. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio annullano, entro trenta giorni, le misure di deroga adottate dalle regioni che siano in contrasto con le normative nazionali ed europee
1. 1509. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può annullare, qualora risultino violati i principi e le disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE, i provvedimenti di deroga che le regioni devono inviargli contestualmente all'emanazione.
1. 1502. Luigi Pepe, Rocchi.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio riceve dalle regioni, immediatamente dopo l'emanazione, i


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provvedimenti di deroga, che entro trenta giorni può annullare qualora risultino violati i principi e le disposizioni della presente legge e delle direttive comunitarie.
1. 1505. Luigi Pepe, Zanella, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Al fine di assicurare il rispetto della direttiva 79/409/CEE, le regioni trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ogni provvedimento di deroga non appena emanato, provvedimento che può essere annullato dallo stesso Ministro entra trenta giorni dal ricevimento.
1. 1507. Grillini, Zanella, Rocchi, Chiaromonte.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può disporre, entro venti giorni, l'annullamento delle deroghe che risultino in contrasto con le disposizioni della direttiva 79/409/CEE e con le disposizioni della presente legge.
1. 1508. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: della presente legge e con le seguenti: In applicazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dopo aver diffidato la regione interessata, può, previa delibera del Consiglio dei ministri, annullare in tutto o in parte gli atti e i provvedimenti di deroga della regione adottati in violazione della direttiva 79/409/CEE.
1. 1511. Bulgarelli

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: violazione delle con le seguenti: Le regioni, contestualmente all'emanazione, inviano i provvedimenti di deroga al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale, entro trenta giorni, può disporne l'annullamento qualora risultino violati i principi e le.
1. 1504. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: violazione delle con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio riceve dalle regioni, immediatamente dopo l'emanazione, i provvedimenti di deroga che entro trenta giorni può annullare qualora risultino violati i principi e le.
1. 1506. Carlucci, Nuvoli, Azzolini, Licastro Scardino, Pecoraro Scanio, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: Il Presidente fino a: posti in essere con le seguenti: Il Governo annulla le deroghe.
1. 1510. Nuvoli, Azzolini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 1512. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: , su proposta fino alla fine del comma con le seguenti: annulla le misure di deroga adottate dalle regioni che siano in contrasto con le normative nazionali ed europee.
1. 1513. Russo Spena, Vendola, Pecoraro Scanio.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: su proposta fino alla fine del comma con le seguenti: in caso di provvedimenti regionali non conformi alla normativa europea, esercita il potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
1. 1514. Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Sandi, Oliverio, Bandoli, Vigni.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere la seguente: anche.
1. 1515. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sopprimere le parole: , su proposta del Ministro per gli affari regionali,
1. 1516. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: su proposta con la seguente: sentito
1. 1517. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: per gli affari fino a: territorio con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
* 1. 1518. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: per gli affari fino a: territorio con le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
* 1. 1519. Realacci, Rocchi, Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggieri.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: per gli affari regionali con le seguenti: delle politiche agricole e forestali.
1. 1520. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: per gli affari regionali aggiungere le seguenti: previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
1. 1521. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: di concerto con il con le seguenti: o del.
1. 1522. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: concerto con il Ministro aggiungere le seguenti: per le politiche comunitarie e con il Ministro.
1. 1523. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: delle politiche agricole e forestali.
1. 1524. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: e con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
1. 1525. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sopprimere le parole: previa delibera del Consiglio dei ministri,
1. 1526. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: delibera del Consiglio dei ministri con le seguenti: audizione delle associazioni ambientaliste.
1. 1527. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: delibera del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: da approvare con tempestività al fine di evitare danni ambientali e procedure di infrazione in sede comunitaria,
1. 1528. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: delibera del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: sentite le associazioni che si occupano della salvaguardia della fauna protetta dalle norme comunitarie.
1. 1529. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: può annullare con la seguente: annulla.
1. 1530. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
1. 1531. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire la parola: annullare con le seguenti: dichiarare illegittima e nulla.
