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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che i presidenti dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vascon.
LUIGINO VASCON, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo esaminando in seconda lettura alla Camera quello che, in sostanza, rappresenta il completamento di una legge già esistente dal 1992 - la legge n. 157 - che regola e norma l'esercizio venatorio a livello nazionale. Il completamento che propongo attraverso una proposta di legge che mi vede primo firmatario e che, in seguito, è stata unita ad altre che si sono susseguite va a colmare un vuoto legislativo. Infatti, nella legge n. 157 del 1992 determinate specie cacciabili non vengono indicate.
Non abbiamo, pertanto, una legge completa da questo punto di vista, tant'è che la Comunità europea ha già diverse volte richiamato l'Italia, sanzionandola (le ha rivolto ben quattro sanzioni economiche). Il disegno di legge governativo, come approvato dal Senato - al quale è stata abbinata una serie di proposte di legge - e non modificato dalla XIII Commissione agricoltura della Camera, individua i principi cui dovranno attenersi le regioni nel disciplinare la potestà di deroga al divieto di prelievo venatorio, stabilendo che le regioni stesse dovranno, in primo luogo, conformarsi ai principi stabiliti negli articoli 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, nonché alle disposizioni recate dall'articolo 9 della medesima; potranno così disporre le deroghe soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e solo per le finalità indicate nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.
Le regioni dovranno specificare nei provvedimenti attuativi: le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impieghi e gli altri metodi di prelievo autorizzati; le condizioni di rischio; le circostanze di tempo e di luogo del prelievo; il numero dei capi prelevabili al giorno e nel complesso del periodo; i controlli e le forme di vigilanza del prelievo, nonché gli organi incaricati della stessa vigilanza; i soggetti abilitati al prelievo, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (i cosiddetti ATC) ed i comprensori alpini. Le regioni, inoltre, potranno disporre le deroghe solo per periodi limitati, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli altri istituti riconosciuti a livello regionale; non potranno disporre deroghe nei confronti di quelle specie per le quali è stata accertata una diminuzione numerica consistente (è prevista, pertanto, al riguardo una salvaguardia).
Le regioni, ai sensi dal comma 4, sono soggette al potere di annullamento dei provvedimenti di deroga con delibera del Consiglio dei ministri, qualora, previa diffida, questi si rivelino contrastanti con le disposizioni della legge statale e con quelle
della direttiva comunitaria e, ai sensi del comma quinto, dovranno trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle deroghe che dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro per gli affari regionali, ove nominato, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al ministro delle politiche agricole e forestali, al ministro delle politiche comunitarie, all'istituto nazionale per la fauna selvatica e alle competenti Commissioni parlamentari. Il ministro dell'ambiente viene, invece, delegato a riferire alla Commissione europea sullo stato di attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.
Nella relazione al disegno di legge governativo viene ricordata la spinosa vicenda che ha accompagnato l'attuazione dell'articolo 9 della suddetta direttiva e la necessità di risolvere, da parte dello Stato, definitivamente la questione, attraverso un intervento normativo primario.
Il suddetto articolo 9 non ha trovato un'applicazione dettagliata con la legge n. 157 del 1992 sulla caccia, dando vita ad una lunga serie di conflitti tra lo Stato e le regioni in merito alla titolarità del potere di disciplina delle applicazioni di deroga e ad un contenzioso con la Comunità europea, come ho rilevato precedentemente all'inizio della mia relazione, in merito alla mancata applicazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE.
Già con la sentenza del 7 marzo 1996 (causa C-118/94), la Corte di giustizia delle Comunità europee, chiamata a pronunciarsi, in sede di pregiudiziale, ex articolo 177 del trattato, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto, ha affermato che l'articolo 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale di caccia delle specie protette, derivante dagli articoli 5 e 7 della direttiva stessa, soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo articolo 9.
Antecedentemente, con sentenza 15 marzo del 1990 (causa C-339/87), la Corte di giustizia aveva affermato che, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, i criteri, in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva, devono essere riprodotti in disposizioni nazionali ben precise (ciò non accade allo stato attuale).
La questione riguardante l'attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 ha interessato anche la Corte costituzionale italiana. Questa è stata chiamata a decidere in merito al soggetto competente ad attuarle e allo strumento normativo utilizzabile.
Con la sentenza n. 272 del 1996, la Corte costituzionale si è espressa sulla competenza della regione Umbria a derogare rispetto all'elenco delle specie cacciabili, aggiungendo il fringuello fra quelle ammesse al prelievo. La Corte ha affermato che l'articolo 9 è da considerarsi operativo, ma solo nel senso di legittimare le autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie, verificando che ricorrano situazioni ipotizzate dall'articolo 9 e apprestando, nell'attuazione di detto articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino un riferimento circostanziato agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione medesima. Signor Presidente, andiamo dunque a completare quelle che sono peraltro le indicazioni contenute in più sentenze.
In ogni caso, dopo questa sentenza, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, recante modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva comunitaria, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il provvedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, intendeva disciplinare le modalità per l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della lettera c) della direttiva comunitaria n. 409/79/CEE, stabilendo che tali deroghe possono essere adottate solo qualora non vi siano soluzioni
soddisfacenti e allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità (articolo 1).
L'attuazione delle deroghe è stata così rimessa alla valutazione delle regioni, stabilendo che esse devono indicare: le giustificazioni della deroga; le specie e le quantità oggetto della deroga; l'esame delle diverse soluzioni alternative; le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità e dei metodi selettivi di cattura e detenzione; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati; i tempi e i luoghi di esercizio della deroga; le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati; il termine finale della operatività della deroga; il piano di intervento (articolo 2). È stato altresì previsto che la disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe si applicasse anche alla cattura per la cessione ai fini di richiamo (articolo 3).
All'istituto per la fauna selvatica è stato invece assegnato il compito di accertare la sussistenza delle condizioni stabilite dal decreto in esame per l'attuazione delle deroghe.
Sempre con la sentenza n. 168 del 1999, la Corte, chiamata a giudicare in via principale della legittimità costituzionale di tre delibere regionali in materia di deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva succitata, afferma che la competenza in materia di attuazione dell'articolo 9 della direttiva in oggetto è da distinguere nettamente dal potere di individuazione delle specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992. Per questa ragione, ribadisco ancora una volta la validità del provvedimento in esame.
Spetta allo Stato, e non alle regioni, informare e disciplinare tutti gli aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica; dall'individuazione delle specie cacciabili alla variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina delle modalità di caccia, nei limiti in cui prevede le misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, alla delimitazione dei periodi venatori, alla disciplina delle deroghe, sempre con riferimento all'articolo 9 della direttiva comunitaria che regola l'intero impianto, al regime di protezione.
