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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) è autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Vitali, ha facoltà di svolgere la relazione.
LUIGI VITALI, Relatore. Signor Presidente, onorevole colleghi, la proposta di legge in esame mira a sanare una lacuna nell'ordinamento giuridico derivante dalla mancata previsione della nomina di componenti supplenti del tribunale superiore delle acque nel caso di assenza o di ritardo nella nomina dei componenti titolari.
In buona sostanza, nasce dalla sentenza della Corte costituzionale, la n. 305 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Tale mancata previsione ha comportato difficoltà di funzionamento dell'organo giurisdizionale e, in alcuni casi, quando lo stesso sia stato chiamato a giudicare in sede di rinvio operato dalla Suprema Corte di cassazione, addirittura l'impossibilità di funzionamento.
In tali ipotesi, infatti, il tribunale superiore giudica in composizione di sette membri, tre magistrati di Cassazione, tre consiglieri di Stato, un tecnico, e avendo
un organico di soli 12 componenti, non potrebbe deliberare se non con la partecipazione al collegio di componenti che abbiano già integrato l'organo giudicante in sede di adozione della decisione annullata con rinvio della Suprema corte.
Tale ipotesi, tuttavia, può ritenersi in contrasto con la previsione di cui all'articolo 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile che richiede al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto del processo in altro grado e dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Per quanto riguarda le competenze dell'organo in questione, il tribunale superiore delle acque, oltre a costituire giudice di secondo grado rispetto alle sentenze dei tribunali regionali, è investito di una giurisdizione di unico grado per i ricorsi con cui deduce l'illegittimità dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione delle acque. In questo secondo caso, rientrano nella competenza del tribunale sia i ricorsi contro i provvedimenti lesivi di interessi legittimi che incidano sul regime delle acque pubbliche o su quelle delle sue acque superficiali e sotterranee sia i ricorsi relativi alle contravvenzioni alle norme di polizia demaniale, alla riduzione in pristino dello Stato delle cose del demanio idrico, ai corsi contro i provvedimenti di revoca e di decadenza dei diritti esclusivi di pesca.
Per quanto riguarda il procedimento davanti al tribunale superiore delle acque, si applicano le norme che regolano il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, e ciò in virtù dell'espresso richiamo contenuto dell'articolo 208 del testo unico delle acque pubbliche del 1933. Al riguardo, occorre però osservare che, trovando applicazione nel rito innanzi al tribunale superiore istituti tipici del processo civile, le disposizioni del citato testo unico devono essere integrate con le norme del vigente codice di procedura civile.
Nel merito del provvedimento, l'articolo 1 prevede che, nelle stesse forme previste per i titolari, sono nominati, in pari numero, componenti supplente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Si precisa, inoltre, che i componenti supplenti del Tribunale superiore sono retribuiti per il servizio effettivamente prestato nella misura prevista all'articolo 1 della legge 1 agosto 1959, n. 704.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, l'articolo 2 prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a 2.715 euro a decorrere dall'anno 2002, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al ministero della giustizia.
Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento assolutamente necessario e di semplice formulazione, tant'è vero che in Commissione si era arrivati alla determinazione di chiederne il trasferimento in sede legislativa (era stata espressa una volontà unanime in tal senso); sennonché, l'opposizione, non per questioni di merito, ma esclusivamente per valutazioni politiche, ad un certo punto, ha revocato il consenso alla sede legislativa.
Credo che ogni altro commento ed ogni altro riferimento siano assolutamente ultronei per giustificare l'approvazione di questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Il Governo concorda con il relatore, signor Presidente: si tratta di colmare una grave lacuna del nostro ordinamento.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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