1. 1532. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sopprimere le parole: , dopo aver diffidato la regione interessata,
1. 1533. Rocchi, Grillini.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: dopo aver con le seguenti: qualora riceva segnalazioni anche da associazioni ambientaliste o da centri di ricerca ed avendo.
1. 1535. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: dopo aver aggiungere le seguenti: ricevuto segnalazioni anche da qualsiasi cittadino o da associazioni ambientaliste ed avendo tempestivamente.
1. 1534. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire la parola: diffidato con


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le seguenti: segnalato i punti illegittimi ed assegnato un ristretto limite temporale per provvedere da parte della.
1. 1536. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: diffidato la regione aggiungere le seguenti: ed immediatamente sospeso la deroga attuata dalla regione.
1. 1537. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sopprimere le parole: da questa.
1. 1538. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo la parola: interessata aggiungere le seguenti: che, nelle more della correzione, provvede immediatamente alla sospensione della deroga.
1. 1540. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole: posti in essere con le seguenti: deliberati ovvero già attuati.
1. 1539. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire la parola: violazione con la seguente: difformità.
1. 1541. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo la parola: violazione aggiungere le seguenti: anche parziale.
1. 1542. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo la parola: violazione aggiungere le seguenti: dei principi e.
1. 1543. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, dopo le parole: delle disposizioni aggiungere le seguenti: e dei principi.
1. 1544. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, sostituire le parole da: della presente legge fino alla fine del comma con le seguenti: a tutela dell'avifauna.
1. 1545. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle altre norme a tutela della fauna e dell'ecosistema.
1. 1546. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle convenzioni internazionali.
1. 1547. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nella regione in cui siano state violate le prescrizioni di cui al presente comma viene sospesa la caccia da appostamento con richiami.
1. 1549. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al comma 1, capoverso Art. 19-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Qualora si verifichino nel corso di un anno almeno due casi di violazione della direttiva di cui al comma 1 nell'esercizio e nell'attuazione delle deroghe da parte dei soggetti abilitati di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sospende entro trenta giorni dall'ultima violazione l'efficacia di tutti i provvedimenti derogatori sul territorio nazionale per un periodo non inferiore a due anni«.
1. 1548. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, sopprimere il comma 5.
1. 1800. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Non è consentita l'uccisione delle specie tutelate dalla direttiva 79/409/CEE nell'ambito dell'esercizio delle deroghe di cui al presente articolo.
1. 1801. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione annuale sull'attuazione delle deroghe, per l'assunzione degli opportuni provvedimenti nei casi di deroga in violazione, anche parziale, delle direttive comunitarie e della presente legge.
1. 1802. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, sopprimere il primo periodo.
1. 1803. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, premettere le seguenti parole: Secondo condizioni vincolanti ed imprescindibili.
1. 1804. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: Entro.
1. 1805. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 30 giugno di ogni anno con le seguenti: Al termine di ciascuna annata venatoria.
1. 1806. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 30 giugno con le seguenti Entro sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria.
1. 1807. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Entro il con le seguenti: Comunque prima del.
1. 1808. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 30 aprile.
1. 1809. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 15 giugno.
1. 1810. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: anno aggiungere le seguenti: , svolta una indagine sullo stato dell'avifauna selvatica,
1. 1812. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: ciascuna regione con le seguenti: i Presidenti delle regioni.
1. 1815. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: regione con le seguenti: provincia e regione.
1. 1813. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: regione con la seguente: provincia.
1. 1814. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: ai fini dell'emissione di un parere vincolante.
1. 1816. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: sulla base delle indicazioni fornite dalle province e dei dati forniti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
1. 1817. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: e provincia autonoma.
1. 1818. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: regione aggiungere le seguenti: redige e.
1. 1819. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: sentite le associazioni ambientaliste e venatorie, redige.
1. 1820. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: comunica se intende avvalersi delle facoltà di deroga per l'anno successivo e trasmette.
1. 1821. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: con le opportune valutazioni.
1. 1822. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: previo esame dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che provvede ad allegare una propria relazione.
1. 1823. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: acquisite le valutazioni delle province rientranti nel territorio regionale.
1. 1824. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: al Presidente fino a Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) con le seguenti: al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio.