Risulta, quindi, conseguente che «la disciplina del potere di deroga» - che secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/1987) deve tradursi in norme nazionali precise («i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise») - «può, e non già deve, trattandosi di una facoltà, trovare attuazione nel nostro ordinamento ... attraverso una normativa nazionale di recepimento (non rintracciabile nella legge n. 157/1992) idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia».
La Corte è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione a breve distanza. Con la sentenza n. 169 del 1999, resa in un conflitto di attribuzione tra lo Stato ed alcune regioni ricorrenti in relazione alla legittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 1997, che aveva regolato l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 409/1979, la Corte ha ribadito quanto affermato nella sua precedente giurisprudenza, ritenendo che la disciplina dell'esercizio delle deroghe al divieto di caccia sottintende un interesse unitario, relativo alla protezione del patrimonio faunistico. Ciò nonostante, il ricorso è risultato fondato nella parte in cui si contesta l'utilizzo del decreto per regolare tale materia, utilizzo contrastante con le regole che riguardano il rapporto tra fonti regionali e fonti statali e tra quelle statali e quelle comunitarie: anche nel caso in cui il decreto di specie dovesse essere ricondotto alla categoria degli atti di indirizzo e di coordinamento, esso non avrebbe rispettato i requisiti di
forma e di sostanza previsti e, in primis, l'esigenza di un fondamento normativo per la sua emanazione.
Per quanto riguarda l'attività istruttoria svolta dalla XIII Commissione, essa si è concretizzata nella valutazione dei prescritti pareri e nello svolgimento di una serie di audizioni.
La delicatezza dei profili di conformità al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e di compatibilità con la normativa comunitaria ha consigliato di procedere, subito dopo l'adozione come testo base del disegno di legge approvato dal Senato, al sollecito dei pareri delle Commissioni in sede consultiva. Hanno espresso il loro parere le Commissioni I (Affari costituzionali), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Tra i pareri espressi si segnalano quelli della I Commissione (Affari costituzionali) e della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), le quali hanno espresso pareri favorevoli con osservazioni. Le Commissioni VIII e XI hanno invece espresso parere favorevole, senza condizioni né osservazioni.
La I Commissione ha innanzitutto preso atto che l'ambito di intervento del disegno di legge «appare essere prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello Stato», formulando poi due osservazioni: una relativa all'opportunità di «specificare che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE attraverso il potere regolamentare delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione»; e l'altra relativa all'opportunità di riformulare il comma 4 «nel senso di renderlo più conforme al dettato dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere che il Governo può sostituirsi agli organi regioni nel caso, tra l'altro, di mancato rispetto tra normativa comunitaria, non sembra fare riferimento ad un potere di annullamento di atti delle regioni».
Dunque, la I Commissione, alla luce del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione, riconosce la competenza statale in materia, già affermata dalla Corte costituzionale, e, anzi, ritiene trattarsi di competenza statale esclusiva, nella quale l'intervento delle regioni è consentito solo attraverso fonti di rango secondario. Le due osservazioni non sono state accolte, da un lato, per l'esigenza di non modificare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, dall'altro perché non sembra impossibile giungere in via interpretativa alla risoluzione dei problemi segnalati: nel primo caso, potendo le regioni prevedere le deroghe in questione con regolamenti, anziché con leggi, regionali; nel secondo caso, essendo forse immaginabile, in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, la costruzione di un procedimento sostitutivo, che assuma eventualmente forme caducatorie, purché diretto ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria da parte dei regolamenti regionali attuativi della legge l'esame.
La XIV Commissione, dopo aver anch'essa riconosciuto la competenza legislativa dello Stato, sia pure relativamente ai soli principi fondamentali, ha sottolineato che «sembra opportuno dare seguito all'esigenza, richiamata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 15 marzo 1990, in causa C-339/87, di disporre di disposizioni nazionali precise e sufficientemente dettagliate che disciplinino i criteri in base ai quali le deroghe possono essere effettuate ». Inoltre, poiché «nei casi di mancata adozione da parte di talune regioni dei rispettivi provvedimenti di attuazione, occorrerebbe una normativa suppletiva statale applicabile fintantoché le regioni non abbiano provveduto con autonome disposizioni», la XIV Commissione ha invitato, in un'osservazione, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di «prevedere la definizione di una disciplina minima dei criteri di base ai quali si può derogare ai
divieti sanciti dalla direttiva 79/409/CEE, specificandosene l'applicabilità alle sole regioni che non abbiano ancora provveduto all'adozione dei provvedimenti di attuazione e fino al momento in cui tali provvedimenti non siano emanati». Sembra peraltro - come riconosciuto dallo stesso parere della XIV Commissione - che la normativa comunitaria già contenga i principi fondamentali e che comunque ciascuna regione debba restare libera di decidere se introdurre o meno le deroghe al divieto di prelievo venatorio.
Sono stati inoltre auditi, in audizioni informali, i seguenti soggetti: anzitutto, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si sono espressi in senso favorevole sul provvedimento, pur formulando qualche riserva sul contenuto del comma 4; in secondo luogo, i rappresentanti dell'unione nazionale delle associazioni venatorie italiane, che hanno sollecitato una rapida approvazione del disegno di legge; in terzo luogo, i rappresentanti di una serie di associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, LAV, Lega per l'abolizione della caccia, Donne e ambiente e Legambiente), tutte fermamente contrarie al disegno di legge; in quarto ed ultimo luogo, sono stati ascoltati i rappresentanti delle associazioni professionali agricole (nella fattispecie, Confagricoltura, Coldiretti e CIA), favorevoli invece all'approvazione del testo.
La particolare urgenza, anche in relazione al calendario venatorio, e l'ampio grado di consenso politico alla base del disegno di legge sono testimoniati dal trasferimento in sede legislativa, chiesto da più di quattro quinti dei componenti della Commissione agricoltura, con l'assenso del Governo, e deliberato dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 2002. Tuttavia, sempre il 25 giugno 2002, al termine della seduta, il Presidente dell'Assemblea ha comunicato che, dietro richiesta di oltre un decimo dei componenti della Camera, si è proceduto alla rimessione all'Assemblea del disegno di legge (in quanto sono state raccolte oltre 63 firme, che formano il 10 per cento necessario per il ritiro dalla Commissione).
