in grado di favorire l'emersione (anche in settori dove il sommerso è particolarmente diffuso, come l'agricoltura);
a ripristinare la normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, in merito alla concessione del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, escludendo, in particolare, ogni forma di richiesta all'amministrazione finanziaria da parte delle imprese ed ogni tetto alla spesa relativa per il bilancio dello Stato;
La Camera,
a destinare uno stanziamento annuo per il credito di imposta pari a quello medio dell'ultimo triennio, anche incrementando le disponibilità attualmente stabilite nella tabella D della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a vantaggio della legge 30 giugno 1998, n. 208;
premesso che:
l'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevedeva agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, individuate dalla Commissione europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale, di cui alle deroghe dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e successive modificazioni;
tale articolo concedeva un credito di imposta ai soggetti titolari di reddito d'impresa (con l'esclusione degli enti non commerciali, delle imprese in difficoltà finanziarie e dei professionisti), i quali, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, avessero effettuato nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Il credito d'imposta era attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuti stabiliti dalla Commissione europea;
i nuovi investimenti suscettibili di essere agevolati riguardavano i beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, di cui agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, mentre erano esclusi i costi relativi all'acquisto di mobili e macchine ordinarie di ufficio; autorizzazioni comunitarie e circolari interpretative dell'agenzia delle entrate avevano esteso tale agevolazione al settore agricolo ed a quello dell'autotrasporto;
l'articolo suddetto aveva istituito un incentivo di tipo automatico, la cui fruizione era subordinata esclusivamente alla corrispondenza dei soggetti beneficiari ai requisiti previsti, essendo escluso lo svolgimento di una preventiva istruttoria o valutazione da parte di specifiche autorità;
l'agevolazione di cui sopra aveva conosciuto un notevole successo, talché, già nel primo anno di applicazione, erano oltre 100.000 le imprese, per lo più di piccole e medie dimensioni, che ne avevano già usufruito. Le regioni meridionali hanno usufruito di tale beneficio per un ammontare pari al 92 per cento dell'intervento, mentre il restante 8 per cento è stato utilizzato dalle aree territoriali svantaggiate del Centro-Nord;
il Governo ha modificato, sia pure parzialmente, le disposizioni di cui sopra, ed in particolare ha inteso obbligare l'impresa, che vorrà utilizzare il credito d'imposta, a presentare preventivamente un'istanza all'agenzia delle entrate. Sarà quindi l'amministrazione stessa a comunicare l'eventuale divieto all'utilizzo del credito d'imposta. È, altresì, emersa l'intenzione di introdurre criteri selettivi per la concessione dei benefici, rendendone più onerosa la fruizione al settore agricolo;
il Governo ha fissato un tetto annuale per lo stanziamento relativo a tale agevolazione;
il credito d'imposta va considerato come il primo reale tentativo di abbattere strutturalmente il carico fiscale e contributivo sulle imprese operanti nel Mezzogiorno;
il credito d'imposta, per le sue caratteristiche, si è rivelato l'unico strumento
il successo del meccanismo del credito d'imposta a favore degli investimenti effettuati nelle aree svantaggiate del nostro Paese risiede nel suo carattere «automatico» e nel suo essere scevro da ogni possibile intermediazione politico-amministrativa, caratteristica che non solo ne semplifica l'utilizzo, ma che ha consentito agli imprenditori di programmare con certezza i costi finanziari dei propri investimenti;
è importante continuare a sostenere gli investimenti in tutte le aree territoriali svantaggiate del nostro Paese;
le modifiche definite dal Governo e la restrizione delle somme a disposizione per il finanziamento del credito d'imposta rischiano di escludere molte categorie, tra le quali le imprese agricole;
a prevedere, altresì, nel bilancio dello Stato stanziamenti adeguati atti a rendere effettiva la concessione di tale beneficio a tutti i soggetti che ne hanno diritto secondo le norme attuali.
(1-00088)
«Nicola Rossi, Violante, Roberto Barbieri, Agostini, Benvenuto, Michele Ventura, Rava, Rossiello, Visco, Minniti, Piglionica, Galeazzi, Siniscalchi, Ranieri, Paola Mariani, Lumia, Maurandi, Cennamo, Chiaromonte».
(20 giugno 2002)
(Nuova formulazione)
premesso che:
è da valutare positivamente l'istanza, fortemente sostenuta dai gruppi parlamentari di minoranza, circa la cumulabilità tra la cosiddetta «Tremonti-bis» e il beneficio del credito di imposta, in particolare per i risultati positivi che quest'ultimo strumento ha ottenuto nelle regioni del Mezzogiorno e nelle aree depresse del Centro-Nord;
tuttavia le modifiche apportate dal Governo alla disciplina del credito di imposta, con la previsione di una riduzione dei meccanismi automatici, che ha rappresentato il punto di forza di tale strumento, rischiano di vanificare i benefici connessi alla misura adottata;
tale decisione è peraltro incoerente con l'intera politica di sviluppo del Governo, che, con la «Tremonti-bis», ha adottato esclusivamente strumenti di incentivo automatici;
le modifiche inerenti una nuova burocratizzazione per l'accesso delle imprese al credito di imposta costituscono una misura totalmente estranea alle medesime politiche del Governo, che della semplificazione amministrativa e dell'obiettivo di «meno burocrazia» ha fatto un programma di legislatura;
la cumulabilità tra i due strumenti veniva chiesta dai gruppi parlamentari di minoranza per riproporre nuovamente una convenienza fiscale per gli imprenditori che volevano investire nel Meridione;
tale scopo rischia di essere totalmente vanificato dall'inserimento di un tetto di spesa, che di fatto produrrà un effetto perverso: gli imprenditori che per la prima volta vorranno accedere ai benefici della «Tremonti-bis» non potranno farlo, perché privi di una media di riferimento, e, nello stesso tempo, gli stessi imprenditori potrebbero restare esclusi dal beneficio del credito di imposta per mancanza di fondi;
a presentare entro il 31 marzo 2003 alle competenti commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione del credito di imposta, così come modificato dal decreto legge n. 138 dell'8 luglio 2002. Tale relazione dovrà contenere una valutazione sulla congruità della copertura amministrativa del provvedimento rispetto alla domanda potenziale di investimento, come risultante dal numero delle domande presentate per accedere ai benefici del credito di imposta, onde evitare conseguenze negative sul volume degli investimenti nel Mezzogiorno, e dovrà, inoltre, contenere uno studio tecnico sull'impatto che la burocratizzazione delle modalità di ricorso al credito di imposta avrà avuto sul volume degli investimenti.
(1-00099)
«De Franciscis, Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Tonino Loddo, Loiero, Maccanico, Marini, Mattarella, Meduri, Molinari, Piscitello, Ruta, Sinisi, Soro, Squeglia, Tuccillo, Villari».
(17 luglio 2002)