1. 1825. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con la seguente: Parlamento.
1. 1826. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 1827. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: ed alle competenti commissioni parlamentari.
1. 1828. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: ovvero.
1. 1829. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: ovvero con le seguenti: ed al.
1. 1830. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: ovvero aggiungere le seguenti: , ciascuno per la propria competenza.
1. 1831. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: al Ministro per gli affari regionali ove nominato.
1. 1832. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire : al Ministro degli affari regionali, ove nominato con le seguenti: alle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative.
1. 1834. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ove nominato.
1. 1835. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: nominato aggiungere le seguenti: ed ai Presidenti delle Camere.
1. 1836. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: ed al Commissario europeo all'Ambiente.
1. 1839. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: agricole e forestali aggiungere le seguenti: ed alla Commissione europea.
1. 1840. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: nonché con le seguenti: previo parere da richiedersi entro il 28 febbraio di ogni anno.
1. 1841. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: (INFS) aggiungere le seguenti: ad alle associazioni che si occupano della salvaguardia delle specie oggetto del presente articolo.
1. 1842. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: (INFS) aggiungere le seguenti: ed alle associazioni ambientaliste.
1. 1844. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: (INFS) aggiungere le seguenti: trasmette un rapporto sul mantenimento e la sistemazione del territorio regionale in conformità alle esigenze ecologiche degli habitat delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE e.
1. 1843. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: relazione con: ricerca scientifica che dimostra la necessità delle deroghe, nonché una dettagliata relazione, specie per specie.
1. 1846. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: relazione con le seguenti: rapporto sulla situazione della biodiversità nel territorio e.
1. 1847. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: sull'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 15 e una relazione.
1. 1845. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione


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aggiungere le seguenti: sull'attuazione delle misure a tutela degli uccelli selvatici e.
1. 1848. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: redatta d'intesa con i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale.
1. 1849. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere le seguenti: analitica e dettagliata.
1. 1850. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere le parole: realistica e corredata con le foto delle specie interessate.
1. 1851. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo dopo la parola: relazione aggiungere le parole: relativa ad ogni regione.
1. 1852. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: particolareggiata.
1. 1853. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: circostanziata.
1. 1854. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: relazione aggiungere la seguente: motivata.
1. 1855. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: sull'andamento della popolazione della fauna oggetto del presente articolo, nonché.
1. 1856. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: sul rispetto dei divieti di cui all'articolo 21 della presente legge.
1. 1857. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sull'attuazione delle deroghe con le seguenti: sul rispetto delle norme di tutela dell'avifauna.
1. 1858. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sull'attuazione con le seguenti: sulla necessità e le modalità di esercizio.
1. 1859. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: sull' con le seguenti: sulla corretta.
1. 1860. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sull'attuazione aggiungere la seguente: corretta.
1. 1861. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attuazione aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria a tutela dell'ambiente, delle colture e della fauna selvatica omeoterma.
1. 1862. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attuazione aggiungere le seguenti: e sulla compatibilità con le norme a tutela della fauna selvatica,.
1. 1863. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attuazione aggiungere le seguenti: e sugli effetti rilevabili.
1. 1864. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: attuazione aggiungere le seguenti: da parte delle regioni.
1. 1865. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: delle deroghe con le seguenti: della normativa di tutela faunistica, con particolare riferimento all'effetto delle deroghe.
1. 1866. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deroghe aggiungere le seguenti: al paragrafo 1, lettera c), della direttiva 79/409/CEE.
1. 1867. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deroghe aggiungere le seguenti: e sui riflessi dell'attività venatoria sulla popolazione dell'avifauna.
1. 1868. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deroghe aggiungere le seguenti: in rapporto alla protezione degli uccelli selvatici.
1. 1869. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: deroghe aggiungere le seguenti: e sul rispetto della legislazione in materia di caccia alle specie protette.
1. 1870. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: di cui alla lettera c) dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979.
1. 1871. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di cui al presente articolo con le seguenti: in conformità con il disposto dell'articolo 18 della presente legge.
1. 1872. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: nonché sugli effetti rilevati.