Eccoci dunque, a questo punto, a percorrere invece l'altra via, quella dell'esame in aula, dove ognuno potrà liberamente esprimere la propria valutazione ed opinione politica, fermo restando che, comunque, l'attuale legge sulla caccia è una legge cosiddetta «zoppa» perché per l'appunto, come risulta dalle varie sentenze che ho citato ed elencato, non contempla l'esercizio della caccia in deroga. Premetto che l'Italia è l'unico paese comunitario che non ha recepito queste indicazioni, che vengono sollecitate, per le quali siamo già stati multati quattro volte e per le quali, in più circostanze, le regioni devono sopperire economicamente in prima persona.
Io ho terminato, signor Presidente, e spero di essere stato chiaro e di aver espresso al meglio la volontà politica di questa maggioranza.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Il Governo auspica una rapida approvazione di questo disegno di legge, perché siamo di fronte ad una carenza ultraventennale rispetto ad una direttiva europea del lontano 1979. È soprattutto per questo che il Governo auspica la rapida approvazione di questo provvedimento, anche da parte della Camera, dopo l'avvenuta approvazione da parte del Senato.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.
EGIDIO BANTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge governativo al nostro esame è stato approvato il 6 febbraio dal Senato con una maggioranza molto larga, convergente da uno schieramento all'altro dell'aula senatoriale. Nel contempo, tale approvazione in Senato ha suscitato una serie numerosa ed insistente di reazioni che hanno anche occupato, in larga misura, i siti di posta elettronica dei parlamentari, in particolare di quelli della Commissione agricoltura, negli ultimi mesi.
È evidente, dunque, che questo provvedimento, da un lato, incontra un largo consenso parlamentare (lo ha incontrato al Senato e credo lo incontri anche alla Camera), dall'altro, richiede una grande attenzione perché è giusto fornire risposte (e credo che le risposte ci siano) alle attese e alle preoccupazioni che possono esistere in settori, comunque, importanti e significativi dell'opinione pubblica.
D'altra parte, al di la dello schematismo anche un po' formulistico delle e-mail pervenuteci, quando ho provato a rispondere ad alcuni di coloro che mi avevano scritto, ho trovato persone assolutamente responsabili e disposte a confrontarsi realmente sul merito della questione.
È stato affermato che, da oltre dieci anni, dopo l'approvazione della legge n. 157 sulla disciplina delle attività venatorie in Italia, la questione delle deroghe è rimasta in un limbo di confusione e di incertezza; è una situazione che non giova ai cacciatori ma neanche agli ambientalisti, perché determina - come tenterò di dimostrare - una situazione a pelle di leopardo che provoca soltanto dei contenziosi inutili e dannosi.
Fino al 1997, le regioni si arrangiavano come potevano. Lo sostengo io che, da assessore regionale alla caccia della regione Liguria, nel 1995 e nel 1996 portai all'approvazione della Giunta regionale (perché si procedeva addirittura senza leggi regionali con delibere di Giunta), la proposta di derogare per i danni all'agricoltura provocati, nella nostra regione, in particolare dalla specie dello storno. Altre regioni procedevano con leggi regionali, con delibere di Giunta e in altra maniera.
Il Governo Prodi, con il DPCM 27 settembre 1997 provò a regolamentare la questione - come è già stato ricordato -, stabilendo e recuperando una competenza generale e nazionale. Ma la stessa Corte costituzionale italiana, il 14 maggio 1999, con la sentenza n. 169, ha censurato quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolineando che era stato adottato in assenza di un supporto legislativo, quindi, senza una legge quadro di riferimento e senza il rispetto del giusto procedimento richiesto, ivi incluso il mancato intervento della Conferenza Stato-regioni. Su questo punto, tornerò successivamente.
È indispensabile che vi sia, non il potere assoluto (che nessuno vuole e nessuno propone con questo provvedimento), ma, certamente, la piena e convinta partecipazione delle regioni alla procedura di cui si tratta.
Del resto, da allora sono accaduti i fatti più singolari che continuano a determinare ancora dei risultati e mi stupisco, a volte, come gli stessi non siano tenuti nella giusta considerazione da chi si oppone al provvedimento al nostro esame. Ho qui il ritaglio di un giornale fiorentino (siamo in Toscana, dunque) di venerdì 19 luglio 2002. Esso stabilisce le nuove date per storni e passeri: in Toscana si potrà sparare allo storno del 15 settembre al 31 gennaio 2003, al passero e alla passera mattugia dal 15 settembre al 31 dicembre. Dove si effettua l'apertura anticipata, lo storno potrà essere abbattuto anche l'1 e l'8 settembre. Quindi, addirittura in anticipo rispetto alle date normali del calendario venatorio. Questo accade, in questo momento, in una regione italiana, senza il provvedimento che andremo ad approvare, probabilmente con norme, più «larghe» rispetto ad un provvedimento più restrittivo. Ma altre regioni che hanno tentato, in momenti diversi, di regolamentare la materia alla stessa maniera si sono viste respinte le loro leggi che sono state poi inviate e censurate dalla Corte costituzionale. È una situazione a pelle di leopardo inaccettabile! Credo ciò non faccia onore ad alcuno e che tale materia debba essere regolamentata.
Più volte la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea ha evidenziato proprio questo tipo di situazione, come quando, con la sentenza del 17 maggio 2001, ha censurato l'Italia, condannandola per la questione dei richiami vivi in ordine ad alcune delle specie di cui stiamo parlando; essa ha sottolineato come è competenza e facoltà degli Stati membri consentire anche atti di caccia nei confronti di specie protette, ma non in maniera generalizzata, bensì attraverso precisi riferimenti
alle quantità, alle necessità e alle esigenze che, rispetto la quadro generale della direttiva europea, si possono porre. È esattamente ciò che l'articolo unico del testo, che inserisce l'articolo 19-bis alla legge n. 157 del 1992, si propone di fare.
Credo sia sbagliato leggere nel testo al nostro esame - e anche dei testi presentati dai colleghi - quasi l'annuncio di una crociata a favore o contro la caccia. Non è ciò di cui ci stiamo occupando.
Noi ci stiamo occupando, in un quadro di avvio faticoso del federalismo italiano, nonché di inserimento a pieno titolo dell'Italia nell'Unione europea, di una normativa che deve essere affrontata con serietà ed attenzione, pur scontrandosi in essa competenze diverse.
Le regioni, dunque. Non v'è dubbio: come i redattori del testo del disegno di legge - lo sottolineo positivamente -, credo anch'io che debba esistere una competenza nazionale per la legislazione quadro (infatti, stiamo modificando la legge n. 157 del 1992); nel contempo, però, non può non esistere una partecipazione attiva delle regioni, anche nell'interesse di chi è contro la caccia o di chi è contro l'esercizio delle deroghe. È evidente, infatti, che una deroga non può valere su tutto il territorio nazionale (ciò sarebbe contrario allo stesso spirito ed alla stessa indicazione che viene dall'Unione europea). Forse, bisognerebbe individuare addirittura territori subregionali, aree di presenza di determinate specie: lo sturnus vulgaris (l'estornino pinto, come lo chiamano nella parte mediterranea della Spagna, non nella parte interna) ed altre specie sono presenti in determinati territori e zone infraregionali poiché le regioni, notoriamente, non sono uniformi sotto il profilo venatorio.
Ho al mio attivo l'esperienza di cinque anni difficili vissuti ricoprendo la carica di assessore alla caccia in una regione piccola come la Liguria, dove un calendario venatorio approvato in provincia de La Spezia non tiene conto delle particolari esigenze della provincia di Imperia, e viceversa. Quindi, anche in regioni piccole, a causa della conformazione geografica ed orografica del nostro paese, è difficile individuare, dal punto di vista venatorio, situazioni uniformi.
D'altra parte, i danni all'agricoltura sono una delle ragioni che, esaminate con attenzione e senza incorrere in abusi, devono essere alla base della concessione delle deroghe. Ma i danni all'agricoltura - mi pare l'abbia ricordato il collega Vascon, sia pure per inciso - sono di stretta competenza delle regioni, le quali, rispetto al settore agricolo, sono considerate dall'Unione europea alla stregua di Stato membro: quando le regioni approvano i piani di sviluppo rurale, li mandano direttamente a Bruxelles, non a Roma, se non per conoscenza! Esse sono considerate Stato membro rispetto alla politica dell'Unione europea.
Allora, è evidente che le regioni hanno qualcosa da dire a questo riguardo: esse debbono anzitutto accertare, con serietà - ci mancherebbe altro! -, come sicuramente possono fare, la reale presenza di danni, debbono quantificarli e, in stretto rapporto con gli organi tecnici che si occupano di caccia, devono proporre l'attuazione delle deroghe.
Potremmo continuare a lungo, ma parleremo ancora di questi argomenti domani. Aggiungo soltanto che anche il mio gruppo ha presentato un emendamento relativo al ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che certamente deve partecipare alle attività previste dalla legge. Credo che, se un emendamento serve a chiarire meglio la legge, sia utile; però, personalmente, non mi appassiono molto a ciò, anche in questo caso sulla base all'esperienza da me fatta. Infatti, siamo in presenza di una legge che demanda alle regioni di disciplinare la materia con proprie leggi, ma anche mediante atti amministrativi: sono tali quelli che approvano i calendari venatori e quelli che dispongono le deroghe. Ebbene, in quanto atti amministrativi, le deroghe sono impugnabili davanti ai TAR; e vi posso garantire, per esperienza personale, che è molto difficile che un qualunque TAR della nostra Italia non accolga un ricorso contro un provvedimento di attuazione delle deroghe
che venga adottato dalle regioni sulla base di un parere contrario dell'INFS qualora a tale parere non ne venga contrapposto uno altrettanto autorevole.
Allora, già il parere dell'INFS è, comunque, un elemento che, rispetto ad atti amministrativi che debbono essere adottati, può risolvere adeguatamente la questione, in quanto un parere obbligatorio ha un valore importante dal punto di vista tecnico-scientifico in questa materia. Si può rafforzare il ruolo dell'INFS, forse anche prevedendo la partecipazione attiva di rappresentanti delle regioni perché è evidente che l'istituto - il quale svolge bene il suo lavoro; intendo esprimergli qui tutto il mio apprezzamento da questo punto di vista - deve comunque interfacciarsi con la regione (è suo interesse e, del resto lo fa: io andavo due o tre volte l'anno, in qualità di assessore regionale, alla sede INFS di Ozzano, in provincia di Bologna, per presentare le nostre ragioni, che quasi sempre venivano tenute in considerazione). Quindi, la presenza attiva di rappresentanti delle regioni, quando si discute di questi temi in sede INFS, deve essere prevista anche in un quadro di federalismo e di regionalismo rafforzato, come quello che ci accingiamo a realizzare nel nostro paese.
Mi auguro, dunque, che questo provvedimento (un atto dovuto) venga compreso nel suo corretto significato: non si tratta di una decisione a favore di una categoria o di un'altra, ma del giusto completamento di una parte della legge n. 157 del 1992, di una normativa venatoria che fu trascurata e che, per tale motivo, ha dato origine a troppi contenziosi ed a troppa confusione nel corso di questi anni.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romele. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE ROMELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge riproduce il contenuto della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dai deputati Valducci ed altri, l'atto Camera n. 7640, insieme ad altre proposte di legge di altri partiti. Con la presente proposta di legge si intende fare chiarezza una volta per tutte sulla corretta applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile del 1979, in quanto l'attuale quadro normativo a livello nazionale presenta aspetti tecnici e giuridici che necessitano di urgenti interventi finalizzati a dare corretta applicazione alla citata normativa comunitaria risalente ad oltre vent'anni fa, come anche evidenziato da specifiche sentenze della Corte costituzionale, atteso, tuttavia, che le stesse non sembrano essere conformi al corretto spirito delle normative a livello comunitario.
Per inquadrare correttamente il problema giova ricordare che la citata direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta direttiva sugli uccelli, si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi, naturalmente allo stato selvatico, ma prevede che alcune specie possano essere normalmente cacciate nel quadro della legislazione nazionale dei singoli paesi membri a seconda del loro reale livello di popolazione, della distribuzione geografica e del loro tasso di riproduzione. Inoltre, tra i «considerando» che precedono il testo della direttiva stessa, il Consiglio riconosce esplicitamente la necessità di prevedere deroghe alle misure di conservazione proposte dalla stessa direttiva, tenendo conto dell'importanza economica, sociale ed anche ricreativa che possono avere talune situazioni particolari. Vale a dire che, nonostante il prioritario ed irrinunciabile obiettivo di conservazione, il legislatore comunitario è consapevole dell'esigenza, in taluni casi, di preventivare interventi per attuare prelievi di alcune specie e contenerne il livello di popolazione, poiché potenzialmente dannose per l'uomo o per l'ambiente, o per esigenze di tipo scientifico, culturale e sociale. Per questo, l'articolo 9 della citata direttiva CEE prevede esplicitamente che ogni Stato membro ha il diritto, in determinate circostanze, di concedere una deroga specifica rispetto alla protezione di una specie selvatica.
Nello specifico, il comma 1, lettera a), del citato articolo 9 espressamente prevede
che si possa derogare al regime di conservazione al fine di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, mentre le lettere b) e c) del medesimo comma 1 contemplano i casi in cui è necessario tutelare la salute, la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la ricerca e il rispetto delle tradizioni locali.