1. 1873. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: e sulla conformità alla normativa comunitaria della gestione programmata di cui all'articolo 14.
1. 1874. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: e sul rispetto in sede regionale delle norme di controllo della fauna selvatica.
1. 1875. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: nella quale sono specificati i criteri di ciascuna deroga concessa.
1. 1876. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti: contenente un elenco aggiornato delle zone di protezione e una valutazione sul loro rispetto.
1. 1877. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo aggiungere le seguenti: riportando l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici, delle persone abilitate alle deroghe.
1. 1878. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo aggiungere le seguenti: nonché delle vigenti disposizioni per la repressione del bracconaggio e per la tutela della biodiversità.
1. 1882. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo aggiungere le parole: facendo particolare riferimento alle motivazioni delle deroghe adottate e al numero esatto degli animali da queste interessati.
1. 1879. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo aggiungere le seguenti: ; il pieno assolvimento delle prescrizioni del presente comma costituisce la condizione per eventuale altra applicazione di deroghe per le regioni.
1. 1880. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: articolo aggiungere le seguenti: ; è fatto obbligo di trasmettere i documenti in oggetto alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 1881. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: detta con le seguenti: al fine di ottenere una valutazione sul rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di tutela degli uccelli selvatici con particolare riferimento alle specie migratorie o a rischio di estinzione, una seconda.
1. 1883. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: relazione è con le seguenti: attuazione deve essere comprovata con un rapporto dettagliato sulla consistenza numerica delle specie oggetto di deroga e delle infrazioni eventualmente riscontrate, da allegare alla medesima relazione, la quale viene immediatamente.
1. 1884. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: detta relazione aggiungere le seguenti: entro i successivi 15 giorni.
1. 1885. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: altresì.
1. 1886. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: altresì con la seguente: contestualmente.
1. 1887. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: altresì aggiungere le seguenti: entro il 1o luglio di ogni anno.
1. 1888. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trasmessa con le seguenti: integrata delle valutazioni sullo stato dell'ambiente e della fauna nella regione interessata e trasmessa, a cura della regione stessa,
1. 1889. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmessa aggiungere le seguenti: per l'espressione del parere.
1. 1890. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, dopo la parola: trasmessa aggiungere le seguenti: nei successivi quindici giorni.
1. 1891. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: competenti.
1. 1892. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle Commissioni ambiente di Camera e Senato.
1. 1893. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed un estratto della stessa è pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.
1. 1894. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: allegando una valutazione sui rischi di distruzione dei biotipi.
1. 1895. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: allegando una relazione tecnica sul rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della fauna selvatica.
1. 1896. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al termine dell'annata venatoria 2002-2003, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge alla luce delle deroghe eventualmente introdotte dalle regioni.
1. 1897. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In caso di mancato rispetto da parte delle deroghe dei princìpi di conservazione e tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE e, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede in via sostitutiva secondo le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 15.
1. 1898. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel corso dei primi tre anni di applicazione della presente legge, la relazione di cui al presente comma è trasmessa con cadenza trimestrale.
1. 1899. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, premettere le seguenti parole: Al fine di consentire la vigilanza sulla normativa interna agli Stati in materia di tutela degli uccelli selvatici,
1. 1900. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: Ministro con le seguenti: Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro.
1. 1901. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: Ministro aggiungere le seguenti: delle politiche agricole e forestali, sentito il.
1. 1902. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: delle politiche comunitarie, di concerto con quello dell'ambiente e della politica del territorio.
1. 1903. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: per le politiche comunitarie.
1. 1837. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: tutela del territorio aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali.
1. 1904. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: e della tutela del territorio aggiungere le seguenti: ed il Ministro delle politiche comunitarie.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: trasmette con la seguente: trasmettono.
1. 1838. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: trasmette annualmente alla Commissione europea fino alla fine del comma, con le seguenti: ove riscontri difformità delle deleghe dalla normativa europea e nazionale, invia una comunicazione urgente al Presidente del Consiglio dei ministri nonché alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 1905. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: trasmette con le seguenti: vigila affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con le finalità di cui alla presente legge e trasmette.