A livello comunitario il quadro legislativo lascia ampie possibilità di azione ai singoli paesi membri, configurando nel prelievo in deroga uno strumento di difesa rispetto a periodi di carattere ecologico, economico e sanitario, nonché un mezzo di considerazione dei bisogni culturali tradizionali della collettività europea, tanto che negli altri paesi membri dell'Unione europea il ricorso alle deroghe di vario tipo non costituisce alcun problema. Si veda il rapporto della Commissione europea per gli anni 1993-1994-1995.
Per diverse motivazioni, invece, tutto ciò in Italia non riesce a trovare corretta applicazione, con grandi problemi di ordine economico determinati soprattutto dagli ingenti danni prodotti alle colture agricole da alcune specie, al momento non prevedibili dal punto di vista cinegetico nonché di ordine sociale, atteso che al mondo venatorio italiano non è consentito praticare razionali forme di caccia ad alcune specie selvatiche e, quindi, mantenere quelle tradizioni e costumanze nonché quelle esigenze ricreative e culturali che proprio la citata direttiva comunitaria, con lo strumento delle deroghe, vorrebbe invece tutelare. Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997, relativo alla modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono state escluse anche alcune specie particolarmente dannose per l'agricoltura, come, ad esempio, i passeri e lo storno.
Con il decreto del Presidente del Consiglio del 27 settembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1997, veniva, poi, regolamentato il prelievo in deroga, affermando che si trattava di materia di competenza nazionale e non regionale, prevedendo anche che non potessero essere i cacciatori ad attuarlo bensì solo gli agenti di vigilanza appositamente autorizzati dall'ente pubblico e solo per le specie effettivamente dannose per le colture agricole. Ma l'esperienza ha dimostrato tutti i limiti di questa interpretazione che non consente un reale controllo di tali specie e quindi non assicura alcuna tutela alle imprese agricole.
Le regioni dotate di leggi proprie, quindi, ricorrevano alla Corte costituzionale contro le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio del 27 settembre 1997 e la conseguente sentenza, resa nota il 14 maggio 1999, da una parte invalidava il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri accogliendo solo alcune motivazioni delle regioni mentre, dall'altra, dichiarava l'illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali sottoposte al suo esame per un preciso iter legislativo così attuato, riconoscendo il prelievo in deroga come materia di competenza non regionale, a meno che uno specifico provvedimento non le delegasse direttamente sviluppando un'interpretazione, per molteplici aspetti, al di fuori delle finalità proprie della normativa europea che, invece, richiede interventi meno complessi e di facile e puntuale attuazione. Si è creata, così, una situazione di vuoto normativo - come del resto già poc'anzi evidenziato dal relatore - che ancora oggi perdura e, nonostante tutti gli sforzi fatti dal mondo venatorio unitamente a quello agricolo, si attende ancora un provvedimento che (grazie a Dio è stato già approvato dal Senato), una volta per tutte, risolva la questione delegando le regioni ad applicare il prelievo in deroga secondo le previsioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE perfezionando così il quadro delle competenze in materia faunistica e venatoria già ad esse trasferite a livello nazionale.
Si sottolinea, infine, che questa posizione bandisce qualsiasi aspetto di parte ed è basata, unicamente, su motivazioni serie ed argomentazioni scientifiche e tecniche,
garantendo il rispetto dei principi di tutela, di conservazione dell'ambiente e della razionale utilizzazione delle risorse naturali a cui tutti teniamo nel rispetto della normativa comunitaria.
Per queste ragioni, cari colleghi, la presente proposta di legge rappresenta una puntuale trasposizione nel diritto interno delle disposizioni dettate dalla direttiva europea, da oltre vent'anni in attesa di completo recepimento (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega nord Padania).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruggieri. Ne ha facoltà.
ORLANDO RUGGIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono poche attività ricreative e sportive che, come la caccia, sanno coniugare, al tempo stesso, aspetti socializzanti e ambientali. L'attività venatoria, infatti, mette insieme vecchie e nuove generazioni, ceti di varia provenienza e genere in ambienti naturali e rurali all'aria aperta e sana, tutti, indistintamente, partecipi di un processo straordinario di scambio di conoscenze e tradizioni che vedono, al centro, la passione per la terra ed il rispetto della fauna e dell'ambiente. Non vi è cacciatore che non sia interessato alla meteorologia, ai problemi di cambiamenti climatici, a quelli della conservazione dell'habitat naturale, al controllo del territorio, al patrimonio boschivo, alla tutela idrogeologica e quant'altro. Il mondo venatorio, pur diviso e frazionato al suo interno, da anni, e con decisione ha preso le distanze da una figura becera e violenta di cacciatore sparatore e saccheggiatore, per proporsi, invece, come interlocutore partecipe e responsabile nella gestione e controllo del territorio.
Ho fatto questa premessa perché, con tutta serenità e senza alcuno spirito polemico, taluni atteggiamenti di chiara, preconcetta, pregiudiziale e demagogica chiusura, riscontrati nella discussione degli emendamenti in Commissione, mi hanno sorpreso e deluso al contempo. Non credo, infatti, che il dialogo auspicato e sollecitato unanimemente dal mondo venatorio e rurale con le diverse anime ambientaliste possa essere stimolato e sviluppato seriamente se un emendamento dei colleghi Verdi propone che il testo dell'articolo 1 venga sostituito con le parole: «È proibito l'esercizio venatorio che comporti l'abbattimento di avifauna selvatica»; ed un altro emendamento propone di sostituire il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 con le parole: «Ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura degli uccelli selvatici mediante uso del fucile, dell'arco o del falco è vietato».
Tanta avversione - lo affermo con pacatezza e senza, lo ripeto, intento polemico ma, anzi, con l'auspicio di attivare un percorso di dialogo - appare comunque ingiustificata, poiché il disegno di legge al nostro esame è volto a dare attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, che permette, a determinate condizioni, la possibilità di derogare al divieto di prelievo venatorio rispetto ad alcune specie protette, con particolare riguardo agli storni ed ai passeri. Tali specie, come risulta dai rilievi effettuati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non sono assolutamente minacciate da estinzione, ma, anzi, risultano in forte accrescimento sull'intero territorio agrosilvopastorale nazionale, situazione questa che ha determinato, e determina, notevoli danni, soprattutto ai seminativi, frutteti e produzioni olivicole; si tratta di danni per centinaia di miliardi a carico delle regioni e che hanno gravato, e gravano, sulle imprese agricole (considerati i mancati guadagni relativi alle produzioni di modeste entità non risarciti), come rilevato dall'indagine condotta nell'anno 2000 dall'Eurispes.
Va pure detto che il diritto di caccia alle specie come storni e passeri è stato reintrodotto da diversi paesi europei nel bacino mediterraneo, come Francia, Spagna, Portogallo, Malta e Grecia. Con questo provvedimento, praticamente, si equipara il regime venatorio italiano a quello degli altri paesi europei e, finalmente, si colma - coerentemente - una lacuna legislativa, poiché la potestà di deroga al
divieto generale del prelievo venatorio non è stata mai attuata specificatamente nell'ordinamento interno. Infatti, l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 si limita ad affermare genericamente che la direttiva ora in esame è da intendersi integralmente recepita mentre, in realtà, non contiene una disposizione specifica riguardo alla potestà di deroga. Non per niente, la Corte costituzionale - lo hanno ricordato anche altri colleghi - si è più volte espressa in merito all'attuazione dell'articolo 9 della già richiamata direttiva 79/409/CEE, ritenendo che spetti allo Stato, in ragione dell'interesse unitario alla salvaguardia dell'ecosistema del patrimonio faunistico, intervenire con atto di natura primaria per la disciplina del sistema derogatorio, attraverso la predisposizione di principi e criteri specifici valevoli per l'esercizio della potestà legislativa di dettaglio da parte delle regioni, in ossequio ad un coerente principio federalista e di corretta, puntuale ed autonoma gestione del territorio.
A tal proposito, va rilevato che gli assessori regionali, in sede di audizioni informali in data 30 maggio 2002, hanno confermato il parere favorevole già espresso con emendamenti nel complesso accolti in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 27 settembre 2001. Nell'audizione informale del 30 maggio le regioni hanno però condizionato il parere favorevole sul provvedimento con la soppressione del comma 4, non previsto nella prima stesura del disegno di legge. Tale orientamento è legittimo perché, a parere del sottoscritto, il testo che stiamo per licenziare non risponde pienamente al nuovo assetto federalista previsto dalla nostra Costituzione per l'inserimento, appunto al comma 4, di una riserva a favore della Presidenza del consiglio che prevede il potere di annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere dalle regioni.
Altro emendamento che si ritiene necessario riguarda il comma 3 dell'articolo 1 che, come sostenuto da Legambiente, unica associazione ambientalista distintasi per un approccio costruttivo alla questione, intende riconoscere, in capo all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, parere vincolante sulle deroghe. Personalmente ritengo che tale vincolo vada accompagnato dalla previsione di un limite temporale certo e rapido entro il quale l'istituto stesso dovrà esprimere il suddetto parere: questo per evitare facili paralisi nei meccanismi delle deroghe. Comunque, il disegno di legge oggi al nostro esame risponde compiutamente agli inviti della Corte costituzionale, fornendo nel contempo una solida base giuridica alle regioni, nonché agli operatori del settore, in merito alle loro facoltà di esercizio del prelievo venatorio. Pertanto, con le proposte emendative citate, si esprime parere favorevole al disegno di legge al nostro esame.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sedioli. Ne ha facoltà.
SAURO SEDIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, già approvato al Senato, intende dare attuazione all'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409, riguardante le deroghe per il prelievo venatorio.
La nostra legge nazionale sulla caccia, la legge n. 157 del 1992, aveva già recepito integralmente, all'articolo 1, comma 4, la direttiva comunitaria, ma non conteneva specifiche disposizioni riguardanti la potestà e le forme di esercizio della deroga. Questo vuoto - come è stato detto - ha determinato un contenzioso, che si trascina da anni, fra lo Stato e la Comunità europea, fra le regioni e la Comunità europea, fra lo Stato e le regioni. Procedure di infrazione e ricorsi alla Corte di giustizia - come è stato ricordato - hanno rinviato il problema senza risolverlo.
La stessa Corte costituzionale si è più volte pronunciata, stabilendo che sia lo Stato ad intervenire con un atto primario, una legge quadro, che predisponga i principi ed i criteri a cui dovranno attenersi ed uniformarsi le regioni nell'esercizio della loro potestà legislativa, riconosciuta in questa materia dalla Costituzione.
Disciplinando in modo definitivo le deroghe e garantendo certezze di comportamenti
si può evitare quella confusione legislativa che spesso ha permesso soluzioni al limite della legittimità, a volte illegittime, permettendo abusi e arbitri contro le direttive comunitarie e contro la stessa legge n. 157. Tutto ciò, naturalmente, a spese del nostro ambiente e del nostro patrimonio faunistico, senza che questo, tra l'altro, abbia risolto il problema dei danni alle colture agricole, ai frutteti, alle vigne, agli uliveti, alle colture sementiere.
Le deroghe sregolate, che pure vi sono state, hanno creato soltanto danni. Il contenzioso legislativo crea divisioni non solo fra le istituzioni, ma fra le istituzioni e il mondo ambientalista, fra le istituzioni ed il mondo venatorio e quello agricolo. Forse questo è il danno maggiore, perché divide proprio le forze che dovrebbero stare insieme per realizzare la piena applicazione della legge n. 157 e operare per l'attuazione di tutte quelle misure previste dalla legge, volte alla difesa dell'ambiente e della fauna selvatica.
Il dibattito su questo disegno di legge ha sollevato ampie preoccupazioni nel mondo ambientalista fin dalla sua approvazione al Senato. Per questo motivo, la Commissione agricoltura della Camera ha giustamente promosso - come ha ricordato il relatore - audizioni con tutte le parti interessate: con la Conferenza delle regioni, con le organizzazioni venatorie (UNAVI), con le associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, LAV, lega per l'abolizione della caccia, donne ambiente, Legambiente), con le organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri).
Abbiamo ascoltato posizioni contrarie ed altre favorevoli al disegno di legge. Credo che la nostra attenzione e la nostra riflessione debba considerare appieno e non sottovalutare le posizioni in campo. Vi è oggi una forte sensibilità crescente e sempre più consapevole attorno ai temi ambientali ed anche attorno ai temi specifici della salvaguardia della fauna selvatica, del benessere degli animali, del governo del territorio.
Allora, non possiamo limitarci a dire soltanto che questo disegno di legge è il recepimento di una normativa europea oppure che è un atto dovuto. La preoccupazione che si apra un processo di liberalizzazione della caccia, di stravolgimento della legge n. 157 e di superamento di ogni forma di protezione della fauna selvatica richiede risposte e, soprattutto, garanzie.