1. 1906. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: , corredata delle proprie valutazioni sul rispetto dei principi della direttiva 79/409/CEE,
1. 1907. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: entro il 30 giugno di ogni anno.
1. 1908. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: trasmette annualmente aggiungere le seguenti: , verificato il ripristino da parte delle regioni dei biotipi eventualmente distrutti a seguito dell'esercizio delle deroghe,
1. 1909. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , anche in base ai dati scientifici dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
1. 1910. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: annualmente aggiungere le seguenti: , integrandola con la relazione di cui al presente comma,
1. 1911. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: alla Commissione europea aggiungere le seguenti: ed al Parlamento europeo.
1. 1912. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: Commissione europea aggiungere le seguenti: e al Parlamento.
1. 1913. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: Commissione europea aggiungere le seguenti: al fine di rendere possibili i compiti di vigilanza spettanti alla stessa in materia di deroghe.
1. 1914. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: unitamente ad una relazione dettagliata sugli animali uccisi nel corso della stagione venatoria.
1. 1915. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge.
1. 1916. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nella quale siano indicate le quantità di animali catturati per ciascuna specie e un bilancio della popolazione della fauna selvatica sopravvissuta.
1. 1917. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; le relazioni di cui sopra vengono trasmesse insieme alle valutazioni scientificamente accertate e comprovate sulla consistenza delle popolazioni naturali.
1. 1918. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: segnalando le modalità di esercizio delle deroghe da parte dei soggetti di cui al comma 1 e la loro conformità alle norme comunitarie.
1. 1919. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'assunzione di adeguate iniziative in merito ai casi in cui rilevi che le conseguenze delle deroghe siano incompatibili con le finalità di salvaguardia e di protezione contenute nella direttiva stessa.
1. 1920. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per garantire che la protezione


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degli uccelli selvatici non sia lesa dalle modalità di disciplina ed esercizio delle deroghe.
1. 1921. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di vigilare costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non risultino incompatibili con i princìpi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge.
1. 1922. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono sottoposti al controllo previsto dall'articolo 17, comma 32, della legge n. 127 del 1992, tutti i provvedimenti derogatori di cui al presente articolo.
1. 1923. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso rilevi nelle deroghe profili di incompatibilità con i princìpi di cui alla presente legge, assegna alle regioni il termine di novanta giorni per provvedere alle necessarie modifiche o integrazioni della disciplina derogatoria, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
1. 1924. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono promossi scambi di informazioni scientifiche con i paesi europei che studiano maggiormente le questioni della fauna omeoterma.
1. 1925. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Italia trasmette alla Commissione europea uno studio annuale sulle condizioni degli uccelli selvatici.
1. 1926. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo trasmette altresì alla Commissione un rapporto annuale sullo stato degli habitat della fauna coinvolta dalle misure di cui alla presente legge.
1. 1927. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Italia acquisisce in ambito europeo i dati sui metodi ecologici di deroga.
1. 1928. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. In deroga alle disposizioni della presente legge, ai fini della tutela dell'avifauna selvatica, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce annualmente uno speciale indice di densità venatoria al fine di ridurre al minimo l'abbattimento di uccelli selvatici.
1. 1929. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le regioni alpine non possono autorizzare la caccia di uccelli selvatici quando il terreno sia coperto da manto nevoso.
1. 1930. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. La quantità numerica di capi abbattibili quotidianamente viene determinato dalle regioni nel calendario venatorio con l'obbligo di ridurla della metà per le specie di uccelli selvatici.
1. 1931. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. L'attuazione delle deroghe, che comporti un danneggiamento del livello di protezione degli uccelli selvatici, determina l'applicazione dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
1. 1932. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Sono annullabili dal Ministro delle politiche agricole i provvedimenti regionali che dispongono deroghe in difformità rispetto alle direttive e convenzioni internazionali.
1. 1933. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio annulla i provvedimenti di deroga eventualmente posti in essere dalle regioni e dalle province in violazione delle disposizioni e dei princìpi della presente.
1. 1934. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Sono aumentate di un terzo le sanzioni penali per violazioni ai divieti di caccia di uccelli selvatici.