È pur vero che nel dibattito al Senato non sono mancate posizioni di chi chiedeva una profonda revisione della legge n. 157, che avrebbe - quella sì - profondamente stravolto la legge stessa. Non mancano posizioni nel Governo e nella maggioranza e anche in alcune regioni che tendono a far saltare il rapporto tra caccia e territorio, che vorrebbero introdurre un nomadismo venatorio incontrollato o, magari, la caccia nei parchi.
Allora, è bene essere subito chiari e non confondere queste posizioni con il provvedimento in discussione. Siamo nettamente contrari - lo diciamo con fermezza - ad ogni logica di liberalizzazione e di privatizzazione della caccia al di fuori della legge n. 157. Siamo contrari ad introdurre la caccia nei parchi ed a forzare quell'equilibrio che si era trovato attorno alla legge n. 157 e siamo contrari a chi vuole negare i suoi contenuti riformatori ed innovativi.
Insomma, siamo contrari a trasformare i criteri popolari della caccia in esercizio egoistico e corporativo al di fuori di ogni relazione con l'ambiente ed il territorio.
La legge n. 157 è una legge condivisa - credo si possa dire - dal mondo ambientalista e da quello venatorio. Ha introdotto principi di grande valore che riguardano la gestione unitaria dell'ambiente e della fauna, e prevede la pianificazione faunistico-venatoria e la gestione programmata della caccia attraverso gli ambiti territoriali della caccia, gli ambiti territoriali di caccia (ATC), stabilendo una corresponsabilizzazione dei cacciatori nella gestione e nel rapporto con il territorio. Questo ha significato nuove regole di autodisciplina da parte dei cacciatori per lo svolgimento dell'attività venatoria negli ATC e nei comprensori
alpini. Ha istituito le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrofaunistiche che hanno coinvolto gli agricoltori e la possibilità di meglio raggiungere la multifunzionalità dell'impresa agricola. Tale corresponsabilizzazione dei soggetti interessati ha permesso a tutti di fare un salto di qualità.
Riteniamo che la legge n. 157 non debba essere stravolta né deregolamentata, ma debba essere, invece, monitorata. Bisogna sapere quali sono gli effetti, i risultati dove viene applicata; conoscere le realtà dove non ha ancora trovato applicazione o un'applicazione parziale; assumere, questo sì, un preciso impegno perché sia applicata pienamente in tutte le sue parti e in tutto il territorio nazionale.
Chiediamo formalmente al ministro delle politiche agricole, al ministro dell'ambiente ed al Governo di fornire al più presto al Parlamento una circostanziata relazione sull'attuazione della legge n. 157 sulla caccia. Avremo, così, la possibilità di verificare non soltanto la protezione giuridica della fauna selvatica, ma che cosa si è fatto, come prevede la legge, per il ripristino delle popolazioni faunistiche, per la buona gestione del territorio, per creare habitat e zone di protezione volte al ripristino di biotopi distrutti e per crearne di nuovi. Sono convinto che in questo lavoro troveremo sorprese amare, ma sono altresì convinto che troveremo anche risultati sorprendentemente positivi.
In molte regioni dove la legge è stata applicata i risultati non sono mancati. Le misure agroalimentari assunte da diverse regioni, la corresponsabilizzazione dei cacciatori degli ATC, il rapporto con le organizzazioni ambientaliste e agricole hanno permesso di incrementare del 10 per cento la fauna selvatica in quella località e di fare ritornare specie che erano scomparse da quei territori.
Conosco esperienze di grande livello nella mia regione: l'Emilia-Romagna. Vorrei fare l'esempio dell'oasi di Punte Alberete per la conservazione dei biotopi o del parco del delta del Po (56 mila ettari) dove il miglioramento dell'habitat per le specie migratorie e per la nidificazione ha fatto tornare nuove specie di fenicotteri, fra i quali il fenicottero rosa. Vorrei invitarvi tutti, a cominciare da lei, signor Presidente, e sarei molto lieto di una vostra visita in quella località. Potremo renderci conto della funzione positiva svolta anche nelle aree del preparco da parte delle organizzazioni venatorie e degli stessi cacciatori. Su tali cose credo si debbano creare le condizioni per fare incontrare le sensibilità degli ambientalisti, delle organizzazioni venatorie e degli agricoltori.
Torniamo al provvedimento. Vi è la necessità di superare il contenzioso legislativo sulle deroghe attraverso una disciplina che sia in grado di completare la legge n. 157 senza intaccare i principi di quella legge e della normativa europea, per dare alle regioni la possibilità di esercitare meglio le proprie responsabilità in materia di caccia e di deroghe, con precise garanzie, con limiti ben definiti ed attraverso pareri competenti, lasciando allo Stato il potere di annullare le decisioni che fossero in contrasto con la normativa europea e con la legge nazionale.
A tale proposito abbiamo avanzato un emendamento migliorativo. Al comma 1, capoverso 4, dove si prevede l'annullamento degli atti delle regioni non conformi alle direttive europee ed alla legge nazionale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri riteniamo sia più corretto, poiché il potere di annullamento spetta alla Corte costituzionale, prevedere sempre l'intervento del Presidente del Consiglio, ma attraverso il potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione. Il risultato è lo stesso, ma potremmo evitare eventuali futuri ricorsi e contenziosi. In questo senso si è orientato anche il parere della I Commissione (Affari costituzionali).
La possibilità di derogare da parte delle regioni è stabilita, in questo provvedimento, entro limiti ben precisi e per periodi determinati. Le deroghe potranno essere disposte soltanto in assenza di altre soluzioni e solo per le finalità previste dalla direttiva europea: nell'interesse della salute pubblica, per evitare gravi danni alle colture agricole, per la sicurezza degli
aeroporti o quando si creano squilibri che possono arrecare danni alle acque e alla protezione della flora e della fauna. In ogni caso, le deroghe non sono possibili qualora riguardino specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
Anche per questo, il disegno di legge che stiamo esaminando prevede che siano sentiti, da parte delle regioni, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o gli istituti riconosciuti a livello regionale. Su questo aspetto riteniamo che la legge possa essere migliorata, prevedendo il parere obbligatorio da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Le regioni dovranno poi trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle deroghe al Presidente del Consiglio dei ministri, alle competenti Commissioni parlamentari e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, mentre il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà riferire annualmente alla Commissione europea sullo stato di attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria.
Nella legge che stiamo discutendo è importante che siano previste le competenze delle regioni; ciò non solo per rispettare un'impostazione federalista e l'articolo 117 della Costituzione, ma anche perché la presenza di diverse specie di uccelli migratori non è omogenea sul territorio nazionale; non sono infatti omogenee le esigenze di ricorrere al prelievo (tipo di coltura, eccessiva riproduzione di una specie dannosa per i raccolti agricoli). La necessità di interventi specifici e differenziati varia da regione a regione, pur nel rispetto dell'interesse unitario che questa legge disciplina e garantisce.
Con questo provvedimento si creano le condizioni per meglio armonizzare le tre fonti giuridiche in questa materia: lo Stato, le regioni, l'Unione europea. Per questo motivo siamo per l'approvazione rapida di questo provvedimento, con i miglioramenti che abbiamo proposto. Con l'adempimento alla normativa europea - e speriamo con la fine del contenzioso sulle deroghe -, vogliamo riaprire un confronto e un impegno comune fra istituzioni, organizzazioni ambientaliste, venatorie ed agricole, capace di condurre ad una piena attuazione della legge n. 157 del 1992, nell'interesse di tutte le parti in causa e in primo luogo dell'ambiente e della fauna selvatica (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.
LUANA ZANELLA. Grazie, Presidente. Il nostro gruppo ha già argomentato, sia al Senato sia in sede di Commissione alla Camera, le nostre perplessità e la nostra opposizione è stata durissima, soprattutto nel momento in cui vi è stato il tentativo, da parte dei colleghi, del Blitz della sede legislativa; a nostro avviso, infatti, il dibattito non deve essere assolutamente sottratto all'Assemblea, dovendo essere approfondito e dunque non strozzato. Difatti, come abbiamo potuto constatare anche oggi, vi è un accordo su numerosi punti del provvedimento e soltanto modifiche radicali possono rendere non dico accettabile ma meno pericoloso il provvedimento stesso.
Vorrei iniziare il mio intervento citando il sondaggio «People-SWG» - effettuato per LAV e LAC sull'opinione che hanno i cittadini italiani rispetto al problema della caccia e degli uccelli migratori. L'indagine demoscopica - mi rivolgo al Presidente del Consiglio, così sensibile all'impatto dei suoi provvedimenti sul consenso dei cittadini - conferma che l'87 per cento degli italiani è contrario ad ogni ipotesi di caccia indiscriminata ai piccoli uccelli; ciò conferma quanto la cultura e la sensibilità animalista siano radicati nella nostra società.
Ma quali sono gli obiettivi di questo disegno di legge? In esso si afferma che si vuole dare piena attuazione alla direttiva 79/409/CEE, che - come oggi è stato più volte detto - riguarda la conservazione degli uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
Quindi, è improprio affermare che si tratta, in tale caso, di deroghe alla caccia
in deroga; si tratta, piuttosto, di dare applicazione ad una direttiva di tutela rigorosa della fauna avicola selvatica. Tale disciplina prevede i divieti di carattere generale e, rispetto ad essi, la possibilità di derogare per ragioni elencate all'articolo 9, paragrafo primo, lettere a), b) e c) (più volte citati), nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e allevamento connesso. Ciò al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura o la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, in piccole quantità.
Secondo il secondo paragrafo dell'articolo 9 le deroghe devono, inoltre, menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere compiute, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite si siano realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati o entro quali limiti e da quali soggetti ed infine i controlli che saranno effettuati. La legge nazionale sulla caccia n. 157 del 1992 dichiara esplicitamente che la direttiva 79/409/CEE nonché la convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa sono integralmente recepite. Ma - si dice - non contiene, questa legge, una specifica disciplina dei casi e delle procedure in deroga; abbiamo sentito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997 aveva provveduto a regolare le modalità di esercizio delle deroghe, prevedendo che potessero essere adottate dalle regioni previa intesa con il ministro dell'ambiente.
Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 169 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità dello strumento adottato, non già del contenuto. Cito la sentenza: attesa la necessità di un idoneo fondamento legislativo, consistente nella previa determinazione con legge dei principi ai quali il Governo deve attenersi (...). Non solo, la Corte ha precisato che le regioni non possono attuare autonomamente le deroghe in quanto tale potere coinvolge una varietà di interessi per lo più di pertinenza dello Stato, non identificabili con l'attività venatoria ex articolo 117 della Costituzione. La disposizione dell'articolo 9, primo paragrafo, lettera c), della direttiva comunitaria richiede, per la sua concreta attuazione nell'ordinamento interno, una legge nazionale che valuti e ponderi i vari interessi che vengono in rilievo e che certamente non sono solo quelli connessi all'esercizio venatorio. Si tratta, secondo la Consulta, di regole che, in primis, spetta allo Stato dettare, per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema. Si afferma, inoltre, nella citata sentenza: l'esercizio di tale potere di deroga (...) non può (...) prescindere da una previa disciplina di carattere nazionale idonea a garantire su tutto il territorio un uniforme e adeguato livello di salvaguardia. Come è noto, la direttiva europea elenca una serie di specie cacciabili in modo limitato e regolamentato nonché quelle escluse, tra cui, appunto, i piccoli migratori e gli uccelli canori, per i quali viene vietata ogni forma di cattura, uccisione e danneggiamento. La tutela di specie migratrici non può quindi che essere organica, concertata a livello nazionale e sovranazionale. Ciò vale a maggior ragione per le deroghe. Altrimenti ci troveremmo nell'anarchia e nell'impossibilità oggettiva di impedire non solo che vengano dichiarate cacciabili specie finora protette ma che vengano addirittura permesse forme barbare di caccia - questa volontà è esplicita in alcune proposte di legge presentate - con la scusa delle tradizioni venatorie come l'uccellagione ed il commercio a scopi culinari o di richiamo di piccoli volatili.
Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione delle considerazioni integrative al mio intervento in calce al resoconto della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza lo autorizza, onorevole Zanella.
LUANA ZANELLA. Concludendo il mio intervento desidero citare alcune parole del presidente dell'Arcicaccia, quindi, non di un ambientalista, contenute in una recente lettera inviata a vari presidenti di associazioni ambientaliste; in tale lettera, in cui si paventa l'approvazione di questo provvedimento, si dice che, dopo l'approvazione del provvedimento al Senato, a seguito anche di interpretazioni da parte di alcune regioni e di dichiarazioni di parlamentari ad associazioni venatorie, che nulla hanno a che vedere con la corretta applicazione della direttiva comunitaria, alcune regioni, purtroppo, ascoltando i bracconieri, per ragioni di voti e di tessera, hanno, secondo l'Arcicaccia, richiamato strumentalmente le direttive comunitarie e le modifiche della Costituzione per allargare l'elenco delle specie cacciabili e tentare di modificare i tempi di caccia.
Mi sembra che queste parole si possano condividere e rispetto alle quali chiedo una profonda riflessione a tutti i colleghi e alle colleghe.
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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