1. 1935. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. In caso di recidiva per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, il soggetto abilitato responsabile è punito con la sanzione del ritiro definitivo del permesso.
1. 1936. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. L'utilizzo di mezzi vietati di prelievo degli uccelli è sanzionato con l'annullamento del premesso di caccia.
1. 1938. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. L'annullamento del permesso di caccia può essere comminato qualora sia abbattuto, nelle regioni che esercitano la deroga, un esemplare di avifauna protetta.
1. 1939. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Qualora vengano rilevate infrazioni alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE nell'esercizio dell'attività in deroga ad esse siano commesse da un cacciatore, il responsabile è punito con la sanzione della sospensione fino a sei anni del permesso di caccia.
1. 1940. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Incorre nel reato di furto il soggetto che violi le disposizioni a tutela degli uccelli selvatici.
1. 1937. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. È rilasciato un tesserino speciale ai soggetti abilitati al prelievo in deroga. Esso è valevole per un anno, non è rinnovabile e non può essere richiesto da soggetti ai quali siano state comminate sanzioni per infrazioni alla legge sulla caccia.
1. 1943. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Ai soli fini delle norme a tutela degli uccelli selvatici, per prelievo non si può intendere l'esercizio venatorio.
1. 1941. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. È consentito alle regioni di scegliere due giorni della settimana in cui è possibile svolgere il prelievo in deroga, a condizione di rispettare il divieto nei giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica.
1. 1942. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Nei giorni festivi e prefestivi non è consentito il prelievo in deroga.
1. 1944. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Il prelievo di uccelli selvatici cacciabili è consentito solo nelle due ore prima dell'alba.
1. 1945. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. I cacciatori possono scegliere un solo giorno nella settimana dal 1o all'8 dicembre in cui cacciare in deroga.
1. 1946. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per la caccia in deroga agli uccelli migratori, le regioni possono fissare i giorni di caccia per mese in un numero non superiore a uno.
1. 1947. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Il numero settimanale dei giorni di caccia in deroga è limitato a due.
1. 1948. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. La pubblicazione del calendario venatorio deve avvenire nel rispetto dell'obbligo per le regioni di contenere i tempi per l'esercizio delle attività in deroga tra il 20 ottobre e il 30 novembre.
1. 1949. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Sulla base delle informazioni di cui dispone, nonché di quelle comunicate ai sensi del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con le norme poste a protezione della fauna selvatica, nonché con i princìpi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge.
1. 1950. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici.
1. 1951. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato.
1. 1952. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. All'onere derivante dall'attuazione dei controlli e delle forme di vigilanza di cui al comma 2, valutato in cinque milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo ministero.
1. 1953. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Al capoverso Art. 19-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Le disposizioni regionali di deroga di cui al comma 1 vietano la possibilità per qualunque soggetto abilitato, non appartenente al Corpo forestale dello Stato, di uccidere esemplari delle specie oggetto di deroga per motivi diversi da quelli di ricerca di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della stessa direttiva 79/409/CEE.
1. 1954. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. In conformità alle disposizioni comunitarie, a seguito del recepimento della direttiva 79/409/CEE,


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compete alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di attuare le misure direttive alla protezione delle specie migratrici mediante i piani faunistico-venatori di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché all'istituzione di oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica e alla promozione degli interventi a tutela degli habitat, ai sensi rispettivamente dell'articolo 10, comma 8, e dell'articolo 14, comma 11, della medesima legge n. 157 del 1992.
1. 02. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Il controllo del livello di popolazione dell'avifauna ai fini della sicurezza aerea compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).
1. 03. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 1, comma 4, dopo le parole: «uccelli selvatici», sono aggiunte le seguenti: «nonché le direttive 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e 97/62/CE del Consiglio del 27 ottobre 1997, concernenti la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche,».
1. 04. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «tarabuso (Botaurus stellaris)», sono aggiunte le seguenti: «tarabusino (Ixobrychus minutus),»
1. 025. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole: «alle talpe,».
1. 026. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 4 sono soppressi i commi 3 e 4.
1. 024. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 4, comma 4, sono soppresse le parole: «storno; merlo; passero; passera mattugia».
1. 027. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami.
1. 028. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, è soppresso il comma 2.
1. 029. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole: «di dieci unità per ogni specie» sono sostituite dalle seguenti: «di due unità per ogni specie».
1. 030. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole: «di quaranta unità» sono sostituite dalle seguenti: «di dieci unità».
1. 031. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, le parole: «il numero massimo complessivo di dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «il numero massimo complessivo di quattro unità».
1. 032. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 3, le parole: «non superiore a quello rilasciato» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore alla metà di quello rilasciato».
1. 018. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, comma 4, secondo periodo, le parole: «dagli ultrasessantenni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ultraottantenni».
1. 017. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, è soppresso il comma 5.
1. 016. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, al comma 6 è soppresso l'ultimo periodo.
1. 015. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 5, al comma 7, dopo le parole: «mediante anello» sono aggiunte le seguenti: «chiuso e».
1. 014. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'articolo 7 è soppresso.
1. 013. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, le parole: «da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente»


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sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente».
1. 011. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, le parole: «da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di protezione ambientale».
1. 012. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le parole: «da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana».
1. 010. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le parole: «da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina».
1. 09. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, le parole: «dal 20 al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 40 al 50 per cento».
1. 08. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, le parole: «dal 10 al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 al 40 per cento».
1. 06. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 3, secondo periodo, le parole: «sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «non sono compresi i territori ove sia vietata la caccia per effetto delle disposizioni del successivo articolo 21, comma 1, lettere e) ed d)».
1. 07. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 10, comma 8, è soppressa la lettera d).
1. 05. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 5, alinea, sono soppresse le parole: «Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco,».
1. 053. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 5, è soppressa la lettera b).
1. 052. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, è soppresso il comma 7.
1. 051. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 8, la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «ventunesimo».
1. 050. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 12, comma 11, le parole: «su tutto il territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «solo nella Regione di residenza» e al comma 12 è soppresso l'ultimo periodo.
1. 049. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 1, sono soppresse le parole: «a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce».
1. 048. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 1, sono soppresse le seguenti: «o a ripetizione semiautomatica».
1. 047. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 2, sono soppresse le parole: «, nonché l'uso dell'arco e del falco».
1. 046. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 13, comma 4, sono soppresse le parole: «Nella zona faunistica delle Alpi».
1. 045. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 3, primo periodo, la parola: «minima» è sostituita dalla seguente: «massima».
1. 044. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 4, primo periodo, la parola: «minima» è sostituita dalla seguente: «massima».
1. 043. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14, comma 10, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento», e le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
1. 042. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 14 è soppresso il comma 12.
1. 041. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 15, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La richiesta è accolta in ogni caso.»
1. 040. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 17, comma 1, sono soppresse le parole: «, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale».
1. 021. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera a), sono soppresse le parole: «minilepre (Silvilagus floridamus)».
1. 039. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 28 febbraio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); alzavola (Anas crecca); marzaiola (Anas querquedula);»
2) alla lettera b) sono soppresse le parole: «storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus)», «germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra)», «alzavola (Anas crecca)» e «marzaiola (Anas querquedula)».
1. 055. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «marzaiola (Anas querquedula)».
1. 038. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole: «coturnice (Alectoris graeca)».
1. 037. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.


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Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, è soppresso il comma 6.
1. 020. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, al comma 7, primo periodo, le parole: «da un'ora prima del sorgere del sole» sono sostituite dalle seguenti: «dal sorgere del sole».
1. 019. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 18, comma 7, è soppresso il secondo periodo.
1. 036. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 20, comma 1, sono soppresse le parole: «di ripopolamento e».
1. 035. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera e), le parole: «cinquanta metri» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento metri».
1. 034. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera m), le parole: «nella maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «in parte».
1. 033. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera s), sono soppresse le parole: «, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia».
1. 023. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 21, comma 1, lettera bb), sono soppresse le parole: «che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus)».
1. 022. Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion, Zanella.